SENTENZA N. 46
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 aprile
1968 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Pisano Duilio,
iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiate della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;
2) ordinanza emessa il 13 febbraio
1969 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Crispo Michele
ed altro, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969.
Visti gli atti di costituzione di
Pisano Duilio e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28
gennaio 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento
penale iniziato contro tale Pisano Duilio per il delitto di cui all'art. 570,
prima parte, del codice penale, commesso ai danni del coniuge con l'abbandono
del domicilio domestico, il pretore di Roma, su conforme istanza della difesa,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art.
570 predetto, nella parte in cui stabilisce la perseguibilità d'ufficio del
reato, in riferimento all'art. 29 della Costituzione.
Nella motivazione dell'ordinanza si
afferma che il detto art. 29 ha inteso superare la strumentalizzazione della
famiglia, quale comunità collegata al perseguimento degli interessi di regime,
ed accettare, invece, come principio fondamentale, quello dell'autonomia
familiare come realtà immanente nella società, alla quale l'ordinamento dello
Stato é, per alcuni versi, condizionato.
Dal riconoscimento della famiglia
così configurata il pretore deduce che l'intervento dello Stato nell'ambito dei
rapporti familiari non può operare altro che in funzione di limite
all'esplicazione di tale autonomia, e soltanto in quanto i fini che il nucleo
persegue risultino contrastanti con gli interessi dello Stato. In particolare,
i limiti che gli organi pubblici possono porre all'autonomia della famiglia
sono soltanto quelli che si ricavano dallo stesso art. 29, cioè il rispetto del
principio di eguaglianza dei coniugi e dell'altro dell'unità familiare.
Contraria a quest'ultima finalità si palesa la norma dell'art. 570 (introdotta
per la prima volta dal legislatore fascista) perché, reprimendo in modo
definitivo il comportamento antigiuridico di un membro della famiglia, e
sottraendo ai soggetti direttamente lesi un jus poenitendi, giunge al risultato di pregiudicare la ricomposizione
del nucleo familiare cui sarebbe possibile giungere con una successiva
riconciliazione dei coniugi. Una siffatta esigenza ha invece avvertita il
legislatore repubblicano quando ha sancito, a modifica del codice Rocco, la
perseguibilità a querela delle lesioni prodotte ai danni del coniuge.
L'ordinanza é stata regolarmente
notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 31
agosto 1968.
Avanti la Corte costituzionale si é
costituito, per l'imputato Pisano, l'avv. Nicola Catalano il quale, nella sua
memoria, mette in luce le particolarità del caso che ha dato luogo al giudizio
a quo: si tratta infatti di un contrasto sorto fra due coniugi e già composto
prima della celebrazione del dibattimento, che ha dovuto egualmente aver luogo
appunto a causa della procedibilità d'ufficio del reato.
Aderendo ai motivi enunciati
nell'ordinanza del pretore, e con riferimento solo al caso della sottrazione
agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge, la difesa del
Pisano riafferma che l'art. 570 é in contrasto col principio sancito dall'art.
29 della Costituzione. Quest'articolo, nel definire la famiglia come
"società naturale", ha certamente inteso (quale che sia il
significato voluto attribuire a detta espressione, di ordinamento preesistente
o non allo Stato) porre un limite all'intervento statale nell'ambito di essa.
Se tale é il senso dell'articolo in parola, come risulta anche dai lavori
dell'Assemblea costituente, non é dubbio, che la procedibilità d'ufficio del
reato in questione, ponendo un'ingiustificata ingerenza dello Stato nei
confronti del nucleo familiare, contrasta con la garanzia che la Costituzione
ne ha dato.
Richiamato il clima ideologico in
cui il codice penale fu elaborato e la dottrina giuridica che si é occupata di
questa previsione di reato, il difensore argomenta anche per sostenere che la
procedibilità d'ufficio dell'art. 570, oltre che violazione dell'autonomia
della famiglia, costituisce anche un attentato alla sua unità. Infatti questa
norma spesso fa sorgere un impedimento alla riconciliazione dei coniugi, che
sono del tutto impotenti di fronte al proseguimento dell'azione penale, anche
quando é venuto meno ogni loro interesse a coltivarla, come é dimostrato
proprio dalle particolarità della vicenda sub
judice.
