SENTENZA N. 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio
FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
nel
giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito
della deliberazione della Camera dei deputati del 7 febbraio 2001 relativa alla
insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle
opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Gherardo
Colombo, promosso con ricorso del Tribunale di Brescia, seconda sezione penale,
notificato il 22 gennaio 2002, depositato in Cancelleria il 31 successivo ed
iscritto al n. 3 del registro conflitti 2002.
Ritenuto in fatto
1.–
Con ricorso del 19 marzo 2001, il Tribunale di Brescia, seconda sezione penale,
in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione avverso la
delibera della Camera dei deputati – adottata dall’Assemblea in data 7 febbraio
2001– con la quale è stato dichiarato che i fatti per cui è in corso il
procedimento penale per diffamazione aggravata nei confronti del deputato
Vittorio Sgarbi costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Premette il Tribunale di Brescia che i fatti
per cui si procede penalmente contro l’on. Sgarbi si concretano – secondo il
capo di imputazione – in talune dichiarazioni, ritenute offensive della
reputazione del dott. Gherardo Colombo, pronunciate nel corso del programma
televisivo «Sgarbi quotidiani», trasmesso il 18, 19 e 20 dicembre 1996.
Nel ricorso si espone che
l’on. Sgarbi, conduttore del citato programma – ricostruendo la vicenda
relativa all’ipotizzato incontro a Palazzo Chigi tra l’on. Berruti e l’on.
Berlusconi, allorché quest’ultimo rivestiva la carica di Presidente del
Consiglio dei ministri – nell’affrontare la questione relativa al “passi
d’ingresso” alla sede della Presidenza del Consiglio, utilizzato dai magistrati
della Procura della Repubblica di Milano quale prova dell’incontro, aveva
affermato che il “passi d’ingresso” era stato falsificato nell’ambito «di un
piano molto preciso», definito «diabolico», diretto a coinvolgere nell’indagine
il Presidente Berlusconi, piano di cui il “passi d’ingresso” doveva costituire
il principale elemento d’accusa. Nella circostanza il conduttore televisivo
aveva riportato, sintetizzandoli, brani di dichiarazioni testimoniali, relative
sia al rilascio del “passi”, sia all’incontro tra l’on. Berruti e l’on.
Berlusconi, tutte convergenti nel senso di escludere e il rilascio del “passi”
e l’incontro in questione. Peraltro, lo stesso on. Sgarbi aveva precisato e
ricordato che l’on. Berruti non aveva mai negato di essersi recato a Palazzo
Chigi in quel giorno, ma aveva affermato solo di non essersi incontrato con
l’on. Berlusconi.
Il
ricorrente – rammentato l’orientamento della giurisprudenza costituzionale,
secondo cui l’insindacabilità sussiste «se l’opinione di cui si discute sia
stata espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari, alla luce della
nozione di tale esercizio che si desume dalla Costituzione» – osserva che, nel
caso di specie, il contesto in cui le dichiarazioni risultano rese, non
consente di considerarle manifestazione della funzione parlamentare. Il
ricorrente ricorda altresì come
Nel merito, osserva il giudice ricorrente come sia
evidente l’insussistenza di alcun nesso tra le opinioni espresse dall’on.
Sgarbi nelle citate trasmissioni e la sua funzione di componente della Camera
dei deputati. Non risulta, infatti, in atti né emerge dall’esame della delibera
assunta dalla Camera dei deputati che quelle opinioni fossero riproduttive di
opinioni espresse in sede parlamentare; del resto, nel corso della discussione,
la decisione di insindacabilità venne motivata con richiami assai generici alla
«polemica politica», alla «forte critica politica», alla «costante e intensa
battaglia politica», svolta dall’on. Sgarbi «in Parlamento e al di fuori di
esso sulle tematiche della giustizia», senza alcun richiamo da parte dello
stesso on. Sgarbi, intervenuto nel dibattito parlamentare, a specifiche
dichiarazioni rese in Parlamento ed «analoghe a quelle oggetto dell’odierna
imputazione».
2.– Con ordinanza n. 418
del 2001 questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto.
Il Tribunale di Brescia, seconda sezione penale, ha
notificato in data 22 gennaio 2002 il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità
alla Camera dei deputati, depositandoli, poi, insieme con la prova
dell’avvenuta notifica, nella cancelleria della Corte in data 31 gennaio 2002.
3.– Nel giudizio si è costituita, in data 7 febbraio 2002,
La difesa della Camera, nel riservarsi «di meglio valutare gli eventuali motivi di inammissibilità del ricorso», ritiene nel merito il ricorso infondato.
