SENTENZA N. 108
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 93, secondo comma, 94, primo e secondo comma, e 468
del codice di procedura penale, nonché dell'art. 559, terzo comma, del codice
penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 gennaio
1969 dal pretore di San Giovanni Valdarno nel procedimento penale a carico di
Traquandi Alfredo, iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969;
2) ordinanza emessa il 7 febbraio
1969 dal tribunale di Arezzo nel procedimento penale a carico di Fantozzi
Ubaldo, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969;
3) ordinanza emessa il 9 luglio 1969
dal pretore di Postiglione nel procedimento penale a carico di Spiniello
Esterina e Valitutto Gerardo, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre
1969.
Visti gli atti d'intervento del
presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5
maggio 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 30
gennaio 1969, nel corso del procedimento penale a carico di Traquandi Alfredo,
il pretore di San Giovanni Valdarno ha proposto, ritenendole rilevanti e non
manifestamente infondate, le questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 93, comma secondo, e 94, commi primo e secondo, del codice di procedura
penale in relazione agli artt. 24, comma secondo, e 3, comma primo, della
Costituzione.
Le norme impugnate dispongono che la
dichiarazione costitutiva di parte civile nel processo penale può essere
proposta nel procedimento di primo grado fino a che non siano state compiute
per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento (art. 93, comma
secondo, c.p.p.); in tal caso, essa é ricevuta dal cancelliere che assiste
all'udienza con atto separato da unirsi al processo verbale, e deve contenere,
fra l'altro, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei motivi che
la giustificano (art. 94 commi primo e secondo).
Secondo il giudice a quo, le norme
impugnate, in quanto consentono alla persona offesa dal reato di introdurre la
azione civile direttamente in udienza e di rinviare al momento della
discussione la determinazione del quantum del risarcimento, limiterebbero
gravemente i diritti di difesa dell'imputato, il quale, non essendo informato
con un congruo anticipo delle domande proposte nei suoi confronti, non avrebbe
la possibilità di esercitare un reale contraddittorio e una efficace difesa.
L'ordinanza prospetta poi un
ulteriore motivo di illegittimità delle norme citate, che contrasterebbero
anche con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3, comma primo, della
Costituzione, creando una disparità di trattamento, nonostante l'identità della
domanda proposta nell'una e nell'altra sede processuale, tra l'imputato, nei
cui confronti l'azione civile viene proposta in dibattimento, e il convenuto
nel processo civile, la cui difesa é garantita dall'istituto del termine per
comparire.
2. - Per motivi sostanzialmente
identici a quelli prospettati dal pretore di San Giovanni Valdarno, le stesse
questioni di legittimità costituzionale sono state promosse, con ordinanza
emessa il 7 febbraio 1969, dal tribunale di Arezzo nel procedimento penale a
carico di Fantozzi Ubaldo. L'ordinanza deduce, altresì, con riferimento agli
artt. 24, comma secondo, e 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art 468 del codice di procedura penale, in quanto la
facoltà della parte civile di determinare l'ammontare dei danni in sede di
conclusione priverebbe l'imputato della possibilità di difendersi adeguatamente
in ordine alla richiesta del quantum, in contrasto con i principi del
contraddittorio e della precisazione della domanda, vigenti nel giudizio
civile.
3. - Anche il pretore di
Postiglione, con ordinanza emessa il 9 luglio 1969 nel corso dei procedimenti
penali riuniti a carico di Spiniello Esterina e Valitutto Gerardo, ha proposto
le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 93, comma secondo,
94, commi primo e secondo, e 468, comma primo, del codice di procedura penale,
in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con argomentazioni analoghe
a quelle esposte dal pretore di San Giovanni Valdarno e dal tribunale di
Arezzo.
Nella suddetta ordinanza viene pure
sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 559, comma
terzo, del codice penale (relazione adulterina), in riferimento agli artt. 3 e
29 della Costituzione.
4. - Nei giudizi promossi dai
pretori di San Giovanni Valdarno e di Postiglione si é costituita, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale
dello Stato la quale chiede che le dedotte questioni di legittimità costituzionale
siano dichiarate non fondate.
Al riguardo l'Avvocatura osserva che
la costituzione della parte civile in udienza e la mancanza di un termine a
difesa non sembrano menomare le possibilità difensive dell'imputato perché egli
non può ritenersi impreparato di fronte ad una simile eventualità a lui di
certo non ignota.
