SENTENZA N. 205
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 88 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
22 ottobre 1970 dalla Corte di assise di Torino nel procedimento penale a
carico di Iannuzzi Antonio, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre
1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 novembre
1971 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel dibattimento celebratosi avanti alla
Corte di assise di Torino il 22 ottobre 1970 a carico di Iannuzzi Antonio, imputato
di uxoricidio e tentato omicidio, questi, interrogato insistentemente dal
Presidente, non rispondeva, ed assumeva anzi un atteggiamento tale da indurre
la Corte a disporre perizia psichiatrica, al fine di accertare se egli, per le
sue condizioni mentali, fosse o no in grado di assistere utilmente al
dibattimento.
All'esito della perizia, espletata
immediatamente, si accertava che l'imputato presentava manifestazioni
isteriche, ma la Corte riteneva di potere escludere la sussistenza delle
condizioni di totale incapacità di intendere e di volere previste dall'art. 88
cod. proc. pen. per la sospensione del procedimento, e ordinava pertanto
procedersi oltre nel giudizio. La difesa, peraltro, eccepiva l'illegittimità
costituzionale della detta norma per contrasto con la garanzia del diritto di
difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, affermando che la norma impugnata
consentirebbe la prosecuzione del giudizio anche nel caso in cui, come nella
specie, l'imputato, pur capace di intendere e di volere, sia tuttavia nella
impossibilità di esprimersi, e sia quindi impedito nell'esercizio della difesa
materiale.
La Corte d'assise, con ordinanza emessa
nello stesso giorno, riteneva la questione rilevante e non manifestamente
infondata.
Anche secondo il giudice "a quo",
l'art. 88 cod. proc. pen. consentirebbe la prosecuzione del procedimento nel
caso di constatata incapacità all'esercizio della difesa materiale da parte
dell'imputato per impedimento fisico, purché siano presenti la capacità di
intendere e di volere, come appunto dovrebbe accadere nei confronti dello
Iannuzzi, e si porrebbe quindi in contrasto col dettato costituzionale.
L'ordinanza, debitamente notificata e
comunicata, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 324 del 23 dicembre
1970.
Nel giudizio avanti a questa Corte si é
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
come per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato
tempestivamente le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva che, qualunque sia
stato l'ostacolo manifestatosi al valido esercizio della difesa da parte
dell'imputato, sarebbe da escludere che possa essersi determinata una
situazione non riferibile ad una delle due categorie di impedimenti fisici
previste dalla legge. Invero, se, come parrebbe aver ritenuto la Corte
d'assise, l'imputato era impossibilitato ad esprimersi per una delle cause di
cui all'art. 143 cod. proc. pen., egli avrebbe potuto godere delle garanzie
apprestate dalla legge appunto allo scopo di assicurare anche ai muti e
sordomuti l'esercizio del diritto di difesa. Se invece l'impedimento fosse
stato tale da impedire la sua comparizione in dibattimento, il procedimento
avrebbe dovuto sospendersi ai sensi dell'art. 497 cod. proc. pen. In entrambi i casi, quindi, il diritto di difesa dell'imputato
sarebbe stato tutelato, e mal si comprenderebbe come la Corte di assise abbia
potuto sollevare la questione di legittimità in esame, che dovrebbe quindi
dichiararsi infondata.
Considerato
in diritto
1. - L'ordinanza della Corte d'assise di
Torino, dato atto dell'accertamento medico dibattimentale che il giudicabile,
pur presente in udienza, si trovava in quel momento in condizioni di incapacità
di provvedere alla propria "difesa materiale" per impedimento fisico
(mutismo isterico) e quindi, secondo l'ordinanza, fuori della possibilità di
ottenere la sospensione del procedimento a termini dell'art. 88 del codice di
procedura penale, sottopone alla Corte la questione di legittimità di questo
articolo. Ciò in quanto esso limita la possibilità di sospensione alla sola
ipotesi di incapacità di intendere o di volere, dipendente da accertata totale
infermità di mente, senza estenderla all'ipotesi di contingente impossibilità
di esercitare la "difesa materiale", frustrando così il pari diritto
di difesa, che si estrinseca nella indefettibile possibilità di discolpa
diretta e personale da parte dell'imputato.
2. - La questione non é fondata.
L'autodifesa, mediante risposte
all'interrogatorio, discolpe e dichiarazioni in genere, é certamente diritto
primario dell'imputato, garantito dalla Costituzione, immanente a tutto l'iter
processuale, dalla fase istruttoria a quella di giudizio (artt. 367, 441, 443
cod. proc. pen.) sino al momento di chiusura del dibattimento, in cui "l'imputato
deve avere per ultimo la parola" (art. 468 cod. proc. pen.).
L'art. 88 cod. proc. pen. risponde alla
finalità di mantenere intatto l'esercizio di quel diritto e di evitarne la
compromissione nel caso in cui l'imputato venga a trovarsi "in tale stato di
infermità di mente (sopravvenuta) da escludere totalmente la sua capacità di
intendere o di volere". Da qui, anzitutto, la sospensione del
procedimento, fino a quando l'imputato riacquisti la capacità (comma terzo) e,
insieme, l'avvio ad accertamenti peritali, con eventuale internamento
dell'imputato in manicomio (comma primo).
Trattasi, pertanto, di norma che trova, nei
sui presupposti e nel contenuto, autonoma, razionale e compiuta
giustificazione.
L'ordinanza di rinvio, muovendo
dall'accertamento di presupposto diverso, escludente una infermità della natura
e del grado previsti nell'indicato art. 88, prospetta, come si é detto, il
dubbio di incostituzionalità pel fatto dell'omessa previsione, nel contesto
dell'articolo stesso, di altra ipotesi, di natura diversa (fisica, non mentale)
ma di uguale effetto, come quello derivante dal blocco emotivo dei mezzi
verbali di espressione del pensiero.
Ma la Corte osserva che la cennata
autonomia dell'art. 88 esclude che possano in esso ravvisarsi lacune di normativa
che ne vizino il contenuto, con effetti pregiudizievoli nell'esercizio del
diritto di difesa personale o cosiddetta "materiale".
La sospensione del procedimento,
nell'ipotesi di cui all'art. 88, non costituisce l'unico mezzo di tutela di
tale diritto, al di fuori del quale ogni altra esigenza tutelatrice non possa
che essere sacrificata per mancata previsione di mezzi idonei relativi ad altre
situazioni.
Sono, infatti, previsti, come provvedimenti
contingenti, da adottarsi in caso di necessità, sia la "sospensione"
del dibattimento (art. 431 c.p.p.) sia il "rinvio" del dibattimento a
tempo indeterminato (art. 432 c.p.p.).
É poi ulteriormente prevista, anche nel
caso di solo mutismo, l'adozione di provvedimenti succedanei, atti a supplire
alla fisica impossibilità o difficoltà di espressione (art. 143 c.p.p.).
In definitiva, il diritto di difesa
personale trova le sue sufficienti garanzie nel sistema del diritto positivo,
senza che ne risulti in alcun modo intaccata la legittimità dell'art. 88 del codice
di procedura penale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice di procedura penale,
proposta, con ordinanza 22 ottobre 1970 dalla Corte d'assise di Torino, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.
Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO -
Luigi OGGIONI - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre
1971.