SENTENZA N. 237
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 183,
184, 195 e 334, primo comma, n. 2, del d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156, (Codice postale e delle telecomunicazioni) modificati
dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 promossi con le ordinanze
emesse il 20 dicembre 1977 dal pretore di Firenze, il 30 novembre 1979 dal
pretore di Torino, il 29 marzo e 12 giugno 1980 dai pretori di Putignano e Modena; il 14 gennaio 1981 dal pretore di
Torino, l'11 marzo 1981 dal tribunale di Livorno, il 27
marzo e 15 maggio 1981 dal pretore di Susa, il 5
ottobre 1981 dal pretore di Reggio Emilia (2 ordinanze) il 31 marzo 1982 dal
pretore di Verona, il 3 novembre 1982 dal pretore di Saluzzo,
il 1 dicembre 1982 dal pretore di Bologna, il 16 novembre 1982 dal pretore di Terralba e il 13 gennaio 1983 dal pretore di Morbegno, iscritte rispettivamente al n. 262 del registro
ordinanze del 1978, ai nn. 76, 347, 838, del registro
ordinanze 1980, ai nn. 291, 358,
512, 698, 704, 705 del registro ordinanze 1981 e ai nn.
460, 916 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 33, 40
e 143 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 222 del 1978, nn. 92 e 166 del 1980, nn. 56, 262, 248, 304 del 1981, nn. 33 e 344 del 1982, nn.
142, 149, 177 e 191 del 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1984 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
Udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Pieri
Piero, imputato del reato di cui all'art. 195 d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n.
103, per aver attivato un impianto ripetitore dei programmi televisivi della RAI nella Valle del Mugnone
senza la prescritta autorizzazione ministeriale, il pretore di Firenze, con
ordinanza del 20 dicembre 1977 (r.o. 262/78),
sollevava una questione di legittimità di tale norma incriminatrice,
assumendone il contrasto con l'art. 3 Cost.
Dopo aver rilevato che la legge n. 103 del 1975, sulla scorta dei
principi posti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 225 del
La norma impugnata - strettamente collegata a quella parte della stessa
disposizione dichiarata incostituzionale ed anzi attinente ad un sistema
necessariamente unitario - contrasterebbe quindi, ad avviso del pretore, col
principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. E ciò in quanto, pur essendovi parità di condizioni
oggettive (esercizio di apparati radiotrasmittenti) e pur dovendo le due
situazioni, secondo un'autorevole interpretazione, essere assoggettate ad un
analogo regime di autorizzazione, esse subiscono invece un trattamento
differenziato senza che la disparità sia fondata su presupposti logici ed
obiettivi che ne giustifichino razionalmente l'adozione.
2. - Della legittimità costituzionale degli artt.
1, 183 e 195 d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156, come modificati dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103,
dubitava altresì il Pretore di Putignano, con
ordinanza 29 marzo 1980 (r.o. 347/80) emessa
pregiudizialmente alla decisione su una richiesta della P.G. di perquisizione
domiciliare, tendente al sequestro di un apparecchio ricetrasmittente (C.B.) di debole potenza usato senza concessione. Ad avviso
del pretore dette disposizioni contrasterebbero: a) con l'art. 3 Cost. per
essere allo stato "del tutto libere e esenti da
tasse di concessione l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione
radiofonica e televisiva di potenza assai maggiore"; b) con l'art. 21 Cost., in quanto le norme impugnate sottopongono ad un
regime di concessione amministrativa il diritto di tutti i cittadini di
"manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed
ogni altro mezzo di diffusione": c) con l'art. 10 della Convenzione
internazionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto
1955, n. 848 che sancisce la libertà di espressione e di,
"conseguenza", con l'art. 10 della Costituzione.
3. - Intervenendo nel giudizio instaurato con la prima delle predette
ordinanze, l'Avvocatura dello Stato rilevava innanzitutto
che
Finora l'auspicabile intervento del legislatore non si é concretizzato,
sicché allo stato, le attività ora dette godono di un
anomalo regime transitorio di libertà.
Questa precaria carenza di disciplina delle
suddette attività, già per la sua stessa contingente provvisorietà, non può
però riflettersi, ad avviso dell'Avvocatura, sulla persistente legittimità
della specifica disciplina che la legge del 1975 detta, in armonia con la
ricordata giurisprudenza costituzionale, per altre attività come quelle
inerenti agli impianti ripetitori; e neppure autorizza il sospetto che la
diversità di trattamento possa non essere giustificata.
