Sentenza n.330 del 1994

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 330

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE Presidente

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del- l'art. 88 del codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1993 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Manfredi Goffredo ed altro, iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visti gli atti di costituzione di Manfredi Goffredo, di Minciaroni Aladino e della S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa Banco Ambrosiano nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

uditi gli avvocati Domenico Pulitanò per Manfredi Goffredo e Mario Pisani per la S.p.A. Banco Ambrosiano.

Ritenuto in fatto

 

1. Nel corso del procedimento penale a carico di Manfredi Goffredo e Minciaroni Aladino - costituente "stralcio" del processo principale relativo alle vicende concorsuali del Banco Ambrosiano, stralcio determinato dalla impossibilità di celebrare il dibattimento a causa delle condizioni di infermità fisica sia del Manfredi che del Minciaroni - all'udienza del 10 maggio 1993 la difesa degli imputati avanzava l'ennesima richiesta di rinvio per "legittimo ed assoluto impedimento" a comparire, richiesta cui si opponeva la parte civile invocando, in via principale, l'applicazione analogica dell'art.453 del codice di procedura penale del 1930 (trattandosi di procedimento in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di rito e che prosegue à sensi dell'art. 241 delle norme transitorie allegate al d.lgs 28 luglio 1989, n.271 con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti) ed, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale o dello stesso art. 453 ovvero dell'art. 88 del codice abrogato.

Il Tribunale, dopo aver premesso che gli accertamenti medico-legali disposti "a far tempo da circa tre anni" avevano ribadito l'esistenza di una "malattia fisica", tale "da comportare un impedimento di carattere assoluto a comparire per entrambi gli imputati" e che l'applicazione analogica dell'art. 453 (relativo all'assunzione nel luogo in cui si trovano legittimamente imputati) non era soluzione da ritenere percorribile così come non rilevante veniva a profilarsi la questione di legittimità costituzionale di detta norma, comunque non sufficiente a garantire il diritto di difesa dell'imputato la cui partecipazione al processo non può essere limitata all'assunzione dell'interrogatorio, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 88 del codice di procedura penale del 1930, "nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento penale quando l'imputato venga a trovarsi in tale stato di malattia fisica da comportare l'assoluto impedimento a comparire, laddove questo non sia contingente o di durata determinabile, e non prevede quindi la facoltà della parte civile, dopo l'ordinanza di sospensione, di esercitare l'azione civile davanti al giudice civile indipendentemente dal processo penale".

Sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, il giudice a quo si duole della disparità di trattamento quanto a tutela riconosciuta alla parte civile derivante dalla norma denunciata che solo nel caso di infermità di mente sopravvenuta all'imputato consente a tale parte di esercitare l'azione civile in sede propria e che, invece, nel caso di permanente malattia fisica dell'imputato stesso, resta vincolata, alla stregua del disposto dell'art. 24 del codice di procedura penale del 1930, alle sorti del processo penale. Un simile regime vulnererebbe pure il diritto di azione della parte civile, perchè dalla mancata sospensione del processo e dal rinvio di esso a tempo indeterminato scaturisce l'impossibilità per il danneggiato da reato di far valere le sue pretese sia davanti al giudice civile sia davanti al giudice penale.

Il tutto senza contare le statuizioni contenute nella sentenza n. 205 del 1971 di questa Corte che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice di procedura penale del 1930, là dove non estende il regime della sospensione del processo "all'impossibilità di esercitare la difesa materiale", ha fatto "esclusivo riferimento alla impossibilità che abbia carattere di contingenza".

2. Si sono costituiti il Manfredi ed il Minciaroni, con separate - ma analoghe - deduzioni degli avvocati Federico Stella e Domenico Pulitanò, da un lato, e dello stesso avvocato Stella nonchè dell'avvocato Ettore Boschi, dall'altro lato, chiedendo che la questione venga dichiarata, in via principale, inammissibile ed, in subordine, non fondata.

