Ordinanza n. 418/2001

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ORDINANZA N.418

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 7 febbraio 2001 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Gherardo Colombo, promosso dal Tribunale di Brescia – sez. II penale, con ricorso depositato il 26 marzo 2001 ed iscritto al n. 186 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, con ricorso in data 19 marzo 2001, depositato nella cancelleria della Corte il 26 marzo 2001, ha sollevato – nel corso di un procedimento penale per diffamazione aggravata a carico del deputato Vittorio Sgarbi - conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata dall’assemblea il 7 febbraio 2001, con la quale é stata dichiarata l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi, per le quali é processo;

che in punto di fatto il predetto giudice espone che l’imputato, nel corso di una trasmissione televisiva, nell’esaminare la vicenda relativa all’incontro che, secondo la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, sarebbe avvenuto a Palazzo Chigi tra l’on. Berruti e l’on. Berlusconi nel periodo in cui quest’ultimo era Presidente del Consiglio, aveva tra l’altro sostenuto la falsità del documento – il cosiddetto "passi d’ingresso" – utilizzato dai magistrati di quella Procura al fine di provare l’incontro e dunque il coinvolgimento nella vicenda dell’on. Berlusconi, attribuendo in particolare la falsificazione al dott. Gherardo Colombo;

che a seguito di querela del dott. Colombo era stata quindi esercitata l’azione penale nei confronti del deputato Sgarbi;

che in data 16 febbraio 2001 il Presidente della Camera dei deputati aveva trasmesso al Tribunale di Brescia la delibera di insindacabilità adottata, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, dall’assemblea il 7 febbraio 2001;

che, ad avviso del giudice ricorrente, non sussisterebbe viceversa alcun nesso tra le opinioni espresse dall’on. Sgarbi, cui l’imputazione si riferisce, e la sua funzione di componente della Camera dei deputati;

che da un lato, infatti, si tratterebbe di dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva, e perciò al di fuori dell’esercizio delle funzioni parlamentari, mentre dall’altro le stesse non sarebbero in qualsiasi modo riproduttive di opinioni espresse in sede parlamentare;

che la dichiarazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati lederebbe dunque la sfera di attribuzione costituzionalmente garantita ad esso giudice.

Considerato che in questa fase la Corte é chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Brescia é legittimato a sollevare il conflitto in quanto competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale é investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, nella quale i singoli organi giurisdizionali svolgono le proprie funzioni;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, é legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che rappresenta;

che, sotto il profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio integro), anche in ordine all’ammissibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio,

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, proposto dal Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Brescia, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notifica, secondo l’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2001.