Sentenza n. 249 del 2006

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SENTENZA N. 249

ANNO 2006

 

Commento alla decisione di

Antonino Masaracchia

 

La Corte risolve il conflitto sul vilipendio al tricolore

(per gentile concessione del sito dell’AIC – Associazione Italiana dei Costituzionalisti)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale            MARINI                                           Presidente

- Franco               BILE                                                  Giudice

- Giovanni Maria  FLICK                                                    ”

- Francesco          AMIRANTE                                            ”

- Ugo                   DE SIERVO                                            ”

- Romano             VACCARELLA                                       ”

- Paolo                 MADDALENA                                        ”

- Alfio                 FINOCCHIARO                                      ”

- Alfonso             QUARANTA                                           ”

- Franco               GALLO                                                   ”

- Luigi                 MAZZELLA                                            ”

- Gaetano             SILVESTRI                                             ”

- Sabino               CASSESE                                               ”

- Maria Rita         SAULLE                                                 ”

- Giuseppe           TESAURO                                              ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 23 gennaio 2002, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’onorevole Umberto Bossi, promosso dalla Corte d’appello di Milano, seconda sezione penale, con ricorso notificato e depositato in cancelleria il 20 maggio 2003, ed iscritto al n. 18 del registro conflitti del 2003.

         Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

         udito nell’udienza pubblica del 6 giugno 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

         udito l’avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1.– Nel corso di un procedimento penale nei confronti del deputato Umberto Bossi, la Corte d’appello di Milano, seconda sezione penale, ha sollevato – con atto depositato il 7 febbraio 2002 – conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, assunta dall’Assemblea in data 23 gennaio 2002 (documento IV-quater, n. 18), con la quale è stato dichiarato che i fatti oggetto del processo concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

In punto di fatto, la ricorrente riferisce di essere investita del giudizio di appello promosso avverso la sentenza del 23 maggio 2001 del Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, con la quale il deputato Bossi è stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 292 del codice penale per avere, in data 25 luglio 1997, nel corso di una manifestazione indetta dalla Lega Nord e svoltasi nei pressi del Palazzetto dello sport di Cabiate, pronunziato le seguenti parole: «quando io vedo il tricolore, mi incazzo; il tricolore lo uso soltanto per pulirmi il culo» e poi, criticando le disposizioni in materia di esposizione della bandiera italiana, «con il tricolore, ci si possono pulire il culo».

La Corte d’appello di Milano, richiamata in premessa la richiesta di improcedibilità avanzata dal Procuratore generale e dalla difesa dell’imputato a seguito della suddetta delibera parlamentare, afferma di non condividere le conclusioni e le argomentazioni contenute nella delibera stessa, secondo cui l’episodio oggetto di giudizio andrebbe inquadrato nel contesto dell’azione politica all’epoca condotta dal partito del quale il deputato Bossi era segretario nazionale, ed in particolare nella lotta intrapresa dai deputati di tale partito avverso la proposta di legge volta ad introdurre l’obbligo di esposizione negli edifici pubblici della bandiera italiana e dell’Unione europea.

L’asserita riconducibilità delle affermazioni del deputato Bossi alla sua funzione parlamentare è contestata dalla Corte d’appello di Milano, la quale, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte sul c.d. «nesso funzionale» (in particolare alle sentenze n. 375 del 1997 e n. 10 del 2000), rileva, anzitutto, come non risulti in alcun modo, e neppure è affermato nella delibera parlamentare, che il deputato Bossi abbia personalmente utilizzato all’interno della Camera le espressioni incriminate.

Secondo la ricorrente, poi, non potrebbe rilevare il richiamo alla «condotta tenuta da imprecisati deputati leghisti» in sede di discussione della proposta di legge riguardante l’obbligo di esposizione della bandiera nazionale, non essendo specificato, nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, né se si sia trattato di espressioni pronunziate dal deputato Bossi, né quale sia stato nel dettaglio il tenore di tali dichiarazioni.

La Corte d’appello rileva, ancora, che la impossibilità di ricondurre le espressioni utilizzate dal deputato Bossi alla previsione dell’art. 68, primo comma, Cost. discenderebbe dal fatto che, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 137 del 2001, la prerogativa parlamentare non può essere estesa «sino a comprendere gli insulti – di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni – solo perché collegati con le “battaglie” condotte da esponenti parlamentari in favore delle loro tesi politiche».