L'inammissibilità deriverebbe, secondo i deducenti, dal fatto che l'affermata lesione del diritto di azione della parte civile avrebbe rilevanza non nel processo penale, ma soltanto in un eventuale processo civile che il danneggiato dal reato intendesse promuovere; il che, del resto, apparirebbe chiaramente dal petitum effettivamente perseguito dal giudice a quo che, censurando, appunto, < la temporanea impossibilità "di esercitare l'azione civile indipendentemente dal processo penale", quando il processo penale sia bloccato da un impedimento non contingente>, mostra di riferirsi all'azione civile esercitata non nel processo penale ma in sede propria. Donde l'irrilevanza della proposta questione, non potendo mai il giudice penale fare applicazione della norma denunciata, oltre tutto non correttamente chiamata in causa in quanto la < preclusione al trasferimento dell'azione in sede civile (anche nel caso di impedimento "non contingente" dell'imputato) non deriva dall'art.88, ma dalle regole generali sia del vecchio (art.24) che del nuovo codice (art. 75) in materia di rapporti tra azione civile e processo penale>. E di tali regole - prosegue la difesa dei deducenti - è sempre il giudice civile a dover fare applicazione nel delibare in ordine all'ammissibilità della domanda proposta in sede propria. Oltre tutto, i principii relativi alla sospensione del processo penale verrebbero coinvolti in modo assolutamente improprio, l'oggetto effettivo del giudizio di legittimità risultando incentrato sulle "condizioni di esperibilità del giudizio civile", mentre la sospensione non rappresenta che la premessa della sollevata questione, così dando vita a due distinte denunce, entrambe irrilevanti, aventi come punto di riferimento sempre l'art. 88 del codice di procedura penale abrogato: "se si guarda alla sostanza della questione", la lamentata impossibilità di far valere la pretesa civile non può concretizzarsi se non nel giudizio civile; se ci si riferisce alle prospettazioni della parte civile recepite dal giudice a quo, l'art. 88 "si rivela nulla più che un espediente", teso ad affermare la rilevanza nel processo penale di "una questione che attiene invece al diritto di azione in sede civile e che perciò diverrebbe rilevante soltanto in sede di giudizio civile".

Quanto alla dedotta non fondatezza, la difesa degli imputati, dopo aver ricordato le statuizioni contenute nella già menzionata sentenza n. 205 del 1971, nel punto relativo alla non ostatività "alla garanzia dei diritti della parte civile di situazioni diverse da quella che costituisce l'oggetto specifico della disciplina di cui all'art.88", osserva come la preclusione temporanea, derivante da impedimento dell'imputato all'esercizio dell'azione civile per la pendenza del processo penale non vulnera il diritto di azione della parte civile; il che risulterebbe ammesso dallo stesso giudice a quo che, attento a rimarcare come l'impedimento contingente nessun vulnus arreca al disposto dell'art. 24, primo comma, della Costituzione - pure se la detta vicenda comporta un "prolunga mento della preclusione all'azione civile" in conseguenza della impossibilità "transitoria" di celebrare il processo penale - formula un'affermazione di principio che non può non valere anche per l'impedimento "non contingente": la differenza tra le due situazioni si profila, infatti, solo in termini quantitativi senza che, dunque, possa profilarsi una compressione del diritto di azione, "solo temporaneamente bloccato" a tutela del "diritto di difesa dell'imputato impedito a comparire e a difendersi personalmente".

Un'analoga soluzione varrebbe per contestare anche la invocata violazione dell'art. 3 della Costituzione, non dotata - com'essa è - di autonomia rispetto a quella derivante dalla dedotta compromissione dell'altro parametro invocato.

Donde l'infondatezza della questione pure sotto tale pro filo, considerando che la condizione dell'infermo di mente è contrassegnata da aspetti di tale specificità da non consentire estensioni se non a costo di incidere sulla "coerenza sistematica" del codice di rito.

La decisione "manipolativa" domandata - concludono i suddetti difensori - "lungi dal potersi fondare sul principio d'eguaglianza, finirebbe per alterare il sistema della disciplina dell'infermità psichica dell'imputato, costituente oggetto dell'art. 88, introducendovi elementi estranei", con ciò ponendosi in contrasto proprio con "quella coerenza intrasistematica che il principio d'eguaglianza intende assicurare".

3. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domandando una pronuncia di inammissibilità o comunque di infondatezza relativamente alla questione sollevata.

Sotto il primo profilo, si deduce come l'art.88 del codice di procedura penale abrogato sia stato erroneamente chiamato in causa, venendo qui in considerazione il disposto dell'art. 497 dello stesso codice che disciplina la mancata comparizione dell'imputato al dibattimento derivante da un legittimo impedimento - nella cui nozione è certo da ricomprendere la "malattia fisica" - "senza farsi carico della situazione denunciata".

Con riferimento all'altro profilo, si sostiene che, a differenza della sospensione del processo dovuta ad infermità di mente, "accertabile in qualsiasi momento", utilizzando "precisi parametri della scienza medica", la sospensione del processo derivante da infermità fisica "può ipotizzarsi solo nel caso" di un protrarsi della malattia "per un periodo non di breve durata"; un periodo, dunque, determinabile non in sede di legittimità ma soltanto ad opera del legislatore.

4. Si è costituita anche la parte civile Banco Ambrosiano s.p.a., in persona del Commissario liquidatore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Pisani.

Premesso un ampio richiamo al processo principale, dal quale la posizione dei due imputati sopra menzionati (insieme a quella di altro imputato successivamente deceduto) era stata stralciata sin dall'udienza del 29 maggio 1990, nonchè ai successivi rinvii della causa stessa e ai correlativi accertamenti circa l'assoluto impedimento a comparire sia del Manfredi che del Minciaroni, la parte civile presenta le proprie controdeduzioni sostenendo le ragioni dell'ordinanza del giudice a quo.

