Sentenza n.222 del 1985

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SENTENZA N. 222

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 489, ultimo comma, cod. proc. pen., promosso con l'ordinanza emessa il 17 marzo 1977 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Arena Michele iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice relatore dott. Aldo Corasaniti.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di procedimento penale a carico di Arena Michele, il pretore di Roma, con ordinanza emessa il 17 marzo 1977, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 489, ultimo comma, c.p.p., in riferimento all'art. 3 Cost..

Ha rilevato il pretore: a) che la norma suindicata prevede - nel caso di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni cagionati dal reato in favore della parte civile - la condanna dello stesso imputato alle spese processuali sostenute dalla parte civile, senza possibilità di compensazione, anche ove ricorrano giusti motivi; b) che si realizza in tal modo una disparità di trattamento rispetto alla previsione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., che non sembra giustificata, poiché l'inserimento dell'azione civile nel processo penale non muta le caratteristiche proprie della suddetta azione.

É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.

L'interveniente nega la fondatezza della questione, in base all'assunto che nessuna disparità di trattamento é ravvisabile, in quanto la norma denunciata esprime la volontà del legislatore di negare radicalmente rilevanza ai giusti motivi di compensazione nelle cause di responsabilità civile derivanti da illecito penale, sicché tale pronuncia é preclusa non solo nel caso di inserimento dell'azione civile nel processo penale, ma anche in quella del suo autonomo esperimento in sede civile.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il pretore di Roma dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., della norma contenuta nell'art. 489, ultimo comma, c.p.p., in quanto, per il caso di condanna dell'imputato alle restituzioni ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, non prevede la compensazione, per giusti motivi, delle spese processuali. In tal modo, secondo il giudice a quo, sarebbe posta una ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alla disciplina dettata con l'art. 92, secondo comma, c.p.c., che consente la compensazione nel caso di condanna dell'autore dell'illecito al risarcimento del danno in sede civile.

2. - La questione non é fondata.

L'azione civile riparatoria inserita nel processo penale, pur non perdendo le sue caratteristiche sostanziali di azione civile data per la tutela diretta di un interesse privato, viene tuttavia assoggettata dal legislatore, nel codice di procedura penale, ad una disciplina processuale differenziata rispetto a quella dell'analoga azione che sia esercitata in sede civile.

Al riguardo, questa Corte, chiamata all'esame di alcuni dei più vistosi aspetti di differenziazione, non ne ha ravvisato l'illegittimità in riferimento all'art. 3 Cost., avendo argomentato dalla peculiare finalità del processo penale, teso al soddisfacimento del preminente interesse dell'ordinamento all'accertamento della responsabilità penale, e dalla conseguenziale posizione subordinata ed accessoria che in esso assume l'azione civile riparatoria (cfr. le sentenze n. 108 del 1970, n. 206 del 1971, e n. 39 del 1982).

In particolare, la Corte ha avuto modo di osservare, in riferimento all'art. 3 Cost., che non sono illegittimi: a) la ridotta specificità del contenuto della domanda di risarcimento proposta in sede penale (artt. 94, secondo comma, e 468, primo comma, c.p.p.), rispetto a quanto prescritto dall'art. 163 c.p.c. per la formulazione della domanda in sede civile (cfr. la sentenza n. 108 del 1970); b) l'obbligo di testimonianza gravante sulla parte civile nel giudizio penale (art. 106 c.p.p.), rispetto all'incapacità sancita dall'art. 246 c.p.c. per le persone aventi interesse nella causa (cfr. le sentenze n. 190 del 1971 e n. 2 del 1973); c) il regime dell'esecutività della sentenza resa in sede penale recante condanna alle restituzioni e al risarcimento (art. 576 c.p.p.), differenziato rispetto a quello dell'analoga sentenza resa in sede civile dettato dagli artt. 282 e 373 c.p.c. (cfr. la sentenza n. 40 del 1974).

Analoghe considerazioni valgono relativamente alla mancata previsione, nel caso di condanna dell'imputato, della compensazione delle spese sostenute dalla parte civile (art. 489, ultimo comma, c.p.p. rispetto all'art. 92, secondo comma, c.p.c.), essendo la ricordata diversità fra il processo civile e il processo penale per sé sufficiente ad escludere la sussistenza di una ingiustificata disparità di trattamento, come denunciata dal giudice a quo.

Del resto la differenziata disciplina dettata con la norma impugnata, la quale rientra in un orientamento normativo favorevole alla parte civile relativamente alle spese processuali (la compensazione, ex artt. 382, secondo comma, e 482, primo comma, c.p.p., é prevista a vantaggio della suddetta parte civile, nel caso di proscioglimento dell'imputato per reato perseguibile a querela; nell'eventualità del proscioglimento dell'imputato per reato perseguibile d'ufficio, la condanna della parte civile alle spese, ex art. 482, secondo comma, c.p.p., é solo facoltativa), é giustificata dall'esigenza di non frapporre remore alla costituzione del danneggiato, anche in vista dell'apporto che la sua partecipazione può dare alla dialettica del processo penale e quindi all'accertamento della responsabilità penale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 489, ultimo comma, c.p.p., nella parte in cui non consente la compensazione delle spese processuali tra l'imputato e la parte civile, sollevata dal pretore di Roma, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1985.