Già nelle sentenze nn. 225 e 226 del 1974 - con
le quali erano stati "liberalizzati",
rispettivamente, i ripetitori di trasmissioni estere ed il settore delle reti
locali di trasmissione via cavo -
Di qui, dunque, da un lato la legittimità dell'attuale disciplina delle
attività inerenti agli impianti di ripetizione - data la loro incidenza sul
limitato numero di bande assegnate all'Italia e la loro interferenza con il
servizio statale, con la c.d. libertà di antenna
nell'ambito locale e con il limite della localizzazione delle attività private
-; e dall'altro, la non ipotizzabilità di una
irrazionale disparità di trattamento per l'eventuale diverso regime di queste
attività rispetto ad altre, come quelle inerenti alle emittenti private locali,
diverse per le implicazioni tecniche e per quelle giuridiche.
D'altra parte, se la ricordata giurisprudenza postulasse la necessità di
assoggettare le diverse attività ad analogo regime autorizzatorio,
ne discenderebbe non già l'ingiustificatezza della
disciplina cui sono assoggettati gli impianti
ripetitori, per i quali é appunto richiesta l'autorizzazione, bensì del regime
transitorio di libertà del quale provvisoriamente godono le emittenti private
locali.
Quanto al contrasto tra un regime di autorizzazione
e la libertà di manifestazione del pensiero (artt. 21 Cost. e 10 Convenzione Europea), sostenuto dal pretore di Putignano, esso ésecondo
l'Avvocatura, smentito dalle sentenze della Corte già ricordate (nn. 225 e 226 del 1974, 202 del 1976), tutte concordi nel ritenere necessaria una disciplina autorizzatoria.
4. - Nel corso di un procedimento penale a carico di
Cavalli Giancarlo - imputato del reato di cui agli artt.
183 e 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come
modificato dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103, per aver installato ed
utilizzato nella propria azienda, senza la prescritta concessione, due
apparecchi ricetrasmittenti di debole potenza - il pretore di Torino sollevava in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., una questione di
legittimità costituzionale delle predette norme, nonché dell'art. 334, primo
comma, n. 2 del citato d.P.R. n. 156 del 1973,
"nella parte in cui prevedono la pena dell'ammenda e dell'arresto per chi
esercita senza concessione un impianto radioelettrico ricetrasmittente di
debole potenza di tipo portatile in ausilio a servizi di impresa
industriale, e non prevedono alcuna pena per chi esercita privatamente, senza
concessione od autorizzazione, trasmissioni radio-televisive via etere in
ambito locale" (r.o. 76/80).
Il pretore rilevava innanzitutto: che per i
servizi radioelettrici, disciplinati dal Titolo IV della legge 29 marzo 1973 n.
156, vige, in generale e per la totalità dei casi, il principio del
"regime vincolato"; che, in particolare, sono esercitate in regime di
concessione (art. 183) le trasmissioni e comunicazioni via etere a mezzo di
ricetrasmittenti, anche quando si tratti di apparecchi radioelettrici di debole
potenza (art. 334) installati in ausilio a servizi di imprese industriali (comma
primo, n. 2 del medesimo articolo); che in mancanza di concessione l'art. 195 d.P.R. cit. commina la pena
dell'arresto da
Tale normativa sarebbe inoltre in contrasto con il principio di cui
all'art. 27, terzo comma, Cost. (finalità rieducativa
della pena) in quanto - ad avviso del pretore - "colui
che si vede condannato per un fatto meno grave di quello commesso da
altri (di eguale natura, ma di maggiore rilevanza), che rimane impunito perché
considerato lecito dal legislatore, sente una ingiustizia di fondo che toglie
alla pena ogni possibilità di emendarlo".
5. - Nel corso di procedimenti penali relativi all'esercizio senza
autorizzazione di impianti radioelettrici
ricetrasmittenti di debole potenza, numerosi altri giudici sollevavano
questioni di legittimità costituzionale delle sopra richiamate disposizioni cui
agli artt. 183, 195 e 334, primo
comma n. 2 del d.P.R. n. 156/1973
(le prime due nel testo modificato con l'art. 45 legge n. 103/1975).