In punto di rilevanza, si deduce, in primo luogo, che sarebbe "palesemente assurdo, oltre che contrario ad ogni criterio di economia processuale" attivare un'azione civile - non "sbloccata" davanti al giudice penale - in sede propria, con una possibile sospensione del processo civile ex art. 24 del codice di procedura penale del 1930; in secondo luogo, che solo dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata e, più in particolare, del quinto comma dell'art.88, il giudice a quo potrà pronunciare un provvedimento "che apra la via, in parallelismo con quanto espressamente previsto per le ipotesi di infermità psichica, all'autonomo esercizio dell'azione civile, finalmente disancorata dal processo penale, nella sua sede propria".

Sulla questione della non manifesta infondatezza, la parte civile formula argomentazioni adesive a quelle contenute nell'ordinanza di rimessione, rimarcando, sotto il profilo della violazione del diritto di azione, come lo Stato italiano col ratificare, in forza della legge 4 agosto 1955, n. 848, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, si sia impegnato a garantire, anche agli effetti civili, il "diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole" (art. 6, 1); sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, l'irragionevole disparità di trattamento fra le due situazioni poste a confronto, anche alla stregua delle disposizioni dettate in materia dal nuovo codice di procedura penale e delle statuizioni della sentenza costituzionale n. 340 del 1992, non potendo, certo, la posizione "subordinata ed accessoria" dell'azione civile esercitata in sede penale nel sistema dell'abrogato codice di rito (v. sentenza n. 222 del 1985) < giustificare il degrado di quella posizione medesima fino al rango di una "dipendenza" e di un asservimento di tipo, per così dire, schiavistico>.

5. La difesa di parte civile ha, poi, depositato un "appunto difensivo", con allegata altra ordinanza di rimessione pronunciata dalla Corte di appello di Milano in data 28 ottobre 1993 nel pro cedimento (in sede di rinvio) a carico del Manfredi per altro reato, sul presupposto che le condizioni dell'imputato "appaiono allo stato niente affatto reversibili", con contestuale stralcio della sua posizione "sino all'esito del sollevato giudizio di costituzionalità".

6. Sempre il Banco Ambrosiano ha successiva mente depositato una memoria diretta a contestare le deduzioni dell'Avvocatura Generale dello Stato e degli imputati in punto sia di rilevanza sia di non manifesta infondatezza della questione.

Per quel che concerne l'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri, si conte sta che la norma da denunciare dovesse essere l'art. 497 del codice di procedura penale del 1930, una norma mai chiamata in causa dal giudice a quo proprio per la "durata indeterminabile" della malattia da cui sono affetti gli imputati, mentre all'affermata "certezza" della scienza medica in tema di infermità di mente, davvero da dimostrare, non potrebbe certo fare da riscontro una incertezza quanto alla durata di un'infermità fisica, soprattutto quando questa < si profili - è il nostro caso - come "di durata non determinabile", ed anche come irreversibile>.

Donde anche la conseguenza di un possibile intervento di questa Corte.

Con riferimento alle argomentazioni contenute nell'atto di deduzioni delle parti private, la difesa del Banco Ambrosiano contesta, anzitutto, l'uso che della sentenza n. 205 del 1971 sarebbe stata fatta dagli imputati col ritenere "fuorviante" il richiamo a tale decisione contenuta nell'ordinanza di rimessione. Ribadisce, poi, le osservazioni già formulate nell'atto di costituzione quanto alla rilevanza della questione nel giudizio penale, nonchè il parallelismo esistente tra infermità psichica ed infermità fisica di durata indeterminabile.

7. Alla pubblica udienza dell'8 febbraio 1994 le parti private e l'Avvocatura Generale dello Stato hanno ribadito e sviluppato le rispettive posizioni.

Considerato in diritto

 

1. Il Tribunale di Milano dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità dell'art. 88 del codice di procedura penale del 1930 "nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento penale quando l'imputato venga a trovarsi in tale stato di malattia fisica da comportare l'assoluto impedimento a comparire, laddove questo non sia contingente o di durata determinabile, e non prevede quindi la facoltà della parte civile, dopo l'ordinanza di sospensione, di esercitare l'azione civile davanti al giudice civile, indipendentemente dal processo penale".

Il giudice a quo, nel corso del dibattimento penale a carico di imputati relativamente ai quali, sulla base di accertamenti medici effettuati, era stata riscontrata l'esistenza di una malattia fisica che ne impediva in modo assoluto e permanente la possibilità di comparire in giudizio, ritiene vulnerato il principio di eguaglianza nonchè il diritto di azione e difesa della parte civile, in quanto l'impossibilità di esercitare l'azione civile in sede propria darebbe vita ad una disparità di trattamento rispetto all'omologa situazione dell'infermità di mente sopravvenuta dell'imputato, situazione che abilita la parte civile, dopo la sospensione del processo penale, ad esercitare, a norma dell'art.88, quinto comma, dell'abrogato codice di rito, "l'azione davanti al giudice civile".

