SENTENZA N. 119
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 334, primo e secondo comma, del codice penale, e
dell'art. 521 del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il
1 dicembre 1972 e l'8 agosto 1973 dal pretore di Asti nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Pedone Anna e di Badella Giuseppa, iscritte ai nn.38 e 405
del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973 e n. 314 del 5 dicembre 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il
Giudice relatore Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Anna Pedone, tratta a
giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 334, secondo comma, del
codice penale, per aver sottratto cose di sua proprietà sottoposte a
pignoramento e affidate alla sua custodia, il pretore di Asti ha sollevato
d'ufficio, con ordinanza 1 dicembre 1972, la questione di legittimità
costituzionale del precitato articolo nonché dell'art. 521 del codice di
procedura civile nel suo collegamento con il precedente in
riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.
Secondo il proponente il contrasto tra l'art. 334 del codice penale e
l'art. 3 della Costituzione troverebbe risalto nel fatto che la norma, nella
sua articolazione, prevede un trattamento più rigoroso per il proprietario del
bene pignorato quando ne sia il custode, quantunque
dal punto di vista soggettivo il comportamento dell'autore del fatto, sia esso
proprietario custode (comma secondo) o proprietario non custode (terzo comma)
si presenti identico. Tale disparità di trattamento si porrebbe in contrasto
anche con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in forza del quale
"le variazioni della pena, perché in concreto questa possa tendere alla
rieducazione del reo, dovrebbero ragionevolmente rapportarsi a variazioni
significative del comportamento incriminato, al che non corrisponderebbe la
diversità di previsione riscontrabile nella norma impugnata".
A giustificare la distinta previsione non varrebbe neppure la
constatazione della diversa qualificazione soggettiva che il debitore verrebbe
ad assumere, una volta nominato custode, quella cioé
di coadiutore dell'organo giudiziario. In sostanza, si determinerebbe solo una anomala sovrapposizione sulla stessa persona tra i
diritti di soggetto privato del processo e le funzioni di organi i quali,
direttamente o indirettamente, presiedono allo svolgimento del processo. Si
delineerebbe, in conseguenza di ciò, anche la illegittimità
dell'art. 334 del codice penale nel suo coordinamento con l'art. 521 c.p.c., in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in
quanto la mancanza nella norma procedurale civile di una espressa previsione
dell'obbligo dell'ufficiale giudiziario di informare il debitore delle
conseguenze penali a cui può andare incontro a seguito della sua nomina a
custode, si risolverebbe in una violazione del diritto alla difesa. Infatti,
non potrebbe non essere considerata di dubbia costituzionalità una norma che si "rivolge ad una parte del processo, chiamandola ad
una partecipazione al suo svolgimento senza porla chiaramente nella condizione
di valutare in concreto il contenuto della scelta e le conseguenze che possono
derivarne".
Non vi é stata costituzione di parte; é intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Per l'Avvocatura dello Stato la nomina del debitore e custode delle cose
pignorate, con le modalità e le garanzie previste dall'art. 521 c.p.c., rappresenterebbe un atto
di fiducia verso il debitore stesso sia da parte dell'organo giudiziario, sia
da parte del creditore, del quale é richiesto espressamente il consenso alla
nomina.
La premessa legittimerebbe senz'altro, come conseguenza logica, la
previsione normativa di una sanzione penale più grave nei riguardi del debitore
custode, in quanto, in questo caso, il fatto della sottrazione della cosa
affidata in custodia costituirebbe "un tradimento" della fiducia
accordata dall'organo giudiziario e dal debitore. L'ipotesi di cui al secondo
comma dell'art. 334 codice penale si presenterebbe, pertanto, proprio per la
premessa, obiettivamente e subiettivamente diversa da
quella presa in considerazione nel terzo comma, per cui
sarebbero ragionevoli e razionali le previste sanzioni differenziate.
La circostanza che l'art. 521 c.p.c. non
preveda espressamente l'ammonizione del debitore nominato custode sulle
responsabilità alle quali può andare incontro venendo meno alla fiducia in lui
riposta, non lederebbe affatto il diritto alla difesa in quanto chi assume la
custodia sarebbe tenuto alla conoscenza e al rispetto delle norme che regolano
e disciplinano l'istituto, del resto universalmente note anche in pratica.
2. - Analoga questione é stata prospettata dallo stesso pretore, con
ordinanza 8 agosto 1973, nel procedimento penale a carico di Giuseppa Badella, imputata del
reato di cui al primo comma dell'art. 334 c.p., per avere sottratto, al fine di favorire il marito,
proprietario del bene, un oggetto pignorato e affidato alla di lei custodia. La
questione di illegittimità é stata proposta, in questo caso, in
riferimento agli artt. 2,3 e 29 della Costituzione.
Non vi é stata costituzione di parte, né atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri.
Devesi osservare, peraltro, che dagli atti relativi al fascicolo di
esecuzione risulta essere
Considerato in diritto
1. - Ambedue le ordinanze del pretore di Asti attengono all'art. 334 del
codice penale e, pertanto, i relativi giudizi possono essere definiti con
un'unica sentenza.
