SENTENZA N. 190
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 106, 350, secondo comma, 408, secondo comma, 447,
448 e 449 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 dicembre 1969 dal
pretore di Iseo nel procedimento penale a carico di Dalola Guido, iscritta al
n. 21 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970;
2) ordinanza emessa il 4 dicembre 1970 dal
tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Rota Adelino ed altro,
iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 87 del 7 aprile 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre
1971 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel corso del procedimento penale a carico
di Dalola Guido il pretore di Iseo ha sollevato, in riferimento agli articoli 3
e 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità degli
artt. 106, 350, secondo comma, 408, secondo comma, 447, 448 e 449 del codice di
procedura penale, nelle parti in cui prevedono l'obbligo della testimonianza a
carico della persona offesa dal reato, che nello stesso giudizio penale siasi
costituita parte civile per la tutela del diritto alle restituzioni od al
risarcimento del danno.
E ciò in quanto, si rileva nell'ordinanza,
tale normativa, dal punto di vista dell'imputato, lederebbe il principio di
uguaglianza, perché fra attore (parte civile) e convenuto (imputato) solo il
primo può porre se stesso come fonte di prova, con la propria testimonianza; e
lederebbe altresì il diritto di difesa, perché, essendo la testimonianza una
prova, tale prova sarebbe accessibile solo ad una delle due parti. Lo stesso
sistema, d'altronde, esaminato dal punto di vista della parte civile,
contrasterebbe col principio di uguaglianza e col diritto di difesa, in quanto
l'attore sarebbe costretto a dire la verità (al che lo obbligherebbe il
giuramento) ed a testimoniare anche contra se, mentre non può pretendere
altrettanto dall'imputato.
Costituitasi in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, a
sostegno della non fondatezza della questione in esame, ha osservato che la
disciplina della posizione della parte civile nel processo penale risente della
necessaria subordinazione dell'interesse privatistico rispetto all'accertamento
del reato, che costituisce l'oggetto principale del processo penale.
Nella specie non si profilerebbe comunque
un contrasto col principio di uguaglianza. L'asserita disparità di trattamento
fra le parti del giudizio di danno, a detrimento della parte civile, pur
realizzando una deroga al principio di diritto processuale civile nemo
tenetur edere contra se, sarebbe giustificato (secondo l'indirizzo interpretativo
segnato in merito all'art. 3 Cost. dalla giurisprudenza costituzionale) dal
fatto che l'azione civile di risarcimento é intentata davanti al giudice penale
soltanto in ragione della connessione con i fatti aventi prevalente rilevanza
per l'accertamento del reato.
E questa stessa peculiare connessione della
materia civile con l'accertamento in sede penale escluderebbe altresì la
violazione del diritto di difesa, la cui esplicazione deve essere armonizzata
con l'interesse pubblico che domina la disciplina del processo penale ed esige
che la stessa parte civile collabori in modo veritiero alla prova.
Contro l'osservazione del giudice a quo,
per cui vi sarebbe lesione del diritto di difesa per il fatto che la sola
deposizione della parte civile costituirebbe fonte di prova, l'Avvocatura
contesta che ciò risulti da alcuna disposizione legislativa, ed obietta, anzi
che contrasterebbe col principio del libero convincimento del giudice penale,
al quale é data potestà di apprezzare, ai fini della prova, anche le
dichiarazioni rese dall'imputato nell'esercizio della difesa.
Analoga questione, in relazione al solo
art. 3 della Costituzione, é stata sollevata, circa la legittimità dell'art.
106 cod. proc. pen., anche dal tribunale di Bergamo il quale ha motivato che
l'obbligo della testimonianza, imposto alla parte civile, altererebbe
l'equilibrio processuale dei soggetti aventi interesse al giudizio per il
risarcimento del danno.
