ORDINANZA N. 98
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 6 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili) e successive modificazioni e art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n.
904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale,
adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale
e societaria), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1981 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Torino sul ricorso dell'INA, iscritta al n. 820
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 108 del 1983;
udito nella camera di consiglio del 29 febbraio
1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che, con ordinanza del 4 giugno 1981,
che l'ordinanza di rimessione,
quanto alla controversia oggetto del giudizio a quo, si limita a esporre in
fatto che trattavasi nella specie di INVIM decennale
con riferimento a un immobile sito in Torino, Via dei Mille n. 7, e che analoga
eccezione di illegittimità costituzionale era stata sollevata dall'INA
(Istituto nazionale delle assicurazioni) nel giudizio di primo grado;
che l'ordinanza stessa, quanto all'oggetto della
questione di legittimità costituzionale, si limita a indicare, a fronte delle
norme parametro 3, 42 e 53 Cost., le disposizioni
fonte delle norme impugnate, disposizioni concernenti i criteri per la
determinazione dell'incremento di valore al quale si riferisce l'imposizione
tributaria, e a soggiungere che una di esse, l'art. 14 della legge n. 643 del
1972, é stata dichiarata illegittima con sentenza di questa
Corte 7 novembre 1979, n. 126 nella parte in cui é in contrasto con l'art.
3 Cost., rimanendo quindi impregiudicata
rispetto alle altre norme parametro, ed é stata abrogata con decreto legge 12
novembre 1979, n. 571, rimanendo quindi operante per i rapporti sorti medio tempore;
che in tal modo non é stato soddisfatto il
precetto dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, perché le suddette
indicazioni, oltre a non consentire l'esatta individuazione dell'oggetto della
questione di legittimità costituzionale - come e perché le norme impugnate
siano in contrasto con gli artt. 42 e 53 e, residualmente, con l'art. 3 Cost. - non consentono il
controllo sulla valutazione, da parte del giudice a quo, della rilevanza della
questione stessa;
che pertanto la questione di legittimità
costituzionale suindicata va dichiarata
manifestamente inammissibile
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza del 4 giugno
1981 dalla Commissione tributaria di secondo Prado di
Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1984.