SENTENZA N.49
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale
dell'art. 2, lett. c, n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di
amnistia e indulto) e art. 2, lett. c, n. 1, della legge 3 agosto 1978, n. 405
(legge di delegazione) promossi con ordinanze emesse dai pretori di Nardo, il
19 ottobre, il 26 ottobre (n. 11 ordinanze) e il 9 novembre 1978; Scicli, il 20 ottobre (n. 23 ordinanze), il 27 ottobre (n.
75 ordinanze), il 10 novembre, il 17 novembre (n. 2 ordinanze), il 24 novembre
(n. 2 ordinanze), il 1o dicembre (n. 2 ordinanze), il 15 dicembre 1978 e il 19
gennaio 1979; S. Pietro Vernotico, il 25 ottobre
1978; Siracusa, il 27 ottobre 1978, iscritte ai nn. 646, 671, 683 e 684 del
registro ordinanze 1978, 1, 2, 29, 30, 83, 92, 93, 94,
da
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1979 il
Giudice relatore Oronzo Reale;
udito l'avvocato generale dello Stato Giovanni Gentile,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - Con le centoventidue
ordinanze dei quattro giudici a quibus vengono sollevate
questioni di legittimità costituzionale tutte riferentisi
alla stessa norma di legge. Pertanto le cause possono essere riunite e decise con unica sentenza.
2. - Le centosette
ordinanze del pretore di Scicli (numeri 671/1978 e 1,
2, 29, 30, 83, 92, 93, 94, da
Alcune di tali ordinanze,
poi, non contengono nemmeno l'indicazione del nome dell'imputato, che può
desumersi soltanto dall'avvenuta notifica dell'ordinanza alla parte.
Né il riferimento, che le
ordinanze naturalmente contengono, alla norma del provvedimento di amnistia n. 413 del 1978, della quale denunziano la
incostituzionalità, cioè all'art. 2 (comma secondo), lett. c, n. 1, del detto
decreto presidenziale, consente di risalire al reato imputato.
Infatti, la citata norma
elenca una serie di reati che vengono esclusi
dall'amnistia, per alcuni dei quali stabilisce eccezioni alla esclusione.
D'altra parte il richiamo
che la detta norma fa all'art. 41, lett. b, della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e alle successive sue modificazioni, allarga l'ambito delle fattispecie
previste.
Pertanto, tutte le
questioni sollevate con le dette ordinanze dal pretore di Scicli
sono inammissibili, se non altro per l'impossibilità di un qualsiasi controllo
sulla rilevanza delle questioni medesime.
Ad eguale conclusione deve
pervenirsi a proposito dell'ordinanza (n. 646 del reg. ord.
1978) del pretore di Siracusa, la quale, oltre a non contenere alcun elemento di identificazione del fatto oggetto dell'imputazione, non
contiene neppure la specifica indicazione della norma sospettata di
incostituzionalità.
3. - Con l'ordinanza del
19 ottobre 1978 (n. 684 del reg. ord. 1978) alla
quale fanno riferimento quanto alla motivazione altre
sue dodici ordinanze (nn. da
La risultante normativa
dell'art. 2, lett. c, n. 1, della legge e del decreto per la sua genericità e
imprecisione terminologica, per la imperfetta
definizione delle fatti specie legali alle quali si riferisce il provvedimento
di clemenza, potrebbe < determinare ... difficoltà interpretative ed
applicative insuperabili > e l'attribuzione al giudice di una < illimitata
discrezionalità > nell'applicazione della legge, con la conseguente
violazione del principio di eguaglianza.
La genericità e
imprecisione della legge secondo il giudice a quo avrebbe
dovuto essere corretta, con le necessarie tassative specificazioni, dal
Presidente della Repubblica nell'emanare il decreto, < in coerenza con il
peculiare compito attribuitogli dall'art. 79 della Costituzione >.
Ciò non è avvenuto, onde
< il sospetto che, in definitiva, l'organo costituzionale, cui era
esclusivamente attribuito il compito ora evidenziato, abbia
finito col trasferirlo al giudice in via applicativa > con violazione
degli artt. 79 e segg. della Costituzione, ai quali nel dispositivo
dell'ordinanza vengono aggiunti (oltre il già citato
art. 3) gli artt. 55 e segg.,
70 e segg., 83 e segg.