Nelle relative ordinanze venivano svolte
considerazioni analoghe a quelle enunciate dal pretore di Torino nell'ordinanza
30 dicembre
Le ordinanze del Tribunale di Livorno e dei
pretori di Reggio Emilia, Verona e Morbegno
erano motivate con un semplice richiamo (per relationem)
a quella in data 30 novembre 1979 del pretore di Torino, o ad altre analoghe.
6. - L'Avvocatura dello Stato é intervenuta con memorie
di tenore sostanzialmente analogo nei giudizi instaurati con le ordinanze nn. 78 e 347/80, 291, 512, 698 e 705/81, 460 e
916/82, 40/83. In tali memorie, essa ripeteva i rilievi già svolti in ordine
sia alla necessità di sottoporre a regime autorizzatorio
le stazioni di radiotelediffusione via etere di
portata locale, sia all'inapplicabilità a tali ipotesi, nell'attuale situazione
di carenza di disciplina, delle sanzioni penali
previste per ipotesi diverse anche se analoghe. Rilevava peraltro che proprio
la riconosciuta esigenza dell'autorizzazione statale impedisce
che tale situazione possa essere assunta come parametro al quale rapportare
situazioni simili onde verificarne la conformità al principio di uguaglianza.
All'uopo potrebbe invece valere la disciplina prevista per i ripetitori di
programmi esteri e per le reti via cavo a raggio locale dalle stesse norme
impugnate, che - applicando i principi fissati nelle sentenze della Corte nn. 225 e 226 del 1974 - sanzionano
penalmente l'esercizio senza autorizzazione di tali attività.
D'altra parte, le esigenze di garanzia del pluralismo dell'informazione
ed, in genere, della libertà di manifestazione del pensiero, poste a base della
sentenza n. 202/76, non possono valere per le residue ipotesi tuttora previste
dal citato art. 195, che riguardano collegamenti
diretti tra determinati apparecchi o stazioni trasmittenti e riceventi e non
trasmissioni destinate ad un pubblico indeterminato: il che fa escludere che si
tratti di una medesima fattispecie tecnico-giuridica.
Riguardo alla questione posta in riferimento
all'art. 27, terzo comma, Cost., l'Avvocatura
osservava che "il fine della rieducazione del condannato può essere
pregiudicato dai presupposti, modi e tempi della detenzione, non dalla
considerazione di temporanei vuoti di regolamentazione normativa".
7. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Norelli
Giuseppe ed altri, il pretore di Bologna rilevava che, in base alle risultanze degli atti, l'utilizzazione degli apparecchi
radioelettrici (radiotelefoni) detenuti dagli imputati non poteva essere
autorizzata essendo essi tutti tarati su frequenze già assegnate a terzi
(Ministeri dell'Interno e della Difesa), e che peraltro, la normativa vigente
non considera penalmente illecita l'importazione, la produzione, la detenzione
ed il commercio degli stessi apparecchi (artt. 320,
398, 399, 402 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e art.
1 legge 22 maggio 1980, n. 209), anche quando si tratta di apparecchi
non omologabili, non commerciabili, e non utilizzabili per le caratteristiche
relative alle frequenze.
Ritenendo tale differenza di trattamento sanzionatorio
non rispondente a criteri di ragionevolezza, il pretore, con ordinanza dell'1
dicembre 1982 (r.o. 33/83), dichiarava
"rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3
della Costituzione, la questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n.
156, modificato dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui
prevede la pena dell'arresto e dell'ammenda per chi esercita senza
autorizzazione un impianto radioelettrico ricetrasmittente di tipo portatile,
per il quale non é possibile alcuna autorizzazione a causa delle sue
caratteristiche, e non prevede alcuna pena per chi produce, importa, commercia
e detiene analoghi apparecchi".
8. - Intervenendo nel giudizio così instaurato, l'Avvocatura dello Stato
osservava che il divieto di costruire, usare ed esercitare apparecchi
radioelettrici che producano emissioni su frequenze o
con potenze diverse da quelle ammesse per il servizio cui sono destinati era
originariamente munito di sanzione penale (ammenda: artt.
399-402 d.P.R. n. 156/1973), e che questa era stata
trasformata in sanzione amministrativa per effetto della legge 24 dicembre
1975, n. 706 (sulla depenalizzazione dei reati
minori), mantenendo poi tale natura sia con le modifiche ed integrazioni
apportate ai suddetti articoli con la legge 22 maggio 1980 n. 209, sia con la
nuova legge di depenalizzazione n. 689/81 (art. 32).