Ritiene poi l'Avvocatura che la
indeterminatezza iniziale del petitum
- consentita dall'art. 95 comma secondo - e il differimento alle conclusioni
finali della precisazione dell'ammontare dei danni - consentito dallo stesso
articolo e dal 468, comma primo, del codice di procedura penale - nel mentre
rispondono a peculiari e razionali esigenze del procedimento civile abbinato e
inserito in quello penale, non diminuiscono, o almeno non rendono estremamente
difficile, l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato.
Perciò quelle norme non
contrasterebbero né con l'art. 3, comma primo, né con l'art. 24, comma secondo,
della Costituzione.
Considerato in diritto
1. - I giudizi come sopra proposti,
avendo per oggetto questioni connesse, possono essere riuniti e decisi con
unica sentenza.
Il pretore di Postiglione solleva
nella sua ordinanza, unitamente ad altre relative alla legittimità
costituzionale delle norme che concernono la parte civile, anche una questione
attinente la legittimità dell'art. 559, comma terzo, del codice penale, in
riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.
Poiché però la Corte, con sentenza n. 147 del
1969, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 559, comma
terzo, del codice penale, la questione sollevata sulla stessa norma dal pretore
di Postiglione va dichiarata manifestamente infondata, mentre le altre sulla
parte civile, per essere ad essa connesse, divengono manifestamente
irrilevanti.
2. - Il dubbio sulla legittimità
costituzionale degli articoli 93, comma secondo, 94, commi primo e secondo, e
468, comma primo, del codice di procedura penate, prospettato alla Corte dal pretore
di San Giovanni Valdarno e dal tribunale di Arezzo, investe la intera struttura
dell'istituto della parte civile per quanto attiene alla possibilità
riconosciutale di costituirsi anche all'udienza, fino al compimento in primo
grado delle formalità di apertura del dibattimento, e di esporre, all'atto
della costituzione, solo sommariamente i motivi che la giustificano, rinviando
alle conclusioni finali la precisazione dell'ammontare dei danni.
Secondo le ordinanze di rimessione,
le disposizioni contenute negli articoli citati, innanzi tutto violerebbero,
nei confronti dell'imputato, il diritto di difesa (art. 24, comma secondo,
Cost.) perché egli, in mancanza di un termine a difesa e di una sufficiente e
tempestiva conoscenza dei motivi della richiesta di restituzione e di
risarcimento e dell'ammontare dei danni, non potrebbe far valere le sue ragioni
e contrastare quelle avversarie.
3. - Le proposte questioni di
legittimità costituzionale non sono fondate.
La costituzione di parte civile
della parte offesa dal reato non rappresenta certo per l'imputato una
eventualità che egli non possa rappresentarsi sin dal momento in cui é sorta
per lui la imputazione e gli é stato reso noto, nei dati sommari del fatto da
contenersi in ogni mandato (art. 264 c.p.p.), il nome della parte offesa dal
reato. Dalla prevedibilità dell'evento deriva che l'imputato può ben preparare
tempestivamente le ragioni della sua opposizione alla costituzione di parte
civile, se egli ha da farne valere. E per quanto riguarda le ragioni, di ordine
soprattutto formale, che eventualmente sussistano in rapporto all'atto di
costituzione, esse possono essere prontamente rilevate e contestate
dall'imputato che é assistito, obbligatoriamente, da un difensore.
Nelle ordinanze si insiste molto
sull'ampiezza dei poteri spettanti alla parte civile, per sottolineare
l'importanza che nel processo rappresenta l'atto della sua costituzione e la
conseguente rilevanza di una attività dell'imputato diretta a contrastarne
l'ammissione. Ma non si riflette che quei poteri, volti all'accertamento della
responsabilità dell'imputato ai fini delle restituzioni e del risarcimento,
sono poteri che, per loro natura, in un processo a struttura, almeno
parzialmente, accusatoria, trovano la loro estrinsecazione nel dibattimento,
che é la sede in cui si accertano in via definitiva i fatti e le loro
conseguenze giuridiche; ond'é che non ha rilievo se la parte civile si
costituisca prima o all'atto dell'apertura di esso. Uno solo di quei poteri,
quello che attiene alla deduzione delle prove, deve essere esercitato, ai fini
della lealtà del contradittorio, in fase predibattimentale ed entro termini
fissati dalla legge (art. 415 c.p.p.).
