Ordinanza n. 169 del 1983

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ORDINANZA N. 169

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 348 del codice penale (Abusivo esercizio di una professione) e dell'art. 1 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Iscrizione all'albo dei ragionieri - Attività), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 20 e 28 aprile 1979 dal Pretore di Orvieto nei procedimenti penali a carico di Focarelli Sandro e Prosperini Roberto, iscritte ai nn. 519 e 520 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 29 agosto 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali a carico di Focarelli Sandro e di Prosperini Roberto, entrambi imputati del reato di esercizio della professione di ragioniere senza essere iscritti nell'albo, il Pretore di Orvieto, con ordinanze del 20 e 28 aprile 1979 (in G.U. n. 237 del 29 agosto 1979, reg. ord. n. 519 e 520 del 1979), sollevava questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 348 cod. pen. e 1 d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068, in quanto quest'ultimo indicava in modo troppo generico le attività riservate agli iscritti all'albo, il che sembrava in contrasto col principio di tassatività della fattispecie penale di cui all'art. 25 Cost.;

che é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri negando la fondatezza della questione;

che le parti private non si sono costituite.

Considerato che i due giudizi vanno riuniti per l'identità della questione sollevata;

che, come già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. sentt. n. 42 del 1972 e 27 del 1961), il principio di tassatività della fattispecie penale, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., deve considerarsi rispettato anche se il legislatore nel descrivere il fatto - reato usi non già termini di significato rigorosamente determinato ma anche espressioni meramente indicative o di rinvio alla pratica diffusa nella collettività in cui l'interprete opera, spettando a questo ultimo di determinarne il significato attraverso il procedimento ermeneutico di cui all'art. 12, primo comma, delle Preleggi;

che, nel caso di specie, a definire il significato dell'impugnato art. 1 d.P.R. n. 1068 del 1953 concorre l'elencazione di attività proprie della professione di ragioniere, contenuta nello stesso articolo, nonché, in via integrativa, l'interpretazione sistematica delle disposizioni dell'art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (oggi sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739), relativo alla rappresentanza e difesa davanti alle commissioni tributarie, e dell'art. 63 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in materia di rappresentanza e assistenza dei contribuenti presso gli uffici finanziari;

che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 348 cod. pen. e 1 d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068, sollevata dal Pretore di Orvieto con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 25 secondo comma Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto  Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 13 giugno 1983.