SENTENZA N. 120
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 77 e 78 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 dicembre 1981 dal Pretore di Torino nel
procedimento penale a carico di Martini Maria,
iscritta al n. 224 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;
2) ordinanza emessa il 25 maggio 1982 dal Pretore di Saluzzo
nel procedimento penale a carico di Giorgis Roberto,
iscritta al n. 631 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1983;
3) ordinanza emessa il 2 novembre 1982 dal Pretore di
Torino nel procedimento penale a carico di Cardone
Raffaele, iscritta al n. 945 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri:
udito nell'udienza pubblica del 16 settembre
1983 il Giudice relatore Giovanni Conso;
udito l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Martini Maria, tratta a
giudizio avanti al Pretore di Torino per rispondere del reato di guida senza
patente, richiedeva, prima dell'apertura del dibattimento, la
sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata.
Aperto il dibattimento, il pubblico ministero d'udienza esprimeva parere contrario alla richiesta dell'imputata.
Con ordinanza del 16 dicembre 1981, il Pretore ha, quindi, sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 101, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità degli artt.
77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui dal loro
combinato disposto viene stabilito che il parere
sfavorevole del pubblico ministero circa l'applicazione delle sanzioni
sostitutive su richiesta dell'imputato esclude la possibilità per il giudice di
pronunciare la sentenza prevista dal primo degli articoli impugnati.
Il principio di eguaglianza sarebbe vulnerato
perché, a causa del suo carattere vincolante, il parere sfavorevole del
pubblico ministero farebbe conseguire "un'inammissibile ed irragionevole
disparità di trattamento tra parte pubblica e parte privata": e ciò in
quanto, mentre le ragioni dell'imputato debbono, per poter venire accolte,
essere vagliate dall'organo giurisdizionale, le ragioni del pubblico ministero,
contrarie alla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive,
s'impongono al giudice prescindendo dalla loro fondatezza e senza essere
oggetto di "una obiettiva ed imparziale valutazione".
Vi sarebbe, inoltre, violazione dei diritti di azione
e di difesa perché all'imputato verrebbe impedita la possibilità di far valere
le proprie argomentazioni in sede giurisdizionale a causa di un vero e proprio
veto imposto dal pubblico ministero.
Non sarebbe rispettato, infine, l'art. 101, secondo comma, Cost., determinandosi "un
vincolo alla" autonomia decisionale" del giudice "sulla base di
un atto meramente discrezionale della parte pubblica".
L'ordinanza, ritualmente
notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del
15 settembre 1982.
Nel giudizio é intervenuta
Circa la denunciata violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'Avvocatura, premesso che
"tutta la giurisprudenza costituzionale univocamente ribadisce che il
conclamato principio di eguaglianza va valutato nell'ambito delle peculiarità
delle situazioni specifiche prese in considerazione dal legislatore ordinario",
deduce che nelle norme impugnate la violazione dell'invocato principio
costituzionale andrebbe riguardata in funzione della posizione specifica che
nel processo penale ha, rispetto alla parte privata, il pubblico ministero: la
differenziazione tra le facoltà spettanti al secondo rispetto a quelle
spettanti alla prima troverebbe la sua giustificazione nella sostanziale
difformità degli interessi e delle istanze rispettivamente fatte valere.
Nessuna violazione dei diritti di azione e
difesa sarebbe, poi, ipotizzabile, giacché col sistema instaurato dalla
disciplina contestata non verrebbe attuata alcuna preclusione nei confronti
dell'imputato al fine di dare al giudice la prova della sua innocenza. La tematica in questione, secondo l'Avvocatura, atterrebbe, invece,
alle modalità per l'applicazione delle sanzioni sostitutive, sanzioni, che,
essendo più favorevoli rispetto a quelle edittali,
richiederebbero una più meditata ponderazione da parte degli organi
istituzionali cointeressati nel rapporto giuridico processuale penale.
Quanto all'ultimo parametro costituzionale invocato dal giudice a quo,
rileva l'Avvocatura che nessun vincolo all'autonomia decisionale del giudice
potrebbe fondatamente prospettarsi: "sia
l'affermazione di colpevolezza, che l'eventuale pronunzia assolutoria " -
conclude l'atto d'intervento - "non sono condizionate sotto alcun aspetto
dalle potestà conferite dagli artt. 77 e 78 della legge n. 329" (recle:
n. 689) "al rappresentante della Pubblica accusa".