2. La difesa degli imputati ed il Presidente del Consiglio dei ministri hanno avanzato due di stinti ordini di eccezioni, entrambi volti a mette re in discussione la rilevanza delle censure proposte.

Più in particolare, si è contestato da parte dei difensori dei due imputati che una questione come quella sottoposta ora al vaglio della Corte possa essere sollevata in un procedimento penale: poichè risulta coinvolta la pretesa civile per l'impossibilità di esercitare l'azione civile in sede propria, la censura non potrebbe essere fatta valere se non dal giudice civile, mai potendo il giudice penale fare concreta applicazione della norma di cui si afferma l'illegittimità. Una norma, peraltro, che si assume erroneamente evocata, in quanto la preclusione all'esercizio dell'azione civile in sede propria non deriverebbe dall'art. 88 del codice di procedura penale del 1930, ma dalle regole generali in tema di esercizio dell'azione civile in sede penale ed, in particolare, dall'art. 24, secondo comma, del suddetto codice di procedura penale. L'esatta individuazione della norma da sottoporre al vaglio di legittimità vale così a confermare che è solo il giudice civile a poterla applicare allorchè debba delibare in ordine all'ammissibilità della domanda proposta in sede propria. La difesa stessa ha dedotto, ancora, che la sospensione del processo penale rappresenta una premessa da cui mai potrebbe scaturire come conseguenza la realizzazione del petitum effettivamente perseguito.

Dal suo canto, l'Avvocatura Generale dello Stato ha anch'essa contestato la correttezza della chiamata in causa dell'art. 88 del codice di procedura penale del 1930, dovendo qui, semmai, venire in considerazione il precetto dell'art. 497 dello stesso codice, che disciplina la mancata comparizione dell'imputato al dibattimento derivante da "malattia fisica".

3. Le eccezioni sono infondate.

L'argomento addotto dalla difesa degli imputa ti circa l'irrilevanza nel processo a quo della proposta questione, concernendo una norma che, per disciplinare l'accesso al giudice civile, solo quest'ultimo potrebbe contestare, trascura come le doglianze attengano esclusivamente all'effetto preclusivo derivante dalla norma del codice di procedura penale denunciata e che proietta soltanto i suoi riverberi nel giudizio civile. E ciò perchè la translatio iudicii non resta impedita da alcun precetto che il giudice civile potrebbe essere chiamato ad applicare, derivando, invece, l'effetto preclusivo dalle peculiari articolazioni che caratterizzano l'assetto complessivo della disciplina dell'esercizio dell'azione civile in sede penale. In altri termini, non viene qui proposto un petitum sul quale il giudice civile potrebbe essere chiamato a pronunciarsi, simile a quello concernente gli effetti civili della sentenza penale (cfr. sentenza n. 443 del 1990), ma una problematica concernente proprio gli ambiti entro i quali l'azione di danno resta condizionata dalla normativa processuale penale, cosicchè solo il giudice penale può essere chiamato a fare applicazione della norma la cui legittimità viene adesso contestata.

Circa, poi, la non esatta individuazione da parte dell'ordinanza di rimessione della disposizione da sottoporre a censura e che non potrebbe mai identificarsi con quella denunciata, la quale disciplina la sospensione del processo penale per infermità di mente sopravvenuta dell'imputato, mentre la preclusione all'esercizio dell'azione civile in sede propria deriva dall'art. 24, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, che prescrive, in caso di preventivo esercizio dell'azione di danno in sede propria, la sospensione del processo civile fino a che non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ovvero fino a che non sia divenuto esecutivo il decreto di condanna, appare evidente come tale argomento sia stato introdotto al fine di comprovare, ancora una volta, le stesse deduzioni prima formulate quanto al difetto di rilevanza.

Viene qui, infatti, chiamata in causa la sospensione del processo civile, una vicenda su cui solo il giudice adìto in sede propria potrebbe interferire. Ma si tratta di un argomento davvero suggestivo sia perchè il precetto dell'art. 24, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930 assume una latitudine di tale portata che una eventuale sua impugnativa risulterebbe comunque esorbitante rispetto ai limiti dell'attuale devolutum sia perchè la norma invocata si riferisce non all'azione civile esercitata, come nella specie, davanti al giudice penale, ma all'azione civile esercitata in sede propria.

Senza contare che l'art. 24, secondo comma, pone espresse riserve sull'ambito della sua stessa incondizionata operatività, tra le quali è da annoverare proprio quella derivante dalla norma denunciata.