In particolare, la difesa della Camera richiama la
giurisprudenza costituzionale formatasi su conflitti originati dal programma
«Sgarbi quotidiani» (sentenza n. 289 del
2001; sentenze
n. 58, n. 56
e n. 11 del 2000),
sottolineando come la stessa affermi che, essendo pacifico il contesto in cui
si collocano le dichiarazioni rese dall’on. Sgarbi, l’unico punto da verificare
è solo se le dichiarazioni medesime rappresentino o meno «la divulgazione
all’esterno (sia pure col mezzo televisivo) di una opinione già espressa, o
contestualmente espressa, nell’esercizio di funzioni parlamentari».
D’altra parte, rileva che
Sulla base di questa giurisprudenza, la difesa della
Camera osserva che l’ambito della «politica parlamentare» non si esaurisce
soltanto nei puntuali atti di esercizio attivo dei poteri del parlamentare, ma
può ricomprendere anche l’intera comunicazione politico-parlamentare di cui
egli è stato partecipe: anche ascoltando, leggendo e valutando dichiarazioni
rese da altri parlamentari.
La difesa della Camera riassume, a riprova del suo
assunto, la vicenda complessiva – alla quale si riferivano le dichiarazioni dell’on.
Sgarbi – costituita dalle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di
Milano nell’ambito della inchiesta relativa a presunte «tangenti» erogate dalla
Fininvest a taluni ufficiali della Guardia di finanza.
Nel corso di tale inchiesta – durante la quale
l’on. Silvio Berlusconi, allora Presidente del Consiglio, ricevette un avviso a
comparire mentre presiedeva a Napoli, nel novembre 1994, un vertice
internazionale sulla criminalità – il dott. Sciascia e l’avv. Berruti furono
sospettati di aver concordato con l’on. Berlusconi una versione dei fatti da
fornire agli inquirenti: il primo nel corso di una riunione tenutasi ad Arcore
ed il secondo nel corso di una visita effettuata a Palazzo Chigi, visita cui si
riferisce la vicenda del “passi”.
Secondo
Al riguardo – osserva ancora la difesa della Camera – la
sussistenza del nesso funzionale, di cui si è dato conto nella relazione della
Giunta, discenderebbe dalla corrispondenza sostanziale di contenuti tra le
dichiarazioni dell’on. Sgarbi pronunciate nel corso delle trasmissioni
televisive e quelle rese nel corso dei lavori parlamentari con riferimento al
quadro tematico complessivo unitariamente considerato. Ulteriore conferma di
ciò si troverebbe negli atti di sindacato ispettivo posti in essere da altri
parlamentari sullo stesso complesso tematico e che al deputato Sgarbi erano
certamente noti, avendone preso conoscenza in sede parlamentare.
4.– Con memoria del 14 gennaio 2003, depositata il 15
gennaio 2003,
In particolare, ha ricordato che nella motivazione della sentenza n. 435 del
2002 non si esclude che possano assumere rilevanza, ai fini
dell’accertamento della sussistenza del nesso funzionale, gli atti parlamentari
di deputati diversi dall’autore delle dichiarazioni incriminate.
5.– In prossimità dell’udienza la difesa della Camera ha
presentato una seconda memoria, depositata in data 16 novembre 2004, con la
quale, ribadita l’infondatezza del ricorso, si vengono a precisare i motivi di
inammissibilità consistenti nella mancata indicazione del petitum.
Al riguardo, richiamando numerose decisioni di questa
Corte, la stessa difesa ritiene che ormai da tempo è stato ritenuto requisito
essenziale del ricorso la richiesta di una pronuncia di non spettanza alla
Camera della valutazione di insindacabilità. E proprio la mancanza di questo
requisito nel ricorso del Tribunale di Brescia determinerebbe l’inammissibilità
del ricorso, venendo così a mancare «la precisazione dell’oggetto essenziale
della domanda, cioè della richiesta (imposta dall’articolo 38 della legge n. 87
del 1953)».
Né varrebbe rilevare che nel dispositivo del ricorso il
Tribunale di Brescia ha, però, richiesto «per l’effetto» l’annullamento della
deliberazione della Camera. Infatti, come risulta in via esemplificativa, da
ultimo, dalla sentenza
n. 284 del 2004, non è la richiesta di annullamento (che può anche non
esserci) l’oggetto essenziale della domanda nei ricorsi per conflitto tra
poteri, bensì la richiesta di dichiarazione di non spettanza del potere.
1.– Il Tribunale di Brescia, seconda sezione penale, in
composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, a seguito della
deliberazione, adottata dall’Assemblea in data 7 febbraio 2001, con la quale è
stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei
confronti dell’on. Vittorio Sgarbi, per diffamazione aggravata in danno del
magistrato dott. Gherardo Colombo, riguardano opinioni espresse da un membro
del Parlamento nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e sono in quanto
tali insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il ricorso è stato dichiarato ammissibile in sede di preliminare delibazione, con l’ordinanza n. 418 del 2001, che è stata ritualmente notificata e depositata.