Ma ciò vale per tutte le parti, sì
che la parte civile, che non si costituisca in istruttoria, non può pretendere
l'ammissione di testi a difesa, richiedere letture, richiamare documenti. Ond'é
che, sotto tale profilo, il ritardo della costituzione della parte civile sino
alla chiusura delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado,
rappresenta un vantaggio e non uno svantaggio per l'imputato, ed egli perciò
non può lamentare al riguardo alcuna menomazione del suo diritto di difesa.
4. - Nelle ordinanze si sostiene
altresì che una causa di diminuzione delle possibilità di tutela di quel
diritto, sarebbe da rinvenirsi nella facoltà concessa alla parte civile di
precisare l'ammontare dei danni solo all'atto delle conclusioni.
Ma nemmeno a questo rilievo può
attribuirsi consistenza.
La parte civile fa le sue
precisazioni in merito ai danni alla fine dell'istruttoria dibattimentale
perché solo allora, dalle risultanze emerse, può stabilirsi quanta parte della
responsabilità dell'imputato, nella dinamica del fatto reato produttivo del
danno, sia rimasta provata. Ma essa lo precisa comunque interloquendo per
prima, com'é naturale, nel dibattito processuale, e così dandosi alla difesa
dell'imputato, la possibilità di contrastare la richiesta con quegli elementi
che sono già nel processo. Che se poi nel processo essi già non fossero, la
richiesta, non provata, della parte civile, si risolverebbe in una enunciazione
che non avrebbe più valore del diniego che ad essa contrapporrebbe l'imputato;
onde il giudice non potrebbe che rinviare la liquidazione in sede civile
secondo il disposto dell'art. 489, comma secondo, del codice di procedura
penale.
5. - Nelle ordinanze si lamenta
anche la violazione del principio di eguaglianza, perché la parte lesa,
costituendosi parte civile in giudizio penale, é tenuta inizialmente alla sola
"esposizione sommaria dei motivi" e poi alla precisazione del petitum, mentre, agendo come attore in
giudizio civile, é tenuto fin dall'atto di citazione a precisare la causa petendi, il petitum e gli altri elementi previsti dall'art. 163 del codice di
procedura civile. Inoltre, nelle stesse ordinanze, si osserva che l'imputato,
se citato come convenuto in giudizio civile, ha a suo vantaggio i termini a
comparire dell'art. 163 bis, mentre può non avere termini di sorta di fronte
all'esercizio dell'azione spettante alla parte civile in sede penale.
Al riguardo va opposto che, a
situazioni giuridiche diverse possono corrispondere discipline giuridiche
differenziate.
E non é dubbio che l'inserimento
dell'azione civile nel giudizio penale, una volta disposta, a fini di utilità
generale, dal legislatore, entro i limiti della sua discrezionalità, pone in
essere una situazione processuale profondamente, o almeno notevolmente,
differente da quella riservata all'esercizio dell'azione civile nel processo
civile, anche se si tratti di azione di restituzione o di risarcimento di danni
derivanti da reato.
Tale rilievo priva di ogni
consistenza le denunziate antinomie fra il trattamento che la legge riserva a
quella azione se portata nell'una o nell'altra sede processuale.
Ma il vero é che quelle antinomie
sono in realtà soltanto apparenti, perché in sede penale, in cui vi é
costituzione di parte civile, il fatto reato e le sue conseguenze sono
esaminati in un unico processo, in cui l'accertamento dei fatti ha efficacia
polivalente: serve cioè all'accertamento della responsabilità dell'imputato,
sia ai fini penali che a quelli civili.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 559, comma terzo, del codice
penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 147 del
1969;
b) inammissibili le questioni
proposte dal pretore di Postiglione con ordinanza 9 luglio 1969 e relative agli
artt. 93, comma secondo, 94, commi primo e secondo, e 468, comma primo, del
codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
c) non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 93, comma secondo, 94, commi primo e
secondo, e 468 del codice di procedura penale, proposte dal pretore di San
Giovanni Valdarno con ordinanza in data 30 gennaio 1969 e dal tribunale di
Arezzo con ordinanza 7 febbraio 1969, in riferimento agli artt. 24, comma
secondo, e 3, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 26
giugno 1970.