Conclude chiedendo la dichiarazione
di illegittimità costituzionale dell'art. 570.
2. - Analoga questione é stata
sollevata, nel corso del procedimento penale pendente contro Crispo Michele e
Loseggio Maria, anche dal pretore di Torino il quale, nell'ordinanza del 13
febbraio 1969, dopo avere richiamato i motivi addotti nell'ordinanza del
pretore di Roma di cui sopra, osserva che l'art. 570, primo comma, del codice
penale, nella parte in cui prevede la punibilità d'ufficio ed in quella che
esclude l'estinzione del reato a seguito di riconciliazione fra i coniugi,
appare contrastare col secondo comma dell'art. 29 della Costituzione.
Posto che questa norma stabilisce
come unico limite all'affermazione dell'eguaglianza dei coniugi la necessità
della tutela dell'unità familiare, il pretore osserva che, quando lo equilibrio
familiare é in crisi per un fatto che rientra nella previsione dell'art. 570,
primo comma, codice penale, l'inizio di un procedimento penale ex officio ostacola
l'eventuale riconciliazione dei coniugi o, ove questa si sia già realizzata, é
suscettibile di comprometterne il mantenimento, in quanto richiama
necessariamente in vita fatti superati, ma suscettibili di dar vita a nuove
controversie.
Osserva altresì che in fattispecie
meno rilevanti (come nel caso dell'art. 641 c.p.), proprio in omaggio
all'autonomia dei privati, l'adempimento dell'obbligazione prima della condanna
estingue il reato.
Particolarmente grave appare al
pretore la contraddizione fra il disposto dell'art. 570 e quello di altri
articoli (581, 582, 612, 594 ecc.) che prevedendo, nello stesso ordine di
rapporti familiari, fatti che raggiungono limiti di intollerabilità
particolare, sanciscono la loro perseguibilità solo a querela di parte.
L'ordinanza é stata regolarmente
notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 21
maggio 1969.
Avanti la Corte é intervenuta
l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri, la quale, nell'atto di intervento depositato il 9
giugno 1969, eccepisce innanzi tutto che la questione é inammissibile poiché il
pretore non ha precisato sotto quale profilo sarebbe rilevante rispetto al
procedimento penale in corso e non ha indicato l'attività materiale delittuosa
degli imputati, in considerazione della quale sarebbé stata loro contestata la
violazione dell'art. 570 del codice penale.
Passando quindi ad esaminare i
motivi dedotti nell'ordinanza di rimessione, l'Avvocatura osserva che la
questione é infondata e richiama innanzi tutto la sentenza n. 107 del 4 dicembre 1964
con la quale la Corte dichiarò non fondata
una diversa questione proposta nei confronti dell'art. 570 del codice penale.
In relazione
ai profili dedotti, sottolinea che il riconoscimento dei diritti della famiglia
come "società naturale fondata sul matrimonio" non conduce a ritenere
che nel nostro ordinamento giuridico l'istituto familiare sia stato considerato
avulso dall'ordinamento statuale, di talché il legislatore ordinario sia tenuto
a disinteressarsi del suo funzionamento.
Dopo avere
notato come il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare sia
previsto da tutte le legislazioni moderne, l'Avvocatura viene a trattare della
perseguibilità d'ufficio di esso, e, dalla considerazione che la maggior parte
dei reati contro la famiglia sono così perseguibili, deduce che l'oggettività
giuridica del reato é irrilevante ai fini della procedibilità a querela o
d'ufficio: se infatti la procedibilità a querela di alcuni reati contro la
famiglia fosse determinata dalla necessità di evitare che l'intervento del
magistero punitivo operi come elemento disgregatore dell'unità familiare, non
si spiegherebbe perché detta esigenza non debba valere nei riguardi di tutti i
reati in questione.
