ORDINANZA N. 113
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 7 del D.L. 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di
infrazioni valutarie), promosso con l'ordinanza emessa l'8 febbraio 1983 dal
Tribunale di Como nel procedimento penale a carico di Gleibs
Wilfried Paul' iscritta al
n. 459 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 267 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 marzo
1984 il Giudice relatore Bucciarelli Ducci.
Rilevato che con ordinanza dell'8 febbraio 1983 il Tribunale di Como
sollevava, in relazione agli artt.
2 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7
D.L. 4 marzo 1976, n. 31 (convertito nella legge n. 159/1976) nella parte in
cui limita alle sole persone fisiche, residenti nel comune di Campione
d'Italia, l'esonero dall'obbligo della cessione di valuta estera (la cui
inosservanza é sanzionata penalmente dall'art. 1, terzo comma, D.L. citato),
escludendone invece le persone giuridiche con sede legale nello stesso comune;
per il dubbio che tale limitazione determini una ingiustificata
discriminazione nello svolgimento di attività economiche tra persone fisiche e
persone giuridiche, violando i principi della libertà di iniziativa economica e
dell'esercizio dei diritti dell'uomo.
Considerato che l'ordinanza di rinvio non motiva in
ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel
giudizio de quo, limitandosi ad un'affermazione apodittica, senza nemmeno
esporre gli elementi di fatto oggetto del giudizio, dai quali si possa comunque
dedurre la rilevanza stessa;
ritenuto, pertanto, che non é stata osservata la
prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a
quo di esporre i termini ed i motivi dell'eccezione;
che la questione é, quindi, manifestamente
inammissibile, secondo la giurisprudenza di questa Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 D.L. 4 marzo 1976, n. 31,
convertito nella legge n. 159/1976 (disposizioni penali in materia di
infrazioni valutarie), proposta in relazione agli artt.
2 e 41 della Costituzione dal Tribunale di Como con la ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1984.