Considerato
in diritto
1. - Secondo l'assunto del pretore di Iseo,
cui con ordinanza di meno ampio contenuto aderisce il tribunale di Bergamo,
l'art. 106 cod. proc. pen., recante l'obbligo della testimonianza a carico
della parte civile, e gli artt. 350, secondo comma, 408, secondo comma, 447,
448 e 449 dello stesso codice nelle parti volte a disciplinare l'assolvimento
del detto obbligo, lederebbero il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e
quello dell'inviolabilità del diritto di difesa (art. 24, secondo comma,
Cost.), così riguardo all'imputato come riguardo alla parte civile. Nei
confronti del primo risulterebbero violati il principio di uguaglianza, perché
soltanto alla parte civile é concesso di rendere la testimonianza, ponendo se
stessa quale fonte di prova, ed il diritto di difesa perché, essendo la
testimonianza una prova, questa é resa accessibile soltanto ad una delle parti.
Lo stesso sistema, esaminato poi dal punto
di vista della parte civile, lederebbe parimenti tanto il principio di
uguaglianza quanto il diritto di difesa, giacché l'attore (parte civile) sarebbe
costretto a testimoniare secondo verità ed anche contra se, mentre non
può pretendere analogo comportamento dall'imputato.
2. - Le questioni non sono fondate.
É indubbio che l'esercizio dell'azione
civile per le restituzioni e per il risarcimento dei danni da reato é, nel
processo penale, regolato dal legislatore, nei limiti della sua discrezionalità
e per fini di utilità generale, diversamente dall'esercizio dell'azione
medesima davanti al giudice civile. E non é meno indubbio che nei due sistemi
risulta diversamente disciplinata la testimonianza.
Tali differenze normative sono, però,
inevitabili effetti dell'applicazione del principio della preminenza della
giurisdizione penale su quella civile, quale, in dipendenza di una scelta
legislativa non irrazionale, é riconosciuta nel nostro ordinamento a corollario
della prevalenza dell'interesse pubblico all'accertamento dei reati rispetto
all'interesse collegato alla risoluzione delle liti civili. Si tratta dello
stesso pubblico interesse che informa l'obbligatorietà dell'azione penale
(articolo 112 Cost.) e da cui promana il principio, fondamentale nel processo
penale, dell'assenza di limiti legali alla libera ricerca e alla valutazione
delle prove da parte del giudice; limiti che invece non mancano nella disciplina
del processo civile.
Lo stesso criterio di preminenza della
giurisdizione penale trova, invero, significativa espressione legislativa,
allorché lo stesso fatto sia configurabile, nel contempo, come illecito penale
e come illecito civile e si prospetti, quindi, in ordine ad esso l'opportunità
che siano evitati contrasti di giudicati. Dal che deriva razionalmente la
subordinazione dei giudizi civili, amministrativi e disciplinari (salve le
eccezioni di cui agli artt. 19 e 20 c.p.p.) a quello penale, e la conseguente
autorità del giudicato in questo formatosi, in particolare rispetto al giudizio
per le restituzioni e per il risarcimento del danno (art. 27 c.p.p.) o ad altri
giudizi civili e amministrativi (art. 28 c.p.p.), come é stato affermato nelle
recenti sentenze
nn. 108/1970 e 55/1971.
3. - Ciò premesso la Corte non ritiene che
la normativa impugnata, per quanto riguarda la parte civile, sia illegittima
sotto i due aspetti sopra indicati.
Secondo la ormai costante sua
giurisprudenza, il principio di uguaglianza assicura ad ognuno parità di
trattamento in situazioni non differenziate. Le modalità di esercizio del
diritto di difesa, pertanto, possono essere legittimamente disciplinate in modo
diverso, purché rispondenti alle caratteristiche di ciascun procedimento, con
l'ovvio limite che non rimanga vanificato o reso estremamente difficoltoso
l'esercizio del diritto stesso.