Per queste ragioni, la ricorrente, «dissentendo […] dalla deliberazione con cui la Camera ha dichiarato insindacabile ex art. 68, primo comma, della Costituzione le espressioni oggetto del capo di imputazione, in quanto invasiva delle funzioni giurisdizionali», ritiene «necessario investire la Corte costituzionale, elevando il conflitto di attribuzioni previsto dall’art. 134 della Costituzione».

2.– Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 156 del 2003, depositata il 9 maggio 2003.

3.– La Corte d’appello di Milano ha provveduto a notificare tale ordinanza ed il ricorso introduttivo alla Camera dei deputati il 20 maggio 2003, e li ha poi depositati nella stessa data.

4.– La Camera dei deputati si è costituita in giudizio con memoria depositata il 9 giugno 2003, eccependo l’inammissibilità e, in subordine, l’irricevibilità del ricorso, prospettando in ulteriore subordine, quanto al merito, l’infondatezza dello stesso ricorso, con conseguente riconoscimento della spettanza alla Camera di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Bossi.

4.1.– La difesa della Camera, pur riservandosi di identificare tutte le ragioni di irricevibilità, di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso «solo dopo aver esaminato gli atti e i documenti depositati dalla Corte di appello di Milano», ritiene che il conflitto debba essere dichiarato inammissibile.

Una prima ragione di inammissibilità consisterebbe nell’essere, l’atto introduttivo, carente dei contenuti e della sostanza del ricorso. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte, la difesa della Camera evidenzia come l’atto in parola sia privo dei requisiti specificamente previsti, ed in particolare di «uno specifico petitum», poiché l’autorità giudiziaria si sarebbe limitata a ordinare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, «sollevando conflitto di attribuzione con la Camera dei deputati con riferimento alla delibera della stessa […] del 23 gennaio 2002», senza espressamente chiedere a questa Corte di annullare l’atto in questione, né di pronunciarsi «sulla spettanza o sull’esercizio del potere contestato».

In secondo luogo, a parere della resistente, l’atto introduttivo non conterrebbe «alcuna indicazione delle “ragioni del conflitto”» e pertanto nel presente giudizio si dovrebbe pervenire alle medesime conclusioni cui questa Corte è giunta con la sentenza n. 363 del 2001, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità di un conflitto di attribuzione a causa della lacunosa esposizione delle ragioni del conflitto.

La Camera dei deputati, citando le sentenze n. 15 e n. 31 del 2002 di questa Corte, ribadisce, ulteriormente, l’inammissibilità del conflitto in esame, «anche e soprattutto perché la ricorrente non chiarisce minimamente i confini e la direzione della sua pretesa, omettendo di richiedere la declaratoria della spettanza (a sé medesima) del potere, nonché l’annullamento dell’atto censurato».

La difesa della resistente evidenzia, inoltre, come nell’atto introduttivo non siano menzionati i parametri costituzionali nei quali si radicherebbero le attribuzioni della Corte d’appello ricorrente, essendosi quest’ultima limitata a citare solo l’art. 68 Cost., norma sulla quale, invece, si fondano le attribuzioni del potere confliggente. Ciò costituirebbe un’ulteriore ragione di inammissibilità, «poiché sono state almeno in parte omesse le “norme costituzionali che regolano la materia”, la cui indicazione è imposta dall’art. 26, comma 1, N.I.».

La Camera dei deputati aggiunge che le anzidette cause di inammissibilità del conflitto non possono essere superate nemmeno improntando l’esame dell’atto introduttivo al criterio «sostanzialistico», che – secondo la difesa della resistente – sarebbe stato seguito da questa Corte nella sentenza n. 421 del 2002. In particolare, a parere della Camera, nell’odierno conflitto risulterebbero carenti sia «la richiesta di annullamento dell’atto», sia «la richiesta di declaratoria della spettanza del potere», con la conseguenza che l’atto introduttivo si risolverebbe «in una sorta di astratta richiesta di parere al Giudice costituzionale […] in violazione delle più elementari norme di procedura, che (per quanto possa contare la “sostanza” della controversia al di là della sua “forma”) vanno rispettate onde garantire i diritti costituzionali di difesa del potere confliggente».

4.2.– In via subordinata, la difesa della Camera dei deputati ritiene che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile. Al riguardo, la stessa resistente ricorda come questa Corte, «con numerose, recenti pronunce», abbia rigettato le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità proposte dalla Camera dei deputati, con riferimento all’asserita infungibilità del ricorso e dell’ordinanza quali strumenti utili a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, e tuttavia insiste nel prospettare la medesima eccezione, sottolineando come l’utilizzazione della forma dell’ordinanza comporti la violazione del principio di parità delle armi tra le parti del giudizio.