2. - Il Pretore di Saluzzo,
con ordinanza del 25 maggio 1982 emessa nel procedimento penale a carico di Giorgis Roberto, imputato del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, c.p. e 116, n. 2, del R.D. 21
dicembre 1933, n. 1736 (emissione continuata di assegno
privo di copertura), premesso che il Giorgis
all'apertura del dibattimento aveva richiesto l'applicazione della sanzione
sostitutiva (ammettendo, poi, i fatti addebitatigli) e che (al termine
dell'istruttoria dibattimentale) il pubblico ministero d'udienza,
nell'esprimere parere sfavorevole, aveva eccepito l'illegittimità dell'art. 77
della legge 24 novembre 1981, n.
Secondo il giudice a quo la disciplina impugnata opererebbe una
"commistione di attribuzioni tra autorità
giudicante ed autorità requirente, in contrasto con i principi fissati nella
Costituzione" (rilevabili dagli artt. 107,
ultimo comma, 108, secondo comma, e 112), la quale, nel delineare le figure
degli organi giudicanti e del pubblico ministero, in
relazione alla loro diversa natura, ne avrebbe separato nettamente le
funzioni ed i poteri (viene citata la sentenza n. 190 del 1970 di questa
Corte). Di qui la conseguenza che al pubblico ministero non potrebbe spettare
alcuna competenza ad emettere provvedimenti decisori (e tale dovrebbe ritenersi
il parere espresso ex art. 77 della legge n. 689 del 1981), "essendo egli
titolare solo dell'esercizio dell'azione penale, che é qualificabile come
giurisdizionale soltanto in senso lato ed é cosa ben diversa dalla potestà di
giudicare" (sentenze n. 40 del 1963, n. 148 del 1963 e n. 97 del 1975 di
questa Corte).
Più in particolare, secondo il Pretore, la norma denunciata
contrasterebbe con l'art. 101, secondo comma, Cost., perché nella procedura prevista dall'art. 77 della legge
n. 689 del 1981 il giudice incontrerebbe "nel parere dell'organo del -
l'accusa un ostacolo insuperabile non solo all'eventuale applicazione del
particolare meccanismo processuale, ma altresì all'adozione dello speciale
trattamento sanzionatorio introdotto dalla
novella".
L'art. 102, primo comma, Cost.,
verrebbe violato perché, in caso di parere sfavorevole, sarebbe il pubblico
ministero ad esercitare, praticamente, col proprio veto (data l'impossibilità
di configurare nel nostro ordinamento - atteso il principio dell'obbligatorietà
dell'azione penale espresso dall'art. 112 Cost. - una "trattativa"
fra pubblico ministero ed imputato, comportante una sostanziale rinuncia
all'esercizio dell'azione penale), una funzione giurisdizionale a contenuto decisorio che l'ordinamento giudiziario, cui l'indicata
norma costituzionale fa esplicito rinvio, riserva all'organo giudicante.
Infine, dato che l'obbligo di motivazione dei
provvedimenti giurisdizionali dovrebbe considerarsi strettamente connesso con
il diritto di difesa, la norma impugnata confliggerebbe
con il combinato disposto degli artt. 24 e 111
Cost.:
da un lato, infatti, il "parere del
pubblico ministero, per il quale non é richiesta alcuna motivazione, malgrado
abbia contenuto di decisione giurisdizionale, non é autonomamente impugnabile,
partecipando di una insindacabile discrezionalità, in quanto sottratto a
qualsiasi gravame; dall'altro, verrebbero meno per l'imputato le garanzie di
difesa "correlate con gli istituti dell'incompatibilità e della
ricusazione, non applica - bili al pubblico ministero, ma solo al giudice, a
salvaguardia dell'obbiettività del giudizio".
L'ordinanza, ritualmente
notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del
23 febbraio 1983.
É intervenuta
Riprodotto, sostanzialmente, il contenuto del precedente atto di intervento, l'Avvocatura, con riferimento alle nuove censure
dedotte, nega il carattere decisorio e, quindi,
giurisdizionale del parere del pubblico ministero.
3. - Cardone Raffaele, imputato del reato di
cui all'art. 72 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (abbandono del posto di
servizio da parte di un agente della Polizia di Stato), formulava avanti al
Pretore di Torino richiesta di applicazione delle
sanzioni sostitutive, richiesta sulla quale il pubblico ministero d'udienza
esprimeva parere contrario.
Con ordinanza del 2 novembre 1982, emessa al termine del dibattimento, il
Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimità, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e
secondo comma, 101, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n.689, nella parte in cui attribuisce al parere sfavorevole
del pubblico ministero, relativamente all'applicazione di sanzioni sostitutive
richieste dall'imputato, natura vincolante per il giudice.