2. - Con la prima ordinanza (n. 38 del 1973) viene
dedotta, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della
Costituzione, la illegittimità del secondo comma
dell'art. 334 del codice penale in quanto, nel prevedere per il proprietario
che sottragga, distrugga, disperda o deteriori una cosa sottoposta a sequestro
o pignoramento e affidata alla sua custodia una pena diversa e più grave di
quella prevista, invece, nel terzo comma dello stesso articolo per il
proprietario non custode che si renda responsabile dello stesso fatto, si
porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e con l'efficacia rieducativa della pena e, nella sua correlazione con l'art.
521 del codice di procedura civile, con il diritto alla difesa.
La questione non é fondata.
3. - Sul principio di eguaglianza questa Corte ha avuto occasione di
pronunciarsi in più sentenze, stabilendo che esso é applicabile quando vi siano
omogeneità di situazioni da regolare legislativamente
e in modo unitario e coerente, non quando si tratti di
situazioni che, pur derivando da basi comuni, differiscono tra loro per aspetti
distintivi particolari.
La diversità delle sanzioni disposte nel secondo e nel terzo comma
dell'art. 334 del codice penale trova valida giustificazione negli aspetti
distintivi particolari esistenti tra l'una e l'altra fattispecie. Infatti,
quantunque esse presentino una stessa identità del bene giuridicamente
tutelato, tuttavia variano nel contenuto specifico della condotta criminosa in
relazione, quanto alla prima fattispecie, al rapporto che, a seguito
dell'affidamento in custodia, viene a determinarsi tra il proprietario e la
cosa sottoposta a sequestro o pignoramento. Il fatto, pertanto, che il
legislatore abbia inteso, nel suo legittimo
apprezzamento discrezionale, dare un valore diverso, ai fini della pena, alle
due ipotesi prese in considerazione, bene s'inquadra nei giusti limiti di
quella ragionevolezza che esclude la illegittimità costituzionale ai sensi
dell'art. 3 della Costituzione.
4. - Non sussiste neppure il denunciato contrasto con l'art. 27, terzo
comma, della Costituzione. Si sostiene, a riguardo, che, presentandosi
identiche dal punto di vista soggettivo le ipotesi prese in considerazione nel
secondo e terzo comma dell'art. 334 del codice penale, le "variazioni di
pena, in quanto non ragionevolmente rapportate a variazioni significative,
finirebbero con il riflettersi sulle finalità della pena stessa che deve
tendere alla rieducazione del reo". Osserva
5. - É da escludersi, altresì, la violazione dell'art. 24 della
Costituzione.
La violazione del diritto di difesa si manifesterebbe per il fatto che
l'art. 521 del codice di procedura civile, al quale l'ordinanza ricollega
l'art. 334 del codice penale, non prevede l'avvertimento al debitore, da parte
dell'ufficiale giudiziario procedente al sequestro o al pignoramento, delle
conseguenze penali alle quali andrebbe incontro violando gli obblighi
correlativi all'affidamento del bene alla sua custodia.
L'art. 24 della Costituzione si riferisce alla tutela dei diritti e,
perciò, se ne può assumere la violazione solo quando
il legislatore limiti ingiustificatamente la difesa processuale (v. sent.
n. 57 del 1962).
Non può, invero, sostenersi che il diritto alla difesa rimanga compresso
per il fatto che il legislatore, nel configurare come reato
la violazione di obblighi giuridici inerenti ad un rapporto fiduciario e
qualificante tra un soggetto e la pubblica amministrazione, non si sia dato
carico di fare obbligo all'organo pubblico che dà vita al rapporto stesso di
preavvisare l'altra parte delle conseguenze specificatamente previste dal codice
penale.
A parte la circostanza che l'art. 24 si riferisce esclusivamente al
giudizio e alle garanzie assicurate a chi deve agire in giudizio o comunque
subire un giudizio, e non si estende a considerare i momenti anteriori dai
quali esso trae origine (sent.
n. 10 del 1963), é da osservarsi che, nel caso, si
verte in tema di inescusabilità della ignoranza della
legge penale (art. 5 del cod. pen.).
6. - Lo stesso pretore, con l'ordinanza n. 405 del 1973, deduce la illegittimità costituzionale del primo comma
dell'articolo 334 del codice penale in quanto prevede per il coniuge nominato
custode della cosa sottoposta a sequestro o pignoramento e che tale cosa
sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori al solo scopo di favorire
l'altro coniuge proprietario di essa, una pena diversa e più grave di quella
prevista per il proprietario custode nel secondo comma dello stesso articolo,
in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della
Costituzione.
Ciò precisato,
PER QUESTI MOTIVI
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del
secondo comma dell'art. 334 del codice penale, anche per la parte in cui esso viene ricollegato all'art. 521 del codice di procedura
civile, sollevata con l'ordinanza n. 38 del 1973 dal pretore di Asti, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione;
b) dichiara inammissibile, nei limiti di cui alla motivazione, la
questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 334 del
codice penale, sollevata dallo stesso pretore di Asti con l'ordinanza n. 405
del
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 7 maggio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 21 maggio 1975.