SENTENZA
N.107
ANNO 1980
REPUBBLICA
ITALIANA
In
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
48, ultimo comma, e 54, ultimo comma, in relazione all'art. 47, secondo comma, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e dello stesso art. 47, secondo comma, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), promossi
con ordinanze emesse il 1o ottobre e il 9 dicembre 1976 dalla Sezione di
Sorveglianza di Bologna, sulle istanze proposte da Agostini
Aldo e da Castellazzi Giancarlo, iscritte ai nn. 25 e
244
Visto l'atto di intervento
udito nell'udienza pubblica
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Data la sostanziale identità delle questioni sollevate dalle due ordinanze di rimessione, i conseguenti giudizi devono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
Va infatti respinta l'eccezione d'inammissibilità, proposta
dall'Avvocatura dello Stato limitatamente al primo dei giudizi stessi, per la
nullità dalla quale sarebbe viziata la relativa ordinanza della sezione di
sorveglianza di
Indipendentemente dal problema se vizi
2. - Nel merito, la sezione di sorveglianza di Bologna contesta, invocando il principio costituzionale di eguaglianza nonché l'esigenza che la pena tenda alla rieducazione del condannato (sia pure indicata attraverso l'erroneo richiamo del secondo anziché del terzo comma dell'art. 27 Cost.), la legittimità di tutte le norme della legge n. 354 del 1975 artt. 47 cpv., 48, ultimo comma, 54, ultimo comma che limitano l'applicabilità delle < misure alternative alla detenzione >: coinvolgendo nelle sue censure entrambi i tipi di esclusione previsti da tale disciplina, sia pertinenti all'ipotesi che il condannato < abbia precedentemente commesso un delitto della stessa indole >, sia concernenti determinate specie di reati (con particolare riguardo alla rapina aggravata).
Sotto il primo profilo, tuttavia, si rende necessario che il
giudice a quo riconsideri la rilevanza della questione. Nel corso
Inoltre, l'art. 5 di quest'ultima legge incide imponendo anche in tal senso la restituzione degli atti sull'intera impugnativa dell'art. 54, ultimo comma, della legge n. 354 del 1975, compresa la parte riguardante l'esclusione del relativo beneficio per i condannati che abbiano commesso un delitto di rapina; giacché il comma stesso è stato abrogato, consentendo pertanto che tutti i condannati a pena detentiva possano ottenere la liberazione anticipata.
3. - Le innovazioni apportate dalla legge n. 1
Da un lato, i lavori preparatori della legge n. 354 del 1975 dimostrano che il legislatore, rendendo inapplicabile ad una data serie di delitti le < misure alternative alla detenzione >, ha inteso fronteggiare più efficacemente condotte criminose che possono considerarsi di particolare pericolosità, per la loro frequenza e per i loro effetti, e che danno luogo ad accentuati allarmi nella società contemporanea. Disposizioni del genere sono naturalmente opinabili, sia per ciò che riguardano in modo esplicito, sia per ciò che escludono dalla loro previsione. Ma si tratta di scelte che non si prestano a venire censurate e, meno ancora, modificate da parte della Corte, nei termini indicati dal giudice a quo: allo stesso modo che di regola appartengono alla discrezionalità legislativa, tanto la definizione delle varie figure di reato, quanto il ricorso ai relativi provvedimenti di clemenza (come ha precisato, in quest'ultimo senso, la sentenza n. 175 del 1971). Ciò basta a far concludere, con riferimento ad entrambi i commi dell'art. 3, che le norme impugnate non ledono il principio costituzionale di eguaglianza.
D'altro lato, le ordinanze di rimessione forzano il
significato della statuizione contenuta nell'art. 27, terzo comma, Cost.,
conducendo alle estreme conseguenze la tesi che < il fine rieducativo
inerisce ad ogni pena >; ed inutilmente ricercano conferme nella precedente
giurisprudenza della Corte. Vero è che la sentenza n. 204 del
1974 afferma < il diritto per il condannato a che... il protrarsi della
realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato
al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno
assolto positivamente al suo fine rieducativo >. Ma un tale diritto viene
fatto dipendere dal verificarsi delle condizioni previste dalla legge penale. E
la frase richiamata dal giudice a quo va comunque intesa collegandola al
problema specifico, che
Del resto,
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47, secondo comma, e 48, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte concernente i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, sollevata dalla sezione di sorveglianza di Bologna in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) ordina la restituzione degli atti alla sezione di sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/07/80.
Leonetto AMADEI –
Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA –
Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 07/07/80.