SENTENZA N. 331
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2000, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Umberto Bossi nei confronti di Ersilia Carbone, promosso con ricorso della Corte d’appello di Milano, sezione seconda civile, notificato il 25 giugno 2003, depositato in cancelleria il 15 luglio 2003 ed iscritto al n. 27 del registro conflitti 2003.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2006 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
udito
l’avvocato Roberto Nania per
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso del 24 aprile – 7
maggio 2002, pervenuto alla cancelleria della Corte il successivo 9
maggio,
1.1. – La ricorrente riferisce di essere investita dell’appello proposto dal deputato Umberto Bossi avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano lo ha condannato al risarcimento dei danni cagionati all’onore della giornalista Ersilia Carbone, con frasi pronunciate il 16 settembre 1996 durante una conferenza stampa presso la sede della Lega Nord di Milano.
L’appellante ha
dedotto, tra l’altro, che il giudice di primo grado, cui la deliberazione di
insindacabilità della Camera dei deputati era stata ritualmente comunicata, avrebbe
dovuto uniformarvisi, salva la possibilità di esperire il conflitto di
attribuzione davanti a questa Corte.
Ciò premesso,
In particolare,
non sussisterebbe quel collegamento con l’attività parlamentare indicato da
questa Corte, anche nelle sentenze n. 51
e n. 52 del 2002,
quale condizione necessaria ai fini dell’operatività della guarentigia
dell’insindacabilità rispetto ad opinioni manifestate extra moenia.
Invero, le affermazioni del deputato Bossi, descritte nella relazione del consulente tecnico d’ufficio e riportate nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, rese nel corso di una conferenza stampa presso la sede della Lega Nord di Milano, esulerebbero completamente dall’esercizio della funzione parlamentare, consistendo in invettive personali e contestazioni specifiche in ordine alla professionalità della giornalista.
1.2. – La ricorrente chiede, dunque, alla Corte di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali pende l’anzidetto giudizio civile di risarcimento danni concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e, conseguentemente, di annullare la deliberazione in tal senso adottata dall’Assemblea.
2. – Il conflitto è stato giudicato ammissibile con ordinanza n. 194
del 2003.
A cura della Corte d’appello di Milano, la
predetta ordinanza è stata notificata alla Camera dei deputati, unitamente al
ricorso introduttivo, in data 25 giugno 2003; gli atti sono stati inviati a
mezzo del servizio postale, pervenendo nella cancelleria di questa Corte il 15
luglio 2003.
3. – Con atto depositato il 15 luglio 2003 si è costituita in giudizio
3.1. – Secondo la difesa della Camera il potere di sollevare il conflitto di
attribuzione si sarebbe consumato con la pronuncia della sentenza che ha
definito il primo grado del giudizio: la delibera di insindacabilità censurata
è stata adottata dalla Assemblea e comunicata all’autorità giudiziaria quando
il procedimento pendeva ancora innanzi al Tribunale di Milano e la
determinazione di questi di rinunziare ad avvalersi del rimedio offerto dal
sistema costituzionale si riverberebbe con effetto preclusivo nelle successive
fasi processuali.
3.2. – In via subordinata,
In particolare, per ciò che attiene a tale
ultimo profilo, alla luce della giurisprudenza della Corte, la pretesa
inesistenza del nesso tra opinioni espresse ed attività funzionale non può
essere fondata sulla mera constatazione che le frasi incriminate furono
enunciate fuori della sede parlamentare, né sul semplice travalicamento del
limite della continenza, essendo piuttosto necessario che il ricorrente
chiarisca compiutamente le ragioni per cui ritiene che nelle frasi considerate
non sia individuabile un intento divulgativo di precedente attività
parlamentare.
3.3. – Ulteriore ragione di inammissibilità sarebbe rappresentata dalla
sopravvenienza, nelle more del giudizio, della legge 20 giugno 2003, n.
140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in
materia di processi penali nei confronti della alte cariche dello Stato), il cui art. 3, comma 1, avrebbe introdotto
nuovi criteri di valutazione in ordine alla estensione della garanzia
dell’insindacabilità e alla ponderazione del collegamento tra dichiarazioni extra
moenia ed attività parlamentare.
3.4. – Nel merito, la parte costituita ha chiesto
alla Corte di dichiarare l’infondatezza del ricorso, evidenziando come proprio
la fisionomia del luogo “esterno” nel cui ambito sarebbero state espresse le
opinioni deponga a favore della riconducibilità all’attività
politico-parlamentare.
