SENTENZA N. 42
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo
comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 23 febbraio 1970 dal pretore di Forlì nel
procedimento penale a carico di Serra Duilio, iscritta al n. 278 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267
del 21 ottobre 1970;
2)
ordinanza emessa il 10 luglio 1970 dal pretore di Rogliano
nel procedimento penale a carico di Perri Concetta,
iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970;
3)
ordinanza emessa il 31 ottobre 1970 dal pretore di Borgo a Mozzano nel
procedimento penale a carico di Maggenti Santino,
iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1971 e puhblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971.
Udito
nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Costantino
Mortati.
Ritenuto in fatto
1. -
Nel corso del procedimento penale avanti il pretore di Forlì contro
Serra Duilio, la difesa dell'imputato ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 570, codice penale, nella parte in
cui stabilisce la perseguibilità d'ufficio del reato di violazione degli
obblighi d’assistenza familiare, in riferimento all'art. 29 della
Costituzione, ed il pretore l'ha rimessa a questa Corte con l'ordinanza in data
23 febbraio 1970, nella quale richiama l'istanza della parte privata senza
svolgere una vera e propria motivazione e senza spiegare perché sia
stata disattesa l'eccezione d'irrilevanza sollevata dalla parte civile, la
quale aveva segnalato che nella specie la querela era stata comunque proposta.
L'ordinanza
é stata regolamente notificata, comunicata e
pubblicata, ma nessuno si é costituito nel processo costituzionale.
2. -
Nel corso del procedimento penale contro Perri
Concetta, pendente avanti al pretore di Rogliano, il
giudicante ha sollevato d'ufficio, con l'ordinanza in data 10 luglio 1970,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma,
codice penale, nella parte in cui punisce il coniuge che, abbandonando il
domicilio domestico, si sottrae agli obblighi d’assistenza inerenti a
tale sua qualità, in riferimento agli artt. 13, primo comma, 16, primo
comma, 25, secondo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione.
Nell'ordinanza
si fa presente che l'impugnazione viene proposta, sia al fine di ottenere il
riesame delle questioni decise nel senso dell'infondatezza con la sentenza di
questa Corte n.
107 del 1964, sia per proporre per la prima volta la censura relativa alla
violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Sotto
il primo profilo l'ordinanza muove dall'osservazione che l'interpretazione
dell'art. 570 accolta dalla Corte costituzionale, secondo la quale l'abbandono
del domicilio domestico non integrerebbe da solo la fattispecie penale, non
é accettabile poiché, se é vero - come la giurisprudenza
penale afferma - che l'"assistenza" di cui tratta il primo comma
dell'art. 570 del codice penale, é soltanto quella morale, comprensiva
degli obblighi di convivenza, di protezione, di rispetto, ecc., l'abbandono del
tetto coniugale viene per forza di cose a realizzare la violazione della norma
penale, poiché il dovere di coabitazione comprende e riassume in
sé, assorbendoli, tutti gli obblighi suddetti. Contro l'interpretazione
accolta nella sentenza n. 107 del 1964 il pretore adduce altresì
argomenti desunti dalla relazione ministeriale e dalla sentenza n. 46 del 1970 di
questa Corte che si é occupata sotto altro aspetto dello stesso art.
570, codice penale.
Sulla
base dell'interpretazione della norma impugnata, rifiutata dalla sentenza n.
107 del 1964, il pretore ripropone quindi le censure di violazione della
libertà personale e di circolazione del coniuge, conseguenti all'obbligo
che su di lui incombe di non allontanarsi dal domicilio coniugale anche quando
la comunità che ha tratto origine dal matrimonio é ormai in
crisi.
A
confutazione della contraria tesi, riconducibile all'esigenza di difesa
dell'unità familiare recepita dall'art. 29, secondo comma, della
Costituzione, egli si richiama quindi all’evoluzione della realtà
sociale che ha imposto quella trasformazione del diritto di famiglia di cui
alcune sentenze di questa Corte, richiamate e valutate nell'ordinanza,
costituiscono tappe salienti.
Sotto
il secondo profilo, l'ordinanza denuncia poi l'art. 570, primo comma, codice
penale, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., in considerazione del
fatto che il concetto di "assistenza morale", inteso nel senso sopra
indicato, per la sua indeterminatezza e genericità, lascia largo margine
di discrezionalità agli operatori, laddove il precetto penale deve
corrispondere alle esigenze di concretezza e di specificità cui
s’ispira il principio costituzionale di cui denuncia la violazione.
L'ordinanza
é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata, ma nessuno si
é costituito dinanzi a questa Corte.
