ORDINANZA N. 64

ANNO 1984



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto - legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 12 (blocco degli Organici delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento civile vertente tra USL n. 24 di Ascoli Piceno e Gaspari Luciano ed altri, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 - nel giudizio d'appello contro la sentenza del Pretore di Offida 9 - 13 novembre 1981 promosso dall'Unità Sanitaria Locale, n. 24 di Ascoli Piceno nei confronti di Gaspari Luciano, Coccia Fiorella e Marchegiani Giuseppe - il Tribunale di Ascoli Piceno ha sollevato, su eccezione degli appellati, in riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto - legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, in quanto la norma impugnata subordina ad autorizzazione dell'Unità Sanitaria Locale l'accesso dell'utente il servizio sanitario agli ambulatori e alle strutture diagnostiche convenzionate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;

che davanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che l'ordinanza di rimessione, la quale non contiene neppure una sommaria descrizione della fattispecie oggetto del giudizio di provenienza, non rende ragione, ma fa solo apodittica affermazione della rilevanza, in esso, della sollevata questione, sicché - stante l'elusione del precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 sulla necessità di riferirne i termini e i motivi - la questione stessa va dichiarata, in armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte, manifestamente inammissibile.


PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con la detta ordinanza emessa il 5 novembre l9S2 dal Tribunale di Ascoli Piceno.




Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
LEOPOLDO ELIA, PRESIDENTE
ALDO CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.