SENTENZA N. 260
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera
della Camera dei deputati del 6 marzo 2001, relativa all’insindacabilità delle
opinioni espresse dall’onorevole Filippo Mancuso nei confronti del dottor
Giancarlo Caselli, promosso dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale
di Roma con ricorso notificato il 20 maggio 2003 depositato in cancelleria il 6
giugno successivo ed iscritto al n. 21 del registro conflitti 2003.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del 6 giugno 2006 il Giudice
relatore Ugo De Siervo;
udito l’avvocato Roberto Nania per
Ritenuto
in fatto
1. – Nel corso di un procedimento
penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico del deputato Filippo
Mancuso, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, con
“ordinanza-ricorso” del 7 novembre 2001, pervenuta a questa Corte il 19
novembre
Il giudice ricorrente premette che tali dichiarazioni sono state rilasciate dall’imputato nel corso di un’intervista radiofonica del 31 luglio 1997, durante la quale il deputato Mancuso, interrogandosi sulle “differenze” intercorrenti tra il pluripregiudicato Giovanni Brusca ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dott. Giancarlo Caselli, si era espresso, rivolgendosi al giornalista, nei seguenti termini: «Ma lei tra Brusca e Caselli e tra i Brusca e i Caselli vede differenze? È già provato che parte della magistratura di Palermo è criminale. Vi sono a Palermo criminali vestiti da giudice. Questo è più sconvolgente ancora. Molte inchieste di Palermo sono inchieste criminali e sono condotte da criminali vestiti da giudici, oltre che dissennati».
Su querela del dott. Caselli, il PM ha esercitato l’azione penale avverso il deputato Mancuso.
Il giudice, premessi ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte,
ritiene che così operando
Infatti, a giudizio del ricorrente, né nella delibera, né nella relazione della Giunta «si individua un collegamento tra le espressioni contestate al deputato come diffamatorie e la sua attività parlamentare».
In particolare, non sono menzionati atti parlamentari posti in essere dal
deputato, mentre viene menzionato il fatto, stimato dal giudice privo di
rilievo, che l’on. Mancuso ha ricoperto in passato la carica di Ministro di grazia e giustizia.
Il giudice aggiunge che neppure i documenti prodotti in giudizio dalla difesa del deputato Mancuso dimostrerebbero la sussistenza del necessario nesso funzionale.
In particolare, le dichiarazioni oggetto di imputazione non sarebbero «riproduttive di contenuti storici già espressi nelle sedi istituzionali» anteriormente al fatto di reato contestato.
Il giudice prende in considerazione, sotto tale riguardo, un primo intervento dell’imputato in Commissione parlamentare del 5 febbraio 1997, evidenziando che esso si esaurirebbe in una “eccezione procedurale”, ed un secondo intervento del 18 febbraio 1997, svolto nella medesima sede.
In quest’ultima occasione, il deputato Mancuso, osserva il giudice, ebbe ad esprimere «un apprezzamento di disvalore» nei confronti del dott. Caselli, poiché questi avrebbe pubblicamente manifestato benevolenza nei riguardi del pregiudicato Salvatore Cancemi, al quale, al termine di un suo trasferimento, si era rivolto con le seguenti parole: «Come sta? Ha viaggiato bene? Ha bisogno di niente?».
Tuttavia, il giudice ritiene che tale episodio evidenzi una censura, da parte del deputato Mancuso, circa una supposta condotta priva del «necessario distacco nei confronti di soggetti comunque implicati in gravi fatti criminali», ma che esso sia privo di «sostanziale corrispondenza» con le frasi oggetto del giudizio, che equivalgono, invece, ad un «giudizio di equivalenza tra un soggetto, il Brusca, appartenente alla mafia, ed il magistrato Caselli».
2. – Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 154 del 2003, depositata il 9 maggio 2003.
Il Tribunale di Roma ha provveduto a notificare tale ordinanza ed il ricorso introduttivo alla Camera dei deputati il 20 maggio 2003, e li ha poi depositati il successivo 6 giugno.
3. – Si è costituita in giudizio
In particolare, sussisterebbe tra le dichiarazioni oggetto di imputazioni e l’intervento in Commissione parlamentare del 18 febbraio 1997, già ricordato dal giudice ricorrente, «piena coincidenza», posto che in quest’ultima occasione il deputato Mancuso avrebbe specificamente ipotizzato la rilevanza penale della condotta attribuita al dott. Caselli nei confronti di Cancemi.
Vi sarebbe per tale ragione una «sostanziale corrispondenza di significati» idonea a far ritenere sussistente il nesso funzionale, posto che non sarebbe necessaria, a tale scopo, la «identità testuale» delle espressioni.
Parimenti richiamabile, secondo la difesa della Camera, sarebbe l’interpellanza n. 2/252 del 21 ottobre 1996, sottoscritta dal deputato Mancuso, con cui si sono ipotizzate «irregolarità e illegalità compiute dalla procura della Repubblica di Palermo», in ragione della supposta violazione del segreto d’ufficio e dell’inserimento agli atti di un procedimento penale di dichiarazioni «non rilevanti ai fini penali», con l’ipotetico obiettivo, da parte della Procura di Palermo, di «lanciare sospetti infamanti nei confronti di parlamentari della Repubblica e di un movimento politico».
