SENTENZA
N. 42
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 1, 8, 12, 13 e 21 della legge 8
febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) e degli artt. 57 e 595 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1974 dal pretore
di Roma, nel procedimento penale a carico di Francesco Rinaldini, iscritta al
n. 489 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975.
Visti gli
atti di costituzione di Francesco Rinaldini e di Willy De Luca;
udito
nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice relatore Edoardo
Volterra;
uditi gli
avvocati Giuliano Vassalli e Egidio Tosato, per il Rinaldini.
Ritenuto in fatto
1. - Nel
corso del procedimento penale a carico del giornalista Francesco Rinaldini,
perseguito per aver trasmesso nel telegiornale una notizia diffamatoria, il
pretore di Roma, con ordinanza emessa il 24 settembre 1974, sollevava questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1, 8, 12, 13 e 21 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 e degli artt. 57 e 595 del codice penale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Rilevava il
pretore che le norme denunciate, applicabili alle diffamazioni commesse a mezzo
stampa, non sono estensibili, per unanime dottrina e giurisprudenza, al caso di
notizie diffuse attraverso il telegiornale, e che pertanto gli autori di una
diffamazione commessa attraverso tale mezzo non sono soggetti all'obbligo di
rettifica (art. 8), a quello di pubblicazione della sentenza (art. 9, alla
riparazione pecuniaria (articolo 12), alla maggior pena per il reato di
diffamazione (art. 13) alla competenza del Tribunale ed al giudizio
direttissimo (art. 21), alla responsabilità a titolo di colpa del direttore
(art. 57 cod. pen.).
La risultante
disparità di trattamento non sarebbe sorretta da nessuna ragionevole
giustificazione, poiché se la ratio della speciale disciplina per i reati
commessi a mezzo stampa sta nella ritenuta necessità di dare una congrua
risposta al danno che deriva dall'elevato grado di diffusione delle notizie,
tale ragione deve sussistere, a fortiori, per un mezzo come il telegiornale.
L'applicabilità
della disciplina comune della diffamazione (art. 595 cod. pen.) realizzerebbe
dunque un'ingiustificata disparità di trattamento in violazione dell'art. 3
della Costituzione.
Venendo
quindi al problema del come eliminare tale disparità, secondo il pretore si
aprono alla Corte due vie: o ricondurre i reati a mezzo stampa alla disciplina
comune, ovvero estendere, mediante una sentenza "additiva", la
disciplina dei reati a mezzo stampa al telegiornale.
Secondo il
pretore, che pure dichiara di non avere un onere di scelta, la soluzione
corretta sarebbe la prima in quanto ispirata al favor libertatis.
Occupandosi
poi delle possibili obiezioni d'irrilevanza della questione per come
prospettata, il pretore crede di superarle osservando che con l'eliminazione
della disciplina più sfavorevole per i reati commessi a mezzo stampa la sua
pronuncia non verrebbe a realizzare una disparità di trattamento a favore delle
radiodiffusioni lesiva dell'art. 3, altrimenti sussistente nell'ambito
dell'ordinamento.
Ove invece si
ritenesse di accogliere la questione nel senso di estendere alle
radiodiffusioni la disciplina dei reati di stampa, un problema di rilevanza non
si dovrebbe porre, a meno di non accedere all'opinione per cui le norme penali
favorevoli non sarebbero in ipotesi soggette a sindacato della Corte
costituzionale, non potendo mai una pronuncia della Corte retroagire in senso
negativo sulla posizione dell'inquisito.
In ogni modo
parte delle norme denunziate é di natura processuale e per esse non dovrebbe
sorgere alcun dubbio di rilevanza. Così dicesi in relazione all'art. 21 della
legge sulla stampa, e anche in relazione agli artt. 9, 12 e 13, che pur non
essendo norme processuali non sono nemmeno norme incriminatrici.
La questione
invece potrebbe porsi in relazione all'art. 57 cod.pen., che, in quanto norma
incriminatrice, sarebbe soggetta al principio di irretroattività sancito
dall'art. 25, 2 comma, della Costituzione. Ad avviso del pretore tuttavia altro
é la successione delle leggi penali nel tempo, altro sono le pronunce della
Corte costituzionale che, riguardando la preesistente situazione normativa, non
costituiscono di per sé autonoma fonte legislativa ma, più propriamente,
condizioni di applicabilità di norme altrimenti non applicabili.
