ORDINANZA N. 61

ANNO 1984



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 12 e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1982 dalla Corte d'Appello di Perugia nel procedimento penale a carico di Fossati Luigi ed altri iscritta al n. 926 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 dell'anno 1982. Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che la Corte d'Appello di Perugia, coll'ordinanza e nel processo di cui all'epigrafe, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 12 e 13 della l. 8 febbraio 1948, n. 47 in relazione agli artt. 3 e 21 Cost.,

che nessuno si costituiva nel giudizio né interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri,

che l'ordinanza non porta alcuna motivazione né sulla rilevanza né sulla non manifesta infondatezza, né comunque alcuna motivazione in assoluto, in quanto si fa un semplice e completo riferimento all'eccezione proposta dal difensore di uno degli imputati, coll'adesione di altri due, senza tuttavia riportarla nemmeno sommariamente.

Considerato che, pertanto, la Corte non é nemmeno in grado di conoscere il contenuto dell'eccezione proposta e, perciò, tanto meno di valutarne rilevanza e fondatezza,

che, d'altra parte, questa Corte ha ripetutamente ammonito che contenuto dell'eccezione e valutazione della sua rilevanza e fondatezza devono risultare dal testo e dalla motivazione dell'ordinanza e non possono essere espresse per relationem,

che, pertanto, la questione é manifestamente inammissibile per assoluta carenza di qualsiasi motivazione.



PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara manifestamente inammissibile per assoluta carenza di motivazioni la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 12 e 13 della l. 8 febbraio 1948, n. 47 sollevata dalla Corte d'Appello di Perugia con ordinanza 8 ottobre 1982 in relazione agli artt. 3 e 21 Cost..




Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
LEOPOLDO ELIA, PRESIDENTE
ETTORE GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1984.