SENTENZA N. 49
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
(norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e
degli artt. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, 65 del R.D. 28
maggio 1931, n. 602 (disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale), e 16 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione della legge
18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al c.p.p.), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 dicembre
1967 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Picchioni
Franco, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 275 del 26 ottobre 1968;
2) ordinanza emessa il 1 aprile 1969
dal tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Sgrosso Guido ed
altri, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 23 luglio 1969.
Udito nella camera di consiglio del
10 febbraio 1970 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 12
dicembre 1967 nel corso di un procedimento penale a carico di Picchioni Franco,
il tribunale di Ferrara ha sollevato questione di legittimità costituzionale
relativamente alle norme di cui agli artt. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l1 delle disposizioni sulla legge in generale, 65 del R.D. 28 maggio 1931, n.
602, e 16 del D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, in riferimento all'art. 136, primo
comma, della Costituzione.
Il giudice a quo spiega anzitutto,
sotto il profilo della rilevanza, come nella specie dovrebbe essere applicato
il principio di diritto contenuto nella sentenza 7 aprile 1967 della Corte di
cassazione, secondo cui la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art.
392 del codice di procedura penale, nella parte concernente la operatività
degli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso codice di rito, non estende i
suoi effetti agli atti istruttori compiuti prima della data di pubblicazione
della decisione di incostituzionalità. Tale principio di diritto si basa su di
un'interpretazione, affermata anche in diverse altre pronunce della Corte
suprema di cassazione, alla stregua della quale la declaratoria di
illegittimità costituzionale di una norma processuale non avrebbe effetto
retroattivo nei giudizi in corso in ogni stato e grado, restando fermi gli atti
già perfezionati alla data della sua pubblicazione: e ciò sia in applicazione
degli artt. 136 della Costituzione e 30 della legge 1l marzo 1953, n. 87, sia
in osservanza del fondamentale canone tempus
regit actum, accolto dall'art. 11 delle preleggi, dall'art. 65 del R.D. n.
602 del 1931, contenente le disposizioni transitorie del codice di procedura
penale, e dall 'art. 16 del D.P.R. n. 666 del 1955, contenente le disposizioni
transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517.
La accennata interpretazione di
queste ultime norme sarebbe, però, in contrasto con il vero significato
dell'art. 136 della Costituzione, quale risulta riaffermato da numerose
sentenze e particolarmente da quella n. 127 del 1966
della Corte costituzionale, in quanto tale precetto costituzionale,
prescrivendo la cessazione della efficacia della disposizione di legge
ordinaria dichiarata costituzionalmente illegittima a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione, non avrebbe introdotto alcuna
distinzione tra efficacia anteriore o posteriore alla pubblicazione anzidetta,
ma soltanto indicato il momento di inizio della obbligatorietà della decisione,
di guisa che l'unico limite alla efficacia anche retroattiva di questa
deriverebbe dalla formazione, eventualmente già verificatasi, di una "cosa
giudicata". Di qui l'esigenza di promuovere la questione di legittimità
costituzionale per risolvere il dubbio concernente quale delle due
interpretazioni innanzi prospettate, entrambe vincolanti per il giudice
ordinario, debba essere adottata.
2. - Anche il tribunale di Napoli,
con ordinanza emessa il 1 aprile 1969, nel corso di un procedimento penale a
carico di Sgrosso Guido ed altri, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale relativamente all'art. 30, comma terzo, della legge n. 87 del
1953 per contrasto con l'art. 136 della Costituzione, svolgendo analoghe
considerazioni in riferimento ad una fattispecie in cui era stata dedotta
eccezione di nullità della istruzione condotta con il rito sommario per
violazione del terzo comma dell'art. 389 del codice di procedura penale,
dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 117 del
1968 della Corte costituzionale, nei limiti in cui esclude la
sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico
ministero sulla evidenza della prova.
3. - Non vi é stata innanzi a questa
Corte alcuna costituzione di parte.
Considerato in diritto
1. - I due giudizi hanno ad oggetto
questioni sostanzialmente identiche in relazione allo stesso testo legislativo
e possono pertanto essere decisi congiuntamente con unica sentenza.
