ORDINANZA N. 5
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge
urbanistica) e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 19
settembre 1981 dal pretore di Riesi, nel procedimento
penale a carico di Di Blasi
Ludovica ed altri, risulta al n. 605 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 del 29 dicembre 1982. Visto
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre
1983 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che il pretore di Riesi, con ordinanza
del 19 settembre
Considerato che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non determinerebbe
in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il termine
"lottizzazione" sarebbe suscettibile di interpretazioni
divergenti, tali da comportare anche la violazione del diritto di difesa e il
principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;
che per contro questa Corte, con numerose
pronunce (v., da ultimo, le ordinanze n. 156,
169 e 194 del 1983, oltreché la sentenza n. 49 del
1980) ha ritenuto legittimo, anche in riferimento alla materia edilizia,
l'uso di espressioni di comune esperienza, quali " limitata entità" e
"limitate modificazioni", osservando che le stesse non impongono al
giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di interpretazione.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge
17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967,
n. 765, sollevata, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 17 gennaio 1984.