SENTENZA
N. 71
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 423 e 449 del cod. pen. promosso con
ordinanza emessa il 25 novembre 1977 dal tribunale di Pistoia, nel procedimento
penale a carico di Paccagnini Remo, iscritta al n. 96 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 115 del 26
aprile 1978.
Udito nella
camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto in fatto
In un
procedimento penale a carico di Paccagnini Remo, imputato del delitto di cui
all'art. 449 cod. pen. per avere, per colpa, cagionato un incendio propagatosi
in un bosco di circa 1800 mq., il tribunale di Pistoia, accogliendo un'istanza
della difesa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.
423- 449 cod. pen., in relazione agli artt.3 e 24 Cost., ritenendo
"generica e non convincente" la sentenza 27 dicembre
1974, n. 286, con la quale la Corte costituzionale ha già respinto la medesima
questione.
Considerato in diritto
1. - Il
tribunale di Pistoia dubita della legittimità costituzionale degli artt.
423-449 cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., "sotto il profilo
della ingiustificata disparità di trattamento che tale normativa pone fra colui
che incendia la cosa propria e colui che, invece, incendia l'altrui, nel
prevedere che nella prima ipotesi il reato sia punibile solo se dal fatto
derivi pericolo per l'incolumità pubblica, pericolo sempre presunto nella seconda
ipotesi".
Il giudice a
quo ritiene irrazionale la differente disciplina delle due fattispecie,
nelle quali identico é il bene tutelato - la pubblica incolumità - mentre é
diversa, ma a suo avviso irrilevante, la relazione dell'agente con la cosa incendiata,
propria ovvero altrui.
Quanto alla
rilevanza, il tribunale di Pistoia la deduce dalla considerazione che nella
fattispecie in esame sarebbero pacifiche "e la tipicità del fatto e la
carenza del periodo per la incolumità pubblica" parendogli, infine, la
questione non manifestamente infondata nonostante la decisione in termini, di
cui alla sentenza
n. 286 del 1974, di questa Corte.
2. - La
questione non é fondata.
L'art. 423,
primo comma, del codice penale punisce con la reclusione da tre a sette anni
"chiunque cagiona un incendio".
Per effetto
del capoverso del medesimo art. 423 cod. pen., tale disposizione, di carattere
generale, "si applica anche nel caso di incendio di cosa propria, se dal
fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica".
L'art. 449,
primo comma, cod. pen., a sua volta, punisce con la reclusione da uno a cinque
anni, per quanto interessa nei limiti del presente giudizio, "chiunque
cagiona per colpa un incendio".
L'art. 423
del codice penale prevede, dunque, a tutela della incolumità pubblica, due
distinte fattispecie criminose, alle quali é comune l'elemento materiale -
incendio - che richiede il medesimo dolo generico.
Mentre però
l'incendio di cosa altrui é configurato come un reato di pericolo presunto, per
la punibilità dell'incendio di cosa propria tale pericolo deve essere
concretamente accertato.
Per rimanere
all'ipotesi di incendio di cosa altrui (art. 423, primo comma, cod. pen.), in
relazione alla quale (ex art. 449, primo comma, cod. pen.) é stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale, la presunzione del conseguente
pericolo per la incolumità pubblica, in tanto si giustifica, sul piano
logico-giuridico, in quanto l'elemento materiale del delitto considerato -
identico anche per l'ipotesi colposa - e cioè, il fuoco-incendio, abbia
caratteristiche tali da renderne deducibile in via normale il pericolo per la
incolumità pubblica.
Perciò
dottrina e giurisprudenza pressoché univoche ritengono che non basti un
qualunque fuoco volontariamente appiccato su cosa altrui perché si verifichi
l'elemento materiale del delitto di incendio, ma che occorrano, invece, una
entità dell'incendio ed una collocazione della cosa incendiata idonee, nelle
circostanze date, a provocare pericolo per la incolumità pubblica. Se queste
condizioni non si verificano - se cioè l'entità dell'incendio o la collocazione
della cosa incendiata sono tali da escludere la possibilità dell'evento
pericoloso - l'agente non é punibile, per il titolo di cui all'art. 423, primo
comma, cod. pen., (né, a titolo di colpa, ai sensi dell'art. 449, primo comma,
cod. pen.).
3. - Tenendo
presenti orientamenti, giustamente questa Corte, con la sentenza n. 286 del
1974, ha rilevato che "il diritto vivente finisce, se non con
l'identificare, certo col ravvicinare assai le fattispecie dell'incendio di
cosa propria e dell'incendio di cosa altrui".