Richiama in
proposito la sentenza
n. 49 del 1970 nonché la sentenza n. 17 del
1974 che avrebbe eliminato una disparità di trattamento in materia di
carcerazione preventiva attraverso l'inasprimento del relativo regime (ritenuto
da dottrina e giurisprudenza più appartenente al diritto sostanziale che a
quello processuale).
Osserva
infine che, così intesa l'efficacia della pronuncia della Corte, essa potrebbe
condurre a risultati illiberali, ma ciò non é certo più grave dell'immutato
principio dell'inescusabilità dell'errore di diritto (art. 5 cod.pen.) sicché
non sembra ingiusto eliminare ingiustificati privilegi attraverso un
peggioramento della disciplina relativa alle libertà personali.
2. -
L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale.
Si sono
costituiti dinanzi alla Corte costituzionale Francesco Rinaldini e Willy De
Luca, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Vassalli, Egidio Tosato e
Giuseppe Gianzi per chiedere che la questione venga ritenuta non fondata o
comunque inammissibile perché irrilevante.
La
particolare natura delle trasmissioni radiotelevisive, vigilate e controllate
da organi pubblici, la pressoché totale mancanza di commenti ed opinioni che
accompagnano le notizie diffuse attraverso il telegiornale, costituiscono gli
elementi in base ai quali il legislatore ha ritenuto di non estendere a dette
trasmissioni le norme della legge sulla stampa. Tanto più che mentre gli
stampati sono destinati a durare nel tempo, ponendosi quali strumenti "di
obiettivazione permanente dell'idea delittuosa", il giornale radiofonico o
televisivo esaurisce i suoi effetti nell'azione della diffusione della notizia.
La materia
comunque rientrerebbe nell'ampia discrezionalità del legislatore, non
sindacabile dalla Corte costituzionale.
Venendo
quindi alla rilevanza, positivamente apprezzata dalla dottrina dominante quale
filtro che consente la remissione alla Corte solo di questioni serie e non
pretestuose, concrete e non accademiche, le parti costituite accedono
all'opinione per cui essa manca quando é possibile escludere ogni influenza
della decisione della Corte sul giudizio a quo nel frattempo sospeso.
Nel caso di
specie, se la legge sulla stampa fosse dichiarata incostituzionale, il processo
dovrebbe essere comunque definito secondo le norme comuni, già allo stato
applicabili. Se la legge medesima fosse confermata ed ampliata, tale
ampliamento, ai sensi dell'art. 25 Cost., non potrebbe essere esteso al
giudizio a quo, che dovrebbe essere definito sempre in base a norme già
applicabili. In ogni modo la decisione della Corte non avrebbe nessuna
influenza nel caso concreto. Né vale distinguere tra norme penali sostanziali e
norme processuali, poiché tale distinzione non si potrebbe porre in relazione
all'art. 25 della Costituzione.
Delle due
alternative proposte dal pretore, la prima (soluzione ispirata al favor
libertatis) potrebbe avere rilevanza solo sotto il profilo "sociale o
ambientale" per le ripercussioni sull'opinione pubblica
dell'ingiustificata disparità di trattamento tra i giornalisti della Rai-TV e
gli altri: ma tale concetto é sicuramente inammissibile.
La seconda
alternativa (soluzione più sfavorevole) sembra nascere da un travisamento del
concetto di sentenze additive, con le quali la Corte non avrebbe mai esteso
norme penali e in ogni caso l'inasprimento di pene o la previsione di nuove
sanzioni non potrebbe mai trovare applicazione a fatti commessi durante il
vigore della legge preesistente senza violare il principio costituzionale della
irretroattività della legge penale. Tanto dicasi anche per le norme
processuali, e per il diritto di rettifica (che tra l'altro non appare essere
stata richiesta nel corso del procedimento).
Considerato in diritto
1. -
Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile la costituzione nel presente
giudizio del dott. Willy De Luca, che risulta estraneo al procedimento penale
instaurato avanti il pretore di Roma a carico di Francesco Rinaldini, nel corso
del quale é stata sollevata avanti questa Corte la questione di legittimità
costituzionale.