In particolare, secondo la difesa della resistente, l’autorità giudiziaria che si avvalga dello strumento dell’ordinanza per promuovere il conflitto, eluderebbe il disposto dell’art. 6 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che, nel comma 1, pone a carico della parte ricorrente l’obbligo di depositare i propri documenti in tante copie quanti sono i componenti della Corte e le parti del processo e, al comma 2, prevede che il cancelliere non possa ricevere gli atti e i documenti che non siano corredati del necessario numero di copie.

La Camera dei deputati ricorda come questa Corte, nella sentenza n. 10 del 2000, abbia ritenuto sufficiente che l’atto introduttivo del conflitto pervenga in una forma che possa assimilarsi al deposito, e tuttavia precisa che «tale assimilabilità di forme vi è solo a condizione che del deposito si rispetti l’essenza, trasmettendo tutto ciò che le regole (ch’Essa stessa si è data) impongono di trasmettere».

A detta della resistente, la difficoltà materiale nella predisposizione dei fascicoli in un cospicuo numero di copie – «alla quale l’autorità giudiziaria si sottrae» – inciderebbe direttamente sul diritto di difesa, con la conseguenza che «il mancato rispetto delle regole processuali (in violazione del principio della parità delle armi) deve essere rigorosamente sanzionato».

4.3.– In ulteriore subordine, la difesa della Camera dei deputati ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

Al riguardo, la resistente ricorda come la «questione della bandiera italiana [sia] stata oggetto di ripetuta attenzione da parte dei parlamentari della Lega Nord, che hanno costantemente avversato, anche con durezza, le norme sulla sua esposizione e sulla sua celebrazione». A conferma di ciò è riportato il contenuto di alcune dichiarazioni rese, nel corso dei lavori parlamentari, dai senatori leghisti Speroni e Brignone.

La difesa della Camera sottolinea, altresì, come «gli apri toni usati dall’on. Bossi» siano già rinvenibili negli emendamenti presentati da vari parlamentari della Lega Nord, sia alla Camera che al Senato, in occasione del dibattito parlamentare che ha preceduto l’approvazione della legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea).

Si tratterebbe, pertanto, di atti tipici della funzione parlamentare che «manifestano la stessa opinione esposta extra moenia dall’on. Bossi».

A tal proposito, la difesa della Camera, pur riconoscendo che le parole con le quali è stata espressa dai parlamentari leghisti «la disistima nei confronti della bandiera nazionale» non coincidono con quelle usate dall’on. Bossi, ritiene che «la diversità delle parole […] non sposta minimamente i termini del problema». Sostiene la resistente, infatti, che «il controllo sulla c.d. corrispondenza sostanziale non può trasformarsi in puntiglioso (e inammissibile) controllo sulla corrispondenza “formale” delle espressioni usate».

Più in generale, secondo la Camera, la questione della bandiera sarebbe «connessa inestricabilmente a quella dell’iniziativa (non solo politica, ma anche) parlamentare della Lega per l’indipendenza della Padania e comunque per la sua differenziazione dal resto del Paese». Viene citata, al riguardo, una serie di atti parlamentari (proposte di legge, interventi in dibattiti, denominazione del gruppo parlamentare ecc.), dai quali si evincerebbe il senso dell’iniziativa parlamentare condotta dalla Lega Nord.

A parere della resistente, le opinioni dell’on. Bossi riprodurrebbero all’esterno, sia pure «in estrema sintesi» – secondo quanto affermato anche dalla Giunta per le autorizzazioni –, il contenuto di alcuni atti parlamentari tipici.

La Camera dei deputati assume, inoltre, che la mancata coincidenza tra gli autori degli atti parlamentari tipici e il responsabile delle dichiarazioni extra moenia «non può avere la minima influenza sulla copertura garantita dall’art. 68, primo comma, Cost.», in quanto un sindacato sulle dichiarazioni “esterne” determinerebbe comunque, un’interferenza con quelle “interne”, a prescindere dalla paternità delle une e delle altre, con conseguente «compromissione dell’esercizio del mandato del parlamentare», che deve invece essere libero (art. 67 Cost.).

