Sentenza n.179 del 1973
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SENTENZA N. 179

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 314, secondo comma, del codice di procedura penale e 133, secondo comma, n. 1, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 marzo 1971 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Carone Santo, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.259 del 13 ottobre 1971;

2) ordinanza emessa il 19 aprile 1972 dal pretore di Padova nei procedimento penale a carico di Carraro Luciano, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1973 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale per truffa ed appropriazione indebita, il pretore di Torino ha sollevato, in riferimento alla funzione emendatrice della pena (art.27 Cost.), questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, secondo comma, c.p.p. - secondo cui é vietata la perizia per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, il carattere e la personalità dell'imputato e, in genere, le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche - e dell'art. 133, secondo comma, n. 1, c.p., nella parte in cui esclude, ai fini della determinazione discrezionale della pena, il riferimento alla personalità del colpevole.

Rileva il giudice a quo che nella specie egli avrebbe avuto un larghissimo margine di discrezionalità nell'applicazione della pena, ricorrendo la recidiva specifica reiterata infraquinquennale a carico dell'imputato, e che avrebbe dovuto tener conto, ex art. 133 c.p., del carattere del reo; che peraltro ai sensi dell'art. 314, secondo comma, c.p.p., non avrebbe potuto disporre perizia psicologica, che pure sarebbe apparsa indispensabile per consentirgli di applicare una sanzione realmente conforme al precetto costituzionale secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Osserva inoltre il pretore di Torino che lo stesso art. 133, secondo comma, n. 1, c.p., limitando il riferimento, per la determinazione concreta della pena, al solo "carattere" del reo, appare anch'esso in contrasto con la funzione emendatrice della pena assicurata dalla Costituzione, la quale esigerebbe venisse presa in considerazione non soltanto l'indole ed il temperamento del colpevole ma l'intera sua personalità.

Nessuna parte si é costituita in questa sede.

2. - Nel corso di un procedimento penale a carico di tale Carraro, imputato del reato di emissione di assegni a vuoto, il pretore di Padova, riconosciuta la sussistenza dei presupposti per la emissione del decreto penale di condanna, postosi il problema di graduare adeguatamente l'ammontare della multa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui sancisce il divieto di perizia psicologica, in riferimento al diritto di difesa di cui all'art. 24 , secondo comma, della Costituzione ed al principio di eguaglianza.

Osserva il giudice a quo che mentre, ai sensi del secondo comma dell'art. 133 del c.p., il giudicante deve tener conto del carattere del colpevole, la norma impugnata impedisce l'acquisizione del più pertinente mezzo di prova esistente in proposito, e cioè della perizia psicologica. Sicché il diritto dell'imputato ad ottenere la pena giusta, quale conseguirebbe dalla effettiva applicazione del sistema penale, rimarrebbe frustrato, attraverso il suddetto divieto, in violazione del diritto di difesa, pur garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Il pretore di Padova denuncia infine la violazione del principio costituzionale d'eguaglianza in raffronto alla diversa norma che tale perizia consente nel procedimento minorile (art. 11 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404), non giustificandosi, a suo avviso, la diversità di disciplina, posto che anche il sistema processuale ordinario non può prescindere dalla funzione emendatrice della pena (art. 27 Cost.).

Nessuna parte si é costituita in questa sede.

Considerato in diritto

1. - Le ordinanze dei pretori di Torino e di Padova sollevano questioni parzialmente comuni, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La Corte costituzionale é chiamata a decidere se l'art. 314, secondo comma, cod. proc. pen., secondo cui é vietata la perizia per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche, contrasti o meno con gli artt. 27, terzo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, per il dubbio che le pene concretamente irrogate non siano così conformi alla funzione di emenda, e l'imputato non possa fornire la prova di elementi determinanti a sua difesa.

Il divieto di perizia psicologica contrasterebbe inoltre con il principio costituzionale d'eguaglianza, in raffronto alla opposta norma che consente detta perizia nel procedimento minorile.