2. - Il
giudice a quo, partendo dalla constatazione che l'art. 1 della legge
sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, fa riferimento esclusivamente a stampe e
stampati, cioè alla riproduzione di più esemplari di un medesimo scritto, che
il complesso delle disposizioni della legge stessa appare diretto a regolare la
stampa in senso tradizionale, mancando in essa qualunque riferimento alla
diffusione di notizie con mezzi diversi da questa, afferma la non applicabilità
agli autori di un telegiornale delle norme speciali che prevedono per gli
autori dei giornali quotidiani e della stampa in genere l'obbligo di rettifica
(art. 8), l'obbligo della pubblicazione della sentenza (art. 9), l'obbligo
della riparazione pecuniaria (articolo 12), la maggior pena per il reato di
diffamazione (articolo 13), la competenza del tribunale e il giudizio col rito
direttissimo (art. 21), la responsabilità a titolo di colpa del direttore (art.
57 del codice penale).
Afferma
pertanto che la disparità di trattamento conseguente alla indicata situazione
legislativa previsto per gli autori di una diffamazione commessa a mezzo stampa
e quello per gli autori del medesimo reato commesso a mezzo di diffusione
radiofonica, sottoposti invece al regime comune, non avrebbe ragionevole
giustificazione e contrasterebbe con il principio costituzionale di
uguaglianza.
3. - Per
eliminare la segnalata disparità di trattamento, il giudice a quo, pur
affermando di non avere onere di scelta, indica alla Corte due vie da seguire.
La prima, che egli ritiene quella costituzionalmente corretta "in quanto
ispirata al favor libertatis, che trova nella Costituzione una specifica
tutela (art. 21)" consisterebbe nella dichiarazione di incostituzionalità
degli artt. 9, 12, 13, 21 della legge n. 47 del 1948 e dell'art. 57 del codice
penale con la conseguente sottoposizione dei reati commessi a mezzo stampa alla
disciplina comune.
É Ovvio però
rilevare che la denunzia di incostituzionalità sotto il profilo esposto dal
giudice, cioè che le norme impugnate pongono in essere una disciplina
differenziata e più severa per i soli reati commessi a mezzo stampa, si
appalesa del tutto irrilevante giacché l'eventuale pronunzia di illegittimità
così richiesta non spiegherebbe effetto sul giudizio penale in corso avente per
oggetto atti commessi con mezzi diversi dalla stampa.
Va aggiunto
che irrilevante appare anche la denunzia di incostituzionalità fatta
nell'ordinanza della applicabilità dell'obbligo della rettifica sancito
nell'art. 8 della citata legge 47 del 1948 soltanto alle diffamazioni compiute
a mezzo stampa, in quanto la norma concernente la rettifica non é applicabile
nel processo.
4. - Ma
inammissibile si palesa anche la questione sollevata nella seconda
prospettazione, di estendere cioè ai reati commessi a mezzo radiodiffusione la
disciplina più grave prevista per i reati commessi a mezzo stampa.
Anche a
ritenere che questa Corte possa eliminare dall'ordinamento norme penali di
favore allo scopo di restaurare il vigore generale delle norme incriminatrici
derogate, restando riservato ai giudici di merito valutare l'efficacia di una
simile pronunzia nei giudizi penali in corso, é certo che essa, invece, non
può, sempre nella materia penale, sottrarre alcune fattispecie alla disciplina
comune per ricondurle in una disciplina speciale che si ritiene più
congruamente tutelare gli interessi coinvolti e tanto meno quando ciò comporti
un aggravamento di pena. Simile scelta, che deve essere definita eminentemente
politica, é infatti riservata dall'art. 25 della Costituzione al solo
legislatore, restando esclusa ogni possibllità di intervento attraverso sentenze
cosiddette additive.
Ora, nel caso
in esame, l'inammissibilità della questione é palese domandandosi di sottrarre
alla disciplina comune della diffamazione, la diffamazione commessa attraverso
la diffusione radiotelevisiva delle informazioni, per comprenderla nella
regolamentazione della diffamazione a mezzo stampa contenuta nella legge 8
febbraio 1948, n. 47.
Ne consegue
che la Corte, pur augurando che il legislatore, così come ha fatto con l'art. 7
della legge 14 aprile 1975, n. 103, provveda sollecitamente a colmare nella sua
discrezionalità lacune eventualmente esistenti, non può sostituirsi ad esso e
tanto meno può estendere norme legislative previste per un'attività determinata
ad altra attività obbiettivamente diversa.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 595
del codice penale e degli artt. 1, 8, 9, 12, 13 e 21 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa), promossa con l'ordinanza in epigrafe
in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
gennaio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
- Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 20 gennaio 1977.