Ora, dall'accennata subordinazione della
disciplina della costituzione di parte civile a quella propria del giudizio
penale, ai cui fini é preordinato l'obbligo dell'offeso dal reato (anche se
agisca in tale sede per il perseguimento della pretesa riparatoria) di rendere
la testimonianza, nei casi di legge anche sotto vincolo di giuramento, quando
sia informato dei fatti per i quali si procede, discende il dovere imposto al
soggetto stesso, sanzionato penalmente nell'art. 372 del codice penale, di dire
tutta la verità e null'altro che la verità. Ciò eventualmente anche in merito a
circostanze di fatto che possano influire in senso sfavorevole sulla decisione
circa la pretesa riparatoria. E, considerandosi che il soggetto costituitosi
parte civile é indicato talvolta come il principale e finanche come l'unico
testimone per la ricostruzione storica dei fatti dedotti nell'imputazione, non
si vede come i principi costituzionali di uguaglianza e di difesa, invocati
dalle ordinanze, possano giustificarne il diniego da parte di lui di cooperare
all'accertamento dei fatti predetti, ponendosi su piano diverso da quello di
altri soggetti sui quali grava il dovere della testimonianza, secondo le norme
dettate al riguardo dal codice di procedura penale.
Del resto anche per quanto concerne il
processo civile, nel cui ambito, si sostiene nelle ordinanze, sarebbe
consentito alle parti di esimersi dall'enunciazione di circostanze contrastanti
con propri assunti difensivi, é opportuno ricordare essere previsto dal codice
di procedura civile il dovere per le parti di comportarsi in giudizio con
lealtà e probità; dovere dalla cui inosservanza discendono anche peculiari
responsabilità.
Né con il precetto dell'uguaglianza
contrasta la diversa funzione riconosciuta dall'ordinamento processuale penale
all'esame testimoniale della parte civile rispetto all'interrogatorio
dell'imputato.
La prova offerta dall'esame suddetto é
direttamente soggetta alla valutazione critica del giudice, onde egli possa
basare su di essa la decisione della causa o debba disattenderla come non
veridica.
D'altro canto le dichiarazioni
dell'imputato, mentre non sfuggono anch'esse ad un controllo di veridicità,
particolarmente quando vengono richiamati ulteriori fatti e circostanze il cui
accertamento possa condurre alla giusta decisione, tuttavia costituiscono
essenzialmente mezzo di difesa correlato alla contestazione dell'accusa. Come é
noto l'interrogatorio dell'imputato é volto anzitutto a consentirne la difesa
ed é dominato, quindi, in riferimento all'oggetto della decisione penale, dal
principio costituzionale che garantisce in ogni stato e grado del giudizio
l'esercizio della difesa medesima.
Se, però, all'imputato non é imposto
l'obbligo di dire la verità, che vige per altri soggetti, tuttavia non può
disconoscersi che su di lui, e nel suo stesso interesse, ricade quanto meno
l'onere di dichiarazioni, cui il giudice possa riconoscere valore di
attendibile fonte di prova, non diretta semplicemente alla tutela di situazioni
di natura patrimoniale, quali sono quelle che caratterizzano invece l'istituto
della parte civile.
4. - Alla stregua delle precedenti
considerazioni esula anche l'asserita violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione in danno dell'imputato, sul presupposto che la parte civile,
rendendo la testimonianza, possa, a differenza dell'imputato stesso, porsi
quale fonte di prova. Basti osservare in contrario che il rilievo, svolto
dall'ordinanza del tribunale di Bergamo, ha scarsa importanza nel sistema
positivo, dominato, come si é già detto, dal principio della libera valutazione
delle prove nel processo penale. Non é escluso, infatti, che il giudice,
argomentando per un verso dalle dichiarazioni dell'imputato, ed in genere dal
suo contegno, e dalle prove da lui dedotte e per altro verso dall'interesse che
al trionfo dell'accusa possa avere la parte civile, ne valuti la testimonianza
in senso ad essa sfavorevole.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 106, 350, secondo comma, 408, secondo
comma, 447, 448 e 449 del codice di procedura penale, sollevate con le
ordinanze di cui in epigrafe, dal pretore di Iseo e dal tribunale di Bergamo,
in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.
Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO -
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 30 novembre
1971.