4. Più pertinente si rivela l'eccezione dell'Avvocatura Generale dello Stato incentrata sulla valorizzazione, ai fini di una esatta individuazione della norma da sottoporre a censura, del disposto dell'art.497 del codice di procedura penale del 1930 ove è, appunto, disciplinata la mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento, e che non prevede alcuna specifica regolamentazione per il caso di infermità fisica permanente. Ma, a ben vedere, il fatto stesso che la norma ora ricordata richiami espressamente l'art. 88 dello stesso codice, sta a dimostrare come l'impugnativa sia stata correttamente proposta e, dunque, come debba escludersi il denunciato difetto di rilevanza.

5. Al fine di meglio puntualizzare l'effettivo petitum perseguito dal giudice a quo attraverso la denuncia di illegittimità dell'art. 88 del codice di procedura penale del 1930, va osservato che, se pure viene richiesto a questa Corte una decisione che assimili il trattamento da riservare a chi si trovi in condizioni di permanente infermità fisica tale da non consentirgli di partecipare al processo, al trattamento riservato a chi venga a trovarsi in stato di incapacità di intendere e di volere per infermità di mente sopravvenuta al fatto, la considerazione che le doglianze risultino incentrate sulla necessità di tutelare il diritto di azione e difesa della parte civile, compresso per l'impossibilità di esercitare l'azione civile in sede propria, fa emergere come - nonostante il richiamo, anche nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, all'istituto della sospensione del processo - il giudice a quo tende ad un assetto conformato in modo tale da non precludere la possibilità di esodo della parte civile dal processo penale. E che questo sia il fine davvero divisato risulta univocamente dal fatto che la sospensione del processo penale viene evocata solo quale tertium comparationis (per il profilo, cioè, concernente la violazione del principio di eguaglianza), mentre, con riferimento al diritto di azione, ci si attesta al rilievo che, derivando dalla stasi di durata non determinabile del processo l'impossibilità per la parte civile di far valere la pretesa di danno davanti al giudice civile, viene a risultare compromesso l'art. 24 della Costituzione.

Cosicchè, in effetti, almeno sotto il profilo concernente il parametro costituzionale ora evocato, l'art. 88 risulta correttamente coinvolto perchè richiamato sia (implicitamente) dall'art.24, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930 sia (espressamente) dall'art. 497, primo comma, dello stesso codice.

6. Così chiariti gli esatti termini della questione sottoposta al vaglio della Corte, nel senso che l'interpretazione dell'ordinanza di rimessione in chiave di lesione del diritto di azione della parte civile chiama in causa l'art. 88 del codice di procedura penale del 1930 perchè ritenuto il precetto che più si presta ad essere assoggettato all'intervento "manipolativo" auspicato dal rimettente, la questione stessa è da ritenere, nei termini che seguono, fondata, con riferimento all'art.24 della Costituzione.

7. Ai fini di un più preciso inquadramento della questione proposta, appare opportuno premettere come l'assetto predisposto dal codice abrogato relativamente all'esercizio dell'azione di danno derivante da reato risulti informato ad una particolare valorizzazione del principio di accessorietà. Una caratteristica evidenziata sia dalle norme del capo II del titolo I del libro primo nel quale è disciplinato l'esercizio dell'azione civile, pure a prescindere dalla sede ove questa venga fatta valere, sia dalla sezione II del capo II del titolo III dello stesso libro primo, nel quale, essendo regolamentato l'istituto della parte civile, si ha specifico riferimento (v. art. 91, primo comma) all'azione civile esercitata nel processo penale.

Con riguardo ai rapporti tra azione civile e processo penale, l'accessorietà della prima, nel codice del 1930, si manifesta non soltanto relativamente alla necessità di un adeguamento del suo esercizio alle vicende del processo penale, ma anche attraverso la predisposizione di un regime di preclusioni volte, per un verso, ad attuare l'economia dei giudizi e, per un altro verso, ad impedire la formazione di giudicati contraddittori.

Tale funzione è appunto adempiuta dal più volte ricordato art. 24, secondo comma, in base al quale, ove l'azione di danno non sia esercitata in sede penale, il giudizio civile è sospeso fino a che sull'azione penale sia pronunciata la sentenza indicata nell'art. 3: vale a dire, fino a che non sia pronunciata nell'istruzione sentenza di pro scioglimento non più soggetta a impugnazione o nel giudizio la sentenza irrevocabile (ovvero non sia divenuto esecutivo il decreto di condanna).

Dalla detta norma si ricava, a fortiori, la regola della impossibilità di una translatio iudicii dal processo penale alla sede civile (prevista, invece, dal primo comma dello stesso art. 24 per l'ipotesi di esercizio dell'azione civile in sede propria anteriormente al procedimento penale davanti al giudice penale purchè non sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva in sede civile), da cui non potrebbe scaturire neppure la revoca della costituzione di parte civile, risultando i "casi in cui la costituzione di parte civile si considera revocata" tassativamente indicati dall'art. 102.