Secondo il Pretore, poiché la particolare procedura prevista dalla legge
n. 689 del 1981 consente al difensore di esplicare le
sue funzioni nei confronti del solo pubblico ministero, al fine di ottenerne il
parere favorevole circa l'applicazione delle misure sostitutive - che solo in
caso di giudizio positivo potranno essere concesse dal giudice - si verrebbe a
creare "una ingiustificata e non controllabile subordinazione di una parte
processuale (imputato) ad un'altra (pubblico ministero) ed una inammissibile ed
irragionevole disparità, in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost.": nel senso che, mentre in caso di parere
favorevole "le ragioni dell'imputato debbono essere sottoposte, per poter
essere accolte, al vaglio dell'organo giurisdizionale ", "le ragioni
del pubblico ministero, contrarie alla richiesta dell'imputato, s'impongono
all'organo giurisdizionale, a prescindere dalla propria fondatezza e senza
soggiacere ad una obiettiva ed imparziale valutazione".
L'art. 24 Cost. sarebbe violato perché avverso il parere sfavorevole del
pubblico ministero il difensore non potrebbe svolgere alcuna difesa, mentre
l'impossibilità per il giudice di valutare le ragioni del diniego renderebbe
del tutto inutile l'intervento del difensore.
Verrebbe, poi, vulnerato l'art. 111, secondo
comma, Cost., non consentendosi all'imputato di
proporre ricorso per cassazione avverso un provvedimento - che sia inficiato da
violazione di legge - avente ad oggetto la libertà personale, come il parere
negativo del pubblico ministero in merito all'applicazione delle richieste
sanzioni sostitutive.
Infine, poiché tale parere, se sfavorevole, obbliga il giudice ad una
pronuncia negativa, creando un vincolo alla sua autonomia decisionale sulla base di un atto meramente discrezionale ed
insindacabile della parte pubblica, risulterebbe non osservato anche l'art.
101, secondo comma, Cost..
L'ordinanza, ritualmente
notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156
dell'8 giugno 1983.
Anche in questo giudizio é intervenuta
Considerato in diritto
1. - Le tre ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte questioni di
legittimità costituzionale sostanzialmente coincidenti; i relativi giudizi vengono, pertanto, riuniti per essere decisi con un'unica
sentenza.
2. - Oggetto comune di censura é quella parte dell'art. 77, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, che subordina al "parere favorevole
del pubblico ministero" la possibilità per il giudice di "disporre
con sentenza, su richiesta dell'imputato",
l'applicazione della sanzione sostitutiva" della libertà controllata o
della pena pecuniaria.
Una precisazione s'impone preliminarmente al fine di individuare con
esattezza la norma giuridica impugnata. In ciascuno dei procedimenti a quibus il problema dell'applicabilità della libertà
controllata o della pena pecuniaria su richiesta dell'imputato
é venuto in discussione solo dopo l'apertura del dibattimento, mentre l'art.
77, primo comma, prende in diretta considerazione l'esercizio di detto potere
" nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima
volta le formalità di apertura del dibattimento": opportunamente, quindi,
una delle tre ordinanze - quella del Pretore di Saluzzo
- coinvolge nel giudizio anche l'art. 78, il cui secondo comma si riferisce al
"giudice del dibattimento" ed al "pubblico ministero di udienza".
Questa precisazione comporta che non si possa, altresì, prescindere dall'art.
79, che la stessa legge 24 novembre 1981, n. 689, appositamente ed
espressamente dedica all'applicazioi1e del nuovo istituto "nell'ulteriore corso del procedimento", vale a dire "in
ogni stato e grado del procedimento" successivi all'avvenuta apertura del
dibattimento davanti al giudice di primo grado.
Di conseguenza, la norma da esaminare é rappresentata dagli artt. 77, primo comma, e 78, secondo comma, della legge 24
novembre 1981, n.
3. - Questa norma, ad avviso dei giudici a quibus,
sarebbe in contrasto con una pluralità di parametri costituzionali, alcuni dei
quali invocati da tutte le ordinanze (artt. 24 e 101, secondo comma, Cost.) ed altri non così unanimemente (artt. 3, primo comma, 102,
primo comma, e 111, secondo comma, Cost.), ma sempre facendo leva sul ruolo
esorbitante che ne deriverebbe al pubblico ministero non solo nei confronti
dell'imputato, bensì anche e soprattutto nei confronti del giudice. Essa viene ricavata da un'interpretazione della sezione II del
capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, decisamente orientata ad
intendere come globale il rinvio che l'art. 79 fa all'art. 77 e, quindi, a
riconoscere come valevole in ogni stato e grado del procedimento la portata di
tutte le prescrizioni contenute nell'art.