3. -
Altre censure sono state mosse, nei confronti dell'art. 570, codice penale, dal
pretore di Borgo a Mozzano con l'ordinanza in data 31 ottobre 1970, emessa
d'ufficio nel corso del procedimento penale contro Maggenti
Santino.
In
primo luogo, questo giudice propone la stessa censura esaminata per ultima dal
pretore di Rogliano, riferendosi però,
anziché all'art. 25, secondo comma, all'art. 3 della Costituzione.
La
disposizione di cui all'art. 570, codice penale, sanziona l'illiceità
penale dell'abbandono del domicilio domestico e della condotta contraria all'ordine
o alla morale delle famiglie, in quanto da essa derivi la violazione degli
obblighi d’assistenza inerenti alla patria potestà o alla
qualità di coniuge.
Di
conseguenza, viene rimessa all'esclusiva e personale valutazione
dell'interprete l'incidenza del dovere d’assistenza che in ciascun caso
possa dirsi violato e l'idoneità delle modalità di comportamento
concretamente osservato ai fini della violazione medesima.
In
tal modo, però, secondo il pretore, il legislatore non fornisce all'interprete
una norma il cui parametro, ai fini ermeneutici, sia costituito da dati
obbiettivi ed escluda la possibilità d’intervento, anche
inconscio, di fattori soggettivi o emozionali, per cui la formula risulta
talmente vaga da determinare una violazione del principio d’eguaglianza.
In
secondo luogo il pretore solleva la stessa questione di cui si é
occupata l'ordinanza del pretore di Forlì sopra ricordata, corredandola
peraltro di una motivazione che tiene conto anche della sentenza di questa
Corte n. 46 del 1970 con la quale essa é stata dichiarata infondata.
Nel
chiederne il riesame egli segnala in particolare come il riconoscimento
costituzionale delle società intermedie, ed in primo luogo della
famiglia, faccia sì che l'ingerenza statale in tali organismi debba
essere obbiettivamente giustificata dall’esistenza di un interesse
generale e pubblico da salvaguardare (come ad esempio quello rappresentato
dall'unità familiare).
Ora
la previsione dell'intervento statale realizzato dalla procedibilità
d'ufficio viene a ledere il diritto dei coniugi all'autodeterminazione dei loro
rapporti ed all'autorganizzazione della famiglia anche dopo la commissione da
parte di uno di essi di alcuno dei fatti previsti dalla norma in esame, senza
che ciò sia giustificato dall'esigenza di perseguire il fine
dell'unità familiare, che in questo caso deve ritenersi
istituzionalmente rimesso alla valutazione dei coniugi.
Anche
questa ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata, ma nessuno si é costituito nel processo costituzionale.
Considerato in diritto
1. -
I tre giudizi sollevano la stessa questione di legittimità
costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale, che sancisce la
perseguibilità d’ufficio del delitto di violazione degli obblighi
d’assistenza familiare, sicché se ne rende opportuna la riunione e
la decisione con unica sentenza, che viene emessa in camera di consiglio, non
essendosi nessuna delle parti costituita in giudizio.
2. -
La questione proposta con l'ordinanza del pretore di Forlì deve essere
dichiarata inammissibile poiché risulta che nel giudizio in cui é
stata emessa era stata proposta querela da parte del coniuge che lamentava il
mancato adempimento degli obblighi d’assistenza posti a carico dell'altro
coniuge, sicché l’eccezione fondata sulla
incostituzionalità del promuovimento
d’ufficio dell'azione penale ai sensi dell'art. 570 del codice penale non
poteva assumere alcuna rilevanza, dato che l'eventuale suo accoglimento non
avrebbe influito sull'esito del processo.
3. -
Le nuove deduzioni che l'ordinanza del pretore di Rogliano
pone a fondamento della richiesta di riesame della sentenza di questa Corte n.
107 del 1964, che aveva ritenuto l'infondatezza della eccepita violazione degli
artt. 13, primo comma, 16, primo comma, e 29, secondo comma, della
Costituzione, piuttosto che contrastare con la soluzione allora data alla
questione, in certo modo ne confermano l'esattezza. Si era allora ritenuto che
all'insorgenza del reato ex art. 570 c.p. non é sufficiente il solo
fatto del sottrarsi di un coniuge al dovere della coabitazione con l'altro,
occorrendo invece che l'abbandono, pel suo carattere ingiustificato e
definitivo, riveli la volontà di non più adempiere gli obblighi
dell'assistenza; da intendere pertanto in un senso specifico, non identificantesi necessariamente con l'omissione di qualcuno
dei vari comportamenti imposti dagli artt. 143 e seguenti del codice civile.
