CONSULTA ONLINE
SENTENZA
N. 44
ANNO 1964
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n.
75 (abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento
della prostituzione altrui), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1963 dal
Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Marchetti Remo,
iscritta al n. 161 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 18 marzo 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Verzi;
udito il vice avvocato
generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del
procedimento penale contro Marchetti Remo, il Tribunale di Firenze, con
ordinanza del 4 luglio 1963, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in
riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione.
L'ordinanza rileva che
questa legge, volta a sopprimere le case di prostituzione quale forma di
impresa che si fondava sul triste commercio dell'altrui prostituzione, ha
determinato gravi inconvenienti: gli sconci spettacoli ai quali si assiste
nelle vie e nelle piazze delle nostre città, la preoccupante recrudescenza
delle malattie veneree e l'accentuarsi del fenomeno dello sfruttamento della
prostituzione, essendosi generalizzata la figura del cosiddetto protettore. E,
dopo avere rilevato che l'abolizione del controllo sanitario su chi esercita la
prostituzione contrasterebbe con l'art. 32 della Costituzione, ritiene che la
incriminazione prevista dall'art. 3, n. 8, della legge, ("chiunque in
qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui") non sia
formulata con determinazione sufficientemente precisa, riducendosi, in
definitiva, al nome o titolo del reato senza specificazione del contenuto; onde
sarebbero violati gli artt. 13 e 27 della Costituzione, i quali postulano -
come fondamentale garanzia del cittadino - la espressa previsione legislativa
del fatto costituente reato.
La predetta ordinanza,
ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, n. 231 del 31 agosto 1963.
Nel presente giudizio è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. E, con deduzioni del 6
agosto 1963, l'Avvocatura generale dello Stato, dopo avere premesso che
l'ordinanza di rimessione è priva di qualsiasi pur vago riferimento alla
rilevanza della risoluzione delle proposte questioni per la definizione del
giudizio principale, osserva che tali questioni, non collegate con l'oggetto
del giudizio stesso, sono prospettate nella opinione che il mancato
raggiungimento del fine della norma, oppure il mancato esercizio della riserva
di legge di cui all'art. 32 della Costituzione, possano costituire motivo di
illegittimità costituzionale. In merito, poi, alla fattispecie prevista
dall'art. 3, n. 8, della legge, osserva che i concetti di agevolazione e di
sfruttamento della prostituzione - già di per sé determinati e delimitati -
trovano riscontro nelle abrogate fattispecie degli artt. 531 e seguenti del
Codice penale, onde non sarebbe ravvisabile alcun contrasto con gli artt. 13 e
27 della Costituzione.
Con memoria del 5 marzo
1964, la stessa Avvocatura dello Stato aggiunge che, abolita la
regolamentazione dell'esercizio della prostituzione per raggiungere - come è
noto - una più completa elevazione della morale pubblica e per attuare i
principi di libertà e di dignità della persona umana, doveva essere represso
anche il lenocinio clandestino. A ciò avrebbe provveduto l'art. 3 della legge,
che sarebbe un articolo a previsioni plurime, nel quale, alla elencazione di
reati distinti, succederebbe nel n. 8 una norma di chiusura, atta a punire
l'aspetto residuale di qualsiasi forma di favoreggiamento o di sfruttamento
della prostituzione.
Considerato in diritto
1. - Occorre in via
preliminare accertare quali questioni ha sollevato l'ordinanza di rimessione.
L'Avvocatura generale dello Stato si è diffusamente occupata dell'abolizione
del controllo sanitario su chi esercita la prostituzione, per dimostrare che
tale abolizione non contrasta con l'art. 32 della Costituzione, che tutela la
salute pubblica; ma la Corte ritiene che il Tribunale non ha inteso proporre
siffatta questione. Ed invero l'ordinanza non si pone neppure il quesito della
rilevanza della risoluzione di essa ai fini della definizione di un
procedimento penale per il reato di sfruttamento della prostituzione altrui;
non fa alcun richiamo alle specifiche norme della legge 20 febbraio 1958, n.
75, riferentisi all'abolizione del controllo sanitario; e non prende in esame
la legge 25 luglio 1956, n. 837, nella quale il Parlamento ha voluto riunire
tutte le norme atte a prevenire e combattere la diffusione delle malattie
veneree. Né appare sufficiente a delineare una questione di legittimità
costituzionale, il semplice richiamo alla violazione dell'art. 32 della
Costituzione, fatto, quasi incidentalmente, in una premessa generale
dell'ordinanza sugli scopi perseguiti dalla legge in esame e sui danni, che
dalla stessa sarebbero stati provocati, fra i quali viene anche compreso
l'aumento delle malattie veneree.
