SENTENZA N. 29
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di
procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanze emesse il 19 dicembre 1970, il 16 dicembre 1970 ed il 29 gennaio 1971
dalla Corte suprema di cassazione - sezione IV penale - nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Topini Maria, Beghi
Quintino, Ministeri Rocco e Consalvo Natale ed altro,
iscritte ai nn. 73, 92, 122 e 309 del registro
ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del
21 aprile 1971, n. 106 del 28 aprile 1971, n. 112 del 5 maggio 1971 e n. 259
del 13 ottobre 1971;
2)
ordinanza emessa il 25 gennaio 1971 dalla Corte suprema di cassazione - sezione
VI penale - nel procedimento penale a carico di
Torrione Gianni Carlo e Santerini Giorgio, iscritta
al n. 215 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 177 del 14 luglio 1971.
Udito
nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Ercole
Rocchetti.
Ritenuto in fatto
La
Corte di cassazione, con le cinque ordinanze in epigrafe, ha proposto,
ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura penale,
con riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione.
Secondo
il giudice a quo, la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1970,
che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 195 del
codice di procedura penale nella parte in cui pone limite a che la parte civile
possa proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni della sentenza che
concernono i suoi interessi civili, viene a trovare, per quanto attiene alla
sua concreta attuazione, un ostacolo nella norma impugnata, là dove
statuisce che "il giudice penale non può decidere sull'azione
civile, quando il procedimento si chiude con sentenza che dichiara non doversi
procedere o che pronuncia assoluzione per qualsiasi causa". Tale
disposizione, che in sostanza preclude, nel caso di proscioglimento
dell'imputato, ogni pronuncia del giudice penale (e quindi anche della
Cassazione) in ordine all'azione proposta dalla parte civile a tutela dei suoi
interessi di natura privata, sarebbe, secondo la detta Corte, in contrasto con
l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, alla stregua della
interpretazione che di esso ha dato la Corte costituzionale.
Le
ordinanze di remissione sono state ritualmente notificate, comunicate e
pubblicate, e, non essendosi costituita alcuna delle parti, la causa viene
portata e decisa in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Considerato in diritto
Poiché
le cinque ordinanze di rimessione hanno per oggetto la stessa questione, i
giudizi relativi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
L'art.
195 del codice di procedura penale disponeva che la parte civile non
può, per tutelare i suoi interessi civili, proporre impugnazione contro
la sentenza che ha prosciolto l'imputato, o lo può soltanto se sia stata
essa condannata al pagamento delle spese e al risarcimento del danno in favore
dell'imputato prosciolto, e limitatamente a questo solo capo della sentenza.
Ma
questa Corte, con sentenza n. 1 del 1970 ed ordinanza n. 154
dello stesso anno, ha dichiarato, con riferimento all'art. 111, comma secondo,
della Costituzione, la illegittimità costituzionale del detto articolo,
nella parte in cui pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso per
cassazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi
interessi civili.
Divenuto
così possibile alla parte civile, a tutela di tali interessi, gravarsi
in Cassazione anche contro la sentenza che ha prosciolto l'imputato, ricorsi
sono pervenuti a quella Corte, ma essa ha però trovato ostacolo al loro
esame nella norma dell'art. 23 del codice di procedura penale.
"Tale
norma - si legge infatti in una delle ordinanze di rimessione - avente quale
suo essenziale presupposto la natura accessoria e subordinata del rapporto
processuale civile inserito nel processo penale, viene infatti a precludere, in
caso di proscioglimento dell'imputato, ogni pronunzia del giudice penale in
ordine all'azione civile e pertanto anche la decisione da parte di questa Corte
(di cassazione), che é pur sempre giudice penale, ancorché di
pura legittimità del ricorso proposto dalle parti civili a tutela dei
loro interessi di natura esclusivamente privata".
"Detta
norma pertanto - prosegue l'ordinanza - analogamente a quanto ha ritenuto la
Corte costituzionale con la sentenza (n. 1 del 1970), può apparire in
contrasto con l'articolo 111, comma secondo, della Costituzione, che sancisce
il principio che, contro gli atti aventi natura di sentenza, é sempre
ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge".
E
ritenendo non irrilevante ai fini dei giudizi in atto la soluzione di questo
contrasto, la Cassazione ne ha rimesso a questa Corte la decisione.
La
questione così proposta é fondata.
Nei
confronti dell'art. 23, avente contenuto generale d’enunciazione di un
principio, quello che l'azione civile esercitata nel procedimento penale non possa
proseguire al cessare dell'azione penale per dichiarata improcedibilità
di essa o per assoluzione dell'imputato, si ripropone la stessa questione che
questa Corte ha decisa, a proposito dell'art. 195, che, del principio enunciato
nell'art. 23, costituisce la puntuale applicazione in tema di proposizione del
gravame.
Di
fronte alla garanzia assicurata al cittadino dall'art. 111, comma secondo,
della Costituzione - che l'autorizza ad invocare il riesame di
legittimità di qualsiasi sentenza - nessuna norma che, in contrario,
restringa tale diritto, escludendolo in casi determinati, anche se a tutela
d’altre esigenze, può ritenersi conforme al dettato
costituzionale.
L'art.
23, del codice di procedura penale, inibendo ogni decisione sull'azione civile
quando l'imputato sia stato prosciolto, é pertanto illegittimo nella
parte in cui impedisce anche l'esame del ricorso per cassazione proposto dalla
parte civile contro la sentenza di proscioglimento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la illegittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di procedura
penale, nella parte in cui esclude che il giudice penale possa decidere
sull'azione civile anche quando, concluso il procedimento penale con sentenza
di proscioglimento, l'azione della parte civile, a tutela dei suoi interessi
civili, prosegua in sede di cassazione ed eventuale successivo giudizio di
rinvio.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Ercole ROCCHETTI
Depositata
in cancelleria il 17 febbraio 1972.