Ordinanza n.5 del 1984

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ORDINANZA N. 5

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

          Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1981 dal pretore di Riesi, nel procedimento penale a carico di Di Blasi Ludovica ed altri, risulta al n. 605 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 del 29 dicembre 1982. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che il pretore di Riesi, con ordinanza del 19 settembre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione.

Considerato che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il termine "lottizzazione" sarebbe suscettibile di interpretazioni divergenti, tali da comportare anche la violazione del diritto di difesa e il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;

che per contro questa Corte, con numerose pronunce (v., da ultimo, le ordinanze n. 156, 169 e 194 del 1983, oltreché la sentenza n. 49 del 1980) ha ritenuto legittimo, anche in riferimento alla materia edilizia, l'uso di espressioni di comune esperienza, quali " limitata entità" e "limitate modificazioni", osservando che le stesse non impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di interpretazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sollevata, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 17 gennaio 1984.