Dunque, manca nel codice del 1930 un'espressa previsione degli effetti del trasferimento dell'azione di danno della parte civile costituita dal processo penale alla sede civile, operando la clausola generale dell'art.3, secondo comma, che, con il contemplare la sospensione del processo civile per ogni ipotesi in cui la cognizione del reato influisce sul processo civile, rende evidente che un'eventuale translatio iudicii resterebbe comunque paralizzata da una sorta di eccezione litis ingressus impediens, analoga a quella scaturente dalla mancata osservanza dell'art. 25 del codice di procedura penale del 1930, per il caso di proposizione, riproposizione o proseguimento dell'azione civile in sede propria dopo la pronuncia di proscioglimento con una delle formule in detto articolo enunciate.

Un sistema, del resto, puntualmente coordinato al regime dell'efficacia del giudicato penale di condanna o di proscioglimento quale delineato dalla originaria tessitura del codice del 1930 ed in particolare, oltre che dall'art. 25, dagli artt. 27 e 28.

8. La perfetta sintonia tra la disciplina dell'esercizio dell'azione di danno derivante da reato nelle diverse sedi e la disciplina dell'efficacia del giudicato penale in sede civile, attuata attraverso una fitta rete di preclusioni e di vincoli realizzava così il principio dell'unità della giurisdizione, cui risultava informato il codice del 1930, principio definito dalla Relazione al progetto preliminare (pag. 14) "teoricamente esatto", anche se da non applicare "con pedantesca meticolosità", per evitare "i gravi inconvenienti già lamentati nell'applicazione del codice in vigore". Riserve, peraltro, dettate esclusivamente in vista di determinare le tipologie di formule di proscioglimento preclusive dell'esercizio dell'azione civile in sede propria, operando il principio nella sua massima espansione nella previsione dell'efficacia ultra rem ed ultra partes del giudicato penale quanto all'accertamento dei fatti materiali.

É peraltro da rilevarsi che l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha determinato, a sèguito di interventi di questa Corte, una progressiva erosione di tale principio ed un conseguente ridimensionamento della accessorietà dell'azione civile.

E ciò a partire dalla sentenza n. 132 del 1968, con la quale la Corte, assumendo a parametro di riferimento l'art. 24 della Costituzione nel suo integrale contesto, dichiarò l'illegittimità dell'art. 422 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedeva la sanatoria delle nullità conseguenti alla omessa citazione della persona offesa dal reato, della parte civile e del querelante se non dedotte immediatamente dopo le formalità di apertura del dibattimento. Una linea destinata successivamente a consolidarsi, con il conseguente coinvolgimento del principio della unità della giurisdizione, con la sentenza n. 1 del 1970, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 195 nella parte in cui pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili e, soprattutto, con le sentenze n. 55 del 1971, n. 99 del 1973 e n. 165 del 1975 con le quali venne dichiarata l'illegittimità, di volta in volta, degli artt. 28, 27 e 25 del codice di procedura penale, così attribuendosi al danneggiato che, per qualsivoglia ragione non sia stato posto in grado di intervenire nel processo penale la possibilità di far valere i propri diritti in un separato giudizio civile senza essere condizionato da preclusioni derivanti dallo svolgimento o dall'esito di quel processo; nonchè con la sentenza n. 29 del 1972, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 23, nella parte in cui escludeva che il giudice penale potesse decidere sull'azione civile anche quando, concluso il procedimento penale con sentenza di proscioglimento, l'azione della parte civile a tutela dei suoi interessi civili proseguisse in sede di cassazione ed eventuale giudizio di rinvio; in tal modo demolendo la clausola generale di accessorietà attraverso la prevista elisione di ogni legame tra azione civile ed azione penale nel caso in cui il giudice penale, prosciogliendo l'imputato avesse, per ciò solo, consumato il suo potere decisorio inscindibilmente connesso alla definizione della pretesa punitiva.

L'intervento, poi, dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405, con le sue prescrizioni relative alle pronunce del giudice penale in sede di gravame avverso sentenze di condanna in caso di sopravvenuta estinzione del reato per amnistia viene ulteriormente a restringere la portata dell'ora ricordato art. 23 e con esso del principio di accessorietà dell'azione civile nel processo penale.