La diversa
disciplina adottata dal legislatore per l'incendio di cosa propria, secondo la
relazione al C. P. del 1930, é ispirata "alla conciliazione del diritto di
proprietà con la necessità di difendere la pubblica incolumità" essendo
"sembrato giusto che il diritto del proprietario a disporre della cosa
propria come meglio gli piace debba essere disconosciuto solo di fronte alla
reale esistenza del pericolo per la pubblica incolumità e non solamente per
effetto di quella presunzione di pericolo che inerisce ad alcuni fatti per
disposizione di legge fondata sull'id quod plerumque accidit".
La scelta
legislativa così operata per l'incendio di cosa propria, già criticata nel
corso dei lavori preparatori del codice penale, potrebbe apparire ispirata a
criteri superati e non più rispondente ad una corretta valutazione del diritto
di proprietà e dei modi del suo godimento, correlati al fine di assicurarne la
funzione sociale, nonché incongrua rispetto alla oggettività giuridica del
reato d'incendio. Per questo, nel progetto preliminare al codice penale,
elaborato nell'ormai remoto 1930, mentre si é ritenuta "tecnicamente poco
apprezzabile" la distinzione tra "pericolo in astratto", e
"pericolo in concreto" per la difficoltà di determinare ed accertare
il quid pluris che al secondo dovrebbe inerire rispetto al primo, si é
riconosciuta "non giustificata dai moderni orientamenti in tema di
proprietà" la "speciale disciplina dell'incendio, nel caso in cui
questo sia effettuato su cosa propria". La conseguente proposta di legge
era di eliminare questa speciale disciplina mantenendo il solo primo comma
dell'art. 423 cod. pen.
4. - Vero é
che il giudice a quo, per quanto é dato desumere dalla assai scarna
motivazione addotta, muove nella direzione opposta.
Denunziando
gli artt. 423-449 cod. pen. in relazione all'art. 3 (e 24) Cost., nel corso di
un procedimento penale per incendio colposo di cosa altrui, il tribunale di
Pistoia sembra infatti dedurre la illegittimità della disciplina generale,
dettata dall'art. 423, primo comma, cod. pen., dal diverso trattamento
riservato, in via derogatoria, dal cpv. dell'articolo medesimo, a chi incendia
la cosa propria.
Si invoca,
dunque, una applicazione del principio di uguaglianza in senso inverso a quello
naturale, presupponendo con ciò che, tra le diverse scelte cui il legislatore
avrebbe potuto accedere, solo quella adottata per chi incendi la cosa propria
(rapportata ad un pericolo accertabile) abbia quella ragionevolezza intrinseca
che invece non sarebbe ravvisabile nella disciplina normativa dell'incendio di
cosa altrui (rapportata ad un pericolo presunto).
La stessa
prospettazione della questione ne denunzia la infondatezza, non sembrando
ipotizzabile, nell'ambito di scelte di politica criminale riservate alla
discrezionalità del legislatore, una censura ancorata al parametro dell'art. 3,
primo comma, Cost., che investa la disciplina generale di una determinata
fattispecie.
Si deve,
comunque, concludere che le scelte del legislatore, erano e rimangono
espressione di una discrezionalità che, in quanto riferita a due fattispecie
tipiche a costituire le quali é stato preso in considerazione anche il rapporto
- di proprietà oppure no - tra l'agente e la cosa incendiata, rendono
costituzionalmente non censurabile la differenza di trattamento dell'una
rispetto all'altra.
Soltanto il
legislatore potrà, infatti, ritenere l'opportunità o meno di modificare la
disciplina normativa in esame, unificando il trattamento penale delle due
fattispecie e scegliendo la soglia di pericolosità, presunta o concretamente
accertata, alla quale rapportare per entrambe l'evento, appunto, di pericolo.
5. - Quanto
alla pretesa violazione dell'art. 24 Cost., in mancanza della benché minima
motivazione sul punto da parte del giudice a quo, basterà ribadire che
"la garanzia giurisdizionale della difesa é riconosciuta entro i confini
della configurazione giuridica di diritto sostanziale" (sent. 286/74).
Non é perciò
ravvisabile violazione del diritto alla difesa nel divieto di provare un
elemento estraneo alla fattispecie giudicanda.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità degli articoli 423 e 449 cod. pen., in
relazione agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal tribunale di Pistoia con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, l'11 luglio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 16 luglio 1979.