SENTENZA N.66
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici :
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 247 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), e
degli artt. 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura
penale del
1) ordinanza emessa il 9 novembre 1989 dal Tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Issaa El Sayed Ali ed
altri, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno
1989;
2) ordinanza emessa il 20 novembre 1989 dal Tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Zaccagnini Ivan ed
altri, iscritta al n. 648 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno
1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990
il Giudice relatore Giovanni Conso;
udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso delle formalità di apertura del dibattimento a carico di Issaa El Sayed
Ali ed altri il Tribunale di Roma - rilevato che gli
imputati avevano tempestivamente richiesto il giudizio abbreviato, ma che il
pubblico ministero aveva negato il suo consenso - con ordinanza del 9 novembre
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49, prima serie speciale, del
1989.
É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata.
Quanto alla dedotta violazione del principio di eguaglianza, l'Avvocatura
richiama la "giurisprudenza costante di questa Corte Costituzionale",
stando alla quale,, "nell'ambito di una
ragionevole discrezionalità legislativa", l'ordinamento può prevedere trattamenti
differenziati per fini costituzionalmente apprezzabili. Nella specie, la
diversità degli istituti posti a confronto (il rito abbreviato e l'applicazione
di pena su richiesta delle parti) giustificherebbe ampiamente la diversità di
disciplina.
Quanto al dedotto contrasto con l'art. 24 della
Costituzione, l'Avvocatura osserva, da un lato, che le diverse modalità del
diritto alla tutela giurisdizionale si armonizzano pienamente con
l'inviolabilità del diritto di difesa e, dall'altro lato, che l'impossibilità
di applicare la diminuente prevista dall'art. 442, secondo comma, del codice di
procedura penale del 1988, "non può considerarsi impedimento al diritto di
difesa".
Non sarebbe, infine, violato nemmeno l'art. 101 della Costituzione: e ciò
perchè, alla stregua della giurisprudenza di questa
Corte, le norme costituzionali che garantiscono la libertà e l'indipendenza dei
giudici adempiono lo scopo "di vincolarne
l'attività solo alla legge" che devono applicare "senza interventi od
interferenze al di fuori di essa", tali da incidere sul loro
convincimento. là consentito, però, al legislatore
emanare norme che, senza incidere su quei principi, "valgano a regolare
l'attività degli organi Costituzionali".
2.- Prima ancora di aprire il dibattimento a carico di Zaccagnini Ivan, Lanciotti Silvano, Mei Giuseppe e
Narduzzi Beniamino, il Tribunale di Roma, premesso
che gli imputati avevano tempestivamente richiesto la definizione del processo
con rito abbreviato e che il pubblico ministero aveva negato il suo consenso
alla richiesta, ha, con ordinanza del 20 novembre 1989, sollevato, in riferimento agli arti. 3, 25,
27, 102 e 107 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 247,
primo e terzo comma, dei decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, 438, primo
collana, e 440, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, nelle
parti in cui, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei
nuovo codice di procedura penale, "non prevedono che il p.m., nel negare
il proprio consenso alla definizione del processo con rito abbreviato ,,allo
stato degli atti", sia tenuto a motivarlo e nella parte in cui,
conseguentemente, non é consentito al giudice di valutare le condizioni addotte
a giustificazione del dissenso medesimo, e di applicare, una volta ritenutolo
ingiustificato, nei confronti dell'imputato medesimo, la riduzione di pena
prevista e disciplinata dall'art. 442, secondo comma, c.p.p.".
In punto di rilevanza il Tribunale osserva che il processo sarebbe
definibile allo stato degli atti, sia perchè alcuni
degli imputati sono o arrestati in flagranza o confessi sia perchè
nessuna nuova acquisizione probatoria risulta essere
stata richiesta
In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo muove dal
principio dell'assoluta ed inderogabile parità
dell'accusa e della difesa nel nuovo processo penale anche in relazione alle
norme "che prevedono e consentono la scelta del rito": con la
conseguenza che spetta solo al giudice verificare l'esistenza delle condizioni
per l'accoglibilità delle richieste formulate da
ciascuna delle ~.