Dal che si deduceva che deve rimanere affidato alla discrezionalità del
legislatore sottoporre a diverso trattamento la violazione dell'uno o
dell'altro degli obblighi stessi. Non può pertanto essere ritenuto
paradossale, come l'ordinanza afferma, che alle relazioni adulterine (le quali
pure possono considerarsi contrastanti con il dovere di assistenza, se inteso
in senso ampio) si facciano corrispondere solo sanzioni civili, per effetto
delle sentenze di questa Corte n. 126 del 1968
e n. 147 del
1969, le quali hanno fatto cadere gli articoli 559 e 560 del codice penale;
e ciò fino a quando la legge non dovesse disporre diversamente.
L'autonomia della fattispecie delittuosa contemplata dall'art. 570 risulta
appunto confermata dalla considerazione dell'ovvia applicabilità di
quest'ultimo, ove alla infedeltà si accompagnasse il non adempimento
dell'assistenza.
Consegue
da quanto si é detto che non può ritenersi sussistente né
la violazione degli artt. 13 e 16 Cost. denunciati, dato che i limiti alla
libertà personale e di circolazione derivano in questo, come in ogni
altro caso di assoggettamento a ordinamenti speciali, dalla necessità di
adempimento dei doveri ad esso assoggettamento inerenti; e neppure l'altra
dell'art. 29 per l'evidente contrasto dell'abbandono con l'esigenza
dell'unità della famiglia. Né vale asserire in contrario che
l'abbandono attesta l'avvenuta rottura di tale unità spirituale, di
fronte alla quale non ha senso l'imposizione dell'obbligo della coabitazione,
poiché proprio in considerazione dell'insorgenza di siffatte situazioni
sono dettate le disposizioni degli artt. 150 e seguenti relative all'istituto
della separazione personale.
Quanto
poi al nuovo motivo fatto discendere dall'allegata violazione dell'art. 25
Cost., sotto la specie dell'eccessiva discrezionalità che sarebbe
rilasciata al giudice per effetto della vaghezza e genericità del
concetto di "assistenza morale" di cui all'art. 570, é da
osservare, anzitutto, che la fattispecie quivi considerata non é
raffigurata con la formula riferita nell'ordinanza ma con altra ben più
specifica ed articolata, e che, in ogni caso, la costante giurisprudenza della
Corte, riaffermata per ultimo con la sentenza n. 191 del 1970,
ha ritenuto che non contraddice al principio di legalità della pena il
fatto che il legislatore, anziché procedere ad una rigorosa e tassativa
descrizione di un fatto-reato, ricorra per la sua individuazione a concetti
extragiuridici diffusi e generalmente compresi nella collettività in cui
il giudice opera.
4. -
Le considerazioni esposte per ultimo valgono anche ad escludere la fondatezza
dell'analoga censura contenuta nell'ordinanza del pretore di Borgo a Mozzano,
sotto la diversa prospettazione della violazione
dell'art. 3 Cost. per l'ineguaglianza di trattamento che discenderebbe
dall'assoluta indeterminatezza dell'oggetto della norma dell'art. 570.
Anche
riguardo all'altra censura di violazione degli artt. 2 e 29, interpretati nel
senso che sarebbe da rilasciare ai coniugi l'autodeterminazione dei propri
rapporti e l'autorganizzazione da essi ritenuta meglio idonea ad assicurare
l'unità della famiglia, e di conseguenza escludersi la procedibilità
di ufficio sancita dall'art. 570, deve farsi riferimento a quanto dedotto in
precedenza sulla discrezionalità del legislatore nello stabilire i modi
e le forme del perseguimento delle violazioni degli obblighi di assistenza
verso la famiglia, rimanendo al giudice costituzionale solo l'accertamento che
gli uni e le altre non contrastino con l'esigenza della ragionevolezza. Che
questa sia nella specie rispettata, in quanto la sanzione penale prevista dalla
norma in esame trova sufficiente giustificazione nell'interesse pubblico
all'osservanza dei comportamenti necessari a mantenere integra la compagine
familiare, é stato ampiamente messo in rilievo nella sentenza n. 46 del
1970, dalla quale pertanto non vi é motivo di discostarsi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile, perché irrilevante, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 570 del codice penale, sollevata, con l'ordinanza del
pretore di Forlì, in riferimento all'art. 29 della Costituzione;
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 570 del
codice penale proposte dalle ordinanze in epigrafe dei pretori di Rogliano e di Borgo a Mozzano in riferimento, la prima,
agli artt. 13, primo comma, 16, primo comma, 25, secondo comma, e 29, secondo
comma, e la seconda, agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Costantino MORTATI
Depositata
in cancelleria il 3 marzo 1972.