Ciò premesso, l'Avvocatura rilevava che rispetto a tale normativa,
finalizzata alla tutela dei principi sull'omologazione delle apparecchiature, é
indifferente che l'esercizio dell'apparecchio radioelettrico sia
stato o meno autorizzato, così come é indifferente, ai fini
dell'integrazione della contravvenzione di cui all'art. 195 cod. postale, che
gli apparecchi radioelettrici utilizzati siano o meno conformi alle speciali
prescrizioni dettate per la prevenzione e la eliminazione dei disturbi alle
radiocomunicazioni (v. in tal senso, sent. n. 47 del 1979).
Trattandosi perciò di precetti aventi contenuto e finalità diverse, il
prevedere per l'uno la sanzione penale e per l'altro la sanzione amministrativa
rientra - ad avviso dell'Avvocatura - nell'ambito di discrezionalità del
legislatore; e la questione dovrebbe quindi essere dichiarata
"inammissibile o comunque infondata".
9. - Le ordinanze di rimessione indicate nei
precedenti punti, tutte ritualmente notificate e
comunicate, venivano pubblicate, rispettivamente,
nella Gazzetta Ufficiale nn. 222
del 9 agosto 1978 (r.o. 262/78), 92 del 2 aprile 1980
(r.o. 76/80), 166 del 18 giugno 1980 (r.o. 347/80), 56 del 25 febbraio 1981 (r.o.
838/80), 262 del 23 settembre 1981 (r.o.
291/81), 248 del 9 settembre 1981 (r.o. 358/81), 304
del 4 novembre 1981 (r.o. 512/81), 33 del 3 febbraio
1982 (r.o. 698, 704, 705/81), 344 del 15 dicembre
1982 (r.o. 460/82), 142 del 25 maggio 1983 (r.o. 916/82), 149 dell'1 giugno 1983 (r.o.
33/83), 177 del 29 giugno 1983 (r.o. 40/83), 191 del
13 luglio 1983 (r.o. 143/83).
Considerato in diritto
1. - Le quindici ordinanze di rimessione
propongono questioni identiche od analoghe. I relativi giudizi possono, quindi,
essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Preliminarmente va osservato che il tribunale di Livorno
(r.o. 358/81) ed il pretore di Reggio Emilia (r.o. nn. 704 e 705 del 1981)
sollevano entrambi "questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195, 334, primo comma n. 2, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni
nella parte in cui prevede la pena dell'ammenda e
dell'arresto per chi esercita senza concessione un impianto radio-elettrico
ricetrasmittente di debole potenza, in riferimento agli artt.
3 e 27 della Costituzione".
Nelle tre ordinanze qui considerate manca, peraltro, qualsiasi motivazione
in punto di rilevanza ed il benché minimo accenno alle fattispecie dedotte nei
rispettivi giudizi, così che non é verificabile la pregiudizialità della
questione sollevata. Per quanto, poi, attiene alla non manifesta infondatezza
della questione stessa, i giudici a quibus si
limitano a scrivere che ritengono di "condividere pienamente le
motivazioni di cui all'ordinanza 30 novembre 1979 del pretore di Torino da
ritenersi (qui) integralmente riprodotta (G. U. n.
Tali essendo le risultanze processuali, in
conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr.
da ultimo, le ordinanze nn. 61, 64, 76, 98 e 113 del 1984),
deve dichiararsi la manifesta inammissibilità delle questioni proposte dal
tribunale di Livorno (r.o.
n. 358/1981) e dal pretore di Reggio Emilia (r.o. n. 704 e n. 705 del 1981).
3. - All'esame delle questioni sollevate con le restanti dodici ordinanze
di rimessione, giova premettere una sommaria
ricognizione della normativa vigente in materia, quale risultante anche per
effetto delle sentenze di questa Corte.
Il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, all'art. 1 riservava in
esclusiva allo Stato, nei limiti previsti da quel testo, per quanto qui interessa "i servizi di telecomunicazioni".