Infatti, la conferenza stampa era stata organizzata dalla Lega Nord, presso la sede del partito, a fini di divulgazione di iniziative – in specie la manifestazione sul fiume Po, preludio alla costituzione del cd. “governo della Padania” – assunte intorno a temi da sempre al centro dell’azione politica del partito e del suo Segretario, nonché oggetto di specifico dibattito nella sede parlamentare (si vedano, le interrogazioni n. 3/240 del 19 settembre 1996 e n. 4/9418 del 28 aprile 1997, nonché l’interpellanza n. 2/978 del 18 marzo 1998).
Quanto alle frasi rivolte alla giornalista, come esattamente osservato nella delibera di insindacabilità, l’on. Bossi avrebbe inteso fornire una risposta di carattere politico ad un attacco, altrettanto politico, che, a suo giudizio, gli proveniva dalla stampa, in relazione alla diffusione di dati inesatti circa la manifestazione sul fiume Po, sulla quale la conferenza verteva.
Le preoccupazioni manifestate dall’on. Bossi in ordine alla gestione del sistema dell’informazione pubblica troverebbero puntuale riscontro in atti tipici posti in essere nella sede parlamentare (specificamente, le interpellanze n. 2/45 del 5 luglio 1994, n. 2/272 del 25 ottobre 1994, n. 2/327 del 4 giugno 1997, n. 2/462 del 23 dicembre 1997; le interrogazioni n. 4/36 del 21 aprile 1994, n. 4/991 del 21 luglio 1994, n. 4/1763 del 14 ottobre 1994, n. 3/386 del 14 dicembre 1994, n. 4/4131 del 27 aprile 1995, n. 4/1196 del 20 giugno 1996, n. 2/2884 dell’8 agosto 1996, n. 4/15021 del 21 gennaio 1998, n. 4/11071 del 26 maggio 1998, n. 4/25871 del 1 ottobre 1999, n. 3RI/4466 del 19 ottobre 1999).
La difesa della Camera ha richiamato, inoltre, le interrogazioni n. 2/391
del 10 febbraio 1997, n. 4/8845 del 10 dicembre 1997, n. 3/114 del 21 maggio 1997,
n. 3RI/1085 del 15 marzo
4. – In prossimità dell’udienza la parte costituita ha depositato una memoria, nella quale ha ribadito le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità precedentemente svolte.
Considerato in diritto
1. – Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d’appello di Milano, sezione seconda civile, nei confronti della Camera dei deputati investe la deliberazione con cui l’Assemblea, nella seduta del 26 gennaio 2000 (doc. IV-quater n. 102), su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, l’insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare Umberto Bossi il 16 settembre 1996, nel corso di una conferenza stampa presso la sede della Lega Nord, in ordine alle quali pende il giudizio civile per risarcimento danni promosso dalla giornalista Ersilia Carbone.
La conferenza stampa concerneva una manifestazione lungo il fiume Po, preludio alla costituzione del cd. “governo della Padania”; il deputato, alla giornalista che gli domandava se nell’occasione avessero dato il voto anche i bambini, rispondeva: «Guardi che la nazione padana non ha molta tolleranza per chi viene dal di fuori a sporcare la nostra gente. Stia attenta all’onestà...ha capito? Ma che giornale radio, cosa vuole giornaleradiare. Lei è lì per motivi politici, perché ha trovato la via giusta che l’ha portata lì. È una leccapiedi del sistema e non è arrivata certo perché era brava, ma perché ha trafficato per arrivare lì. Si vergogni, stia zitta [...]».
2. – Il ricorso è stato dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 194 del 2003, ritualmente notificata e depositata.
3.
–
3.1 – Secondo la difesa della Camera il potere di sollevare il conflitto si sarebbe consumato con la pronuncia della sentenza di condanna da parte del giudice di primo grado, al quale la deliberazione di insindacabilità era stata comunicata.
L’eccezione non è fondata, in quanto il giudice d’appello, in forza dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, può affrontare ogni questione non preclusa che ritenga rilevante ai fini del decidere e la legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) non fissa alcun termine decadenziale per la proposizione del ricorso (sentenze n. 235 del 2005, n. 116 del 2003).
3.2 – In
via subordinata,
Neppure tale eccezione è fondata.
È ben vero che nell’atto
introduttivo le dichiarazioni in ordine alle quali pende il giudizio civile non
sono riportate in modo testuale e che, a colmare la lacuna, non possono
soccorrere gli atti del procedimento irritualmente trasmessi dal Tribunale.
Tuttavia,
A tal proposito, proprio nell’ordinanza n. 129 del 2005, evocata dalla Camera a sostegno della doglianza, questa Corte, come già in altra occasione (ordinanza n. 264 del 2000), ha affermato che «è nel solo atto introduttivo e negli eventuali documenti ad esso allegati che devono essere rinvenuti gli elementi identificativi della causa petendi e del petitum relativi al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato».
