ORDINANZA N. 64
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del decreto - legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge
26 gennaio 1982, n. 12 (blocco degli Organici delle unità sanitarie locali),
promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 dal Tribunale di Ascoli Piceno
nel procedimento civile vertente tra USL n. 24 di Ascoli Piceno e Gaspari Luciano ed altri, iscritta al n. 34 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177
del 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio
1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 - nel giudizio
d'appello contro la sentenza del Pretore di Offida 9 - 13 novembre 1981 promosso dall'Unità Sanitaria
Locale, n. 24 di Ascoli Piceno nei confronti di Gaspari
Luciano, Coccia Fiorella e Marchegiani Giuseppe - il
Tribunale di Ascoli Piceno ha sollevato, su eccezione degli appellati, in
riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del
decreto - legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito con modificazioni nella
legge 26 gennaio 1982, n.
che davanti a questa Corte ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che l'ordinanza di rimessione, la quale non contiene neppure una sommaria
descrizione della fattispecie oggetto del giudizio di provenienza, non rende
ragione, ma fa solo apodittica affermazione della rilevanza, in esso, della
sollevata questione, sicché - stante l'elusione del
precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 sulla necessità di
riferirne i termini e i motivi - la questione stessa va dichiarata, in armonia
con la costante giurisprudenza di questa Corte, manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale sollevata con la detta ordinanza emessa
il 5 novembre l9S2 dal Tribunale di Ascoli Piceno.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.