SENTENZA N.
27
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della
norma contenuta nell'art. 121 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 28
maggio 1960 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Zagaria
Cosimo, iscritta al n. 82 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 19 novembre 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 15 febbraio
1961 la relazione del Presidente Giuseppe Cappi;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel corso del dibattimento davanti al
Pretore di Milano, a carico di Zagaria Cosimo, imputato di contravvenzione
all'art. 121 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18
giugno 1931, n. 773, per avere esercitato abusivamente il mestiere di custode
di auto, la difesa dell'imputato sollevò eccezione di legittimità costituzionale
del citato articolo. Si sostenne che, non essendo il mestiere di custode d'auto
espressamente preveduto dall'art. 121 per gli adempimenti ivi richiesti - cioè
la "iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di
pubblica sicurezza" - il farlo rientrare nella generica categoria di
"mestieri analoghi", enunciata nello stesso articolo, implicherebbe
un procedimento di interpretazione analogica, in contrasto col secondo comma
dell'art. 25 della Costituzione. Il Pretore, con ordinanza del 28 maggio 1960,
premesso che, a suo avviso, il secondo comma del citato art. 25 "oltre che
sancire il principio della irretroattività sancisce anche quello della
tassatività della legge penale, il quale esclude la possibilità della
interpretazione analogica", ritenuta la questione non manifestamente
infondata e rilevante ai fini del giudizio, il quale, non potrebbe essere
definito "indipendentemente dalla risoluzione della questione di
legittimità costituzionale della espressione 'mestieri analoghi", rimise
gli atti a questa Corte per la risoluzione della predetta questione.
Considerato
in diritto
La Corte ritiene non fondata la proposta
questione di legittimità costituzionale. É noto che il principio in virtù del
quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente
preveduto come reato dalla legge (art. 1, Cod. pen.) non é attuato nella
legislazione penale seguendo sempre un criterio di rigorosa descrizione del
fatto. Spesso le norme penali si limitano a una descrizione sommaria, o all'uso
di espressioni meramente indicative, realizzando nel miglior modo possibile
l'esigenza di una previsione tipica dei fatti costituenti reato. In taluni casi
le norme penali, nella determinazione del fatto punibile, si avvalgono di
indicazioni estensive (es.: artt. 600, 601, 602,705,708, 710, ecc. Cod. pen.),
ovvero anche, come appunto nella norma impugnata, di indicazioni
esemplificative, più o meno numerose, le quali a un certo punto si chiudono con
espressioni come "e simili", "e altri simili", "e altri
analoghi".
In tali casi, ufficio dell'interprete non é
di applicare per analogia la norma a casi da essa non previsti, bensì di
attuare il procedimento ordinario di interpretazione, anche se diretto ad
operare la inserzione di un caso in una fattispecie molto ampia e di non
agevole delimitazione.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale, proposta dal Pretore di Milano con l'ordinanza del
28 maggio 1960, della norma contenuta nell'art. 121 del T.U. delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento
all'art. 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI
Depositata in cancelleria il 27 maggio
1961.