Inoltre, ai sensi dell’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il ricorso di cui all’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve contenere l'esposizione sommaria delle ragioni di conflitto.
La ricorrente, una volta enucleato
il caso concreto, con il riferimento al contesto in cui la vicenda si è
consumata ed al carattere meramente denigratorio delle dichiarazioni riprodotte
nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha escluso la
sussistenza del nesso funzionale. A conforto di tale assunto, ha citato talune
delle pronunce di questa Corte in cui si trova ribadito che la garanzia
costituzionale dell’insindacabilità opera solo per quelle manifestazioni
verbali che, stante la sostanziale corrispondenza di significato, rappresentino
la divulgazione all’esterno di un’opinione già espressa nell’esercizio
dell’attività parlamentare.
Ne consegue che l’atto introduttivo contiene
gli elementi indispensabili per l’identificazione della causa petendi. In senso opposto, non può sostenersi, come vorrebbe
3.3 – In relazione, infine, al rilievo concernente la sopravvenienza, nelle more del giudizio, della legge 20 giugno 2003 n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti della alte cariche dello Stato) e la conseguente necessità di permettere al giudice una nuova valutazione in ordine alla esistenza dei presupposti per l’elevazione del conflitto, è sufficiente osservare che, contrariamente all’assunto della difesa di parte costituita, l’art. 3, comma 1, della medesima legge non ha carattere innovativo: già questa Corte ha affermato che, nonostante la nuova, più ampia formulazione lessicale, la norma costituisce attuazione del disposto dell’art. 68 della Costituzione (sentenze n. 235 del 2005, n. 120 del 2004).
4. – Nel merito, il ricorso è fondato.
Al riguardo, è consolidato l’orientamento della giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui, ai fini della sussistenza del nesso funzionale, non basta
che le dichiarazioni rese extra moenia si
inseriscano in un contesto genericamente politico, occorrendo piuttosto che le
dichiarazioni stesse costituiscano, in ragione di una identità sostanziale di
contenuto, la riproduzione all’esterno di attività svolte nella qualità di
membro delle Camere (sentenze n. 260 del
2006, n. 10 e n. 11 del 2000).
Nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere è
chiaramente esposto che la proposta favorevole all’insindacabilità «è fondata
sulla considerazione del contesto complessivo di carattere politico-parlamentare,
nell’ambito del quale i fatti si sono svolti». Secondo
Siffatte argomentazioni, fatte proprie dall’Assemblea con la deliberazione impugnata, non sono condivisibili. L’intento politico delle espressioni incriminate e la collocazione del tema trattato durante la conferenza stampa nel novero delle finalità del partito di appartenenza del deputato, in virtù del principio sopra richiamato, sono elementi estranei all’oggetto delle guarentigie parlamentari ed attengono piuttosto alla verifica, rimessa all’autorità giudiziaria, della compatibilità con i limiti del diritto di critica politica.
Peraltro, questa Corte ha ripetutamente chiarito che il nesso funzionale non può risolversi in un generico collegamento con un contesto politico indeterminabile, del tutto avulso dall’esercizio di funzioni parlamentari suscettibili di essere concretamente individuate (sentenza n. 137 del 2001).
Neppure negli atti ispettivi evocati dalla difesa della Camera dei deputati è rintracciabile un valido fondamento della declaratoria di insindacabilità.
Gli atti di funzione posteriori allo svolgimento dei fatti non hanno rilievo ai fini del presente giudizio (sentenze n. 258 e n. 260 del 2006, n. 347 del 2004). Né un tal rilievo hanno gli atti attribuibili a deputati diversi dall’autore delle esternazioni, seppur appartenenti al medesimo gruppo parlamentare (sentenze n. 249 e 260 del 2006).
L’unica interpellanza presentata dall’onorevole Bossi in un momento anteriore alla manifestazione delle opinioni in questione (n. 2/272 del 25 ottobre 1994) riguarda, in termini generali, la gestione del sistema dell’informazione pubblica e le modalità di nomina dei direttori di rete della RAI, ma non mostra alcuna corrispondenza di contenuto rispetto alle espressioni specificamente rivolte dal deputato alla giornalista.
5. – Si deve, pertanto, concludere che
PER QUESTI
MOTIVI
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, l’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Umberto Bossi, per le quali è in corso davanti alla Corte d’appello di Milano il giudizio civile indicato in epigrafe;
annulla, per l’effetto, la deliberazione di
insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio
2000 (doc. IV-quater, n. 102).
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
ottobre 2006.
F.to:
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in