Tali atti conterrebbero «dure critiche nei confronti della Procura di Palermo» e sarebbero perciò in corrispondenza funzionale con le dichiarazioni giudicate insindacabili.
4. – Nell’imminenza dell’udienza
pubblica,
Considerato in diritto
1. – Il giudice per l’udienza preliminare
del Tribunale di Roma nega che spetti alla Camera dei deputati deliberare,
nella seduta del 6 marzo 2001 (documento IV-quater, n. 179), che i fatti
per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del deputato
Filippo Mancuso, al quale era stato contestato il reato di diffamazione
aggravata a mezzo stampa in danno del dott. Giancarlo Caselli, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, riguardavano opinioni espresse
da un membro del Parlamento nell’esercizio delle funzioni parlamentari e
pertanto insindacabili ai sensi del primo comma dell’art. 68 della
Costituzione.
In particolare, era contestato al
deputato Mancuso di avere offeso la reputazione del dott. Caselli dichiarando,
in un’intervista radiofonica concessa il 31 luglio 1997, che tra quest’ultimo e
il pluripregiudicato Giovanni Brusca non vi sarebbero state “differenze”, e che
«parte della magistratura di Palermo è criminale», sicché molte inchieste ivi
svolte sarebbero «condotte da criminali vestiti da giudici, oltre che
dissennati».
Il giudice ricorrente ritiene
insussistenti i presupposti dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo
comma, della Costituzione, mancando il nesso funzionale con alcun atto
parlamentare del deputato Mancuso avente ad oggetto i fatti di cui alle
dichiarazioni oggetto del giudizio.
2. – Deve, preliminarmente, essere
ribadita l’ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi
ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte nell’ordinanza n. 154
del 2003.
3. – Nel merito, il ricorso è fondato.
Spetta a questa Corte valutare se le
dichiarazioni rese dal deputato Mancuso, di cui
In tale indagine, non assumono rilievo né
gli atti attribuibili ad altri parlamentari (v. sentenze numeri 193, 164 e 146 del 2005 e n. 347 del 2004),
né quelli posti in essere dal deputato Mancuso in data posteriore alle
dichiarazioni oggetto del presente giudizio (sentenze numeri 223, 164, 146 e 28 del 2005;
numeri 347 e
246 del 2004;
n. 521 del 2002
e n. 289 del
1998).
Pertanto, la verifica circa la
sostanziale identità di contenuti tra attività parlamentare e dichiarazioni
oggetto di declaratoria di insindacabilità deve essere circoscritta ai soli
atti parlamentari che verranno presi in considerazione. Va, infatti, ribadito –
nonostante le contrarie deduzioni della difesa della Camera circa
l’invocabilità di atti posteriori alle dichiarazioni, ovvero formulate da altri
membri delle Camere – che, in linea di principio, il “contesto politico” o
comunque l’inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro
cui tali dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali
espressive della funzione. Infatti, ove esse, non costituendo la sostanziale
riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare
nell’esercizio delle proprie attribuzioni, non siano il riflesso del peculiare
contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita
parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto, a
garanzia delle prerogative delle Camere, dall’insindacabilità), esse sono una
ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta
alla pubblica opinione nell’esercizio della libera manifestazione del pensiero
assicurata a tutti dalla Costituzione.
In applicazione di tale premessa, questa
Corte non può, anzitutto, che escludere la ricorrenza di qualsivoglia nesso
funzionale tra dichiarazioni intese a caratterizzare il complessivo operato
della Procura della Repubblica di Palermo, ed in particolare del suo
Procuratore, in termini espressivi di modalità “criminali” e di stampo mafioso,
ed atti parlamentari riferibili al deputato Mancuso, con cui sono poste in luce
vicende asseritamente significative, per usare l’espressione della Camera,
della «perdurante polemica […] tra potere legislativo e potere giudiziario»,
attribuibili ad altro ufficio giudiziario, ossia alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano (interrogazione del 24 luglio 1997;
interrogazione del 21 novembre 1996; interrogazione del 7 novembre 1996).
In secondo luogo, l’interrogazione del 16
ottobre 1996 si limita a segnalare pretesi abusi nel ricorso alle
intercettazioni telefoniche da parte di numerose Procure della Repubblica, tra
cui quella di Palermo, mentre l’interpellanza del 21 ottobre 1996 sollecita
un’ispezione ministeriale presso
Infine, l’intervento del 18 febbraio
4. – In assenza di ulteriori atti
parlamentari con cui porre a raffronto le dichiarazioni in questione, ne
discende che l’impugnata delibera di insindacabilità ha violato l’art. 68,
primo comma, della Costituzione, ledendo le attribuzioni dell’autorità
giudiziaria ricorrente, e pertanto deve essere annullata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati
deliberare che i fatti per i quali era in corso procedimento penale nei
confronti del deputato Filippo Mancuso, di cui al ricorso in epigrafe,
riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle
sue funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell’art. 68 della
Costituzione;
annulla per l’effetto la deliberazione di insindacabilità adottata
dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 2001 (documento IV-quater
n. 179).
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
F.to:
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in