SENTENZA N.
249
ANNO 2006
Commento alla decisione di
Antonino Masaracchia
La
Corte risolve il conflitto sul vilipendio al tricolore
(per gentile concessione del sito dell’AIC – Associazione
Italiana dei Costituzionalisti)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK ”
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
ha pronunciato la seguente
nel giudizio per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera
dei deputati del 23 gennaio 2002, relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dall’onorevole Umberto Bossi, promosso dalla Corte d’appello di
Milano, seconda sezione penale, con ricorso notificato e depositato in
cancelleria il 20 maggio 2003, ed iscritto al n. 18 del registro conflitti del
2003.
Visto
l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito
nell’udienza pubblica del 6 giugno 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;
udito
l’avvocato Massimo Luciani per
1.– Nel corso di un
procedimento penale nei confronti del deputato Umberto Bossi,
In punto di fatto, la ricorrente riferisce
di essere investita del giudizio di appello promosso avverso la sentenza del 23
maggio 2001 del Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, con la quale il
deputato Bossi è stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 292 del
codice penale per avere, in data 25 luglio 1997, nel corso di una
manifestazione indetta dalla Lega Nord e svoltasi nei pressi del Palazzetto
dello sport di Cabiate, pronunziato le seguenti parole: «quando io vedo il
tricolore, mi incazzo; il tricolore lo uso soltanto per pulirmi il culo» e poi,
criticando le disposizioni in materia di esposizione della bandiera italiana,
«con il tricolore, ci si possono pulire il culo».
L’asserita riconducibilità delle
affermazioni del deputato Bossi alla sua funzione parlamentare è contestata
dalla Corte d’appello di Milano, la quale, richiamandosi alla giurisprudenza di
questa Corte sul c.d. «nesso funzionale» (in particolare alle sentenze n. 375 del
1997 e n. 10
del 2000), rileva, anzitutto, come non risulti in alcun modo, e neppure è
affermato nella delibera parlamentare, che il deputato Bossi abbia
personalmente utilizzato all’interno della Camera le espressioni incriminate.
Secondo la ricorrente, poi, non potrebbe
rilevare il richiamo alla «condotta tenuta da imprecisati deputati leghisti» in
sede di discussione della proposta di legge riguardante l’obbligo di esposizione
della bandiera nazionale, non essendo specificato, nella relazione della Giunta
per le autorizzazioni a procedere, né se si sia trattato di espressioni
pronunziate dal deputato Bossi, né quale sia stato nel dettaglio il tenore di
tali dichiarazioni.
Per queste ragioni, la ricorrente,
«dissentendo […] dalla deliberazione con cui
2.– Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con
ordinanza di questa Corte n. 156 del
2003, depositata il 9 maggio 2003.
3.–
4.–
4.1.– La difesa della Camera, pur riservandosi di
identificare tutte le ragioni di irricevibilità, di inammissibilità e di
improcedibilità del ricorso «solo dopo aver esaminato gli atti e i documenti
depositati dalla Corte di appello di Milano», ritiene che il conflitto debba
essere dichiarato inammissibile.
Una prima ragione di inammissibilità consisterebbe
nell’essere, l’atto introduttivo, carente dei contenuti e della sostanza del
ricorso. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte, la difesa della Camera
evidenzia come l’atto in parola sia privo dei requisiti specificamente
previsti, ed in particolare di «uno specifico petitum», poiché l’autorità
giudiziaria si sarebbe limitata a ordinare la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale, «sollevando conflitto di attribuzione con
In secondo luogo, a parere della resistente, l’atto
introduttivo non conterrebbe «alcuna indicazione delle “ragioni del conflitto”»
e pertanto nel presente giudizio si dovrebbe pervenire alle medesime
conclusioni cui questa Corte è giunta con la sentenza n. 363
del 2001, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità di un conflitto
di attribuzione a causa della lacunosa esposizione delle ragioni del conflitto.
La difesa della resistente evidenzia, inoltre, come
nell’atto introduttivo non siano menzionati i parametri costituzionali nei
quali si radicherebbero le attribuzioni della Corte d’appello ricorrente,
essendosi quest’ultima limitata a citare solo l’art. 68 Cost., norma sulla
quale, invece, si fondano le attribuzioni del potere confliggente. Ciò
costituirebbe un’ulteriore ragione di inammissibilità, «poiché sono state
almeno in parte omesse le “norme costituzionali che regolano la materia”, la
cui indicazione è imposta dall’art. 26, comma 1, N.I.».