I successivi artt. 183, 184 e 195, compresi nel
libro IV (Dei servizi di telecomunicazioni) titolo I (parte generale) capo I
(disposizioni di carattere generale) e capo II (norme comuni alla concessione
ad uso pubblico e ad uso privato) disciplinavano l'"Esecuzione ed
esercizio di impianti di telecomunicazioni -
Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze" (art. 183), gli
"Impianti di telecomunicazioni delle amministrazioni dello Stato e di
esercenti di mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o
cose" (art. 184) nonché l'"Impianto ed esercizio di telecomunicazioni
senza concessione - Sanzione "(art. 185). Infine l'art. 334, compreso nel
titolo IV ("Dei servizi radioelettrici") capo II ("Concessione
di stazioni radioelettriche ad uso privato")
Sezione IV ("Concessione di stazioni radioelettriche di debole
potenza"), disciplina la "Riserva di frequenze, impieghi
consentiti".
Con le sentenze
n. 225 e n. 226
del 1974 questa Corte ha dichiarato la illegittimità
costituzionale degli artt. 1, 183 e
195 del succitato T. U. del
1973 "nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione
circolare a mezzo di onde elettromagnetiche", nonché, "nelle parti
relative ai servizi di televisione via cavo".
In ossequio, alle predette pronunzie, l'art. 45 della legge 14 aprile
1975, n.
É sopravvenuta, infine, la sentenza n. 202 del
1976 con la quale questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45
della legge 14 aprile 1975 n. 103 (nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva) "nella parte in cui non sono consentiti, previa
autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e
l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e
televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale". Con la
medesima sentenza
Quest'ultima sentenza ha, dunque, riconosciuto
il diritto di iniziativa privata per l'installazione e
l'esercizio di impianti per le trasmissioni via etere di programmi radiofonici
e televisivi su scala locale. Nel riconoscere un tale diritto, questa Corte, ha
però affermato anche "la necessità dell'intervento del legislatore
nazionale perché stabilisca l'organo dell'amministrazione centrale dello Stato
competente a provvedere all'assegnazione delle frequenze ed all'effettuazione
dei conseguenti controlli e fissi le condizioni che consentano l'autorizzazione
all'esercizio di tale diritto in modo che questo si armonizzi e non contrasti
con il preminente interesse generale (di cui sopra) e si svolga sempre nel
rigoroso rispetto dei doveri ed obblighi anche internazionali, conformi a
Costituzione".
Tale esplicito invito al legislatore, perché intervenisse nella materia
de qua, adeguandosi ad una serie di indicazioni
specifiche (intervento presupposto anche nel dispositivo della sentenza) é
rimasto, però, sin qui inascoltato.
Riassumendo e parafrasando quanto esattamente rilevato
dal pretore di Torino (r.o. n. 86/1980) il d.P.R. n. 156 del 1973 e la legge n. 103 del 1975 regolano la materia delle trasmissioni radiofoniche e
televisive in regime o di monopolio o di concessione o di autorizzazione,
mentre per quanto riguarda i servizi radioelettrici di telecomunicazioni vige
il principio del "regime vincolato". Per le trasmissioni via etere a mezzo di ricetrasmittenti (anche quando si tratti di
apparecchi di debole potenza installati in ausilio a servizi di imprese
industriali, commerciali, artigiane ed agrarie (art. 334 n. 2 del T. U.) occorre cioé la concessione
governativa (art. 322 del T. U.).
Dalla normativa qui considerata emerge, dunque, una regola generale, in
forza della quale l'installazione, lo stabilimento e l'esercizio di impianti di telecomunicazioni sono subordinati al previo
ottenimento dell'autorizzazione o della concessione governativa, mentre la
trasmissione via etere su scala locale, esercitata dai privati, per effetto
della citata sent. n. 202 del 1976, é
assolutamente libera nel senso che si svolge, "in regime di totale carenza
legislativa".
Si é determinata in tal modo la situazione
indubbiamente anomala e squilibrata, dalla quale prendono le mosse la maggior
parte dei giudici rimettenti.
4. - Comune alle dodici ordinanze, qui considerate é la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R
n. 156 del 1973, nel testo sostituito dall'art. 45 della legge n. 103
del 1975.