2. - Entrambe le ordinanze denunciano
anzitutto l'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, in quanto
limiterebbe, in contrasto con l'art. 136 della Costituzione, l'efficacia
cosiddetta retroattiva delle decisioni della Corte costituzionale che
dichiarino la illegittimità costituzionale di una legge o di norme di legge. Ma
la questione é infondata, perché, come già questa Corte ebbe ad affermare con
la sentenza n.
127 del 1966, una siffatta interpretazione "restrittiva" del
terzo comma dell'art. 30 é palesemente insostenibile, di fronte alla chiara
formulazione testuale della norma, che esprime, con altre parole e con
specifico riferimento all'applicazione giudiziale, lo stesso principio più
generale ricavabile da una corretta lettura dell'art. 136 della Costituzione,
quale risulta ulteriormente ribadito coordinando il medesimo art. 136 con
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
Giova, richiamare, in proposito, la
differenza tra l'effetto di abrogazione, prodotto dal sopravvenire di nuove
leggi, e l'effetto di annullamento, derivante dalle sentenze di accoglimento
della Corte costituzionale. L'abrogazione non tanto estingue le norme, quanto
piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia, e quindi
l'applicabilità, ai fatti verificatisi sino ad un certo momento del tempo: che
coincide, per solito e salvo sia diversamente disposto dalla nuova legge, con
l'entrata in vigore di quest'ultima.
La declaratoria di illegittimità
costituzionale, determinando la cessazione di efficacia delle norme che ne sono
oggetto, impedisce, invece, dopo la pubblicazione della sentenza, che le norme
stesse siano comunque applicabili anche ad oggetti ai quali sarebbero state
applicabili alla stregua dei comuni principi sulla successione delle leggi nel
tempo. Altro é, infatti il mutamento di disciplina attuato per motivi di
opportunità politica, liberamente valutata dal legislatore, altro
l'accertamento, ad opera dell'organo a ciò competente, della illegittimità
costituzionale di una certa disciplina legislativa: in questa seconda ipotesi,
a differenza che nella prima, é perfettamente logico che sia vietato a tutti, a
cominciare dagli organi giurisdizionali, di assumere le norme dichiarate
incostituzionali a canoni di valutazione di qualsivoglia fatto o rapporto, pur
se venuto in essere anteriormente alla pronuncia della Corte.
L'obbligatorietà delle decisioni
della Corte, cui si richiama in particolare l'ordinanza del tribunale di
Ferrara, si esplica a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione,
come stabilito dall'art. 136 della Costituzione, nel senso - precisamente - che
da quella data nessun giudice può fare applicazione delle norme dichiarate
illegittime, nessun'altra autorità può darvi esecuzione o assumerle comunque a
base di propri atti, e nessun privato potrebbe avvalersene, perché gli atti e i
comportamenti che pretendessero trovare in quelle la propria regola sarebbero
privi di fondamento legale. Si spiega così come anche questioni di legittimità
costituzionale di norme abrogate da leggi ordinarie frattanto sopravvenute
possano essere rilevanti, e come tali avere ingresso alla Corte, qualora si
tratti di norme di cui si dovrebbe fare ancora applicazione in base ai principi
di diritto intertemporale.
3. - Tale é, senza dubbio, il
sistema delineato dagli artt. 136 della Costituzione e 1 della legge
costituzionale del 1948, al quale é pienamente conforme, nella lettera e nella
ratio, il terzo comma dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953. Né si può dire sussistano
al riguardo serie divergenze nella dottrina e nella prevalente giurisprudenza
ordinaria ed amministrativa, motivi di dubbio e di dissenso manifestandosi
soltanto in ordine ai limiti che, per effetto di altre norme dell'ordinamento,
si oppongano, nei singoli casi, alla cosiddetta retroattività delle decisioni
di accoglimento della Corte costituzionale. Ma i problemi che possono sorgere
in quest'ordine di idee sono, evidentemente, problemi di interpretazione, e
devono pertanto essere risolti dai giudici comuni, nell'ambito delle rispettive
competenze istituzionali: nella più rigorosa osservanza, beninteso, dei
principi costituzionali che presiedono al sindacato di legittimità
costituzionale delle leggi, ai quali - come sopra rilevato - nulla toglie e
nulla aggiunge il terzo comma dell'art. 30 della legge n. 87.