Al principio di parità tra accusa e difesa si sottrarrebbe l'art. 438,
primo comma, del codice di procedura penale del 1988, allorchè
subordina al consenso del tutto immotivato del pubblico ministero la verifica ad opera dei giudice della possibilità che il processo sia
definibile allo stato degli atti, così vulnerando, oltre che il principio di
eguaglianza, anche gli artt. 25, 102, secondo comma, e 107, terzo comma, della
Costituzione,
Le norme denunciate sarebbero, altresì, in contrasto con "il
combinato disposto degli artt. 3 e 27, primo e terzo
comma, della Costituzione". Infatti, per effetto dell'immotivato potere
preclusivo attribuito al pubblico ministero, non é consentito al giudice di
accertare i presupposti per l'abbreviazione del rito e - "quando all'esito
dell'esame degli atti e/o del dibattimento la richiesta risulti
fondata" - di applicare all'imputato la riduzione di pena che l'art. 442
del codice di procedura penale riconosce a suo favore.
E ciò perchè, configurandosi
il principio di "eguaglianza", sulla base defl'art.
27, primo e terzo comma, "come relazione necessaria tra soggetto e
sanzione penale", il principio di "colpevolezza costituzionale
dovrebbe garantire al cittadino "la certezza che egli potrà essere
chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per
comportamenti che solo fortuitamente producono conseguenze penalmente
sanzionate". Donde l'ulteriore violazione
del principio di legalità di cui all'art. 25 della Costituzione, in quanto,
alla stregua delle norme denunciate, la graduazione della pena non si
ricollegherebbe a situazioni controllabili dal reo, ma "a mera scelta
processuale dell'accusa, insindacabile dall'organo giurisdizionale (giudice "naturale")".
Una tale violazione "assume connotati più evidenti"
raffrontando la posizione di chi fruisca e di chi invece non fruisca
di un consenso immotivato del pubblico ministero all'abbreviazione del rito. In
tal caso le pene irrogabili in concreto saranno "sproporzionate"
rispetto ai fatti ed alla personalità dell'imputato,
violando così il "canone di adeguatezza e propor2ione" derivante
dall'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 50, prima serie speciale, dei
13 dicembre 1989.
Anche in questo giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione venga dichiarata non
fondata.
Premesso che l'oggetto della questione si incentra
non sull'applicabilità della diminuente prevista dall'art. 442 del codice di
procedura penale (e che é "mera "meccanica" conseguenza" di
un giudizio abbreviato definito con una decisione di condanna), ma sulla sindacabilità del dissenso del pubblico ministero in
presenza di una richiesta di abbreviazione dei rito, rileva l'Avvocatura che
ammettere un simile sindacato equivarrebbe ad "attribuire al giudice
questioni determinanti nella scelta del rito", così riconoscendogli un
ruolo che il nuovo legislatore ha voluto escludere con l'"assegnare in via
esclusiva alle parti la definizione della strategia processuale".
É alle parti che spetta la scelta del rito "alternativo": ma,
se non é previsto che il pubblico ministero debba motivare il proprio dissenso,
non é nemmeno previsto che l'imputato debba motivare la propria richiesta. Dei resto, un onere di tale tipo non potrebbe essere
tecnicamente adempiuto, "atteso che, per soddisfarlo, la parte dovrebbe
anticipatamente risolvere il problema della valutazione delle prove, che
rappresenta invece il merito sul quale dovrà cadere la decisione
giudiziale".
Nessuna comparazione potrebbe, infine, essere utilmente operata con il
dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di applicazione della pena
avanzata dall'imputato, in quanto l'istituto in parola
non riguarda il "rito", ma il "merito": il pubblico
ministero dissente solo perchè, a suo avviso, la pena
proposta non é adeguata. Con la conseguenza che, se, in esito al dibattimento,
il giudice ritenga congrua la pena richiesta, deve "necessariamente
valutare "inadeguato" il parere del pubblico ministero".
Considerato in diritto
1. - Con la prima delle due ordinanze in epigrafe il Tribunale di Roma
sottopone al vaglio della Corte l'<art. 247 D.L. 28 luglio 1989, n. 271>
(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), <in relazione agli artt. 3 -24 e 101 II co. della Costituzione, in quanto
l'insindacabile rifiuto di aderire al rito abbreviato da parte del Pubblico
Ministero si pone come un insuperabile ostacolo all'applicabilità della
diminuente di cui all'art. 442 II co. cpp 1988>.