Al proposito occorre rilevare che, pure quando nelle denunzie dei giudici
a quibus vengono formalmente
coinvolti anche altri disposti del T. U. del 1973, (con le modificazioni introdotte nel 1975) ed in
particolare gli artt. 183 e 334,
primo comma n. 2, il dubbio di costituzionalità riguarda sempre ed
esclusivamente il trattamento sanzionatorio dettato
dal legislatore per le ipotesi contravvenzionali di
cui al predetto art. 195, senza porre in discussione i relativi precetti. Ciò è
vero, non solo e, ovviamente, per l'ordinanza del pretore di Firenze (r.o. n. 262 del 1978) che censura il solo art. 195 del d.P.R. 156 del 1973, nel testo modificato, ma anche per le
restanti ordinanze.
Così il pretore di Torino (ord. n. 76 del 1980) denunzia "gli artt.
183, 195, 334, primo comma n. 2 del d.P.R. 29 marzo
1973 n. 156, modificato dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103" ma
soltanto "nella parte in cui prevedono la pena dell'ammenda e dell'arresto
per chi esercita senza concessione un impianto radioelettrico ricetrasmittente
di debole potenza di tipo portatile in ausilio a servizi di impresa
industriale e non prescrivono alcuna pena per chi esercita privatamente senza
concessione o autorizzazione, trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito
locale".
Il pretore di Modena, a sua volta, (ord. n. 838 del 1980) dubita della legittimità costituzionale
degli artt. 183, 195, 334 d.P.R.
29 marzo 1973 n. 156, modificato dall'art. 45 legge 14 aprile 1975 n. 103,
nella parte in cui prevedono la pena dell'ammenda e dell'arresto per chi
esercita senza concessione un impianto radio- elettrico di debole potenza in
ausilio delle attività professionali sanitarie, e non prevedono alcuna pena per
chi esercita senza concessione o autorizzazione trasmissioni radiotelevisive
via etere, in ambito locale. In termini anche letteralmente
identici la questione é posta dal pretore di Torino (reg. ord.
n. 291 del
Sostanzialmente uguali, infine, sono le prospettazioni
del pretore di Verona (r.o. n. 460
del 1982) e del pretore di Morbegno (r.o. n. 143 del 1983) che del resto fanno
riferimento tra le altre alle succitate ordinanze del pretore di Susa e del pretore di Torino.
5. - La questione da decidere (salve le precisazioni
seguenti in questo stesso paragrafo) é essenzialmente quella avente ad oggetto
l'art. 195 del T. U. del
1973, nel testo novellato.
La norma così denunziata punisce (con la sola pena dell'ammenda se il
fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici; con la pena dell'arresto e
dell'ammenda se il fatto si riferisce ad impianti radioelettrici o televisivi via cavo) "chiunque installa, stabilisce od
esercita impianto di telecomunicazione senza aver prima ottenuto la relativa
concessione o l'autorizzazione" (di cui al secondo comma dell'art. 184
stesso T. U. e richiesta
anche per gli impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi
esteri o nazionali).
Il dubbio di costituzionalità nasce dal confronto che i giudici a quibus istituiscono tra la situazione qui sopra descritta e
quella di chi "senza concessione o autorizzazione" "esercita
privatamente" "trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito
locale".
Così posta, la questione é chiaramente infondata. Ciò non tanto in base
al rilievo che potrebbe essere giudicato formale per cui
la fattispecie contravvenzionale di cui all'art.
Ciò tanto più quando, proprio con la sentenza n. 202 del 1976
Vero é, del resto, che con la normativa della quale si discute, il
legislatore ha perseguito il fine, più che legittimo, doveroso per lo Stato
democratico, di garantire la funzionalità di servizi
essenziali per la vita del Paese, di impedire il disordine e la sopraffazione
nel campo considerato e di assicurare le condizioni per il rispetto del
principio di uguaglianza.
La questione, dunque, sollevata dai giudici a quibus
nei termini sopra puntualizzati, deve dichiararsi infondata, in coerenza con
gli orientamenti ripetutamente espressi da questa Corte (cfr.
sentt. nn.
42 del 1977; 71 del 1979; 162 del 1981; 168 del 1982 e 71 del 1983).
Per concludere sul punto, é bene aggiungere che
le argomentazioni sin qui svolte e la conclusione raggiunta non cambierebbero
quand'anche si dovesse ritenere che i giudici a quibus
(con l'eccezione del pretore di Firenze) abbiano inteso coinvolgere negli
incidenti di costituzionalità non le sole disposizioni sanzionatorie,
ma l'intera, sebbene "incompleta" fattispecie contravvenzionale
di cui all'art. 195 del T.U. del 1973, nel testo novellato, integrandone il
precetto con i disposti di altri articoli del T. U.
medesimo.