4.2.– In via subordinata, la difesa della Camera dei
deputati ritiene che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile. Al
riguardo, la stessa resistente ricorda come questa Corte, «con numerose,
recenti pronunce», abbia rigettato le eccezioni di irricevibilità e di
inammissibilità proposte dalla Camera dei deputati, con riferimento
all’asserita infungibilità del ricorso e dell’ordinanza quali strumenti utili a
promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, e tuttavia insiste
nel prospettare la medesima eccezione, sottolineando come l’utilizzazione della
forma dell’ordinanza comporti la violazione del principio di parità delle armi
tra le parti del giudizio.
In particolare, secondo la difesa della resistente,
l’autorità giudiziaria che si avvalga dello strumento dell’ordinanza per
promuovere il conflitto, eluderebbe il disposto dell’art. 6 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che, nel comma 1,
pone a carico della parte ricorrente l’obbligo di depositare i propri documenti
in tante copie quanti sono i componenti della Corte e le parti del processo e,
al comma 2, prevede che il cancelliere non possa ricevere gli atti e i
documenti che non siano corredati del necessario numero di copie.
A detta della resistente, la difficoltà materiale
nella predisposizione dei fascicoli in un cospicuo numero di copie – «alla
quale l’autorità giudiziaria si sottrae» – inciderebbe direttamente sul diritto
di difesa, con la conseguenza che «il mancato rispetto delle regole processuali
(in violazione del principio della parità delle armi) deve essere rigorosamente
sanzionato».
4.3.– In ulteriore subordine, la difesa della Camera
dei deputati ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Al riguardo, la resistente ricorda come la «questione
della bandiera italiana [sia] stata oggetto di ripetuta attenzione da parte dei
parlamentari della Lega Nord, che hanno costantemente avversato, anche con
durezza, le norme sulla sua esposizione e sulla sua celebrazione». A conferma
di ciò è riportato il contenuto di alcune dichiarazioni rese, nel corso dei
lavori parlamentari, dai senatori leghisti Speroni e Brignone.
La difesa della Camera sottolinea, altresì, come «gli
apri toni usati dall’on. Bossi» siano già rinvenibili negli emendamenti
presentati da vari parlamentari della Lega Nord, sia alla Camera che al Senato,
in occasione del dibattito parlamentare che ha preceduto l’approvazione della
legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni
generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella
dell’Unione europea).
Si tratterebbe, pertanto, di atti tipici della
funzione parlamentare che «manifestano la stessa opinione esposta extra moenia
dall’on. Bossi».
A tal proposito, la difesa della Camera, pur
riconoscendo che le parole con le quali è stata espressa dai parlamentari
leghisti «la disistima nei confronti della bandiera nazionale» non coincidono
con quelle usate dall’on. Bossi, ritiene che «la diversità delle parole […] non
sposta minimamente i termini del problema». Sostiene la resistente, infatti,
che «il controllo sulla c.d. corrispondenza sostanziale non può trasformarsi in
puntiglioso (e inammissibile) controllo sulla corrispondenza “formale” delle
espressioni usate».
Più in generale, secondo
A parere della resistente, le opinioni dell’on. Bossi
riprodurrebbero all’esterno, sia pure «in estrema sintesi» – secondo quanto affermato
anche dalla Giunta per le autorizzazioni –, il contenuto di alcuni atti
parlamentari tipici.
In via ancor più generale, la difesa della resistente,
richiamando le sentenze numeri 10 e 11 del 2000 e n. 417 del 1999
di questa Corte, distingue tre tipi di opinioni di parlamentari manifestate extra moenia:
a) quelle del tutto estranee alla sfera della politica e, come tali, prive di
qualunque garanzia costituzionale; b) quelle connesse alla sfera della
politica, ma estranee alla politica parlamentare, assoggettate pertanto al
regime ordinario; c) quelle connesse alla politica parlamentare, coperte dalla
insindacabilità di cui all’art. 68 Cost.
Su questa premessa, secondo
5.– In prossimità dell’udienza la difesa della Camera
dei deputati ha depositato una memoria integrativa con la quale insiste per
l’inammissibilità e, in subordine, per l’infondatezza del ricorso.
5.1.– In primo luogo, la resistente ribadisce
l’eccezione di inammissibilità del conflitto per l’«evidente carenza del petitum». Si
sottolinea, inoltre, come nell’atto introduttivo non sia rinvenibile «alcuna
richiesta di annullamento della censurata deliberazione della Camera», né «la
richiesta che
In proposito,
5.2.– Nel merito, secondo la difesa della Camera, le
censure della ricorrente sarebbero infondate.