La seconda ordinanza, emessa alcuni giorni dopo da un'altra sezione del
medesimo Tribunale, denuncia gli <artt. 247, 1o e 3o comma del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, 438 1o comma e 440 1o comma c.p.p., nelle parti in cui non prevedono che il p.m., nel negare
il proprio consenso alla definizione del processo con il rito abbreviato 6allo
stato degli atti" richiesto dall'imputato, sia tenuto a motivarlo e nella
parte in cui, conseguentemente, non è consentito al giudice di valutare le
condizioni addotte a giustificazione del dissenso medesimo e di applicare, una
volta ritenutolo ingiustificato, nei confronti dell'imputato medesimo, la
riduzione di pena prevista e disciplinata dall'art. 442, 2o comma c.p.p., per contrasto con gli artt. 3,
25, 27, 102 e 107 della Costituzione>.
Avendo entrambe le ordinanze quale oggetto parzialmente comune l'art.
247, primo e terzo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del nuovo codice, i relativi giudizi possono essere riuniti e
decisi con un'unica pronuncia.
2. -Le due ordinanze sono state emesse
anteriormente all'apertura di dibattimenti relativi a processi già in corso
alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, con
conseguente necessità di tener conto dell'art. 241 delle norme approvate con il
decreto legislativo n. 271 del 1989: articolo che ha assunto a regola generale
per <i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice>
giunti ad uno stadio successivo a quello istruttorio il loro proseguimento
<con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti>. A tale articolo
sono state, tuttavia, apportate non poche eccezioni,
tra cui, appunto, quella prevista dall'art. 247, oggetto di censura nei giudizi
a quibus. Prima ancora che per il contenuto del
rispettivo petitum e per i parametri invocati, le
ordinanze si differenziano per il diverso modo di considerare i rapporti tra la
normativa transitoria denunciata e la corrispondente normativa codicistica.
Una delle ordinanze, infatti, ha per oggetto soltanto l'art. 247: la
norma, cioé, appositamente
dettata per rendere possibile anche in fase transitoria una forma di
definizione anticipata riconducibile allo schema ordinario di quel giudizio
abbreviato, che, inserito in apertura del libro VI
(Procedimenti speciali), rappresenta una delle principali novità del codice del
1988.
L'altra ordinanza, invece, coinvolge, oltre al primo ed
al terzo comma dell'art. 247, due disposizioni del codice, cioé
gli artt. 438, primo comma, e 440, primo comma.
3.-In base al fondamentale canone che vuole commisurato
il requisito della rilevanza alla concreta applicabilità nel giudizio a quo
delle norme di volta in volta denunciate, il passaggio all'esame del merito
delle questioni dedotte trova giustificazione solo per quanto riguarda l'art.
247 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice:
più particolarmente, i suoi primi tre commi, concernenti l'ipotesi nella quale
la richiesta di giudizio abbreviato venga, come nelle due fattispecie oggetto
dei giudizi a quibus, formulata <prima che siano
state compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado>.
Si è, infatti, in presenza di un istituto
notevolmente diverso, sia sotto il profilo funzionale sia sotto il profilo
strutturale, rispetto all'istituto previsto dagli artt. 438-443 del codice.
Nato come tipico strumento di deflazione dei carichi giudiziari, il
giudizio abbreviato, nella sua forma ordinaria (cioé,
nella forma presa in considerazione dalla seconda delle due ordinanze, senza
coinvolgere le forme atipiche di cui agli artt. 452, secondo comma, 458, 460, primo comma lettera e, 461, primo comma, 464, primo
comma, 556, primo comma, 557, 560), postula la definizione del processo
anteriormente all'emanazione del decreto che dispone il dibattimento, trovando
specifica collocazione nell'udienza preliminare, allorchè,
in base all'art. 438, primo comma, l'imputato ne formuli <richiesta con il
consenso del pubblico ministero> ed il giudice ritenga, ai sensi dell'art.
440, primo comma, <che il processo possa essere definito allo stato degli
atti>.
Sotto il profilo funzionale, la più consistente differenza del meccanismo
congegnato dalle norme transitorie sta nel fatto che la finalità perseguita dai
primi tre commi dell'art. 247 è la deflazione del solo dibattimento, in limine
al quale il medesimo giudice preposto alla fase
dibattimentale definisce immediatamente il processo, utilizzando nell'udienza
in camera di consiglio i soli atti che, depositati in cancelleria ai sensi
dell'art. 410 del codice di procedura penale del 1930, sarebbero suscettibili
di utilizzazione in sede dibattimentale. Nella disciplina del codice, invece,
il consenso delle parti dà al giudice la possibilità di utilizzare ai fini
della decisione all'esito dell'udienza preliminare
anche atti che potrebbero non essere utilizzabili all'esito del dibattimento.