2.– Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della Camera dei deputati per una (asserita) mancata indicazione del petitum, identificato, dalla stessa difesa, nella richiesta a questa Corte di una pronuncia di non spettanza alla Camera della deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare.
In contrario, può osservarsi che l’indicazione del petitum, pur ovviamente necessaria a pena di inammissibilità del ricorso, non richiede certo l’adozione di formule predeterminate, essendo al riguardo necessaria e sufficiente, in assenza di una deroga al principio generale della libertà di forma, qualsiasi espressione idonea a palesare, in modo univoco e chiaro, la volontà del ricorrente di richiedere la decisione della Corte su un determinato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
E nella specie non è
dubbio che, avendo il ricorrente dichiarato di voler promuovere conflitto di
attribuzione con
Mentre la stessa richiesta a questa Corte di una pronuncia di non spettanza alla Camera della deliberazione di insindacabilità deve ritenersi compresa, alla stregua dei generali canoni ermeneutici, sia nella volontà di promuovere il conflitto che nella richiesta di annullamento della delibera adottata dall’Assemblea.
Sicché, anche sotto l’aspetto considerato dalla difesa della Camera, il ricorso non merita la censura di incompletezza e, quindi, di inammissibilità mossa dalla stessa difesa.
3.– Nel merito il ricorso è fondato.
In proposito va ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il nesso funzionale tra la dichiarazione resa extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento esiste se ed in quanto la dichiarazione possa essere qualificata come divulgativa all’esterno di attività parlamentare, ossia se ed in quanto esista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse o contestualmente espresse, nell’esercizio di funzioni parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di argomenti (ex multis sentenza n. 521 del 2002).
Ora, tra gli atti parlamentari dell’on. Sgarbi – menzionati e allegati dalla difesa della Camera dei deputati – quelli relativi all’anno 1994 hanno un oggetto sostanzialmente diverso da quello riferibile alle dichiarazioni incriminate, riguardando il tema della carcerazione preventiva e dell’utilizzo di metodi arbitrari e inquisitori da parte dei magistrati della Procura della Repubblica di Milano.
Deve, pertanto, escludersi qualsiasi corrispondenza tra le dichiarazioni rese extra moenia dal deputato Sgarbi e i suoi antecedenti atti parlamentari di sindacato ispettivo.
E ad identiche conclusioni deve pervenirsi per l’interrogazione presentata dall’on. Sgarbi nell’anno 1995 che riguarda il commissariamento della Società Publitalia.
4.– Quanto all’unità tematica richiamata dalla difesa della Camera dei deputati per affermare l’esistenza nella specie di un nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e gli atti di sindacato ispettivo del parlamentare, è sufficiente osservare che nel significato fatto proprio dalla stessa difesa l’unità tematica finirebbe, per la sua latitudine e genericità, col rendere del tutto evanescente quella corrispondenza sia pure sostanziale tra le due categorie di atti richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte e, quindi, la stessa necessità del nesso funzionale.
Sicché, «neppure l’interpretazione più lata della garanzia della insindacabilità potrebbe indurre a ritenere che un atto parlamentare contenente la denuncia di un fatto possa rendere immuni dichiarazioni che contengono valutazioni su un fatto diverso» (v. sentenza n. 508 del 2002).
Del resto, la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere non ha ritenuto di richiamare nessun atto parlamentare del deputato Sgarbi, motivando la proposta di insindacabilità solo con l’argomento che le dichiarazioni dell’on. Sgarbi dovevano ritenersi ricomprese «nel contesto della costante e intensa battaglia politica che egli svolge in Parlamento e al di fuori di esso sulle tematiche della giustizia».
Motivazione già ritenuta
dalla giurisprudenza di questa Corte inidonea a ricondurre la condotta del
parlamentare nell’ambito della garanzia dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione con l’assunto, che va qui ribadito, «che altro è la libertà di
critica della quale tutti sono titolari, altro è la prerogativa che
5.– La difesa della Camera prospetta, infine, la questione se un deputato possa giovarsi, ai fini della insindacabilità di sue dichiarazioni, dell’attività ispettiva posta in essere da altri parlamentari. Questione del tutto irrilevante in questa sede, giacché nessuno degli atti ispettivi ai quali la difesa della Camera fa riferimento riguarda l’oggetto delle dichiarazioni rese dall’on. Sgarbi e risulta, dunque, per tale assorbente e prioritario profilo, astrattamente idoneo a motivare l’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.
6.– Deve quindi concludersi che
La delibera di insindacabilità deve essere, pertanto,
annullata.
per questi motivi
dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i
quali è in corso il procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio
Sgarbi, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi
dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l’effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla
Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 2001.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Depositata in Cancelleria il 24
gennaio 2005.