SENTENZA N. 1
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 195 del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 23 marzo 1968 dal pretore di Padova nel procedimento penale
a carico di Zulian Giampaolo, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1968 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 15 giugno 1968.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri; udito nell'udienza pubblica del 29
ottobre 1969 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Il pretore di Padova, con
sentenza in data 13 marzo 1968, assolveva per insufficienza di prove Zulian
Giampaolo dal reato di lesioni colpose in danno di Chiodetto Maria Teresa, che
si era costituita parte civile nel relativo procedimento.
Avverso tale sentenza, la Chiodetto
proponeva ricorso per cassazione per i soli interessi civili.
In sede di esame sulla
ammissibilità' della impugnazione, lo stesso pretore di Padova, con ordinanza
emessa il 23 marzo 1968, proponeva, ritenendola rilevante e non manifestamente
infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 del codice
di procedura penale con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Nell'ordinanza si osserva che, nel
caso di proscioglimento dell'imputato, la parte civile può proporre
impugnazione, ai sensi dell'art. 195 del codice di procedura penale, soltanto
quando essa sia stata condannata alle spese e al risarcimento del danno.
Poiché, nella specie, non vi era
stata alcuna pronuncia del genere a carico della Chiodetto, il ricorso da lei
proposto avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, secondo il disposto
dell'art. 207, comma primo, del codice di procedura penale, per difetto di
legittimazione all'impugnazione della proponente.
Né secondo il pretore di Padova alla
dichiarazione di inammissibilità' avrebbe potuto ovviarsi, come vuole un
recente indirizzo dottrinario, mediante una interpretazione estensiva delle
norme sulla impugnazione della parte civile, in rapporto all'art. 111 della Costituzione,
poiché il semplice richiamo a tale disposizione non é idoneo a modificare il
sistema delle impugnazioni disciplinato dal vigente codice di procedura penale
e ad alterare i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 195.
Invece, secondo il pretore,
preliminare al giudizio sulla ammissibilità della impugnazione, é la questione
di legittimità costituzionale del citato art. 195: perché esso appare, a suo
dire, in netto contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto
limita gravemente ed ingiustamente il diritto di difesa della parte civile nei
confronti delle altre parti, impedendole di impugnare una sentenza che, quanto
meno, potrebbe compromettere definitivamente il suo diritto al risarcimento del
danno non patrimoniale.
L'ordinanza, ritualmente notificata
e comunicata, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
152 del 15 giugno 1968.
2. - Nel giudizio dinanzi alla
Corte, si e costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale con atto di intervento
e deduzioni del 5 luglio 1968 ha chiesto che sia dichiarata infondata la
questione di legittimità costituzionale promossa dal pretore di Padova.
In via pregiudiziale, l'Avvocatura
prospetta il dubbio circa la legittimazione del giudice a quo a sollevare
questioni di legittimità costituzionale in sede di esame sulla ammissibilità
della impugnazione ex art. 207 del codice di procedura penale. La soluzione
negativa invero sarebbe suffragata dal fatto che il giudice a quo, nei
procedimenti di impugnazione, ha una competenza di carattere eccezionale,
limitata alle questioni di inammissibilità rilevabili ictu oculi; pertanto, come organo sfornito di poteri decisori sul
merito della causa, egli non sarebbe legittimato a proporre questioni di
legittimità costituzionale.
Relativamente alla dedotta
questione, l'Avvocatura osserva che l'esercizio dell'azione civile nel processo
penale trova il suo limite nella natura stessa dell'azione che si fa valere: la
tutela civile infatti é strettamente collegata alla tutela penale sino a quando
sussiste una coincidenza delle due tutele; quando tale coincidenza viene meno,
come nel caso di pronunzia assolutoria dell'imputato, le due forme di tutela si
scindono, con la conseguenza che il giudice penale non ha più alcun potere
decisorio in ordine all'azione civile, e la stessa parte civile non ha più
alcun interesse a far valere in sede penale la sua pretesa. L'azione civile,
perciò, ritorna nella sua sede naturale, salve, naturalmente, le preclusioni
nascenti dal giudicato penale.
Il fatto che la parte civile non sia
legittimata ad impugnare la sentenza penale assolutoria (salvo il caso di sua
condanna alle spese ed ai danni), trova la sua giustificazione nella
circostanza che il suo diritto di difesa é garantito, in sede penale, nei
limiti dell'interesse che essa ha fatto valere.
Pertanto, secondo l'Avvocatura,
poiché l'art. 195 offre alla parte civile quella protezione necessaria e
sufficiente alla natura dell'azione esercitata e alla posizione assunta nel
processo penale, le censure formulate dal giudice a quo risultano prive di
fondamento. Non sussiste infatti nessuna disparità di trattamento della parte
civile rispetto alle altre parti del processo penale, in quanto le loro
posizioni sono talmente diverse da non consentire alcun confronto; neppure può
parlarsi di violazione di difesa in quanto l'art. 195 del codice di procedura
penale assicura la più ampia difesa nei limiti della natura del bene dedotto in
giudizio.
Considerato in diritto
1. - Il pretore di Padova, essendo
chiamato a pronunziarsi, ai sensi dell'art. 207 del codice di procedura penale,
sull'ammissibilità di un gravame proposto da una parte lesa, costituita parte
civile, contro una sua sentenza, con la quale quel pretore aveva prosciolto
l'imputato, ha ritenuto non conforme alle norme costituzionali relative al
diritto di difesa la disposizione dell'art. 195 dello stesso codice che, nella
ipotesi di proscioglimento dell'imputato, consente alla parte civile un diritto
di gravame limitato al solo caso in cui essa sia stata condannata ai danni e
alle spese. Al riguardo l'Avvocatura dello Stato prospetta preliminarmente il
dubbio che, al giudice chiamato ad esprimere il sommario giudizio di cui
all'art. 207 del codice di procedura penale non sia consentito di sollevare
questioni di costituzionalità, per essere a lui sottratto l'esame del merito,
che é riservato invece al giudice dell'impugnazione.