Se è vero, quindi, che perdura la regola dell'accessorietà cui ancora si richiamano recenti decisioni di questa Corte emesse nel vigore del codice abrogato (v. sentenze n. 222 del 1985, n. 171 del 1982, n. 39 del 1982), le quali ribadiscono il principio - già affermato nel corso degli anni settanta e passato indenne dagli interventi demolitori in sede di legittimità costituzionale e dalle "novazioni" normative - in base al quale "l'azione civile si inserisce nel processo penale collocandosi in esso in via accessoria e, in qualche modo, subordinata, dato che è principio generale del nostro ordinamento la prevalenza nel processo penale dell'interesse pubblico all'accertamento dei reati rispetto all'interesse collegato alla risoluzione delle liti civili", è anche vero che le vicende più sopra descritte ne abbiano decisivamente ristretto l'area di operatività in ambiti in cui alla scelta di esercitare la pretesa di danno da reato nel processo penale non corrisponda un condizionamento della detta pretesa tale da precluderne o da limitarne l'effettiva realizzazione in forza delle esigenze teleologiche del processo penale.

L'"accertamento della verità", fine primario del processo penale (v. art.299 del codice di procedura penale del 1930), cui fa da contrappunto la tutela del diritto di difesa dell'imputato nelle varie misure corrispondenti alle diverse fasi processuali e che comporta conseguentemente, per chi eserciti l'azione civile in sede penale, l'onere di adattare le modalità di esercizio della sua pretesa alle sequenze del processo penale trova, infatti, un ostacolo invalicabile nella tutela del diritto di azione e difesa della parte civile, non comprimibile oltre quei limiti - da ritenere ragionevoli - derivanti dall'esigenza di attuazione della pretesa penale.

Una linea che ha condotto questa Corte a ritenere non illegittime numerose disposizioni del codice di procedura penale del 1930 pur limitative dei poteri e delle facoltà della parte civile rispetto a quelli che le sarebbero stati riconosciuti ove l'azione civile fosse stata esercitata in sede propria (v. sentenze n. 108 del 1970, n.190 del 1971, n. 206 del 1971, n. 187 del 1972, n.2 del 1973, n. 40 del 1974, n. 235 del 1974), pervenendo, invece, ad affermare la non conformità alla Costituzione delle norme le cui previsioni finissero per tradursi in limiti e condizionamenti incompatibili con il diritto d'azione e difesa (v. le già ricordate sentenze n. 132 del 1968, n. 1 del 1970, n. 55 del 1971, n.99 del 1973, n. 165 del 1975).

D'altra parte, dal principio di accessorietà, in quanto funzionale al fine primario della realizzazione della pretesa penale, non poteva non derivare una valorizzazione - ovviamente negli ambiti imposti dall'"accertamento della verità" - della posizione dell'imputato, accentuata dalle "novelle" del 1955, aventi di mira quasi esclusivamente il ruolo di tale parte processuale, determinando l'emergenza di un ulteriore potenziale squilibrio, peraltro, ridimensionato dalla giurisprudenza di questa Corte, tutte le volte in cui venisse in discussione la mancata estensione alla parte civile di istituti di "garanzia" (significativo quello della contumacia) che non potessero riguardare se non l'imputato (v. sentenza n. 171 del 1982).

L'insorgenza dello squilibrio adesso ricordato pur non potendo - per i motivi su accennati - porsi in termini di eguaglianza, diviene peraltro fonte di perplessità tutte le volte in cui il rispetto delle garanzie di difesa dell'imputato finisca per vanificare l'esercizio dell'azione civile in sede penale, nonostante che una simile vanificazione sia risultata talora ovviabile senza che quelle garanzie vengano meno.

Principi, sia pure in parte, già applicati dallo stesso legislatore del 1930, proprio nell'introdurre la norma denunciata.

Ed infatti, in deroga al principio di accessorietà, il progetto preliminare contemplava, in caso di sospensione del processo per infermità di mente sopravvenuta dell'imputato, la possibilità di autorizzare "la parte civile, o il P.M. quando agisce a favore di incapaci, a proseguire la sua azione in sede civile, indipendentemente dal procedimento penale" (v. Relazione al progetto preliminare, pag. 15): una regola poi confluita nell'art. 88, quinto comma, del codice di procedura penale del 1930 che - in parte correggendo le indicazioni sopra riportate - attribuisce ai detti soggetti il potere, "dopo l'ordinanza di sospensione", di "esercitare l'azione davanti al giudice civile indipendentemente dal procedimento penale, senza pregiudizio della facoltà indicata nell'art. 24 nel caso in cui il procedimento penale riprenda il suo corso".

