SENTENZA N. 14
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 707 e 708 del codice penale, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 dicembre 1968 dal
pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Monti Jader, iscritta al
n. 35 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969;
2) ordinanze emesse il 24 marzo 1969 dal
pretore di Monsummano Terme nel procedimento penale a carico di Barbato Ciro ed
il 28 marzo 1969 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di
Gulino Salvatore e Cardinale Salvatore, iscritte ai nn. 200 e 226 del registro
ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165
del 2 luglio 1969;
3) ordinanze emesse il 30 aprile 1969 dal
pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Faucci Enrico ed il 26
maggio 1969 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di
Gasparini Roberto, iscritte ai nn. 302 e 303 del registro ordinanze 1969 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969;
4) ordinanza emessa il 13 maggio 1969 dal
pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Auzino Giovanni,
iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1969;
5) ordinanza emessa il 28 ottobre 1969 dal
pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Mottola Francesco,
iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 16
dicembre 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto in
fatto
Le sette ordinanze indicate in epigrafe
hanno posto in dubbio, sotto vari profili, la legittimità costituzionale degli
artt. 707 e 708 del codice penale, nel corso di distinti procedimenti a carico
di persone imputate dell'uno o dell'altro, ovvero di entrambi i reati previsti
dalle denunziate disposizioni.
Complessivamente considerate, le questioni
e le principali argomentazioni possono essere così raggruppate e riassunte:
a) Violazione dell'art. 3 della
Costituzione per il riferimento a condizioni personali e sociali dei soggetti
attivi dei reati, contenuto nelle norme denunziate. Il pretore di Bologna,
muovendo dalla sentenza
n. 110 del 1968, con la quale questa Corte ebbe a dichiarare parzialmente
illegittimo l'articolo 708 del codice penale, profila, negli stessi limiti,
l'illegittimità costituzionale del precedente art. 707 (al quale, appunto, si
richiama l'art. 708).
Analoga violazione, con riguardo, pero, a
tutta la parte concernente le condizioni personali e sociali del prevenuto, é
stata denunziata, per lo stesso art. 707, dal pretore di Livorno; per l'art.
708, dai pretori di Monsummano Terme e di Firenze; e, per i due articoli, da
quest'ultimo giudice, in un'altra delle sue ordinanze. La quale, inoltre,
censura sia l'ingiustificata parificazione, cui sarebbero sottoposti, nel trattamento
punitivo, i condannati per semplice contravvenzione concernente la prevenzione
di delitti contro il patrimonio rispetto ai condannati per delitti determinati
da motivi di lucro; sia la violazione del principio della finalità rieducativa
della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), sul riflesso che i soggetti attivi
dei reati sarebbero destinatari dei rispettivi precetti per il solo fatto di
essere stati già condannati.
b) Inversione dell'onere della prova:
questa sarebbe posta a carico dell'imputato - in contrasto con la presunzione
di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.) - in ordine all'attuale
destinazione (art. 707) o alla provenienza (art. 708) di quanto
ingiustificatamente posseduto (questioni promosse per entrambe le denunziate
norme dal pretore di Firenze in una sua ordinanza e, per il solo art. 708,
dallo stesso pretore con altre due ordinanze, oltreché dal pretore di
Monsummano Terme).
c) Insussistenza, nell'art. 707, di una
vera e propria condotta vietata: la norma, in sostanza, avrebbe ad oggetto,
anziché un'azione, un semplice stato, quale é il possesso. Secondo il pretore
di Brescia, si avrebbe una triplice illegittimità: eccessiva ed ingiustificata
compressione della libertà della persona, di cui all'art. 13 della
Costituzione, per la genericità e l'astrattezza del criterio di collegamento
tra il divieto del possesso degli oggetti e la ratio della relativa norma;
previsione di una pena, anziché di una misura di sicurezza, per la mera
possibilità di un reato, indipendentemente da una condotta colpevole, in
violazione degli artt. 25 e 3 della Costituzione; priorità arbitrariamente
attribuita alla tutela del patrimonio, in confronto a quella di altri beni
costituzionalmente protetti, e disparità di trattamento rispetto a più gravi ipotesi
previste dal codice penale (artt. 49 cap. e 115) e non sanzionate con pena.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi
é stata costituzione di parti.
Considerato
in diritto
1. - Le questioni di legittimità
costituzionale, sollevate con le sette ordinanze di rimessione, riguardano,
talune, l'articolo 707 del codice penale, talaltre, il successivo art. 708,
talaltre ancora, entrambe le disposizioni.
Le relative cause, strettamente connesse,
sono state trattate congiuntamente e vengono riunite per essere decise con
unica sentenza.
2. - Le disposizioni contenute nei citati
artt. 707 e 708 del codice penale sono state denunziate a questa Corte dalle
ordinanze citate in epigrafe sotto vari profili.