Sotto il profilo strutturale, se è vero che l'art. 247, primo comma,
richiama, per la richiesta dell'imputato, la <forma prevista dall'art. 438
del codice> e, per la definizione del processo <allo stato degli
atti>, l'art. 442 del codice, è altrettanto vero
che tale duplice rinvio ha il solo scopo di individuare l'inizio e l'epilogo
del rito abbreviato, demandando tutta la restante regolamentazione alla
minuziosa disciplina procedimentale dettata, proprio per i processi già in
corso, nell'art. 247.
Una disciplina da cui si ricava, anzitutto, come-a
differenza di quanto previsto nel nuovo codice - la richiesta presentata prima
che siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento assume, in
ogni caso, autonomo rilievo giuridico, poichè, anche
in mancanza del concomitante consenso del pubblico ministero, vale comunque ad introdurre la procedura prodromica
all'instaurazione del rito abbreviato. Infatti, a seguito della presentazione
della richiesta di giudizio abbreviato non
accompagnata dal consenso del pubblico ministero, il giudice è tenuto, previa
sospensione delle <formalità di apertura del dibattimento se già
iniziate>, a dare avviso della richiesta <al pubblico ministero che nei
cinque giorni successivi esprime o nega il proprio consenso>, in base ad una
prescrizione (art. 247, secondo comma) che, diversamente dal codice, contempla
in modo esplicito l'atto di dissenso del pubblico ministero (<nega il
proprio consenso>).
Anche il basilare riferimento dell'art. 438, primo comma, del codice del
1988 alla definizione del processo <nell'udienza preliminare> non può che
rivelarsi incompatibile con la disciplina transitoria, essendo tale articolo
strettamente coordinato ad una tipica fase del nuovo
processo, destinata a delibare l'accusa ai fini del rinvio a giudizio richiesto
dal pubblico ministero (art. 419, primo comma): una delibazione che, invece, si
è già da tempo esaurita nei processi pervenuti alle soglie del dibattimento con
il <vecchio> rito.
Del resto, la seconda delle due ordinanze di rimessione, pur sottoponendo
a controllo di legittimità anche gli artt. 438, primo comma, e 440, primo comma, del nuovo codice, mostra chiaramente di
riferirsi alla sola disciplina transitoria, quando, nel precisare il petitum, indica come giudice chiamato a sindacare il
<dissenso immotivato> del pubblico ministero lo stesso giudice investito
della fase dibattimentale, che vi dovrebbe provvedere <all'esito dell'esame
degli atti e/o del dibattimento6>.
Data, dunque, la differenza della normativa transitoria, che delinea un istituto non certo identico all'ordinario
giudizio abbreviato previsto dal codice, le questioni aventi ad oggetto gli
artt. 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale del
1988, devono essere dichiarate inammissibili, relative come sono a norme non
applicabili nei giudizi a quibus.
4.-Ciò premesso in ordine alla rilevanza, le
questioni da affrontare nel merito, con riguardo ai vari parametri
costituzionali invocati, vengono a profilarsi idealmente lungo tre linee: l'una
avente per oggetto l'art. 247, primo, secondo e terzo comma, delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, <nella parte in
cui non prevede che il p.m., nel negare il proprio consenso alla definizione
del processo con il rito abbreviato 6allo stato degli atti6, richiesto
dall'imputato, sia tenuto a motivarlo>; la seconda avente per oggetto lo
stesso articolo <nella parte in cui, conseguentemente, non è consentito al
giudice di valutare le condizioni addotte a giustificazione del dissenso
medesimo>; la terza avente ancora per oggetto il suddetto articolo nella
parte in cui non è consentito al giudice <di applicare, una volta ritenuto
(il dissenso) ingiustificato, nei confronti dell'imputato medesimo, la
riduzione di pena prevista e disciplinata dall'art. 442, 2o comma, c.p.p.>. Questo, almeno, nell'ottica adottata dalla più
complessa delle due ordinanze, limitandosi l'altra ad un approccio estremamente
sintetico (<in quanto l'insindacabile rifiuto di aderire al rito abbreviato
da parte del Pubblico Ministero si pone come insuperabile ostacolo sia per la
difesa sia per il giudice all'applicabilità della diminuente di cui all'art.
