Sentenza n. 21 del 1971
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 21

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 588, secondo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 aprile 1969 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Pugliese Antonio ed altri, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969;

2) ordinanza emessa il 16 maggio 1969 dal tribunale di Vigevano nel procedimento penale a carico di Ravetta Teresa ed altri, iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;

3) ordinanza emessa l'1l' maggio 1970 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Cardia Clemente ed altri, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1971 il Giudice relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.  

Ritenuto in fatto 

Nel corso di taluni procedimenti penali per rissa aggravata, i tribunali di Milano, di Vigevano e di Torino, con ordinanze emesse rispettivamente il 9 aprile 1969, il 16 maggio 1969 e l'11 maggio 1970, hanno sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 588, secondo comma, del codice penale, che punisce con la pena della reclusione da tre mesi a cinque anni colui che partecipa ad una rissa se in essa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, in riferimento al principio costituzionale secondo cui la responsabilità penale é personale (art. 27, primo comma, della Costituzione).

I giudici di merito hanno rilevato in primo luogo che l'aggravante costituita dalla circostanza "uccisione" o "lesione" opera nei confronti dei compartecipi alla rissa a prescindere dalla sussistenza, in ciascuno di essi, di un elemento soggettivo cui sia rapportabile. Hanno inoltre soggiunto che non essendo la rissa un fatto idoneo a determinare, nella sua unità, l'evento di morte o di lesione, il singolo corrissante viene chiamato a rispondere di una circostanza che é anche eziologicamente configurabile soltanto come fatto altrui.

Si é costituito in questa sede il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante atto depositato il 29 luglio 1969 chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.

Osserva l'Avvocatura che, trattandosi di un reato collettivo, la responsabilità penale investe a titolo personale principale tutti coloro che vi hanno partecipato, tanto che non si applicano le norme sul concorso nel reato, ed ove sia stata concretata un'ipotesi aggravata di reato, debbono necessariamente risponderne tutti i corrissanti. Risulta chiaramente dalla formula legislativa che coloro che abbiano prodotto le lesioni o la morte sono responsabili inoltre, secondo i principi generali, anche dei corrispondenti reati.

Ritiene quindi la difesa dello Stato che la norma impugnata non preveda ipotesi alcuna di responsabilità per fatto altrui, perché il singolo corrissante risponde sempre del reato commesso e cioè, a seconda dei casi, di rissa semplice, rissa aggravata, o, congiuntamente, rissa aggravata e lesioni personali od omicidio.

Ricorda infine l'Avvocatura che il principio della responsabilità personale é stato invocato comunque a sproposito perché la Corte costituzionale, con numerose conformi decisioni, ha interpretato l'invocato principio costituzionale nel senso che ciascuno debba rispondere penalmente soltanto per fatto proprio e non per fatto altrui.  

Considerato in diritto 

La Corte deve esaminare se il capoverso dell'art. 588 del codice penale contrasti o meno con l'art. 27, primo comma, della Costituzione, per il dubbio che la responsabilità penale di ogni singolo corrissante in ordine alla fattispecie di rissa aggravata dalla circostanza uccisione o lesione costituisca un caso di responsabilità per fatto altrui, o quanto meno per fatto proprio, ma privo di ogni connotazione soggettiva in rapporto all'aggravante stessa.

Il vizio denunciato non sussiste.

É noto che secondo la costante interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 3 del 1956, n. 107 del 1957, n. 67 e 79 del 1963, n. 42 del 1965, n. 42 del 1966, n. 62 del 1967, n. 33 del 1970) l'art. 27, primo comma, della Costituzione, escludendo la responsabilità penale per fatto altrui, esige che il soggetto risponda soltanto del fatto proprio: occorre quindi accertare se anche nella fattispecie legislativa della rissa aggravata venga rispettato tale principio.

Il legislatore, con la previsione del reato di rissa, ha inteso punire il comportamento di colui il quale volontariamente partecipa ad un reato collettivo, che si estrinseca per sua natura in una condotta violenta diretta ad offendere, oltre che a difendere, idonea quindi nel suo insieme a cagionare, eventualmente, anche lesioni personali o la morte.

Legittimamente il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità politico-criminale, ha ravvisato una maggiore gravità nell'ipotesi in cui nella rissa taluno rimanga ucciso o riporti lesione personale, formulando una fattispecie di reato aggravato da tali circostanze.

Il soggetto che partecipi volontariamente ad una rissa, non ignora di associarsi ad una condotta suscettibile di gravi sviluppi per l'incolumità personale. Il singolo compartecipe alla rissa, non é che risponde, per ciò solo, degli eventuali concorrenti fatti-reato di lesioni o di omicidio intervenuti nel corso della rissa (se non abbia egli stesso posto in essere anche una condotta oggettivamente e soggettivamente idonea ad integrare tali figure criminose). Al contrario il singolo corrissante é chiamato a rispondere solo per la sua propria condotta, venendo ad assumere una responsabilità per rissa semplice o aggravata, a seconda degli effetti concreti della colluctatio, cui egli ha coscientemente e volontariamente partecipato.

Quanto osservato esclude quindi che la norma impugnata configuri una responsabilità per fatto altrui o per fatto proprio incolpevole, così come supposto nelle ordinanze di remissione.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 588, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1971.