SENTENZA
N. 7
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 323 del Codice penale, promosso con
ordinanza emessa il 27 aprile 1964 dal Giudice istruttore del Tribunale di
Foggia nel procedimento penale a carico di Bruno Raffaele, iscritta al n. 84
del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 144 del 13 giugno 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
penale a carico di Bruno Raffaele, imputato del reato di abuso di ufficio ai
sensi dell'art. 323 del Codice penale, il Giudice istruttore del Tribunale di
Foggia sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale del detto
articolo in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.
Risulta dalla stessa
ordinanza che il Bruno, nominato custode giudiziario in un procedimento di
espropriazione mobiliare, si era presentato alla casa della debitrice,
assumendo di voler portare via i mobili pignorati. Il marito della debitrice,
tale Antonio Lo Surdo, poté evitate l'asporto di essi versando quindicimila
lire in acconto di un debito di trentamila lire, contratto, a sua insaputa,
dalla moglie;
denunciò, quindi, il
fatto al Pretore di Foggia. Eseguite le indagini, gli atti erano rimessi al
Procuratore della Repubblica, il quale chiedeva all'Ufficio istruzione del
Tribunale il prosieguo dell'istruttoria con il rito formale.
Espletate le
incombenze conseguenti, il Pubblico Ministero chiedeva di contestare al Bruno
il reato di cui al predetto art. 323 del Codice penale.
Il Giudice
istruttore, con l'ordinanza sopra indicata, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale di tale articolo, ritenendo che esso sia in
contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in relazione
all'art. 1 del Codice penale, in quanto rimetterebbe alla discrezionalità del
magistrato la configurabilità del reato, quando viene commesso un qualsiasi
fatto non specificamente previsto dalla legge come tale.
Subordinatamente
l'ordinanza osserva che l'art. 323 del Codice penale può essere ritenuto
costituzionalmente illegittimo anche in relazione al principio dell'eguaglianza
di tutti i cittadini di fronte alla legge, in quanto la norma penale riguarda
soltanto il pubblico ufficiale e non anche l'incaricato di pubblico servizio,
il quale, come si esprime l'ordinanza, può parimenti compiere azioni non
prettamente lineari.
L'ordinanza,
ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 13 giugno 1964.
La causa é stata
decisa in camera di consiglio non essendosi costituita alcuna delle parti, in
conformità agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Considerato
in diritto
La questione é
infondata.
L'art. 323 del Codice
penale non é in contrasto col secondo comma dell'art. 25 della Costituzione,
giacché la fattispecie ivi prevista é determinata in modo da non lasciare alla
discrezionalità dell'interprete la configurazione del reato, come si assume
nell'ordinanza.
Ed invero, secondo la
norma impugnata il fatto punibile consiste nella trasgressione, da parte del
pubblico ufficiale, di un dovere inerente all'ufficio, quando essa si concreti
in un atto o, comunque, in un comportamento illegittimo, posto in essere con
dolo.
In base a questa
individuazione degli elementi del reato, si deve riconoscere che il precetto
penale in esame, mentre corrisponde all'intento di reprimere quei comportamenti
dei pubblici ufficiali, che, pur essendo illegittimi, non rientrerebbero in un
titolo specifico di reato, dà nello stesso tempo sufficiente garanzia che il
pubblico ufficiale sia al coperto dalla possibilità di arbitrarie applicazioni
della legge penale, il timore delle quali nuocerebbe anch'esso al buon
andamento della pubblica Amministrazione e al sollecito perseguimento dei suoi
fini.
Né vale in contrario
il rilievo che per determinare, in concreto, la sussistenza del reato si rende
necessario prendere in esame l'eventuale violazione di norme non contenute
nelle leggi penali, quali, nel caso di specie, le norme del Codice di procedura
civile su gli obblighi del custode giudiziario. A parte che la possibilità di
considerare come illecito penale la violazione di norme inerenti all'esercizio
di una pubblica funzione, ovunque siano contenute, non dà luogo a dubbi di
costituzionalità; nel caso dell'art. 323 del Codice penale elemento essenziale
per la sussistenza del reato é il dolo specifico; vale a dire, l'intenzione di
recare ad altri un danno o procurargli un vantaggio.
La proposta questione
non ha fondamento neanche in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
É giurisprudenza
costante di questa Corte che il principio di eguaglianza enunciato in tale
articolo consente al legislatore ordinario di emanare norme differenziate
rispetto a situazioni obbiettivamente diverse, e che il giudizio sulla parità o
diversità delle situazioni spetta insindacabilmente allo stesso legislatore nei
limiti del rispetto della ragionevolezza e degli altri principi costituzionali
(sentenza n. 81 del 1963). Ora, non può ritenersi che contrasti col
criterio della ragionevolezza o con principi costituzionali l'aver collegato la
responsabilità penale con la qualità di pubblico ufficiale, senza estenderla
alla diversa situazione giuridica dell'incaricato di pubblico servizio.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del Codice penale,
sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale di Foggia con ordinanza del 27
aprile 1964, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 4 febbraio 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 19 febbraio 1965.