442 II co. c.p.p.
1988>).
La progressione logica che caratterizza il passaggio dall'una all'altra
delle linee sopra tracciate, la prima finalizzata al raggiungimento della
seconda e, di qui, al raggiungimento della terza, appare evidente, tant'è vero
che i parametri addotti riguardano egualmente tutte le questioni sollevate.
Il pubblico ministero-si sottolinea in
quell'ordinanza-deve moti vare il suo dissenso così
da rendere possibile al giudice di verificare se questo sia o non sia
giustificato, permettendogli, nella seconda eventualità, di addivenire alla
riduzione di pena (o, per le imputazioni più gravi, alla sostituzione
dell'ergastolo con la reclusione di anni trenta) prevista dall'art. 442,
secondo comma, del nuovo codice, richiamato dall'art. 247, primo e secondo comma,
quarto periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.
Pretendere che il dissenso venga motivato e non
renderlo suscettibile di alcun sindacato, così da non farne derivare alcuna
conseguenza, significherebbe-è l'implicita
conclusione-negare alla prescrizione in tal modo introdotta ogni reale valore
giuridico.
Le questioni vanno, quindi, esaminate congiuntamente.
5. - I parametri di riferimento oscillano tra quelli sinteticamente
indicati dalla prima ordinanza (gli <artt. 3-24 e 101 II co. della Costituzione>, in quanto, come già ricordato, il
<rifiuto di aderire al rito abbreviato> diventa ostacolo insuperabile per
la difesa e per il giudice, <mentre analogo ostacolo non si ravvisa
nell'analogo procedimento dell'applicazione della pena su richiesta delle
parti, ai sensi dell'art. 448 c.p.p. 1988 richiamato
dall'art. 248 D.L. 28 luglio 1989, n. 271>, il cui primo comma riguarda
anch'esso i giudizi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice,
trovando applicazione <prima che siano compiute le formalità di apertura del
dibattimento>) e quelli in più vasta gamma delineati dalla seconda
ordinanza, pure essa preoccupata di rimarcare la <differenza > con quanto
prevede l'art. 448, primo comma, secondo periodo, sottolineando come, ai sensi
dell'art. 446, sesto comma, il pubblico ministero sia tenuto ad enunciare le
ragioni del suo dissenso dalla richiesta di applicazione della pena formulata
dall'imputato. Da tale differenza, riscontrabile anche con riguardo all'art.
248, primo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
nuovo codice, che espressamente recepisce i disposti
dell'art. 446, sesto comma, e dell'art. 448, primo comma, del codice di
procedura penale del 1988, <consegue>, anzitutto, un contrasto con la
<proclamata parità processuale fra accusa e difesa> e con la <parità
di tutti i cittadini> di fronte alla legge (art. 3 della Costituzione), ed
il condizionamento dell'<esercizio della funzione giurisdizionale spettante
esclusivamente al giudice> (artt. 25, 102, secondo comma, e 107, terzo
comma, della Costituzione)>. II dissenso immotivato e vincolante del
pubblico ministero impedirebbe, inoltre, all'imputato <di fruire di una
congrua riduzione della pena> riconosciutagli dalla legge, dando così luogo ad un <contrasto con il combinato disposto degli artt. 3
e 27, 1o e 3o comma della Costituzione>: da un lato, il principio di
legalità ed il principio di colpevolezza risulterebbero lesi dal <legare>
la riduzione di un terzo della pena ad una <mera scelta processuale
dell'accusa> e dal sottrarre all'imputato la <certezza delle conseguenze
delle sue scelte comportamentali>; dall'altro, la disparità di trattamento
fra <chi, nella medesima situazione processuale, fruisca di un consenso
immotivato del p.m.> e <chi trovi ostacolo nel dissenso, altrettanto
immotivato, ed insindacabile, dello stesso p.m.>, traducendosi
nell'irrogazione di pene sproporzionate fra loro, violerebbe <quel canone di
adeguatezza e proporzione> (che vuole sanzioni uguali in situazioni uguali),
al centro della tutela di cui all'art. 3 della Costituzione.
6. - Le questioni sono fondate.
