ORDINANZA N.36
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Dott. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, promosso con
ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dal Pretore di Perugia - Sezione distaccata
di Città di Castello - nel procedimento penale a carico di Franciosa Vincenzo ed altro, iscritta al n. 380 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36/1a s.s. dell'anno 1989.
Visto l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che il
Pretore di Perugia, sezione distaccata di Città di Castello, con
ordinanza 25 maggio 1989-emessa nel corso di un procedimento penale a carico di
Franciosa Vincenzo e Caterino Angelo, imputati del
reato di cui all'art. 707 del codice penale perchè,
essendo stati già condannati per delitti determinati da motivi di lucro,
erano stati colti in possesso d'una chiave inglese, atta ad aprire o a sforzare
serrature, della quale non giustificavano l'attuale destinazione-ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale,
in riferimento agli artt.25, secondo comma, 24, secondo comma, 3, primo comma,
e 27, terzo comma, Cost.;
che, invero,
secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata contrasterebbe innanzitutto
con l'art. 25, secondo comma, Cost.
nella parte in
cui non precisa le caratteristiche che dovrebbero avere gli <strumenti atti
ad aprire o a sforzare serrature> in essa contemplati, così rendendo
incerto il precetto penale ed attribuendo al giudice un'eccessiva
discrezionalità;
che, in secondo
luogo, la medesima disposizione contrasterebbe con l'art.24, secondo comma,
Cost., poichè, con l'imporre, a chi si trova
nelle condizioni soggettive previste, di giustificare la destinazione a scopo
lecito delle cose, stabilirebbe in realtà un'inversione dell'onere della
prova, cosi vanificando il diritto dell'imputato di non rispondere
all'interrogatorio;
che, secondo il
giudice a quo alla predetta vanificazione non sopperisce la possibilità
che la giustificazione del possesso si ricavi dalle prove fornite dalla difesa
tecnica dell'imputato o raccolte ex officio dal giudice;
che, in terzo
luogo, l'art. 707 del codice penale contrasterebbe con l'art.3, primo comma,
Cost., poichè determinerebbe un'ingiustificata
disparità di trattamento tra coloro che sono pregiudicati per delitti
contro il patrimonio e tutti gli altri soggetti, incriminando soltanto per i
primi una vera e propria attività preparatoria di delitti in ragione di
pretese esigenze di prevenzione;
che, infine,
l'art. 707 del codice penale contrasterebbe con l'art. 27, terzo comma, Cost., poichè la pena in esso prevista, unitamente alla
possibilità di applicare l'arresto in flagranza e d'irrogare la misura
di sicurezza della libertà vigilata, sarebbe eccessivamente ed
irrazionalmente afflittiva e quindi ispirata non alla funzione rieducativa
costituzionalmente assegnata alla pena bensì ad intenti repressivi, che
danno per certo che le pene precedentemente espiate non abbiano raggiunto
l'effetto della rieducazione del condannato;
che nel
giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed ha chiesto che
la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Considerato che
l'eccezione d'inammissibilità della questione per difetto di motivazione
sulla rilevanza, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, non può essere
accolta giacchè, avendo il giudice a quo
precisato che nella specie gli imputati non hanno giustificato la destinazione
degli strumenti di cui sono stati trovati in possesso, agli stessi imputati
andrebbero applicate, senza la dichiarazione d'incostituzionalità
dell'art. 707 del codice penale, le sanzioni previste dallo stesso articolo;
considerato, in
ordine ai dedotti profili di contrasto con gli artt. 3, primo comma e 24,
secondo comma Cost., che identiche questioni sono state ritenute non fondate da
questa Corte con sentenza
n. 236 del 1975 e manifestamente infondate con ordinanza n. 146
del 1977 (cfr. anche sentenze n. 110 del
1968 e n. 14
del 1971) e che non sono stati prospettati, in questa sede, motivi nuovi o
che possano comunque indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
considerato, in
ordine al profilo di contrasto con l'art. 27, terzo comma, Cost., che analoghe
questioni sono state dichiarate non fondate con sentenze di questa Corte n. 110 del 1968
e n. 14 del 1971,
le quali hanno affermato che il precetto costituzionale sulla funzione
rieducativa della pena non può essere invocato per escludere la
legittimità di norme contravvenzionali, quali
quelle contenute negli artt. 707 e 708 del codice penale, il cui oggetto
specifico della tutela è la prevenzione di taluni delitti contro il
patrimonio;
che, d'altra
parte, la pena prevista dall'art. 707 del codice penale, considerando anche i
particolari presupposti soggettivi richiesti per la sua applicazione, non
può certamente ritenersi eccessivamente ed irrazionalmente afflittiva,
tanto da avere unicamente scopo repressivo e da non potere addirittura svolgere
alcuna funzione rieducativa (cfr. anche l'ordinanza n 270 del 1984, la quale ha
ritenuto che la contravvenzione di cui all'art.707 del codice penale non
è incongruamente ed eccessivamente sanzionata
rispetto ai delitti di furto e di danneggiamento);
considerato, in
ordine al profilo di contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., che l'art.
707 del codice penale, nel sanzionare, per determinati soggetti, il possesso
ingiustificato anche di <strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature>
non contiene una previsione generica ed indeterminata bensì pone un
divieto di possesso di arnesi individuabili con esattezza attraverso l'indicazione
della loro attitudine funzionale ad aprire o sforzare serrature;
che, pertanto,
nel determinare se un dato strumento abbia l'idoneità a perseguire la
finalità indicata, il giudice non fa altro che esercitare il normale
compito ermeneutico ad esso istituzionalmente demandato (secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, è legittimo, per la descrizione del
fatto-reato, l'uso di espressioni meramente indicative o di comune esperienza ,
in quanto non impongono al giudice oneri esorbitanti dalla normale opera
ermeneutica: cfr. le sentenze nn.
27 del 1961, 7
del 1965, 191
del 1970, 42
del 1972, 188
del 1975, 49
del 1980, 70
del 1982, 247
del 1989 e le ordinanze n. 156 e 169 del 1983, 5 e 84 del 1984, 75 del 1985, 159 del 1986);
che, di
conseguenza, la sollevata questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 707 del codice penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dal
Pretore di Perugia, sezione distaccata di Città di Castello, con
ordinanza del 25 maggio 1989.
Così
deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18/01/90.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Renato
DELL'ANDRO, REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 26 Gennaio 1990.