Una censura di incostituzionalità meno ampiamente motivata, ma
sostanzialmente analoga a quelle sovra esposte viene rivolta all'art. 2, lett.
c, n. 1, del d.P.R. n. 413/1978 nonché all'art. 2,
lett. c, n. 1, della legge di delegazione n. 405/1978 con riferimento ai soli
artt. 3 e 79 della Costituzione, dal pretore di San Pietro Vernotico con l'ordinanza n. 683 del reg. ord. 1978.
Il detto giudice a quo
imputa alla norma denunziata di aver posto criteri < vaghi, generici, indifferenziati
e oggettivamente non caratterizzati >, lasciando così al giudice una <
assoluta e sconfinata discrezionalità > con il conseguente pericolo di applicazioni diverse rispetto a situazioni oggettivamente
eguali, e perciò con violazione dell'art. 3 della Costituzione. Il pretore di
San Pietro Vernotico soggiunge che l'aver di fatto trasferito dal Presidente della Repubblica al
giudice la individuazione dei fatti-reato rientranti nell'amnistia si risolve
in una violazione dell'art. 79 della Costituzione il quale demanda in via
esclusiva al Presidente della Repubblica, su legge di delegazione delle Camere,
la concessione dell'amnistia e del l'indulto.
4. - Le questioni non sono
fondate.
t discusso in dottrina il rapporto, derivante dalla
normativa costituzionale, fra legge di delegazione e decreto presidenziale: né
mancano scrittori secondo i quali le Camere non possono disciplinare in tutto e
per tutto il provvedimento di clemenza, e il decreto presidenziale non può
limitarsi a riprodurre letteralmente il contenuto della legge di delegazione,
spettando, invece, al Presidente non soltanto, come è pacifico, il
potere-dovere della emanazione del provvedimento nel rispetto dei criteri
fissati dalla legge, ma quello della integrazione e specificazione anche
tecnica della normativa. Sennonché, mentre è pacifico, ed è stato ritenuto
dalla Corte (sent.
110/ 1962), che la legge delegante possa consentire < un qualche potere di scelta > al decreto presidenziale, e che
questo, in ogni caso, in un certo ambito di discrezionalità specialmente
tecnica, possa meglio specificare i termini della clemenza, deve anche
ritenersi acquisita (come espressamente dichiarato dalla Corte con sent. 171/1973) la
legittimità costituzionale della prassi secondo la quale la legge delegante
disciplina puntualmente il contenuto del provvedimento di clemenza, e il
decreto presidenziale lo riproduce testualmente.
Non esiste, dunque, la
denunziata violazione dell'art. 79 della Costituzione nel fatto che il d.P.R. 4
agosto 1978, n. 413 riproduca senza modificazioni e letteralmente le
disposizioni della legge 3 agosto 1978, n. 405; né sono pertinenti gli altri
parametri citati genericamente e senza alcuna motivazione.
5. - Più delicata si
presenta la questione sotto il profilo della possibile violazione del principio
di eguaglianza, in sede di applicazione della legge, e
a causa della non perfetta puntualizzazione del suo contenuto precettivo,
implicando detta questione in primo luogo la determinazione dell'ambito in cui
opera l'art. 3 della Costituzione.
Anche senza attribuire
valore assoluto alla tesi dell'Avvocatura, che il principio di
eguaglianza possa essere invocato solo a proposito delle norme di legge
e non mai della loro interpretazione (non potendosi astrattamente escludere
l'ipotesi che l'assoluta indeterminatezza della norma si traduca in
ineluttabile disparità della sua applicazione, e quindi in con creta
diseguaglianza imputabile alla norma stessa), si deve ritenere che una legge la
quale nel definire le specie utilizzi concetti di comune esperienza o
desumibili da altre fonti legislative e dalla pregressa elaborazione
giurisprudenziale non imponga al giudice alcun onere che esorbiti dal normale,
anche se difficile, compito della interpretazione.