Per entrambe le ordinanze il primo parametro è
rappresentato dall'art. 3 della Costituzione, invocato in un caso sotto un
unico profilo e nell'altro sotto una pluralità di profili.
Certamente, come osserva l'Avvocatura dello Stato, il profilo addotto
dalla prima ordinanza-in questo sùbito riecheggiata
dalla seconda- nel senso di ritenere ingiustificata, sol perchè
si tratta di procedimenti <analoghi>, la diversa, anzi opposta, soluzione
che, in ordine al dissenso del pubblico ministero,
caratterizza la disciplina transitoria del giudizio abbreviato (dissenso non
motivato) rispetto alla disciplina transitoria del procedimento di applicazione
della pena su richiesta delle parti (dissenso motivato), non può considerarsi
di per sè sufficiente allo scopo, date le innegabili
differenze che, accanto alle innegabili analogie, emergono raffrontando i due
procedimenti.
Ciò, tuttavia, non basta, quando si pongano a confronto le due discipline
transitorie, senz'altro meno distanti fra loro delle rispettive discipline codicistiche, a legittimare la conclusione che, con non
minore drasticità, la stessa Avvocatura dello Stato vorrebbe inversamente
trarne, nel senso di ritenere ragionevole la <differenza> contestata dai
giudici a quibus, in quanto
causa delle ulteriori violazioni costituzionali prospettate dalle ordinanze.
Soltanto una valutazione estesa alle altre differenze e, insieme, alle analogie
ravvisabili confrontando il giudizio abbreviato con l'applicazione della pena
su richiesta delle parti nell'ambito delle rispettive discipline transitorie
può permettere di verificare se, considerato l'intero quadro, l'aspetto della
motivazione o no del dissenso trovi razionale collocazione
tra le differenze.
In termini rigorosamente normativi, la differenza lamentata si sostanzia
non tanto, come vorrebbe la prima ordinanza, nella mancata estensione al
giudizio abbreviato della previsione che l'art. 448, primo comma, secondo periodo,
del nuovo codice-richiamato in sede di disposizioni transitorie dall'art. 248,
primo comma, quinto periodo-dedica all'applicazione della pena su richiesta
proveniente dall'imputato senza il consenso del pubblico ministero (<...il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di
primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritiene ingiustificato il
dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta dall'imputato>,
aspetto quest'ultimo sicuramente estraneo al giudizio abbreviato), quanto, come
sottolinea la seconda ordinanza, nel fatto che la prescrizione di cui all'art.
446, sesto comma (Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne
le ragioni)-anch'essa dettata in tema di richiesta di
applicazione della pena proveniente dall'imputato ed anch'essa richiamata in
sede transitoria dall'art. 248, primo comma, terzo periodo - è priva di
riscontro sia nella disciplina del codice sia nella disciplina transitoria del
giudizio abbreviato. Stando all'ottica del parametro costituzionale invocato,
il quesito per entrambe le ordinanze si traduce,
dunque, nel domandarsi, anzitutto, se sia o no razionale che l'enunciazione
delle ragioni del dissenso opposto dal pubblico ministero alla richiesta
dell'imputato, enunciazione ritenuta necessaria per la disciplina codicistica non meno che per la disciplina transitoria di
uno dei due riti (applicazione della pena su richiesta), non venga ritenuta
necessaria almeno per la disciplina transitoria dell'altro (giudizio
abbreviato).
7. - Con ovvio riferimento alle rispettive discipline introdotte dal
codice del 1988,
Si tratta, comunque, di risultati cui sempre si addiviene
sulla base degli atti acquisiti al momento della formulazione della richiesta,
con una notevole differenza di ordine temporale: nel giudizio abbreviato
ordinario la richiesta può aver luogo fino a cinque giorni prima dell'udienza
preliminare o nel corso di questa, mentre nel giudizio abbreviato transitorio
previsto dall'art. 247, primo, secondo e terzo comma, delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie la richiesta è possibile fino a che
non siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo
grado, allo stesso modo di quanto avviene nell'applicazione della pena su
richiesta delle parti, allorchè la richiesta venga
formulata ai sensi dell'art. 446 del codice o ai sensi della previsione
transitoria di cui all'art. 248, primo comma, e, quindi, sempre allo stato
degli atti della fase predibattimentale. Ne consegue
un ulteriore avvicinamento del giudizio abbreviato ex
art. 247, primo, secondo e terzo comma, all'applicazione della pena su
richiesta ex art. 248, primo comma.