In particolare, dal pretore di Bologna si
afferma, in sostanza, che l'art. 707, "limitatamente alla parte in cui fa
richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di
sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona
condotta", contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione per
l'eterogeneità di queste categorie di persone rispetto a quelle che abbiano dei
precedenti penali relativi a condanne per delitti determinati da motivi di
lucro o per contravvenzioni attinenti alla tutela indiretta del patrimonio:
livellamento ritenuto incongruo ed irragionevole.
La censura é fondata.
Già con sentenza n. 110 del
1968, questa Corte ha eliminato il richiamo, nell'art. 708 (quale reato
proprio), a quelle stesse condizioni soggettive che formano oggetto del
giudizio a quo e che sono mutuate proprio dall'art. 707.
3. - La medesima ordinanza del pretore di
Bologna osserva, nella sola motivazione, che, "mentre la lettera della
norma sembra richiedere, quale presupposto soggettivo, più di un reato
determinato da motivi di lucro o concernente la prevenzione di delitti contro
il patrimonio", la giurisprudenza é, invece, prevalente nel ritenere che é
sufficiente a concretare il presupposto soggettivo richiesto dalla legge anche
la condanna per un solo reato ed invoca una pronunzia interpretativa ad hoc
della Corte. Ma questo é un argomento di stretta interpretazione, che spetta al
giudice ordinario e che non attiene al riscontro di legittimità costituzionale.
4. - Con la prima ordinanza di rimessione
del pretore di Firenze si solleva, tra l'altro, la specifica questione della
ingiustificata parità di trattamento che si assume sussistere tra il condannato
per delitto determinato da motivi di lucro e il condannato per contravvenzione
(per la quale é sufficiente la colpa) concernente la prevenzione di delitti
contro il patrimonio. Ma la questione é inammissibile non avendone il pretore
attestato la rilevanza ed avendo, anzi, affermato che "gli imputati erano
pregiudicati per delitti contro il patrimonio".
5. - Le ulteriori e più estese censure
contenute nelle ordinanze del pretore di Livorno e del pretore di Brescia,
oltreché nella prima ordinanza del pretore di Firenze, che investono, sempre
con riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 707 del codice penale, come
quello che incrimina un mero status, anziché una condotta, attengono ad uno
degli aspetti della vigente legislazione penale (anche speciale) e valgono come
critica, per quanto apprezzabile, ad una scelta del legislatore. D'altro canto,
anche tale ipotesi di reato presuppone una necessaria condotta, di cui il
possesso attuale di determinate cose, che, quoad personam, inducono al
sospetto, non é che una conseguenza.
6. - Non appare pertinentemente invocato
dal pretore di Brescia l'art. 13 della Costituzione, dappoiché questo, nel
tutelare la inviolabilità della libertà personale, stabilisce, per la sua
limitazione, delle garanzie che non possono dirsi vulnerate dallo scopo
dissuasivo della norma denunziata.
7. - Per ciò che riguarda gli artt. 25 e 27
della Costituzione, le censure avanzate devono essere egualmente ritenute
infondate, alla stregua delle considerazioni contenute nella sentenza n. 110 del
1968 di questa Corte. Non vengono addotti motivi nuovi e, comunque, tali da
indurre a diversa decisione.
8. - Quanto all'inversione dell'onere della
prova, che viene prospettata in pretesa violazione dell'art. 27, secondo comma,
della Costituzione (sia in relazione all'art. 707 del codice penale, sia o sia
anche in relazione all'art. 708: vedi ordinanze del pretore di Monsummano Terme
e del pretore di Firenze), vale ciò che si é detto nella già citata sentenza n. 110 del
1968: é da escludere che le norme denunziate, nel richiedere al prevenuto
la giustificazione dell'attuale destinazione delle chiavi oppure degli
strumenti atti ad aprire o forzare serrature e, rispettivamente, della
provenienza del denaro o degli oggetti non confacenti al suo stato, esigano la
prova della legittimità della destinazione e della provenienza, limitandosi,
invece, a pretenderne una attendibile e circostanziata spiegazione, da
valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi della
libertà delle prove e del libero convincimento, i quali, ovviamente, si
atteggeranno in modo diverso a seconda che si tratti di strumenti di uso comune
inerenti all'attività professionale del prevenuto oppure di ordigni di
utilizzazione non ordinaria, di somme ingenti o di cose pregiate e rare oppure
di somme modeste o di cose correnti.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 707 del codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo
alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di
sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta;
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 707 e 708 del codice penale, nella parte
in cui assoggettano allo stesso trattamento punitivo il condannato per delitti
determinati da motivi di lucro e il condannato per contravvenzioni concernenti
la prevenzione di delitti contro il patrimonio, proposta in riferimento
all'art. 3 della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale, nella
parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità,
di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di
buona condotta, già dichiarata illegittima con sentenza n. 110 del
2 luglio 1968.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29
gennaio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio
1971.