ORDINANZA N. 76
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 28 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito in
legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa
economica) e art. 4, primo comma, del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito in
legge 17 agosto 1974, n. 386 (Norme per l'estinzione dei debiti degli enti
mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa
ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria), promossi con ordinanze emesse
il 19 novembre 1982 dal Pretore di Prato nei procedimenti civili vertenti tra Mencacci Luciano c/Comune di Prato e Lorenzini
Carlo c/USL n. 9 Area Pratese, iscritte ai nn. 10 e 11 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 156 e 163
dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il
Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, colle ordinanze e nelle cause civili di cui all'epigrafe,
il Pretore di Prato sollevava questione di legittimità costituzionale degli
articoli di legge pure in rubrica citati, in relazione agli
artt. 3 e 23 della Costituzione,
che il magistrato rimandava, quanto ai motivi
che dovrebbero giustificare sia la rilevanza che la non infondatezza della
questione, a quelli esposti dal Pretore di Ventimiglia
nell'ordinanza 26 aprile 1982 (G. U. n. 290 del 20
ottobre 1982).
Considerato che dal testo dell'ordinanza non é comunque
dato di conoscere assolutamente l'oggetto delle controversie, di cui manca
qualsiasi accenno, in guisa da risultare impossibile desumere almeno qualche
indizio sulla rilevanza,
che peraltro questa Corte ha ripetutamente
ammonito che la motivazione sulla questione sollevata deve risultare dalla
lettura dell'ordinanza di rimessione, essendo escluso
ogni riferimento per relationem nemmeno a precedenti
ordinanze dello stesso Giudice o ad istanze contenute nel fascicolo, mentre qui
addirittura si rimanda a provvedimento di magistrato di diversa Corte
d'appello,
che, pertanto, mancando del tutto ogni
motivazione tanto sulla rilevanza quanto sulla stessa questione incidentale,
questa appare manifestamente inammissibile,
che le questioni sollevate dalle due ordinanze,
riguardando le stesse disposizioni di legge, possono essere congiuntamente
decise.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi di cui alle due ordinanze in
epigrafe.
dichiara manifestamente inammissibile per
assoluta mancanza di motivazione la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 28 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745
convertito in l. 18 dicembre 1970 n. 1034, e 4, primo comma, D.L. 8 luglio 1974
n. 264 convertito in l. 17 agosto 1974 n. 386, sollevata con le ordinanze 19
novembre 1983 dal Pretore di Prato, in relazione agli artt. 3 e 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 14 marzo 1984.