SENTENZA N.
21
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale
dell'art. 588, secondo comma, del codice penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 aprile 1969 dal
tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Pugliese Antonio ed
altri, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969;
2) ordinanza emessa il 16 maggio 1969 dal
tribunale di Vigevano nel procedimento penale a carico di Ravetta Teresa ed
altri, iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;
3) ordinanza emessa l'1l' maggio 1970 dal
tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Cardia Clemente ed
altri, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio
1971 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel corso di taluni procedimenti penali per
rissa aggravata, i tribunali di Milano, di Vigevano e di Torino, con ordinanze
emesse rispettivamente il 9 aprile 1969, il 16 maggio 1969 e l'11 maggio 1970,
hanno sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.
588, secondo comma, del codice penale, che punisce con la pena della reclusione
da tre mesi a cinque anni colui che partecipa ad una rissa se in essa taluno
rimane ucciso o riporta lesione personale, in riferimento al principio
costituzionale secondo cui la responsabilità penale é personale (art. 27, primo
comma, della Costituzione).
I giudici di merito hanno rilevato in primo
luogo che l'aggravante costituita dalla circostanza "uccisione" o
"lesione" opera nei confronti dei compartecipi alla rissa a
prescindere dalla sussistenza, in ciascuno di essi, di un elemento soggettivo
cui sia rapportabile. Hanno inoltre soggiunto che non essendo la rissa un fatto
idoneo a determinare, nella sua unità, l'evento di morte o di lesione, il
singolo corrissante viene chiamato a rispondere di una circostanza che é anche
eziologicamente configurabile soltanto come fatto altrui.
Si é costituito in questa sede il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, mediante atto depositato il 29 luglio 1969 chiedendo
dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.
Osserva l'Avvocatura che, trattandosi di un
reato collettivo, la responsabilità penale investe a titolo personale
principale tutti coloro che vi hanno partecipato, tanto che non si applicano le
norme sul concorso nel reato, ed ove sia stata concretata un'ipotesi aggravata
di reato, debbono necessariamente risponderne tutti i corrissanti. Risulta
chiaramente dalla formula legislativa che coloro che abbiano prodotto le
lesioni o la morte sono responsabili inoltre, secondo i principi generali,
anche dei corrispondenti reati.
Ritiene quindi la difesa dello Stato che la
norma impugnata non preveda ipotesi alcuna di responsabilità per fatto altrui,
perché il singolo corrissante risponde sempre del reato commesso e cioè, a
seconda dei casi, di rissa semplice, rissa aggravata, o, congiuntamente, rissa
aggravata e lesioni personali od omicidio.
Ricorda infine l'Avvocatura che il
principio della responsabilità personale é stato invocato comunque a sproposito
perché la Corte costituzionale, con numerose conformi decisioni, ha interpretato
l'invocato principio costituzionale nel senso che ciascuno debba rispondere
penalmente soltanto per fatto proprio e non per fatto altrui.
Considerato
in diritto
La Corte deve esaminare se il capoverso
dell'art. 588 del codice penale contrasti o meno con l'art. 27, primo comma,
della Costituzione, per il dubbio che la responsabilità penale di ogni singolo
corrissante in ordine alla fattispecie di rissa aggravata dalla circostanza
uccisione o lesione costituisca un caso di responsabilità per fatto altrui, o
quanto meno per fatto proprio, ma privo di ogni connotazione soggettiva in
rapporto all'aggravante stessa.
Il vizio denunciato non sussiste.
É noto che secondo la costante
interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 3 del
1956, n. 107
del 1957, n.
67 e 79 del
1963, n. 42
del 1965, n.
42 del 1966, n.
62 del 1967, n.
33 del 1970) l'art. 27, primo comma, della Costituzione, escludendo la
responsabilità penale per fatto altrui, esige che il soggetto risponda soltanto
del fatto proprio: occorre quindi accertare se anche nella fattispecie
legislativa della rissa aggravata venga rispettato tale principio.
Il legislatore, con la previsione del reato
di rissa, ha inteso punire il comportamento di colui il quale volontariamente
partecipa ad un reato collettivo, che si estrinseca per sua natura in una
condotta violenta diretta ad offendere, oltre che a difendere, idonea quindi
nel suo insieme a cagionare, eventualmente, anche lesioni personali o la morte.
Legittimamente il legislatore,
nell'esercizio della sua discrezionalità politico-criminale, ha ravvisato una
maggiore gravità nell'ipotesi in cui nella rissa taluno rimanga ucciso o
riporti lesione personale, formulando una fattispecie di reato aggravato da
tali circostanze.
Il soggetto che partecipi volontariamente
ad una rissa, non ignora di associarsi ad una condotta suscettibile di gravi
sviluppi per l'incolumità personale. Il singolo compartecipe alla rissa, non é
che risponde, per ciò solo, degli eventuali concorrenti fatti-reato di lesioni
o di omicidio intervenuti nel corso della rissa (se non abbia egli stesso posto
in essere anche una condotta oggettivamente e soggettivamente idonea ad
integrare tali figure criminose). Al contrario il singolo corrissante é
chiamato a rispondere solo per la sua propria condotta, venendo ad assumere una
responsabilità per rissa semplice o aggravata, a seconda degli effetti concreti
della colluctatio, cui egli ha coscientemente e volontariamente
partecipato.
Quanto osservato esclude quindi che la
norma impugnata configuri una responsabilità per fatto altrui o per fatto
proprio incolpevole, così come supposto nelle ordinanze di remissione.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 588, secondo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio
1971.