9. Poste tali premesse, appare chiaro come l'impugnativa avente ad oggetto l'art. 88 del codice di procedura penale del 1930 si fonda sul rilievo che, mentre nel caso di sospensione del processo per infermità di mente sopravvenuta dell'imputato il quinto comma di tale articolo con sente alla parte civile, dopo l'ordinanza di sospensione, di esercitare l'azione davanti al giudice civile indipendentemente dal procedimento pena le, una tale facoltà non è, invece, attribuita alla parte civile nel caso in cui il processo non possa di fatto proseguire in conseguenza dell'accertato stato di infermità fisica permanente dell'imputato il quale non consenta che il dibattimento venga celebrato in sua assenza. Si è visto però come l'art. 88, quinto comma, e l'istituto della sospensione siano stati utilizzati dal giudice a quo come tertia comparationis per il profilo concernente la dedotta violazione del principio di eguaglianza, mentre, per quanto attiene all'affermato vulnus arrecato all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, il petitum effettivamente avuto di mira risulti incentrato sull'assenza, nel sistema del codice abrogato, di uno strumento che abiliti la parte civile ad esercitare l'azione in sede propria nonostante che il processo penale non possa di fatto proseguire. Ed è certo che una stasi del processo che si accerti di durata indefinita ed indeterminabile, non possa non vulnerare il diritto di azione e di difesa della parte civile cui pure l'assetto del codice abrogato apprestava tutela, svincolandola dal processo penale nel caso di sospensione del processo per infermità di mente sopravvenuta dell'imputato. Una tutela, questa, che è stata poi generalizzata dalla giurisprudenza di questa Corte, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale di quelle disposizioni dell'abrogato codice di rito che ponevano in discussione il diritto del danneggiato da reato o della parte civile costituita di esercitare l'azione civile in sede propria in caso (per il danneggiato) o di impossibilità di partecipazione al processo penale, ovvero (per la parte civile) di sentenza assolutoria.

Non può, d'altra parte, dubitarsi che, compro messa la valenza di postulato dogmatico, a partire dalla ricordata sentenza n. 1 del 1970, del principio della unità della giurisdizione, è venuto a cadere anche il suo valore di regola interpretativa nei casi in cui, facendo appello all'osservanza di tale principio, risulti vulnerato il diritto di azione e difesa del titolare dell'azione di danno.

10. Una volta accertata la violazione dell'art. 24 della Costituzione da parte di una norma che non consente alla parte civile, nei casi sopra indicati, l'esodo dal processo penale, resta da stabilire, in base al devolutum, se si profili una soluzione, da ritenere costituzionalmente obbligata, in grado di eliminare il vulnus arrecato al diritto di azione e difesa.

Esclusa la percorribilità di un itinerario normativo che conduca ad estendere alla fattispecie denunciata il regime di cui all'art.88, quinto comma, del codice di procedura penale, sia per l'inadeguatezza del regime della sospensione del processo a costituire il presupposto per superare la preclusione sia per gli effetti in danno dell'imputato che ne potrebbero conseguire sul piano del diritto penale sostanziale (si pensi alla sospensione della prescrizione in conseguenza della sospensione del processo, un evento, peraltro, non ineluttabilmente collegato al fine perseguito dal giudice a quo), l'unica norma in grado di fronteggiare il denunciato vizio di illegittimità è da individuare in un precetto che - svincolato dalle vicende direttamente collegate alle sorti del processo penale e, quindi, al diritto dell'imputato di non presenziare al dibattimento senza che ciò debba comportare l'utilizzazione di un regime esorbitante rispetto alla tutela del suo diritto di difesa in sede penale - consenta alla parte civile di chiedere al giudice, ove l'imputato rifiuti che il processo si svolga in sua assenza, di esercitare l'azione civile in sede propria. Questa soluzione, già contemplata nel regime del codice di procedura penale del 1913, il cui art. 471 attribuiva al giudice, tra l'altro, nel caso in cui l'imputato "si trova nell'impossibilità di comparire per legittimo e grave impedimento", il potere di "autorizzare il danneggiato che ne faccia istanza, a promuovere o proseguire l'azione per i danni avanti al giudice civile indipendentemente dal procedimento penale, e nonostante che siavi stata costituzione di parte civile", viene a profilarsi come la sola in grado di dare vita ad un regime che contemperi l'esigenza di tutelare il diritto di difesa dell'imputato senza esporlo alla sospensione del processo con la parallela esigenza di garantire alla parte civile - ove si verifichi l'impossibilità di celebrare il processo per un periodo di tempo non determinato nè deteminabile - il diritto di esercitare l'azione civile in sede propria. Il tutto, del resto, secondo una linea coerente ai decisa di questa Corte quanto al superamento del principio dell'unità della giurisdizione allorchè sia in gioco il diritto di azione e difesa.

11. L'art. 88, quinto comma, del codice di procedura penale del 1930, va, dunque, dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in caso di accertato impedimento fisico permanente di durata indeterminabile che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, che il giudice possa autorizzare la parte civile a proporre l'azione civile davanti al giudice civile.

Resta così assorbita l'ulteriore questione relativa al dedotto contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 88, quinto comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui non prevede che, in caso di accertato impedimento fisico permanente di durata indeterminabile che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, il giudice possa autorizzare la parte civile a proporre l'azione civile davanti al giudice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/94.

Gabriele PESCATORE, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 Luglio 1994.