Si tratta, innegabilmente, di un'interpretazione assai diffusa tanto
nella giurisprudenza di merito quanto in dottrina. Tuttavia, consentono di
escludere cI1e si debba, al momento, ritenere formato un diritto vivente la mancanza di precedenti nella Giurisprudenza della
Corte di cassazione e, insieme, l'ancor breve periodo di applicazione dell'istituto
in questione, totalmente nuovo per il nostro ordinamento (e con solo vaghe
affinità in ordinamenti stranieri) sia sotto il profilo dell'introduzione di
sanzioni sostitutive della detenzione, sia soprattutto sotto il profilo della
loro applicabilità su richiesta dell'imputato, cui può seguire un'atipica
"estinzione del reato".
4. - Prima ancora che da considerazioni di ordine
logico - sistematico (non va trascurata, in particolare, la differenza
intercorrente, quanto a legittimazione soggettiva attiva, tra il parere
demandato nell'istruzione al procuratore della Repubblica ed il parere
demandato nel dibattimento al pubblico ministero di udienza, tutte le volte - e
sono le più - che il procedimento interessato sia di competenza pretorile), é dalla stessa lettera dell'art. 79 della legge
24 novembre 1981, n. 689, che, secondo un indirizzo dottrinale, prende spunto
una diversa prospettazione dei suoi rapporti con
l'art. 77: una prospettazione tale da circoscrivere
l'incidenza del rinvio racchiuso nell'art. 79 al riconoscimento della
possibilità per il giudice di adottare, anche nel corso ulteriore del processo,
il provvedimento configurato dall'art.
La formula "il giudice può procedere ai sensi dell'art.
In particolare, per quel che concerne il pubblico ministero, nell'assenza
di un sicuro rinvio in proposito dell'art. 79 all'art. 77, nulla impedisce di
riconoscere piena applicabilità alle disposizioni generali che il libro primo
del codice di procedura penale, da integrare con le disposizioni dettate per il
dibattimento, dedica alle conclusioni del pubblico ministero, prescrivendole
(art. 76 c.p.p.) come necessarie, mai come
vincolanti.
5. - Prestandosi la normativa da applicare nei procedimenti a quibus ad una interpretazione
diversa dalla lettura offertane dalle ordinanze di rimessione,
donde la possibilità di avvalersene per la definizione delle relative controversie,
le sollevate eccezioni di legittimità risultano senz'altro superabili, dal
momento che proprio l'interpretazione or ora delineata consente di pervenire
nei casi di specie a quella soluzione che i giudici a quibus
riterrebbero raggiungibile soltanto in forza dei principi costituzionali
invocati (cfr., per analoghi precedenti, le sentenze n. 13 del
1979 e n.
191 del 1983).
Più precisamente, una volta escluso che, per poter far luogo
all'applicazione di una sanzione sostitutiva su
richiesta dell'imputato dopo l'apertura per la prima volta del dibattimento di
primo grado, sia indispensabile il parere favorevole del pubblico ministero,
dovendosi intendere limitata alle fasi dell'istruzione e del predibattimento la portata preclusiva del parere
sfavorevole del pubblico ministero, due diventano le conseguenze da trarre: per
un verso, viene meno, con il cadere del presupposto da cui hanno preso le mosse
i giudici a quibus, la stessa possibilità di
ravvisare l'esistenza di un contrasto della normativa applicabile nel
dibattimento con i vari parametri richiamati nelle ordinanze, mentre, per
l'altro verso, viene ad emergere la non fondatezza del contrasto con i medesimi
parametri ipotizzabile nei confronti della norma che trova applicazione prima
del dibattimento.
Infatti, la principale argomentazione addotta
dall'Avvocatura dello Stato per sostenere la non fondatezza delle questioni
sollevate - e, cioé, l'argomentazione secondo cui il
legislatore farebbe soltanto "discendere da un apprezzamento discrezionale
del pubblico ministero l'applicabilità o meno di uno specifico schema
processuale", senza, pertanto, introdurre, allorquando il parere del
pubblico ministero sia negativo, né ingiustificati squilibri con la difesa,
sempre in grado di "far valere le proprie argomentazioni" nella
pienezza degli sviluppi dello schema processuale ordinario, né, tanto meno, inaccettabili
limitazioni per il giudice, che conserva "integro" il suo potere
decisionale - merita adesione se ed in quanto riferita a fasi anteriori al
dibattimento di primo grado, laddove non si potrebbe dire altrettanto se al
parere negativo del pubblico ministero fosse riconosciuta natura vincolante
anche dopo l'apertura del dibattimento.
