Ordinanza n. 194/2003

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 194

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE                         

- Giovanni Maria FLICK                    

- Ugo DE SIERVO                 

- Romano VACCARELLA                

- Alfio FINOCCHIARO                    

ha pronunciato la seguente                  

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 26 gennaio 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Umberto Bossi nei confronti di Ersilia Carbone, promosso dalla Corte d'appello di Milano – sezione seconda civile – con ricorso depositato il 9 maggio 2002 ed iscritto al n. 222 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che con ricorso del 24 aprile 2002 – depositato il 9 maggio 2002 – la Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata il 26 gennaio 2000 (doc. IV-quater, n. 102), secondo la quale le dichiarazioni, asseritamente offensive della reputazione della giornalista Ersilia Carbone, oggetto del procedimento civile a carico del deputato Umberto Bossi per risarcimento danni da reato (art. 594 cod.pen.), costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, secondo la Corte d'appello di Milano, la Camera dei deputati, con la deliberazione di insindacabilità, oggetto di conflitto, non ha legittimamente esercitato il proprio potere, difettando nella specie il presupposto del collegamento tra le opinioni espresse e la funzione parlamentare: ciò in quanto le dichiarazioni incriminate esulerebbero completamente dalle funzioni parlamentari, perché espresse durante una conferenza stampa, tenutasi presso la sede della Lega Nord, con invettive dirette nei confronti della giornalista Carbone, la cui professionalità è stata oggetto di contestazione nel momento in cui la stessa svolgeva la propria attività;

che, pertanto, il giudice ricorrente ritiene che la deliberazione interferisca nelle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, concretando un illegittimo esercizio del potere spettante alla Camera, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che la Corte d'appello di Milano conclude chiedendo che questa Corte voglia dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali pende in appello il giudizio civile di risarcimento danni tra le parti concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e che, di conseguenza, venga annullata per incompetenza la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera.

Considerato che, in questa sede di mera delibazione senza contraddittorio, possono ritenersi sussistenti, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo, i requisiti di cui all'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della configurabilità di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte;

che, d'altro canto, si lamenta la lesione di una attribuzione costituzionalmente garantita ad un organo giurisdizionale;

che, pertanto, deve essere dichiarata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 37 della citata legge n. 87 del 1953, restando impregiudicata – secondo la giurisprudenza di questa Corte – ogni pronuncia definitiva, anche in ordine alla ammissibilità del ricorso.

Per questi motivi

La CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe, proposto dalla Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, nei confronti della Camera dei deputati;

dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati presso la cancelleria di questa Corte entro il termine (di venti giorni decorrente dall'ultima notificazione) fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2003.