Viene altresì denunciato, sempre in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, l'art. l33, secondo comma, n. 1, del codice penale, nella parte in cui fa riferimento, ai fini della graduazione della pena, al solo carattere e non anche all'intera personalità dell'imputato.

Le questioni sono infondate.

Questa Corte, con la sentenza n. 124 del 1970, ha già respinto la censura relativa al divieto di perizia psicologica, allora prospettata in riferimento alla sola funzione di emenda, richiamandosi alle precedenti decisioni nelle quali era stato posto in luce che il principio costituzionale secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato", costituisce un contesto unitario, non dissociabile in una prima ed una seconda parte, separate e distinte tra loro (sentenza n. 12 del 1966). Dalla considerazione che la finalità di rieducazione va contemperata con il carattere afflittivo ed intimidatorio della pena, questa Corte ha dedotto che il divieto non dà luogo a problemi di legittimità costituzionale ma di mera discrezionalità legislativa.

Il richiamo alle precedenti argomentazioni, dalle quali non v'é motivo di discostarsi, vale anche a porre in luce che dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, non si può ricavare l'esistenza di un diritto dell'imputato ad ottenere una perizia psicologica, rispetto al quale la norma impugnata costituisca mezzo elusivo di una corrispondente tutela processuale. Neppure soccorre in proposito, a favore dell'illegittimità della norma, il riferimento all'art. 133 del codice penale, che esige un esame del complesso caratteriale dell'imputato. Invero il sistema vigente, che risponde a ragionevoli valutazioni di concreta politica criminale, richiede, tanto ai fini della dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato, quanto ai fini della determinazione concreta della pena, che l'esame della personalità individuale sia ancorato ad elementi di fatto oggettivamente condizionanti la valutazione complessiva del giudicante (artt. 102, 103, 105, 133 cod. pen.). D'altronde va anche considerato che é lecita l'acquisizione processuale di altri mezzi per accertare i molteplici dati indicati dall'art. 133 del codice penale, quali indagini disposte dal giudice, rapporti di polizia e testimonianze. In tale contesto l'imputato può fare affidamento sul risultato della esperienza e della cultura del giudice, che si esprime nel suo giudizio, mentre le critiche che possono muoversi alla normativa vigente, nell'aspirazione ad un sistema ideale di giustizia, attengono all'esercizio della funzione legislativa e non involgono profili di incostituzionalità della norma, come già rilevato dalla sentenza n. 124 del 1970. Una reale necessità di collegamento tra il momento determinativo e quello esecutivo della pena, implicante diversi e più adeguati strumenti di valutazione della personalità dell'imputato, sorgerebbe soltanto ove venisse realizzato il principio della specializzazione della pena, nel cui ambito trova diretta esplicazione la norma costituzionale sull'emenda.

Le considerazioni suesposte in ordine alla funzione emendatrice della pena ed al carattere unitario della formulazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, valgono ad escludere la prospettata illegittimità dell'art. 133, secondo comma, n. 1, cod. pen., nella parte in cui fa riferimento al solo carattere e non anche all'intera personalità dell'imputato. Non può infatti negarsi, per i motivi già enunciati, che l'attribuzione di una maggiore o minore rilevanza agli elementi soggettivi nella graduazione concreta della pena rientra oggi nel giudizio di discrezionalità politica rimesso al legislatore ordinario.

Per quanto attiene, infine, alla pretesa violazione del principio d'eguaglianza, é sufficiente osservare come le peculiarità del processo minorile - assai evidenti proprio nel campo della rieducazione - impediscono di ravvisare quella nota comune ai due procedimenti che permetta il raffronto degli stessi in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 314, secondo comma, del codice di procedura penale e 133, secondo comma, n. 1, del codice penale, sollevate, con le ordinanze in epigrafe indicate, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, secondo comma, 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 27 , terzo comma, della Costituzione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 124 del 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1973.