In
conclusione, secondo l'Avvocatura, la perseguibilità a querela di determinate
fattispecie criminose, come pure la eventuale previsione della riconciliazione
fra i coniugi come causa di estinzione di determinati reati, deve costituire
oggetto di una complessa valutazione di politica criminale rimessa alla
discrezionalità del legislatore, nella quale possono esercitare peso decisivo
(come nel caso in esame) la situazione in cui versa di norma il soggetto
passivo del reato e la spiccata rilevanza sociale degli interessi lesi.
Nella memoria
presentata il 15 gennaio 1970, l'Avvocatura ribadisce queste tesi senza
aggiungere osservazioni nuove.
Considerato
in diritto
Le due cause,
riguardando la stessa questione, vanno riunite e decise con unica sentenza.
1. -
L'Avvocatura dello Stato, costituitasi nel giudizio promosso con l'ordinanza
del pretore di Torino, ha proposto in via preliminare l'eccezione di
inammissibilità della questione sollevata, ritenendo che manchi nella specie la
determinazione dell'attività materiale delittuosa degli imputati ricadenti
sotto il denunciato art. 570 del codice penale (violazione degli obblighi di
assistenza familiare). L'eccezione é infondata essendo sufficiente, al fine
dell'accertamento della sussistenza del requisito della rilevanza, che risulti dall'ordinanza
il fatto dell'avvenuta sottoposizione a giudizio pel reato in ordine al quale
la questione é sollevata.
2. - Il
dubbio sulla costituzionalità del primo comma dell'art. 570 é fondato
sull'opinione che la perseguibilità di ufficio del reato di omesso adempimento
degli obblighi di assistenza familiare, quale ivi disposta, si ponga in
contrasto con la posizione, assegnata dalla Costituzione alla famiglia, di
"società naturale", come tale dotata di un'autonomia di fronte allo
Stato, suscettibile di essere assoggettata a limiti solo quando questi si
palesino necessari ad assicurare l'eguaglianza dei coniugi e l'unità della
famiglia. Il che non si verificherebbe nei riguardi della sanzione irrogata
dall'articolo in esame in quanto il fatto di non richiedere per la
perseguibilità del reato la querela di parte può piuttosto condurre al
risultato di compromettere quell'esigenza della unità che é costituzionalmente
protetta.
A parte ogni
indagine, non necessaria al fine della soluzione della questione, circa
l'esatta portata della qualificazione di "società naturale" attribuita
alla famiglia, é da escludere che gli interventi autoritativi in ordine alla
sua gestione siano consentiti solo ai fini di assicurare l'unità del nucleo
familiare, nel senso restrittivo con cui questa é intesa nelle ordinanze.
Infatti la stessa Costituzione, al successivo art. 30, dispone che la legge può
provvedere a che siano assolti i compiti di spettanza dei genitori nel caso di
una loro incapacità ad adempierli, allontanando quindi, se necessario, i figli
minori dalla famiglia. Del resto le stesse ordinanze finiscono con il convenire
che l'autonomia da esse richiamata debba venir meno quando il suo esercizio sia
tale da determinare un contrasto con i fini dello Stato. E non si può dubitare
del verificarsi di tale ipotesi allorché soggetti passivi della violazione
degli obblighi di assistenza siano i minori, ai quali, ove si aderisse
all'opinione confutata, verrebbe a mancare ogni possibilità di tutela di fronte
alle inadempienze dei genitori, almeno nel caso che esse siano da addebitarsi
proprio ad essi o all'unico genitore superstite.