Più in generale, il fatto che
Allorchè, come nelle ipotesi rispettivamente disciplinate dall'art. 247,
primo, secondo e terzo comma. e dall'art. 248,
primo comma, il rito viene sostanzialmente a corrispondere per quel che
concerne giudice, momento e sede della decisione finale, men
si giustifica che il pubblico ministero, di fronte ad una richiesta di giudizio
abbreviato, possa sacrificare, oltre al rito, anche l'effetto sulla pena, senza
neppure dover enunciare le ragioni del proprio dissenso, a differenza di quanto
avviene di fronte ad una richiesta di applicazione della pena, dove un rito
sostanzialmente corrispondente può essere sacrificato dal pubblico ministero
solo enunciando le ragioni del dissenso e l'effetto sulla pena può essere
sacrificato solo con un dissenso non ritenuto ingiustificato dal giudice.
Tanto più se si considera che nell'applicazione della pena su richiesta
l'iniziativa può partire indifferentemente
dall'imputato o dal pubblico ministero, con reciproca possibilità di un
dissenso che il pubblico ministero è tenuto a motivare e l'imputato no, mentre
nel giudizio abbreviato, essendo l'iniziativa riservata a quest'ultimo, il
dissenso può essere del solo pubblico ministero, con conseguente maggiore
necessità di una motivazione.
Altro problema è quello dei parametri cui la motivazione del pubblico
ministero dovrebbe rapportarsi. Secondo
8.-L'accertata illegittimità costituzionale dell'art.
247, primo, secondo e terzo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso,
debba enunciarne le ragioni, con conseguente assorbimento degli altri parametri
di costituzionalità addotti dalle due ordinanze, viene a rendere rilevanti
anche le questioni aventi per oggetto lo stesso art. 247, primo, secondo e
terzo comma, nelle parti in cui <non è consentito al giudice di valutare le
ragioni addotte a giustificazione del dissenso> e, conseguentemente, <di
applicare nei confronti dell'imputato medesimo, una volta ritenuto il dissenso
ingiustificato, la riduzione di pena prevista e disciplinata dall'art. 442, 2o
comma, c.p.p.>.
Dato lo stretto collegamento tra i due aspetti così esplicitati dalla
seconda ordinanza (in tanto il giudice ha motivo di sindacare le ragioni
addotte dal pubblico ministero in quanto, a sua volta dissentendone, possa far
luogo alla diminuzione di pena; e, viceversa, in tanto il giudice può far luogo
alla diminuzione di pena in quanto sia legittimato a
sindacare le ragioni enunciate dal pubblico ministero), le relative questioni,
sollevate con riferimento agli stessi parametri precedentemente richiamati,
danno luogo ad una sola censura, anch'essa fondata.
L'analogia fra la disciplina transitoria del giudizio abbreviato e la
disciplina transitoria dell'applicazione della pena su richiesta dell'imputato
rende priva di giustificazione, nell'ottica
dell'invocato art. 3 della Costituzione, pure l'omessa previsione nell'art.
247, primo, secondo e terzo comma, di un potere analogo a quello che l'art.
248, primo comma, quinto periodo, attraverso il rinvio all'art. 448, primo
comma, del codice, conferisce al giudice, allorchè,
alla fine del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico
ministero nei confronti dell'applicazione della pena richiesta dall'imputato.
Ciò conduce al vero risultato perseguito dal secondo giudice a quo, 1à dove
lamenta che non gli sia permesso di riconoscere all'imputato la riduzione di
pena ex art. 442, secondo comma, del codice <quando all'esito dell'esame
degli atti e/o del dibattimento la richiesta risulti
fondata>): la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 247,
primo, secondo e terzo comma, anche nella parte in cui non prevede che, dopo la
chiusura del dibattimento, il giudice possa, per il caso di condanna, applicare
la riduzione di pena ricompresa nel duplice rinvio all'art. 442 del codice,
quando sia da ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero.
PER QUESTI MOTIVI
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo
e terzo comma, del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 1988 (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in
cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba
enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando,
a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico
ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata
dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988;
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 438, primo comma, e 440, primo comma, del
codice di procedura penale del 1988, sollevate, in riferimento agli artt. 3,
25, 27, 102 e 107 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del
20 novembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 08/02/90.