Pertanto, la Corte deve
esaminare soltanto la questione della legittimità dell'art. 3, n. 8, della
legge sopraindicata, proposta dall'ordinanza in riferimento agli artt. 13 e 27
della Costituzione.
2. - La questione, la
cui rilevanza ai fini della decisione del processo principale appare evidente,
non è fondata.
È da premettere che non
è affatto pertinente il richiamo al principio della libertà personale dei
cittadini ed a quello della personalità della responsabilità penale, garantiti
dagli artt. 13 e 27 della Costituzione. Invece, la norma che dà fondamento
legale alla potestà punitiva, ed espressamente sancisce la non retroattività
della legge nel tempo, è contenuta nell'art. 25 della Costituzione, il quale,
nel secondo comma, dispone che: "nessuno può essere punito se non in forza
di una legge, che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". La
questione, nei termini proposti dall'ordinanza, può essere quindi esaminata
soltanto in riferimento all'art. 25.
3. - Il Tribunale
afferma che la formulazione della norma impugnata, la quale punisce colui che
"in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui" è
generica, priva di contenuto e non concreta perciò una espressa ed individuata
previsione del fatto costituente reato; dal che deriverebbe un contrasto col
precetto costituzionale della espressa riserva di legge in materia penale,
richiesta dall'art. 25 della Costituzione.
La Corte ritiene che
siffatto apprezzamento non è giustificato. Particolari ragioni di tutela della dignità
umana hanno indotto il legislatore ad abolire la regolamentazione della
prostituzione, la registrazione, il tesseramento e qualsiasi altra degradante
qualificazione o sorveglianza sulle donne che esercitano la prostituzione. Il
legislatore non si è però limitato a dare una nuova disciplina, ma, preoccupato
dalle conseguenze dannose che possano derivarne, ha seguito anche un'altra
direttiva, che appare riprodotta nel titolo della legge in esame (lotta contro
lo sfruttamento della prostituzione). Ha emanato quindi nuove norme penali,
atte a reprimere la diffusione di questo male sociale, prevedendo nell'art. 3
della ripetuta legge - varie ipotesi criminose, onde punire quelle attività che
in qualsiasi modo vengano a ledere l'interesse che si intende tutelare.
I concetti di
agevolazione e di sfruttamento della prostituzione altrui presentano una
obiettività ben definita, anche perché acquisiti da tempo nel Codice penale e
sottoposti a lunga elaborazione dottrinale. Essi hanno un preciso ed
inconfondibile significato, che non si presta ad equivoche interpretazioni.
Allargare il raggio di applicazione della previsione legislativa fino a
comprendere attività che prima rimanevano impunite non significa svuotare di
contenuto la norma, ma estenderla e rafforzarla. E la circostanza che sia stata
usata una formula, la quale, pur essendo di più ampio contenuto, risulti
sinteticamente espressa, non costituisce un vizio della norma - siccome ritiene
l'ordinanza di rimessione - ma un fatto normale in materia penale. Ed invero,
tutti i comandi giuridici sono per loro natura di carattere generale ed
astratto; ed è ben noto che, nell'indicare i fatti tipici costituenti reato, la
legge a volte fa una descrizione minuta di essi, ma spesso si limita a dare
un'ampia nozione del fatto, senza scendere a particolari di esecuzione. E già
questa Corte ha avuto occasione di affermare in proposito che "il
principio in virtù del quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia
espressamente preveduto come reato dalla legge (art. 1 del Codice penale) non è
attuato nella legislazione penale seguendo sempre un criterio di rigorosa
descrizione del fatto. Spesso le norme penali si limitano ad una descrizione
sommaria ed all'uso di espressioni meramente indicative, realizzando nel miglior
modo possibile l'esigenza di una previsione tipica dei fatti costituenti
reato" (sentenza
n. 27 del 23 maggio 1961).
Bisogna infine rilevare
che queste nuove figure di reato, sottoposte al vaglio della dottrina e della
giurisprudenza, sono state efficacemente determinate nei loro contorni e
limiti. Onde, sotto qualsiasi aspetto esaminata, la censura della norma appare
priva di fondamento;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 8, della legge 20
febbraio 1958, n. 75 (abolizione della regolamentazione della prostituzione e
lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), proposta con ordinanza
del Tribunale di Firenze del 4 luglio 1963, in riferimento agli artt. 13 e 27 (rectius
25) della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in
cancelleria il 16 giugno 1964.
Presidente AMBROSINI
Relatore VERZI'