Con particolare riguardo
all'applicazione giudiziale, il sistema positivamente adottato implica, per
logica necessità, che le norme colpite da pronuncia di illegittimità, e alle
quali é pertanto vietato fare riferimento, sarebbero altrimenti applicabili,
poiché il divieto non avrebbe senso con riguardo a norme che già fossero di per
sé insuscettibili di applicazione per ragioni diverse dalla loro dichiarata
illegittimità. In altri termini, il terzo comma dell'art. 30 della legge n. 87,
in perfetta coerenza con quanto disposto dagli artt. 136 della Costituzione e 1
legge costituzionale n. 1 del 1948, implicitamente rinvia alle norme che
regolano nel nostro ordinamento l'applicazione del diritto oggettivo ai casi
concreti, allo stesso modo come alle medesime norme rinvia l'art. 23 della
legge n. 87, quando richiede che la questione di legittimità costituzionale,
sollevata in un giudizio e rimessa a questa Corte, sia rilevante per la
definizione del giudizio, demandandone il relativo apprezzamento al giudice
davanti al quale pende la causa.
Come anche la Cassazione penale ha
in varie occasioni riconosciuto, rilevanza della questione e divieto di
applicazione di norme dichiarate costituzionalmente illegittime sono termini
inscindibili. Ed infatti, come ai giudici é fatto obbligo di sospendere il
giudizio provocando una pronuncia della Corte, ogni qual volta dovrebbero
applicare norme di dubbia costituzionalità, così, simmetricamente, é ad essi
proibito applicare norme che siano ormai state dichiarate costituzionalmente
illegittime. Quel che - prima - era obbligo di sospendere e adire la Corte,
diventa, - dopo - divieto di applicare: in entrambi i casi presupponendosi
l'applicabilità delle norme in questione.
4. - Alla luce delle considerazioni
che precedono, risulta altresì l'infondatezza della ulteriore questione
sollevata, quasi in linea accessoria, dal tribunale di Ferrara, in relazione al
principio che si suole esprimere con il brocardo tempus regit actum, ricavabile dall'art. 11 delle disposizioni
preliminari al codice civile e dagli artt. 65 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602,
e 16 d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, in quanto, combinandosi con il terzo comma
dell'art. 30 della legge n.87, concorrerebbe a limitare l'efficacia
"retroattiva" delle sentenze della Corte. Anche se l'assunto
dell'ordinanza fosse esatto, non ne seguirebbe alcun vizio di legittimità del
principio denunciato, che si pone sopra un piano diverso. Certo, ogni norma che
impedisce l'applicabilità di altre norme, indirettamente ne impedisce, com'é
ovvio, la disapplicazione conseguente alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale, eventualmente intervenuta ad opera della Corte; ma non per
questo può considerarsi in contrasto con l'art. 136 della Costituzione. A
ritenere diversamente, illegittimo dovrebbe dirsi il principio del giudicato,
sol perché - con l'eccezione della materia penale -si risolve a sua volta in un
limite alla retroattività delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale
delle norme di cui la sentenza passata in giudicato ebbe a fare applicazione.
Ma é da soggiungere che il vero
significato del principio censurato nell'ordinanza é tutt'altro: tempus regit actum vuol dire che la
validità degli atti é e rimane regolata dalla legge vigente al momento della
loro formazione e perciò, lungi dall'escludere, postula al contrario che a tale
legge gli operatori giuridici debbano fare riferimento quando siano da valutare
atti anteriormente compiuti. Postula, in altre parole, che, se non fosse
intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale di norme disciplinanti la
formazione di determinati atti, proprio alla stregua di tali norme dovrebbe in
prosieguo operarsi, se é quando tuttora possibile, la valutazione degli atti posti
in essere nel tempo in cui quelle erano in vigore: ciò che, invece, é vietato
dopo la pubblicazione della sentenza di questa Corte, che delle norme stesse
abbia accertato erga omnes la
incostituzionalità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, in riferimento
all'art. 136 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e degli artt. 11
delle disposizioni preliminari al codice civile, 65 del R.D. 28 maggio 1931, n.
602 (disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), e 16 del
D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione della legge 18 giugno 1955,
n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale), sollevate con
le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 marzo 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 2
aprile 1970.