Non sono poche le norme
penali che per la latitudine della loro previsione, non suscettibile di una descrizione
tassativa, richiedono, per la loro interpretazione, il ricorso del giudice a
concetti di comune esperienza, o come si esprime la sentenza n. 191 del
1970 < a nozioni proprie del linguaggio e della intelligenza
comuni >. Basti menzionare ad esempio: gli artt. 529 c.p. (atti osceni), 594
e 595 (offesa all'onore e decoro e alla reputazione), 591 (abbandono di persona
incapace < per altra causa >), 570 (condotta contraria all'ordine e alla
morale della famiglia), 705 (commercio non autorizzato di < cose preziose
>), 708 (possesso di oggetti di valore non
confacenti al proprio stato), 61 nn. 1 e 7 (aggravanti
per motivi abbietti e futili e per danno patrimoniale di rilevante gravita), 62
nn. 2 e 4 (attenuanti per motivi di particolare valore morale
e sociale e per danno patrimoniale di speciale tenuità).
Spesso le norme penali si
limitano ad una descrizione sommaria, o all'uso di espressioni
meramente indicative, realizzando nel miglior modo possibile l'esigenza di una
previsione tipica dei fatti costituenti reato > (sent. 27/1961).
Lo stesso pretore di Nardò ricorda che
Ora è ben vero che la
formulazione tecnica del provvedimento di amnistia del
1978, e in specie dell'art. 2, lett. c, n. 1, che elenca le esclusioni
oggettive dall'amnistia in materia di reati urbanistici con le relative
eccezioni, non è particolarmente perspicua e puntuale, sì da rendere come è
stato rilevato in dottrina-disagevole, faticosa e < macchinosa > la sua
applicazione. Ma le difficoltà interpretative che la stessa dottrina e le
decisioni dei giudici di merito e della Cassazione aiutano a superare, non conducono
a escludere la possibilità di una sostanziale
uniformità applicativa non inferiore a quella normalmente consentita per non
poche altre leggi.
I pretori di Nardò e di San Pietro Vernotico
dovevano stabilire se fossero incluse nell'amnistia o
escluse da essa violazioni di legge relative a fabbricati di varie dimensioni
tutti costruiti senza licenza ed alcuni, inoltre, costruiti in zone soggette a
vincolo paesaggistico. In concreto la loro difficoltà di interpretazione
si riferiva soltanto alla locuzione (del denunziato art. 2, lett. c, n. 1, del
d.P.R. n. 413 del 1978): < salvo che si tratti ... di violazioni che
comportino una limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o
limitate modifiche nei volumi esistenti, e sempre che non sussista lesione degli
interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere ... paesaggistico ...
previsti da strumenti normativi ed urbanistici sulle aree o edifici interessati
>.
Lo stabilire in concreto,
e rispetto alle singole fattispecie, il valore dei termini < limitata entità
> e < limitate modificazioni > richiede senza dubbio un apprezzamento
del giudice compreso entro un certo margine di discrezionalità. Ma già
E per quanto riguarda poi
l'esistenza o inesistenza di interessi pubblici
tutelati da vincoli paesaggistici, basta ricordare che la disposizione del
decreto di clemenza si riferisce a vincoli < previsti da strumenti normativi
ed urbanistici >, per escludere che esistano per il giudice difficili
problemi di interpretazione, dovendo egli limitarsi ad accertare non
l'interesse paesaggistico, ma l'esistenza di quei vincoli legislativi o
amministrativi.
Deve dunque escludersi
che, pur nella sua non troppo felice formulazione, la impugnata
norma del d.P.R. 4 agosto 1973, n. 413 ponga al giudice che deve applicarla
insuperabili problemi di interpretazione con la conseguente possibilità di così
gravi discriminazioni a danno (o a favore) dei singoli imputati di reati
contemplati nel provvedimento di clemenza, da realizzare violazione del
principio di eguaglianza fissato nell'art. 3 della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, lett. c, n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413
sollevata dal pretore di Scicli con le centosette
ordinanze di cui in epigrafe con riferimento agli artt. 3,
dichiara inammissibile la stessa questione di legittimità
costituzionale sollevata dal pretore di Siracusa con l'ordinanza di cui in
epigrafe con riferimento all 'art . 3 della
Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevata
dal pretore di Nardò con le tredici ordinanze di cui
in epigrafe con riferimento agli artt. 3 e 79 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, lett . c,
n. 1, del d.P .R. 4 agosto 1978, n.
413 e dell'art. 2, lett. c, n. l, della legge 3 agosto 1978, n. 405, sollevata
dal pretore di San Pietro Vernotico con l'ordinanza
di cui in epigrafe con riferimento agli artt. 3 e 79 della Costituzione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 02/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA –
Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14/04/80.