In via ancor più generale, la difesa della resistente, richiamando le sentenze numeri 10 e 11 del 2000 e n. 417 del 1999 di questa Corte, distingue tre tipi di opinioni di parlamentari manifestate extra moenia: a) quelle del tutto estranee alla sfera della politica e, come tali, prive di qualunque garanzia costituzionale; b) quelle connesse alla sfera della politica, ma estranee alla politica parlamentare, assoggettate pertanto al regime ordinario; c) quelle connesse alla politica parlamentare, coperte dalla insindacabilità di cui all’art. 68 Cost.

Su questa premessa, secondo la Camera, il fatto che le dichiarazioni oggetto dell’odierno conflitto siano state manifestate extra anziché intra moenia sarebbe «meramente accidentale», mentre il discrimine tra ciò che deve e ciò che non può essere tutelato risiederebbe «nella oggettiva connessione delle opinioni con il “complessivo contesto parlamentare”, e cioè con i contenuti (di volta in volta modificantisi) della “politica parlamentare”». La stessa difesa della resistente, per vero, ricorda che questa Corte, con le sentenze numeri 10 e 11 del 2000, è pervenuta a conclusioni di segno diverso, ma, nondimeno, «auspica che l’indirizzo giurisprudenziale più recente sia oggetto […] di un ripensamento».

La Camera dei deputati contesta, infine, l’affermazione della ricorrente secondo cui le espressioni impiegate dall’on. Bossi costituirebbero meri insulti, segnalando come si tratti nella specie non di insulti, ma «tutt’al più» di vilipendio. La giurisprudenza costituzionale citata dalla Corte d’appello (sentenza n. 137 del 2001) non conterrebbe, d’altra parte, «affermazioni drastiche in ordine all’esclusione delle espressioni insultanti dal novero delle opinioni [garantite] dall’art. 68, primo comma, della Costituzione».

5.– In prossimità dell’udienza la difesa della Camera dei deputati ha depositato una memoria integrativa con la quale insiste per l’inammissibilità e, in subordine, per l’infondatezza del ricorso.

5.1.– In primo luogo, la resistente ribadisce l’eccezione di inammissibilità del conflitto per l’«evidente carenza del petitum». Si sottolinea, inoltre, come nell’atto introduttivo non sia rinvenibile «alcuna richiesta di annullamento della censurata deliberazione della Camera», né «la richiesta che la Corte si pronunci sulla spettanza o sull’esercizio del potere contestato».

In proposito, la Camera dei deputati aggiunge che la lettura della parte motiva del ricorso «aggrava il vizio», posto che la ricorrente si sarebbe limitata a dissentire dalla deliberazione camerale e ad affermare la necessità di investire la Corte costituzionale proponendo il conflitto, in assenza del «benché minimo accenno ad un qualche petitum». Si ribadisce, inoltre, che il conflitto dovrebbe essere dichiarato inammissibile «in quanto l’atto introduttivo non indica soddisfacentemente le ragioni» dello stesso. Si afferma, in particolare, che la ricorrente avrebbe richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali «senza vero riferimento “al caso concreto”» e senza indicare una ragione di diritto o di fatto «che corrobori la tesi della mancanza del nesso funzionale con atti tipici del mandato parlamentare».

5.2.– Nel merito, secondo la difesa della Camera, le censure della ricorrente sarebbero infondate.

La resistente, riprendendo le argomentazioni già esposte nell’atto di costituzione, ribadisce come «la questione della bandiera» costituisca «un punto centrale e qualificante» della battaglia politica e parlamentare della Lega Nord, ed evidenzia l’identità di «sostanza» tra l’opinione espressa dai parlamentari leghisti in occasione dei vari atti indicati nell’atto di costituzione e quella manifestata extra moenia dall’on. Bossi. Aggiunge come non ci si debba «fare ingannare dalla diversa forma espressiva, che potrebbe definirsi colorita, usata dal parlamentare», poiché «quel che conta è l’espressione di disistima nei confronti della bandiera nazionale».

La difesa della Camera replica, poi, alla censura della Corte d’appello secondo cui le opinioni manifestate in atti parlamentari non avrebbero rilevanza nel presente conflitto, in quanto non «personalmente ascrivibili all’on. Bossi». La resistente assume, a tale proposito, che la paternità delle dichiarazioni rese intra ed extra moenia non ha alcuna importanza al fine dell’attivazione della garanzia di cui all’art. 68, primo comma, Cost. A suo dire, infatti, se il contenuto sostanziale delle dichiarazioni è lo stesso, ammettere il sindacato su quelle «esterne» determinerebbe un’interferenza su quelle «interne» (a prescindere dalla loro paternità), con conseguente violazione degli artt. 67 e 68, primo comma, Cost. Al riguardo, si ricorda come la funzione dell’insindacabilità parlamentare sia quella di «tutelare le istituzioni rappresentative (le Camere) e non i loro membri».