3. - Anche
se, seguendo siffatto ordine di considerazioni, la questione venga limitata
(come sembra messo in evidenza dall'ordinanza del pretore di Torino, e come più
esplicitamente risulta dalla memoria della difesa di parte nella causa
proveniente dalla pretura di Roma) alla sola ipotesi della sottrazione degli
obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge, la si deve egualmente
ritenere non fondata. Il contrasto che viene allegato con l'art. 29,
prospettato com'é sotto la specie del pregiudizio all'unità della famiglia, é
fatto discendere dalla considerazione che il promuovimento ex officio
dell'azione penale fa venire meno gli effetti riparatori di una riconciliazione
fra i coniugi che abbia a verificarsi prima del giudizio. Che siffatte
considerazioni non siano decisive a far ritenere la fondatezza dell'assunto, ed
anzi appaiano in certo modo reversibili, é dimostrato dalla constatazione che,
allorché il legislatore del 1930 ebbe ad introdurre il reato in parola,
innovando al precedente codice che lo ignorava, a giustificare la
perseguibilità di ufficio si fecero valere, non solo ragioni attinenti alla
tutela dell'interesse generale al mantenimento di un sano ordine familiare (che
sarebbe potuto rimanere pregiudicato dal sistema della querela, il cui
esercizio avrebbe potuto trovare una remora nel timore suscitato nell'animo del
soggetto passivo dall'indole violenta del coniuge colpevole, oppure dalla
tendenza del soggetto stesso a sopportare sofferenze, pur se gravi, compatendo
quegli che ne é causa), ma anche motivi desunti dalla preoccupazione di evitare
ragioni di rancore fra i coniugi, come quella derivabile dalla proposizione della
querela.
Risulta
pertanto come non sussistano elementi così decisivi da fornire un sicuro
criterio atto a vincolare il legislatore (sotto il riguardo della preservazione
dell'unità della famiglia voluta garantire dalla Costituzione) nella scelta del
modo di procedibilità pel reato in esame. Scelta che deve di conseguenza
rimanere affidata a valutazioni discrezionali, insindacabili in questa sede,
circa l'opportunità di attribuire peso prevalente all'una o all'altra serie di
motivi addotti a sostegno dei due orientamenti prospettati.
Né sussiste
il pericolo che, assumendosi un'interpretazione troppo rigida degli obblighi
inerenti alla qualità di coniuge, la perseguibilità d'ufficio della loro
violazione possa condurre, come si afferma nella difesa della parte privata, ad
un eccessivo controllo del pubblico potere sull'intimo andamento della società
coniugale: infatti la norma impugnata colpisce solo quei comportamenti illeciti
(come l'abbandono del domicilio domestico, o la condotta contraria all'ordine
ed alla morale della famiglia), che costituiscono le più gravi mancanze ai
doveri provenienti dal vincolo maritale, e non già tutti quelli che possono
farsi derivare dalla violazione degli artt. 143 e seguenti del codice civile.
Nessuna
rilevanza può esercitare sulla questione, così com'é stata prospettata, la
considerazione che altri reati, anch'essi contrastanti con l'ordine delle
famiglie (perseguibili in luogo di quello di cui all'art. 570, che perciò viene
a rivestire carattere di sussidiarietà) siano punibili solo su querela, come
avveniva per l'adulterio e il concubinato, e come ancora avviene per le
ingiurie, le minacce non gravi, le percosse é le lesioni lievi.
É vero, per
quanto riguarda quest'ultimo reato, Che durante i "lavori preparatori per
l'emanazione della legge 26 gennaio 1963, n. 24 (la quale, a modifica dell'art.
582 c.p., ha richiesto la querela per la punibilità delle dette lesioni, se
cagionate a danno di familiari, e ciò al proclamato scopo di meglio assicurare
l'unità familiare) venne prospettata l'esigenza che analogo trattamento dovesse
disporsi anche pel reato di cui all'art. 570, primo comma. Ed é altresì vero
che una proposta di legge per la modifica di quest'ultima norma, nel senso
prospettato, era stata effettivamente presentata in precedenza, nella seduta
del 25 settembre 1958 (doc. n. 242 Camera, 3 Legislatura), poi decaduta per la
fine della legislatura.
Ma le
circostanze riferite sembrano invocabili proprio a comprovare l'esattezza di
quanto prima asserito: che cioè la diversa rilevanza dei reati attinenti ai
rapporti familiari, al fine della scelta delle modalità di impulso processuale
(scelta, come é noto, non collegabile a considerazioni relative alla maggiore o
minore gravità delle pene previste), é materia di politica legislativa, così da
sfuggire a censure di legittimità costituzionale, sotto l'aspetto della
conformità all'art. 29.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma,
del codice penale, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento
all'art. 29 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
marzo 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in
cancelleria il 23 marzo 1970.