Ciò perché, anche in siffatta ipotesi non muterebbero i termini e la
caratteristica del confronto istituito dai giudici medesimi per dedurne la
violazione del principio di eguaglianza.
6. - Il pretore di Torino (r.o. nn. 76/80 e 291/81) il pretore di Modena
(r.o. n. 838/80) e il pretore di Terralba (r.o. n. 40/83)
denunziano la disposizione di legge sopra esaminata anche in
riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost.
Secondo i giudici a quibus, "colui che si vede condannato per un fatto meno grave di
quello commesso da altri (di uguale natura, ma di maggiore rilevanza) che
rimane impunito perché considerato lecito dal legislatore, sente una
ingiustizia di fondo che toglie alla pena ogni possibilità di emendarlo" (ord. 76/80 del pretore di Torino, cui sono
sostanzialmente conformi le motivazioni delle altre tre ordinanze in esame).
Ancora una volta, presupposto della censura é la
comparazione delle due situazioni delle quali si é sin qui discorso.
La questione così proposta é però inammissibile perché l'invocato art.
27, terzo comma, Cost. "si riferisce propriamente alla esecuzione
della pena in senso stretto" (sent.
n. 167/73; cfr. anche sent.
n. 104 del 1982), mentre sfugge al controllo di
legittimità l'indagine sulla efficacia rieducativa
della pena edittale, la cui determinazione é rimessa
alla valutazione discrezionale del legislatore (cfr. sent.
n. 22 del 1971 e n. 107 del 1980).
7. - Il Pretore di Bologna (r.o. n. 33/1983)
dubita anche egli della legittimità costituzionale
dell'art. 195 del T. U. del
1973, nel testo novellato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.. Diversamente da quanto dedotto nelle ordinanze più
sopra esaminate (nn. 4 e 5) il giudice a quo lamenta
la disparità di trattamento, a suo avviso ingiustificato, tra la situazione di
chi installa ed esercita senza autorizzazione - quando
l'autorizzazione non sia concedibile a causa delle caratteristiche
dell'impianto - un apparecchio radioelettrico ricetrasmittente di tipo
portatile, che per questo fatto é punito con pena pecuniaria e detentiva, da un
lato, e la situazione di chi produce, importa, commercia e detiene gli stessi
apparecchi ed é per questo soggetto a sanzione amministrativa, dall'altro.
Come giustamente eccepisce l'Avvocatura dello Stato, anche questa
questione é inammissibile.
Invero, il fatto della produzione, dell'importazione, del commercio e
della detenzione degli apparecchi in esame "non utilizzabili per le caratteristiche
relative alla frequenza" (come rileva il giudice
a quo) era punito con l'ammenda, à sensi dell'art.
Le due situazioni a confronto derivano, quindi, da scelte discrezionali
del legislatore al quale soltanto spetta di configurare le ipotesi di reato,
determinando la pena per ciascuna di esse, e di depenalizzare
fatti dianzi configurati come reato.
Scelte di politica criminale quali quelle in questione
non sono sindacabili da questa Corte, quando rispondono a valutazioni non
eccedenti i limiti della ragionevolezza, che non sono certamente stati superati
nelle ipotesi considerate.
La questione sollevata dal pretore di Bologna deve pertanto dichiararsi
inammissibile.
8. - Il pretore di Putignano (r.o. 347 del 1980) solleva questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 183 e
195 del T. U. del
1973, nel testo novellato, in riferimento, oltre che all'art. 3, primo comma,
nei termini più sopra riferiti, anche agli artt. 21 e
10 Cost.
La questione viene sollevata dal giudice a quo,
a seguito della richiesta di perquisizione domiciliare avanzata dalla Direzione
compartimentale PP.TT. di Bari nei confronti di un soggetto indicato quale
responsabile del reato di cui ai citati artt. 1, 183 e 195 del T. U. del 1973, "per aver usato un impianto ricetrasmittente
di debole potenza senza la prescritta concessione" governativa: richiesta
che, come risulta dagli atti, traeva origine da una denuncia anonima relativa a
molestie che sarebbero state commesse con l'utilizzazione di tale impianto.
