SENTENZA N. 52
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Cesare RUPERTO Presidente
-
Massimo VARI Giudice
-
Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sorto a seguito della delibera del 17 giugno
1999 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dall’on. Maurizio Gasparri
nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri, promosso con ricorso del
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, notificato il 22
agosto 2000, depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2000 ed iscritto al n. 40
del registro conflitti 2000.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica
del 15 gennaio 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria
Flick;
udito l’avvocato
Roberto Nania per
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 19 aprile 2000, il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti della
Camera dei deputati, a seguito della deliberazione adottata dall’Assemblea
nella seduta del 17 giugno 1999 (atti Camera, doc. IV–quater,
n. 72), con la quale é stata approvata la proposta della Giunta per le
autorizzazioni a procedere, di dichiarare che i fatti per i quali é in corso il
procedimento penale nei confronti del deputato Maurizio Gasparri
concernono opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue
funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il
procedimento penale nei confronti del deputato Gasparri
concerne un’ipotesi di diffamazione a mezzo stampa (artt.
595, primo e terzo comma, cod. pen.,
e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47), in relazione a dichiarazioni dal
medesimo rese nel corso di una intervista rilasciata ad un quotidiano, ritenute
offensive della reputazione di alcuni magistrati della procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo (dott. Giancarlo Caselli, dott. Vittorio Aliquò, dott. Antonio Ingroia,
dott. Giovanni Di Leo, dott.ssa Lia Sava), che erano stati impegnati nell’inchiesta relativa al
dott. Luigi Lombardini. L’on.
Gasparri – si sottolinea
nell’atto di conflitto – avrebbe fra l’altro affermato, nella intervista in
questione: "Attenzione … i nastri che
Ad avviso del Giudice ricorrente,
Il Giudice per le indagini preliminari - dopo aver pertanto
escluso che le dichiarazioni rilasciate dall’on. Gasparri siano riferibili all’esercizio delle funzioni
ispettive del parlamentare - richiama, a sostegno del conflitto, la
giurisprudenza di questa Corte a proposito del requisito della connessione tra
le opinioni espresse dal parlamentare e l’esercizio delle relative funzioni,
come indefettibile presupposto di legittimità della deliberazione parlamentare di insindacabilità. Dato che la condotta addebitabile all’on. Gasparri non presenterebbe
oggettivamente alcun legame con atti parlamentari, essa, ad avviso del
ricorrente, dovrebbe rientrare nella cognizione riservata, anche in forza di
precetti costituzionali (artt. 24, 101 e 102 Cost.),
al sindacato giurisdizionale: "a meno di voler
trasformare di fatto la prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, della
Costituzione da strumento di tutela dell’autonomia delle Camere a privilegio di
deputati e senatori". Il ricorrente chiede, quindi, che previa
dichiarazione di ammissibilità del conflitto,
2. - Il conflitto é stato dichiarato ammissibile con
ordinanza n. 387
del 2000.
3. - Si é costituita
Con successiva memoria, depositata in prossimità della udienza pubblica,
Considerato in diritto
1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Monza, investito di un procedimento penale promosso nei confronti del deputato
Maurizio Gasparri per il reato di diffamazione a mezzo stampa, ha sollevato, con ordinanza depositata il 19
aprile 2000, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti
della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dalla
Assemblea il 17 giugno 1999 (documento IV-quater,
n. 72), con la quale – su conforme parere della Giunta per le autorizzazioni a
procedere – é stato dichiarato che i fatti per i quali é in corso il
procedimento penale concernono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
parlamentari e sono, in quanto tali, insindacabili a norma dell’art. 68, primo
comma, della Costituzione. Il giudice confliggente,
dopo aver esposto i fatti che hanno dato origine alla formulazione della imputazione ed alla vicenda processuale, e dopo aver
richiamato i principi più volte espressi da questa Corte nella ormai nutrita
giurisprudenza costituzionale formatasi sull’argomento, ha sottolineato come –
anche alla luce delle considerazioni e dei rilievi che compaiono nella
relazione della Giunta, poi recepita dalla deliberazione assembleare posta a
fondamento del conflitto – la condotta addebitabile all’on.
Gasparri esuli dall’esercizio delle funzioni
parlamentari e non presenti "oggettivamente alcun legame con atti
parlamentari, neppure nell’accezione più ampia".
Tale impostazione é contestata dalla Camera resistente, la
quale, in particolare, osserva che la dedotta sussistenza del nesso funzionale
tra opinioni espresse e attività parlamentare non comporta – agli effetti della
garanzia di insindacabilità – che il membro del
Parlamento "debba sempre limitarsi a dar conto in termini strettamente
testuali degli atti posti in essere in sede parlamentare". Al tempo stesso
– deduce ancora
2. - Il ricorso é fondato.
Come questa Corte ha avuto modo di affermare più volte -
nella ormai consolidata giurisprudenza formatasi sul tema dei conflitti di attribuzione fra autorità giudiziaria e Camere, in ordine
alla applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione - allorchè le dichiarazioni per le quali il parlamentare é
chiamato a rispondere in sede giurisdizionale siano state rese, come nella
specie, "del tutto al di fuori di un’attività funzionale riconducibile
alla qualità di membro della Camera, e del tutto al di fuori delle possibilità
di controllo e di intervento offerte dall’ordinamento parlamentare, l’unico
punto da verificare riguarda l’eventualità che la dichiarazione medesima non
rappresenti altro se non la divulgazione all’esterno… di un’opinione già
espressa, o contestualmente espressa, nell’esercizio di funzione
parlamentare" (v., fra le tante, la sentenza n. 289 del 2001).
Per poter dunque ricondurre le dichiarazioni extra moenia
al panorama delle "opinioni" per le quali opera la garanzia
costituzionale della irresponsabilità, non bastano nè la semplice comunanza di argomenti, nè
l’identità del "contesto" politico tra quelle dichiarazioni e
l’espletamento di atti tipici della funzione parlamentare. "Occorre,
invece, che la dichiarazione possa essere qualificata come espressione di attività parlamentare; il che normalmente accade se ed in
quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le
dichiarazioni rese al di fuori dell’esercizio delle attività parlamentari
tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell’ambito di queste
ultime" (v., tra le altre, la sentenza n. 76 del 2001).
Nella specie deve escludersi che alle dichiarazioni, per le
quali pende procedimento penale nei confronti dell’on.
Gasparri, possa attribuirsi siffatto carattere
divulgativo di una opinione parlamentare insindacabile.
Gli atti di sindacato ispettivo evocati e prodotti dalla difesa della Camera -
compiuti, nel caso di specie, da parlamentari diversi da quello
cui si pretenderebbe estendere la garanzia costituzionale, con riferimento
esclusivo a una prospettata attività di tipo meramente divulgativo - lungi
dall’evidenziare, infatti, profili di sostanziale corrispondenza rispetto alle
espressioni che formano oggetto della imputazione, si limitano a tratteggiare e
stigmatizzare l’identica vicenda attorno alla quale si sono poi dipanate le
espressioni – totalmente diverse per forma, significati e oggetto specifico –
poste a fondamento della accusa contestata al predetto parlamentare.
Deve dunque ritenersi che
PER QUESTI MOTIVI
dichiara che non spetta alla
Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali é in corso davanti al
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza il procedimento
penale a carico del deputato Maurizio Gasparri, di
cui alla ordinanza in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo
comma, della Costituzione; conseguentemente
annulla la deliberazione in
tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 giugno 1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2002.