La resistente, riprendendo le argomentazioni già
esposte nell’atto di costituzione, ribadisce come «la questione della bandiera»
costituisca «un punto centrale e qualificante» della battaglia politica e
parlamentare della Lega Nord, ed evidenzia l’identità di «sostanza» tra
l’opinione espressa dai parlamentari leghisti in occasione dei vari atti indicati
nell’atto di costituzione e quella manifestata extra moenia dall’on. Bossi. Aggiunge
come non ci si debba «fare ingannare dalla diversa forma espressiva, che
potrebbe definirsi colorita, usata dal parlamentare», poiché «quel che conta è
l’espressione di disistima nei confronti della bandiera nazionale».
La difesa della Camera replica, poi, alla censura
della Corte d’appello secondo cui le opinioni manifestate in atti parlamentari
non avrebbero rilevanza nel presente conflitto, in quanto non «personalmente
ascrivibili all’on. Bossi». La resistente assume, a tale proposito, che la
paternità delle dichiarazioni rese intra
ed extra moenia
non ha alcuna importanza al fine dell’attivazione della garanzia di cui
all’art. 68, primo comma, Cost. A suo dire, infatti, se il contenuto
sostanziale delle dichiarazioni è lo stesso, ammettere il sindacato su quelle
«esterne» determinerebbe un’interferenza su quelle «interne» (a prescindere
dalla loro paternità), con conseguente violazione degli artt. 67 e 68, primo
comma, Cost. Al riguardo, si ricorda come la funzione dell’insindacabilità
parlamentare sia quella di «tutelare le istituzioni rappresentative (le Camere)
e non i loro membri».
A maggior ragione, si osserva, ciò dovrebbe valere nel
caso di specie, in cui le opinioni provengono da appartenenti allo stesso
gruppo parlamentare dell’on. Bossi. Secondo la resistente, infatti, «la
consentaneità ideologica tra appartenenti al medesimo gruppo
(“sociologicamente” corrispondente a un partito) fa sì che non si possa immaginare
una separazione netta fra le attività di parlamentari diversi, ma appartenenti
al medesimo gruppo».
Infine,
1.–
Il conflitto è stato
dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 156 del
2003.
2.– Occorre preliminarmente
verificare, in via definitiva, la sussistenza dei requisiti, indicati nell’art.
37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e il
funzionamento della Corte costituzionale), per l’ammissibilità del conflitto,
già oggetto di un primo e sommario giudizio delibativo
conclusosi con la citata ordinanza n. 156
del 2003.
2.1.– Il conflitto è
ammissibile.
Non si può accogliere in
proposito l’eccezione, avanzata dalla difesa della Camera dei deputati, basata
sul rilievo che l’atto introduttivo del presente giudizio sarebbe privo dei
necessari requisiti formali e sostanziali.
Quanto alla asserita
mancanza di uno specifico petitum – essendosi limitata
In via generale, si deve
ritenere necessaria e sufficiente «qualsiasi espressione idonea a palesare, in
modo univoco e chiaro, la volontà del ricorrente di richiedere la decisione
della Corte su un determinato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato»
(sentenza n. 28
del 2005).
Che la volontà della Corte
d’appello ricorrente sia quella di sollevare un conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato non è dubitabile. Né la motivazione né il dispositivo
dell’atto introduttivo possono indurre questa Corte a ritenere che si tratti di
«una sorta di astratta richiesta di parere al Giudice costituzionale», come
sostenuto dalla difesa della resistente.
Va, inoltre, precisato che
l’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale si limita a prescrivere che il ricorso contenga «l’esposizione
sommaria delle ragioni del conflitto e l’indicazione delle norme costituzionali
che regolano la materia». Entrambe le prescrizioni vengono soddisfatte
dall’atto introduttivo, in cui, come prima precisato, sono esposte le ragioni
di fatto e di diritto che inducono la ricorrente a non ritenere invocabile, nel
caso di specie, l’art. 68, primo comma, Cost., posto a base del potere
confliggente, e a denunciare la lesione delle attribuzioni dell’autorità
giudiziaria, poste a base del potere che solleva il conflitto.
Non assume rilievo, ai fini
dell’ammissibilità, la mancata indicazione, sottolineata dalla resistente,
delle singole norme costituzionali poste a presidio dell’integrità e
dell’indipendenza della giurisdizione, giacché la doglianza relativa
all’invasione delle attribuzioni proprie dell’autorità giudiziaria rimanda,
senza possibilità di equivoci, alle norme costituzionali che tutelano tali
attribuzioni (artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma,
Cost.).