Fino a che il dibattimento non sia stato aperto,
la formulazione di un parere negativo con efficacia vincolante da parte del
pubblico ministero altro non significa che preclusione ad un epilogo del
procedimento in anticipo rispetto alla fase processuale maggiormente garantita,
qual é il dibattimento imperniato sul contraddittorio diretto tra le parti. In
altre parole, il no del pubblico ministero, circoscritto alle fasi dell'istruzione
e degli atti predibattimentali, equivale, in armonia
con le normali prerogative del pubblico ministero (v. artt.
74, 396, 502 c.p.p.), ad una determinata scelta del
rito processuale, nel senso di un passaggio - assolutamente non eludibile con
la sentenza che dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione di una
sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato - alla
fase del dibattimento: fase nel corso della quale le parti avranno la piena
possibilità di tutelare le rispettive posizioni, in parità di armi, compresi
sia il mantenimento della richiesta di una sanzione sostitutiva ai sensi
dell'art. 77, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia un nuovo
interpello del pubblico ministero, ed il giudice avrà ogni potere decisionale,
compreso quello di accogliere o no la richiesta dell'imputato,
indipendentemente dall'atteggiamento assunto dal pubblico ministero.
Così circoscritta alle fasi precedenti il dibattimento di primo grado, la
norma che conferisce portata vincolante al parere negativo del pubblico ministero non contrasta, dunque, con nessuno dei parametri
costituzionali invocati: A) Non con il primo comma dell'art. 3 Cost., perché le ragioni del pubblico ministero, contrarie
alla richiesta dell'imputato, non si impongono in modo definitivo al giudice,
ma anch'esse, come quelle dell'imputato, riceveranno obiettiva ed imparziale
valutazione nella fase del dibattimento: la differenza riscontrabile fra
pubblico ministero ed imputato per le fasi che precedono il dibattimento trova
giustificazione nelle esigenze sottostanti all'esercizio dell'azione penale,
sulle cui forme e modi il legislatore chiama il pubblico ministero a vigilare
(v., per tutte, la sentenza n. 93 del
1974), sino al punto di addivenire ad uno sdoppiamento tra pretore e
procuratore della Repubblica nei momenti più delicati dell'intervento pretorile (si pensi, come norma alla quale l'art. 77, primo
comma, é sotto certi aspetti maggiormente suscettibile di accostamento,
all'art. 74, quarto comma, c.p.p, di cui questa Corte
ha escluso - v. le sentenze n. 102 del
1964 e n. 95
del 1975 - la dedotta illegittimità). B) Non con l'art. 24, primo e secondo
comma, Cost., perché la
richiesta dell'imputato non viene ad essere sottratta in modo definitivo alla
valutazione del giudice, restando acquisita al processo, in attesa di un più
approfondito esame nel contraddittorio della fase dibattimentale. C) Non con
l'art. 101, secondo comma, Cost.' perché, con il
pretendere il passaggio al dibattimento, il pubblico ministero lascia intatte,
anzi esalta, le attribuzioni di organo giudicante
proprie del giudice, nella pienezza della sua libertà di valutazione e di
convincimento, ben potendo questi emettere in sede dibattimentale qualsiasi
tipo di sentenza, compresa la declaratoria di estinzione del reato per
applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato. D) Non con
l'art. 102, primo comma, Cost.,
perché ciò che attiene all'esercizio dell'azione penale, nelle varie forme di
impulso processuale previste dal legislatore, com'è il caso di ogni richiesta
vincolante di passaggio al dibattimento da parte del pubblico ministero,
"se pur evidentemente implica una valutazione in senso logico delle prove
raccolte, non per questo acquista natura decisoria,
essendo diversa dal giudizio in senso tecnico, in quanto non contiene alcuna
decisione sulla notitia criminis,
così da non "sconfinare nel campo dell'attività decisoria
riservata al giudice" (cfr. la sentenza n. 96 del 1975): una diversità che, nella
fattispecie, risulta ulteriormente sottolineata, quando si tratta di
procedimenti pretorili, dal già ricordato
sdoppiamento di compiti tra pretore e procuratore della Repubblica. E) Non con
l'art. 111, secondo comma, Cost.,
perché, per le ragioni dianzi evidenziate, un parere negativo dalla cui
formulazione discende soltanto la necessità di far posto al dibattimento non
integra in alcun modo gli estremi di un provvedimento decisorio
da sottoporre a ricorso per cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
sollevate, in riferimento agli artt.
3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 101,
secondo comma, 102, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1984.