A maggior ragione, si osserva, ciò dovrebbe valere nel caso di specie, in cui le opinioni provengono da appartenenti allo stesso gruppo parlamentare dell’on. Bossi. Secondo la resistente, infatti, «la consentaneità ideologica tra appartenenti al medesimo gruppo (“sociologicamente” corrispondente a un partito) fa sì che non si possa immaginare una separazione netta fra le attività di parlamentari diversi, ma appartenenti al medesimo gruppo».

Infine, la Camera, dopo aver ribadito la differenza tra insulti personali e vilipendio, sottolinea come non sia possibile evitare l’utilizzo di «espressioni forti» quando si intenda «criticare radicalmente il simboleggiato attraverso il simbolo, tenendo quest’ultimo a “vile”».

Considerato in diritto

1.– La Corte d’appello di Milano, seconda sezione penale, ha sollevato – con atto depositato il 7 febbraio 2002 – conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, assunta dall’Assemblea in data 23 gennaio 2002, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali l’on. Umberto Bossi è stato ritenuto, dal Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, colpevole del reato previsto dall’art. 292 del codice penale, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Le espressioni per le quali l’on. Bossi è stato condannato sono le seguenti: «quando io vedo il tricolore mi incazzo; il tricolore lo uso soltanto per pulirmi il culo» e «con il tricolore ci si possono pulire il culo».

Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 156 del 2003.

2.– Occorre preliminarmente verificare, in via definitiva, la sussistenza dei requisiti, indicati nell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale), per l’ammissibilità del conflitto, già oggetto di un primo e sommario giudizio delibativo conclusosi con la citata ordinanza n. 156 del 2003.

2.1.– Il conflitto è ammissibile.

Non si può accogliere in proposito l’eccezione, avanzata dalla difesa della Camera dei deputati, basata sul rilievo che l’atto introduttivo del presente giudizio sarebbe privo dei necessari requisiti formali e sostanziali.

Quanto alla asserita mancanza di uno specifico petitum – essendosi limitata la Corte d’appello di Milano a sollevare conflitto di attribuzione in relazione alla deliberazione del 23 gennaio 2002 della Camera dei deputati, senza espressamente chiedere a questa Corte di pronunciarsi sulla spettanza e sull’esercizio del potere contestato e senza chiedere di conseguenza l’annullamento dell’atto prima citato – si deve rilevare che, con l’atto introduttivo, la ricorrente nega che la delibera di insindacabilità sia fondata sui presupposti richiesti dall’art. 68, primo comma, Cost. e conseguentemente denuncia un’illegittima interferenza nelle attribuzioni, costituzionalmente tutelate, dell’autorità giudiziaria. Ciò è sufficiente «ad esplicitare la sostanza della “pretesa” che il giudice confliggente introduce nel […] giudizio, ponendo questa Corte in condizione di deliberare sul merito del conflitto (art. 38 della legge n. 87 del 1953)» (sentenza n. 246 del 2004).

In via generale, si deve ritenere necessaria e sufficiente «qualsiasi espressione idonea a palesare, in modo univoco e chiaro, la volontà del ricorrente di richiedere la decisione della Corte su un determinato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato» (sentenza n. 28 del 2005).

Che la volontà della Corte d’appello ricorrente sia quella di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non è dubitabile. Né la motivazione né il dispositivo dell’atto introduttivo possono indurre questa Corte a ritenere che si tratti di «una sorta di astratta richiesta di parere al Giudice costituzionale», come sostenuto dalla difesa della resistente.

Va, inoltre, precisato che l’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale si limita a prescrivere che il ricorso contenga «l’esposizione sommaria delle ragioni del conflitto e l’indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia». Entrambe le prescrizioni vengono soddisfatte dall’atto introduttivo, in cui, come prima precisato, sono esposte le ragioni di fatto e di diritto che inducono la ricorrente a non ritenere invocabile, nel caso di specie, l’art. 68, primo comma, Cost., posto a base del potere confliggente, e a denunciare la lesione delle attribuzioni dell’autorità giudiziaria, poste a base del potere che solleva il conflitto.