2.2.– Quanto all’eccezione
di irricevibilità dell’atto introduttivo, basata sulla pretesa infungibilità
delle forme del ricorso e dell’ordinanza ai fini dell’instaurazione del
giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, si deve ribadire
la copiosa giurisprudenza di questa Corte sulla insussistenza di un simile
principio, in quanto «l’utilizzazione della forma dell’ordinanza non implica,
di per sé, l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 6 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» (sentenza n. 193 del
2005; in senso conforme già sentenza n. 298 del
2004). Il principio di “parità delle armi”, la cui violazione è lamentata a
causa dell’adozione della forma dell’ordinanza, «è male invocato quando si
sostiene che la difesa della Camera, se ricorrente, si sobbarca all’onere di
produrre numerose copie del ricorso laddove l’autorità giudiziaria, quando è
ricorrente, si sottrae a tale “difficoltà materiale”. La par condicio non ha nulla a che vedere con una fattispecie che
richiederebbe, nell’auspicio della difesa della Camera, una applicazione (non
tanto rigorosa, quanto) rigidamente letterale del citato art. 6 da parte della
cancelleria della Corte nel sanzionare una irregolarità formale, pur non idonea
a pregiudicare in qualsiasi modo la controparte» (sentenza n. 193 del
2005 citata).
3.– Nel
merito il ricorso è fondato.
3.1.– Si deve osservare che le espressioni usate dall’on. Bossi, per le quali è stato instaurato il procedimento penale all’origine del presente conflitto, non trovano corrispondenza in alcun atto o intervento parlamentare dello stesso deputato.
Questa Corte ha già chiarito che la verifica del nesso funzionale tra dichiarazioni rese extra moenia ed attività tipicamente parlamentari, nonché il controllo sulla sostanziale corrispondenza tra le prime e le seconde, devono essere effettuati con riferimento alla stessa persona, mentre «sono irrilevanti gli atti di altri parlamentari» (sentenze n. 146 del 2005 e n. 347 del 2004).
La circostanza che gli altri parlamentari, ai cui atti si collegherebbero le dichiarazioni oggetto del giudizio penale, appartengono allo stesso gruppo parlamentare dell’on. Bossi, non può influire sull’estensione della garanzia a soggetti diversi da quello cui si riferisce la delibera di insindacabilità.
È vero che le guarentigie previste dall’art. 68 Cost. sono poste a tutela delle istituzioni parlamentari nel loro complesso e non si risolvono in privilegi personali dei deputati e dei senatori. Da questa esatta rilevazione non si può trarre, tuttavia, la conseguenza che, come afferma la difesa della Camera dei deputati, esista una tale fungibilità tra i parlamentari iscritti allo stesso gruppo da produrre effetti giuridici sostanziali nel campo della loro responsabilità civile e penale per le opinioni espresse al di fuori delle Camere: l’art. 68, primo comma, Cost. non configura una sorta di insindacabilità di gruppo, per cui un atto o intervento parlamentare di un appartenente ad un gruppo fornirebbe copertura costituzionale per tutti gli altri iscritti al gruppo medesimo.
D’altra parte, gli stessi regolamenti parlamentari, in coerenza con l’art. 67 Cost., consentono al singolo parlamentare di dissentire dalle posizioni del gruppo cui appartiene e di manifestare pubblicamente tale dissenso. Accogliendo la tesi difensiva sopra esposta si andrebbe incontro in definitiva all’irragionevole conseguenza che l’insindacabilità “trasferita” opererebbe solo a favore degli appartenenti allo stesso gruppo e non invece a favore di altri parlamentari, che, al di fuori della disciplina di gruppo e di partito, condividessero le medesime opinioni.
3.2.– Si deve pure aggiungere che i regolamenti parlamentari negano ingresso nei lavori delle Camere agli scritti o alle espressioni «sconvenienti».
L’uso del turpiloquio non fa parte del modo di esercizio delle funzioni parlamentari ammesso dalle norme che dall’art. 64 Cost. traggono la competenza a disciplinare in modo esclusivo l’ordinamento interno delle Camere del Parlamento. A fortiori, le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle Camere stesse.
dichiara che non
spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal
deputato Umberto Bossi, oggetto del procedimento penale pendente davanti alla Corte d’appello
di Milano, seconda sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68,
primo comma, della Costituzione;
annulla, per l’effetto, la
delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del
23
gennaio 2002 (documento IV-quater, n.
18).
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 21 giugno 2006.
Depositata
in