SENTENZA N.
191
ANNO 1970
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 527, 528 e 529 del codice penale, promossi:
1 ) con quattro ordinanze emesse il 27
gennaio 1969 dal tribunale di Monza in altrettanti procedimenti penali a carico
di Battistini Attilio, iscritte ai nn. 136,137,138 e 139 del registro ordinanze
1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21
maggio 1969;
2) con ordinanza emessa il 5 marzo 1969 dal
pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Martorelli Norma e Fabrizi
Osvaldo, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.
Visti gli atti d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11
novembre 1970 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Nel corso di quattro procedimenti a
carico di Battistini Attilio, imputato del delitto di pubblicazioni oscene,
quale direttore responsabile della rivista "Men", il tribunale di
Monza ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 528 e
529 del codice penale, con quattro ordinanze di identico contenuto.
Il giudice a quo, premesso che il
principio di legalità ha assunto rilievo costituzionale in virtù del secondo
comma dell'art. 25 della Carta, afferma che le norme impugnate non indicano oggettivamente
gli elementi costitutivi del reato, giacché l'art. 528 del codice penale
costituisce una norma in bianco che non trova integrazione in altra norma di
legge, per il carattere fondamentalmente tautologico dell'art. 529 del codice
penale.
Si é costituito innanzi alla Corte
costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante atto depositato il 3 aprile
1969, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.
L'Avvocatura dello Stato contesta infatti
l'asserita illegittimità di una norma la cui interpretazione comporti un
accertamento di elementi richiamati dalla norma medesima; rileva poi come sia
la stessa legge penale - mediante l'art.529 c.p.a dare la definizione degli
atti ed oggetti osceni, qualificandoli come quelli che offendono, secondo il
comune sentimento, il pudore.
2. - Nel corso di un procedimento penale a
carico di Martorelli Norma e Fabrizi Osvaldo, imputati del delitto di atti
osceni per essersi congiunti carnalmente in luogo esposto al pubblico, il
pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 527 e 529 del codice penale, in riferimento al principio di legalità di
cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Nell'ordinanza di rimessione si afferma che
la definizione contenuta nell'art. 529 del codice penale avrebbe carattere
tautologico talché la punizione degli atti osceni realizzerebbe una previsione
normativa troppo generica, variamente valutabile a seconda della diversa
sensibilità del giudicante, e quindi in contrasto con il principio
costituzionale secondo cui "nessuno può essere punito se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" (art. 25,
secondo comma, della Costituzione).
Si é costituito in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, mediante atto depositato il 28 giugno 1969, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza della questione proposta.
L'Avvocatura dello Stato svolge un duplice
ordine di considerazioni.
Rileva innanzitutto che dagli indiscutibili
caratteri della generalità e della astrattezza, propri della norma giuridica
penale, consegue necessariamente che il legislatore, nella descrizione della
fattispecie, si attenga agli elementi costanti e generali conformi ai caratteri
suddetti.
In secondo luogo la difesa dello Stato nega
il carattere tautologico dell'art. 529 c.p. osservando come il riferimento al
"comune sentimento" costituisca elemento idoneo alla migliore
determinazione dell'offesa al pudore, discriminando la condotta criminosa da
quella lecita.
Considerato
in diritto
I giudizi, avendo ad oggetto un'unica
questione, pur prospettata con riferimento a due distinte previsioni normative,
vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
La questione sollevata investe la
corrispondenza delle norme che puniscono gli atti e le manifestazioni oscene al
principio di legalità garantito dall'art. 25, secondo comma, della
Costituzione.
Si assume che gli elementi costitutivi dei
reati previsti dagli artt. 527 e 528 del codice penale non siano adeguatamente
precisati, nonostante la specificazione contenuta nel successivo art. 529,
secondo cui si reputano osceni gli atti e gli oggetti che secondo il comune
sentimento offendono il pudore.
Occorre, anzitutto, ricordare che questa
Corte ha riconosciuto (sentenze n. 27 del
1961, n. 120
del 1963, n.
44 del 1964, n.
7 del 1965) che il principio di legalità si attua non soltanto con la
rigorosa e tassativa descrizione di una fattispecie, ma, in talune ipotesi, con
l'uso di espressioni sufficienti per individuare con certezza il precetto e per
giudicare se una determinata condotta lo abbia, o meno, violato.
Quando la legge penale prevede la tutela di
beni immateriali (come il decoro, l'onore, la reputazione, il prestigio, la
decenza ed altri) il ricorso a nozioni proprie del linguaggio e
dell'intelligenza comuni, é inevitabile, né si é pensato, finora, a lamentare
in proposito la violazione del principio di legalità.
Per quanto attiene, in particolare, alla
difesa del pudore, il rinvio alla morale, al buon costume, e nominativamente al
"comune sentimento" (art. 529 c.p.) é legittimo, trattandosi di
concetti diffusi e generalmente compresi, sebbene non suscettibili di una
categorica definizione.
La Costituzione stessa usa locuzioni come
"senso di umanità", "buon costume", "dignità
sociale", né si può dire che le relative norme manchino di un
identificabile valore positivo.
Il costume varia notevolmente secondo le
condizioni storiche d'ambiente e di cultura, ma non vi é momento in cui il
cittadino, e tanto più il giudice, non siano in grado di valutare quali
comportamenti debbano considerarsi osceni secondo il comune senso del pudore,
nel tempo e nelle circostanze in cui essi si realizzano.
Gli artt. 527, 528 e 529 del codice penale
rispettano, quindi, il principio di legalità costituzionalmente garantito.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 527, 528 e 529 del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con
le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 16 dicembre
1970.