L'incidente di costituzionalità é stato proposto dal
pretore di Putignano sulla base soltanto della citata
richiesta della Direzione compartimentale PP.TT. di Bari, prima ancora
di aver inviato all'indiziato comunicazione giudiziaria per una specifica
ipotesi di reato e prima di aver compiuto una qualsiasi, sia pure sommaria,
indagine.
Può allora dubitarsi che la questione sia stata sollevata nel corso di un giudizio, come esige
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ma anche a negare fondatezza ad un
tale dubbio, si deve riconoscere che la questione medesima é irrilevante.
Invero, dal "sistema normativo risultante
dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dall'art. 23 della legge
n. 87 del 1953 si deduce che la pregiudizialità necessaria della questione di
costituzionalità rispetto alla decisione del giudizio a quo va intesa
considerando tale decisione come conclusiva di un itinerario logico, ciascuno
dei cui passaggi necessari può dar luogo ad un incidente di costituzionalità,
ogniqualvolta il giudice dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni
normative che, in quel momento, é chiamato ad applicare per la prosecuzione e/o
la definizione del giudizio" (sent. n. 53 del 1982).
L'osservanza dei riferiti criteri porta a ritenere che la semplice
denunzia di un fatto di reato, rende meramente eventuale, soltanto possibile,
l'applicazione della norma incriminatrice, i cui
indispensabili presupposti devono ancora essere verificati.
L'incidente di costituzionalità é stato, dunque, proposto
intempestivamente dal giudice a quo che, in quel momento, non era chiamato ad
applicare la norma denunziata bensì a compiere atti di istruzione
probatoria, in applicazione di norme del codice processuale penale. Ne consegue
che le questioni proposte dal pretore di Putignano
vanno dichiarate inammissibili.
9. - Per finire, il pretore di Torino (r.o. n.
291 del 1981) solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 184 e 195 del T. U. del 1973, nel testo novellato, oltre che in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma (del che ci
si é occupati sub 5 e sub 6), anche in riferimento
all'art. 21 Cost.
Peraltro la denunzia, formulata nei termini sopra descritti sub 4,
investe, per come si é detto, la norma sanzionatoria
e non anche la norma precettiva.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt.
183, 195 e 334, primo comma, n. 2 del d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14
aprile 1975, n. 103 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
dal tribunale di Livorno (ord.
n. 358 del 1981) e dal pretore di Reggio Emilia (ordd. nn. 704 e 705 del 1981);
- dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale - tutte
proposte in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.
-: a) degli artt. 183, 195 e 334,
primo comma, n. 2 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.
156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile
1975, n. 103 - sollevate dai pretori di Torino (ord. n. 74 del 1980), di Modena (ord. n. 838 del 1980), di Susa (ord. n. 698 del 1981), di Verona (ord. n. 460 del 1982), di Saluzzo (ord. n.
916 del 1982), di Terralba (ord.
n. 40 del 1983) e di Morbegno
(ord. n. 143 del 1983); b)
dei medesimi artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, nel testo sostituito con il
citato art. 45 legge n. 103/75, sollevata dal pretore di Susa
(ord. n. 512 del
1981); c) del medesimo art. 195, nel testo come sopra sostituito, nonché
dell'art. 184 del citato d.P.R. n. 156 del 1973,
sollevata dal pretore di Torino (ord. n. 291 del 1981); d) dell'art. 195 del medesimo d.P.R., nel testo sostituito, sollevata dal pretore di
Firenze (ord. n. 262 del
1978);
- dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale - tutte proposte in riferimento
all'art. 27, terzo comma, Cost. -: a) degli artt.
183, 195 e 334, primo comma, n. 2 del d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito con il citato art. 45 legge n.
103 del 1975, sollevate dai pretori di Torino (ord. n. 76 del 1980), di Modena (ord. n. 838 del 1980) e di Terralba (ord. n.
40 del 1983); b) del medesimo art. 195, nel testo sostituito, nonché dell'art.
184 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973 sollevata dal
pretore di Torino (ord. n.
291 del 1981);
- dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.
103, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma,
Cost. dal pretore di Bologna (ord. n.
33 del 1983);
- dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt.
1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, tutti
nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
sollevata in riferimento agli artt.
3, primo comma, 10 e 21 Cost. dal pretore di Putignano (ord. n. 347 del 1980);
- dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt.
184 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - il
secondo nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 -
sollevata in riferimento all'art. 21 Cost. dal pretore
di Torino (ord. n. 291 del
1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1984.