Ma, secondo questa Corte ha già più
volte ritenuto, legittimato a sollevare eccezioni di incostituzionalità é ogni
organo investito di funzioni di giurisdizione che, per risolvere una qualsiasi
questione sottoposta al suo esame e che abbia il compito di decidere, debba
interpretare ed applicare una norma della cui conformità alla Costituzione
abbia motivo di dubitare.
E poiché, nel caso, il pretore di
Padova doveva, per assolvere il compito commessogli dall'art. 207 del codice di
procedura penale, interpretare ed applicare quanto é dal detto articolo
disposto, egli era senza dubbio legittimato a sollevare, in rapporto ad esso,
questioni di costituzionalità.
Ond'é che il dubbio proposto
dall'Avvocatura deve ritenersi infondato.
2. - Passando all'esame del merito,
é da precisare che il giudice a quo, benché nel dispositivo dell'ordinanza di
rimessione abbia indicato, come norme di comparazione ai fini del giudizio di
costituzionalità, soltanto quelle di cui agli artt. 24, comma secondo, e 3, in
realtà egli ha preso in considerazione anche la norma dell'art. 111 della
Costituzione, la cui disposizione ha citato nella parte motiva della stessa
ordinanza, sia pure per escludere che quella norma abbia importato un diretto
effetto abrogativo - modificativo della disposizione e del sistema dell'art.
195 del codice di procedura penale.
É ovvio che il giudice a quo, nel
porsi tale quesito, ha manifestato di avvertire un contrasto fra le due norme,
quella dell'art. 195 del codice di procedura penale - che esclude il gravame
della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato (salvo
il caso di sua condanna alle spese e ai danni) - e quella dell'art. 111, comma
secondo, della Costituzione, che ammette il ricorso per cassazione contro ogni
tipo di sentenza. E deve dedursene che lo stesso giudice, in tanto ha omesso,
nelle conclusioni, di richiamare l'art. 111 da lui pur menzionato (e che, nel
caso era specificamente pertinente perché la parte civile Chiodetto proprio un
ricorso per cassazione aveva proposto), in quanto ha fatto riferimento alla
disposizione dell'art. 24, comma secondo, che può considerarsi comprensiva di
ogni altra relativa alla tutela del diritto di difesa.
Ciò posto, la Corte ritiene che il
giudice a quo abbia dedotto anche la violazione dell'art. 111, secondo comma,
della Costituzione.
3. - La norma impugnata non lede gli
artt. 24 e 3 della Costituzione.
Infatti, per quanto riguarda in
generale il diritto di difesa, la parte civile ha modo di esercitarlo
pienamente nel primo grado del giudizio; sì che, sotto questo aspetto, l'art.
24 della Costituzione non può ritenersi violato. Altrettanto si dica dell'art.
3: se alla parte civile é negato, in certi casi, il diritto di appellare, ciò
si giustifica con la singolare posizione che essa, come parte lesa, ha nel
processo penale; per cui non sembra irragionevole che, nel silenzio del
pubblico ministero e dell'imputato, le manchi il potere di provocare il riesame
sul fatto.
4. - Analogo ragionamento non può
ovviamente ripetersi per il ricorso per cassazione, poiché l'art. 111, secondo
comma, della Costituzione, ammettendolo " sempre", e cioè senza
esclusioni, ne attribuisce il potere a tutte le parti del giudizio di merito,
quando siano consumate o non siano consentite altre forme di gravame.
Deve riconoscersi quindi che alla
parte civile, per il disposto dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione,
competa il diritto di ricorrere in cassazione per violazione di legge anche
contro la sentenza, sia di primo che di secondo grado, che abbia prosciolto
l'imputato e che, non avendo condannato ai danni e alle spese essa parte
civile, per l'art. 195 non può essere ora da questa in alcun modo impugnata.
Ed é appena il caso di soggiungere
che il ricorso per cassazione, che la parte civile é così ammessa a proporre
nelle ipotesi in cui le era prima vietato, ha sempre lo stesso oggetto, e
quindi gli stessi limiti, dell'azione civile che essa é abilitata a esercitare
nel processo penale; può cioé investire le sole disposizioni della sentenza che
concernono i suoi interessi civili. Va poi anche soggiunto che il ricorso per
cassazione della parte civile, quando é proposto contro sentenza di primo
grado, per lei inappellabile, produrrà effetto soltanto se contro la stessa
sentenza non segua un esame in appello, cui la parte civile ha titolo per
partecipare in forza del disposto dell'art. 92 del codice di procedura penale,
e che abbia luogo a seguito di gravame proposto dall'imputato o dal pubblico
ministero.
Deve pertanto concludersi che la disposizione
dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione ha reso illegittimo l'art. 195
del codice di procedura penale nella parte in cui questo non consente che la
parte civile proponga ricorso per cassazione, limitatamente alle disposizioni
concernenti i suoi interessi civili, contro la sentenza, sia di primo che di
secondo grado, la quale ha concluso il processo cui essa ha partecipato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 195 del codice di procedura penale, nella parte in cui
pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso per cassazione contro
le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
gennaio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 22
gennaio 1970.