Non assume rilievo, ai fini dell’ammissibilità, la mancata indicazione, sottolineata dalla resistente, delle singole norme costituzionali poste a presidio dell’integrità e dell’indipendenza della giurisdizione, giacché la doglianza relativa all’invasione delle attribuzioni proprie dell’autorità giudiziaria rimanda, senza possibilità di equivoci, alle norme costituzionali che tutelano tali attribuzioni (artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, Cost.).

2.2.– Quanto all’eccezione di irricevibilità dell’atto introduttivo, basata sulla pretesa infungibilità delle forme del ricorso e dell’ordinanza ai fini dell’instaurazione del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, si deve ribadire la copiosa giurisprudenza di questa Corte sulla insussistenza di un simile principio, in quanto «l’utilizzazione della forma dell’ordinanza non implica, di per sé, l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 6 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» (sentenza n. 193 del 2005; in senso conforme già sentenza n. 298 del 2004). Il principio di “parità delle armi”, la cui violazione è lamentata a causa dell’adozione della forma dell’ordinanza, «è male invocato quando si sostiene che la difesa della Camera, se ricorrente, si sobbarca all’onere di produrre numerose copie del ricorso laddove l’autorità giudiziaria, quando è ricorrente, si sottrae a tale “difficoltà materiale”. La par condicio non ha nulla a che vedere con una fattispecie che richiederebbe, nell’auspicio della difesa della Camera, una applicazione (non tanto rigorosa, quanto) rigidamente letterale del citato art. 6 da parte della cancelleria della Corte nel sanzionare una irregolarità formale, pur non idonea a pregiudicare in qualsiasi modo la controparte» (sentenza n. 193 del 2005 citata).

3.– Nel merito il ricorso è fondato.

3.1.– Si deve osservare che le espressioni usate dall’on. Bossi, per le quali è stato instaurato il procedimento penale all’origine del presente conflitto, non trovano corrispondenza in alcun atto o intervento parlamentare dello stesso deputato.

Questa Corte ha già chiarito che la verifica del nesso funzionale tra dichiarazioni rese extra moenia ed attività tipicamente parlamentari, nonché il controllo sulla sostanziale corrispondenza tra le prime e le seconde, devono essere effettuati con riferimento alla stessa persona, mentre «sono irrilevanti gli atti di altri parlamentari» (sentenze n. 146 del 2005 e n. 347 del 2004).

La circostanza che gli altri parlamentari, ai cui atti si collegherebbero le dichiarazioni oggetto del giudizio penale, appartengono allo stesso gruppo parlamentare dell’on. Bossi, non può influire sull’estensione della garanzia a soggetti diversi da quello cui si riferisce la delibera di insindacabilità.

È vero che le guarentigie previste dall’art. 68 Cost. sono poste a tutela delle istituzioni parlamentari nel loro complesso e non si risolvono in privilegi personali dei deputati e dei senatori. Da questa esatta rilevazione non si può trarre, tuttavia, la conseguenza che, come afferma la difesa della Camera dei deputati, esista una tale fungibilità tra i parlamentari iscritti allo stesso gruppo da produrre effetti giuridici sostanziali nel campo della loro responsabilità civile e penale per le opinioni espresse al di fuori delle Camere: l’art. 68, primo comma, Cost. non configura una sorta di insindacabilità di gruppo, per cui un atto o intervento parlamentare di un appartenente ad un gruppo fornirebbe copertura costituzionale per tutti gli altri iscritti al gruppo medesimo.

D’altra parte, gli stessi regolamenti parlamentari, in coerenza con l’art. 67 Cost., consentono al singolo parlamentare di dissentire dalle posizioni del gruppo cui appartiene e di manifestare pubblicamente tale dissenso. Accogliendo la tesi difensiva sopra esposta si andrebbe incontro in definitiva all’irragionevole conseguenza che l’insindacabilità “trasferita” opererebbe solo a favore degli appartenenti allo stesso gruppo e non invece a favore di altri parlamentari, che, al di fuori della disciplina di gruppo e di partito, condividessero le medesime opinioni.

3.2.– Si deve pure aggiungere che i regolamenti parlamentari negano ingresso nei lavori delle Camere agli scritti o alle espressioni «sconvenienti».

L’uso del turpiloquio non fa parte del modo di esercizio delle funzioni parlamentari ammesso dalle norme che dall’art. 64 Cost. traggono la competenza a disciplinare in modo esclusivo l’ordinamento interno delle Camere del Parlamento. A fortiori, le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle Camere stesse.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Umberto Bossi, oggetto del procedimento penale pendente davanti alla Corte d’appello di Milano, seconda sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l’effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 2002 (documento IV-quater, n. 18).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2006.