ORDINANZA N. 84
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), promosso con ordinanza 16
dicembre 1982 del pretore di Piombino nel procedimento penale a carico di Galgani Silvana iscritta al n. 82 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno
1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio
1984 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 16 dicembre
1982 (n. 82 del reg. ord. 1983) il pretore di
Piombino ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per preteso
contrasto con gli articoli:
a) 3 della Costituzione, in quanto la norma suddetta sottoporrebbe ad
identica pena edittale coloro che, sprovvisti di
concessione, abbiano edificato in contrasto con la normativa edilizia e coloro
che, pure senza avere ottenuto previamente la
concessione, abbiano però edificato in conformità alla suddetta normativa e
agli strumenti urbanistici; si tratterebbe di situazioni obiettivamente diverse
trattate, quoad poenam, dal
legislatore alla stessa stregua, e ciò irrazionalmente;
b) 25 della Costituzione, atteso che la stessa norma conterrebbe una
descrizione della condotta penalmente sanzionata così generica da rendere
difficile l'individuazione del comportamento tipico astrattamente determinato,
con conseguente violazione del principio della tassatività
della normativa penale;
c) 27, primo comma, della Costituzione, in quanto, ferma la suesposta
censura di cui alla precedente lett. b, la norma violerebbe altresì il
principio del carattere personale della responsabilità
penale, atteso che il reato in questione non sarebbe definito dalla
legge, né potrebbe essere definito dall'interprete, in modo univoco, sicché il
reo, in assenza di qualunque altra specificazione idonea a tipizzare la
condotta vietata, non sarebbe in grado di acquisire piena consapevolezza della
rilevanza penale del comportamento posto in essere.
Considerato che, con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 3
della Costituzione, la giurisprudenza di questa Corte é consolidata nel
ritenere che la configurazione delle fattispecie criminose e le valutazioni in ordine alla congruenza tra i reati e le pene sono censurabili
in sede di costituzionalità soltanto ove il legislatore abbia dato luogo a
sperequazioni di tale gravità da risultare palesemente inique (sentenze nn. 1 e 170 del 1982; ordinanza n. 186 del
1983);
che, nel caso di specie, tale estremo non é
ravvisabile, in primo luogo in quanto rientra nella politica legislativa
sottoporre ad analoga sanzione edittale comportamenti
formalmente identici, pur se diversificabili quanto all'entità del danno
sociale che ne scaturisce, ed anche perché il bene giuridico che la impugnata
norma tutela é anche quello inteso ad ottenere che qualsiasi iniziativa di
fabbricazione edilizia sia previamente vagliata e controllata in sede
amministrativa:
che, in ogni modo, a parte i poteri di
graduazione della pena che spettano istituzionalmente al giudice che, alla
stregua dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ben
potrà esprimere un giudizio sulla maggiore o minore gravità del fatto, la legge
24 novembre 1981, n. 689, trova nel caso di specie, possibilità di
applicazione, sicché ben può il giudicante, in relazione alla fattispecie
sottoposta al suo esame, irrogare, ove del caso, le sanzioni sostitutive ivi
previste.
Considerato inoltre, per ciò che concerne la prospettata violazione
dell'art. 25 della Costituzione, che questa Corte, con giurisprudenza
consolidata, ha più volte ribadito che il ricorso ad
espressioni di comune esperienza é consentito, spettando all'opera ermeneutica
del giudice di dare contenuto concreto alle dette espressioni, e che tale
principio ha più volte trovato specifica applicazione proprio nella materia edilizia
(sentenza n. 49 del
1980; ordinanze
nn. 156/1983 e 5/1984);
che, infine, la prospettata violazione dell'art.
27, primo comma, della Costituzione, si risolve nella stessa censura, vista da
prospettiva diversa, mossa alla norma impugnata con riferimento all'art. 25
della Costituzione di cui sopra;
che nell'ordinanza non sono prospettati motivi
nuovi o diversi, tali da indurre
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 153, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28
gennaio 1977, n. 10, sollevata, con riferimento agli artt.
3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della
Costituzione, dal pretore di Piombino, con l'ordinanza in data 16 dicembre
1982, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1984.