SENTENZA
N. 37
ANNO
1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI,
Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco
Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino
PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale della legge approvata dall'Assemblea della Regione siciliana
nella seduta del 29 luglio 1960 recante: "provvidenze a favore delle
aziende agricole per la difesa ed il sostegno contro le avversità atmosferiche
e parassitarie", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana, notificato il 6 agosto 1960, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 10 agosto 1960 ed iscritto al n. 19 del Registro
ricorsi 1960.
Vista la costituzione
in giudizio del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza
pubblica del 10 maggio 1961 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il ricorrente, e gli
avvocati Giambattista Adonnino e Aldo Dedin, per il Presidente della Regione
siciliana.
Ritenuto
in fatto
1. - Il 29 luglio
1960 l'Assemblea regionale siciliana approvò un testo legislativo avente ad
oggetto "provvidenze a favore delle aziende agricole per la difesa e il
sostegno contro le avversità atmosferiche e parassitarie", il quale fu
comunicato al Commissario dello Stato per la Regione siciliana il 1 agosto
successivo. Il Commissario lo ha impugnato integralmente innanzi a questa
Corte, chiedendone la dichiarazione di illegittimità costituzionale con ricorso
notificato al Presidente della Regione il 6 agosto e depositato nella
cancelleria della Corte il 10 agosto. Del deposito é stata data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Regione e in quella della Repubblica, rispettivamente
il 2 e il 3 settembre 1960.
La legge - promulgata
nelle more del presente giudizio il 29 settembre 1960 con il n. 42 - contempla,
in relazione alle finalità indicate nel suo titolo, provvidenze di vario genere
in favore di agricoltori e coltivatori: contributi, sovvenzioni e assegnazioni
gratuite di grano, a carico del bilancio regionale; sospensioni della
riscossione ed esenzioni ventennali dal pagamento dell'imposta sui terreni;
garanzie sussidiarie della Regione per prestiti agrari di esercizio; riduzioni
dei canoni di affitto dei terreni.
Nel ricorso si
afferma quanto segue:
a) l'art. 5 - il
quale consente all'Assessore regionale per le finanze di sospendere, fino alla
revisione catastale, la riscossione dell'imposta sui terreni per quelle ditte o
partite per le quali sia in corso la procedura per la variazione catastale in
diminuzione per le cause di eventi naturali, fitopatologici o entomologici
previste dall'art. 22 del D. L. 4 aprile 1939, n. 589 (relativo alla revisione
generale degli estimi dei terreni) - contrasta coi principi della legislazione
statale, dato che questa prevede la sospensione "soltanto durante le
necessarie verifiche dei danni". "Essendo titolare in materia
tributaria di una potestà di adeguamento, la Regione non può disporre la
sospensione dell'applicazione di un tributo erariale";
b) l'art. 6 - il
quale estende (per giunta, senza limitazioni e cautele) ai "casi di
ripristino di culture gravemente danneggiate o distrutte da particolari
avversità atmosferiche o da infestazioni parassitarie" le agevolazioni
previste dall'art. 86 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica
integrale, e cioè l'esenzione ventennale, dal computo per l'imposta sui
terreni, degli incrementi di reddito conseguenti alle opere di ripristino -
incorre nel medesimo vizio di legittimità, in quanto estende oltre i limiti
fissati dal legislatore statale una provvidenza di carattere eccezionale, e
determina "un inammissibile privilegio, suscettibile anche di
ripercussioni sui rapporti tributari nel territorio nazionale";
c) l'art. 11 - che
prevede, per l'annata agraria 1959 - 60, la riduzione del 40 per cento dei
canoni di affitto dei terreni, in favore dei coltivatori diretti e delle
cooperative, nelle zone ove sia accertata una diminuzione media della produzione
agricola superiore al 40 per cento - é viziato pel fatto che, in contrasto con
la giurisprudenza di questa Corte, accorda l'anzidetta riduzione, destinata a
incidere sull'autonomia privata, nonostante ogni mancanza di collegamento tra
la riduzione stessa e specifici eventi eccezionali. Inoltre, siccome
nell'annata agraria in questione l'intera Nazione é stata colpita da calamità
analoghe a quelle determinatesi in Sicilia, senza che nel rimanente territorio
nazionale siano state adottate analoghe provvidenze, la norma, da un lato, non
può considerarsi basata su "un particolare interesse regionale", e
dall'altro introduce una ingiustificata discriminazione rispetto agli
affittuari del rimanente territorio dello Stato;
d) l'art. 18 - il
quale autorizza l'Assessore per il bilancio a contrarre un prestito di durata
pluriennale di lire 1. 560 milioni per fronteggiare gli oneri derivanti dal
provvedimento legislativo impugnato, ricadenti nell'esercizio in corso,
"senza fissare l'inizio e le modalità dell'ammortamento del prestito
stesso" viola l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, "in quanto
non contiene alcuna regolamentazione del piano di estinzione del mutuo da
contrarre";
e) l'art. 9 - che
autorizza la Regione a prestare garanzia sussidiaria agli istituti di credito
per i prestiti agrari di esercizio in base alla legge regionale 28 ottobre
1959, n. 28, e successive modifiche, e alle leggi nazionali che prevedono
ratizzazioni o facilitazioni per i prestiti agrari a favore di coltivatori
danneggiati -, da un lato é illegittimo perché può comportare una
responsabilità della Regione per somme di non lieve entità (e con problematiche
possibilità di rivalsa) senza che sia prevista alcuna copertura finanziaria per
tale onere; e dall'altro contrasta coi principi della legislazione nazionale,
cui la Regione é obbligata ad attenersi in materia di credito: infatti, la
legge statale 21 luglio 1960, n. 739, all'art. 7, "pone per analoghe
operazioni, i conseguenti rischi integralmente a carico degli istituti mutuanti";
f) l'art. 10 - che
prevede la concessione ai coltivatori di un ulteriore contributo dell'1,50 per
cento nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito agrario
previste nell'art. 9 - é ugualmente illegittimo, poiché "potrebbe
comportare la gratuità delle operazioni creditizie e la riduzione del relativo
costo a cifra irrisoria, il che costituisce una innovazione nei riguardi dei
principi informatori della legislazione nazionale".
2. - Al ricorso del
Commissario dello Stato resiste la Regione siciliana, costituitasi in giudizio
il 18 agosto 1960, depositando mandato e deduzioni. In questo ultime la Regione
si limita però a chiedere il rigetto del ricorso "perché inammissibile e
infondato".
In una memoria
depositata il 27 aprile 1961, la Regione, poi, premesso che il provvedimento
legislativo in esame "soddisfa, nel modo più congruo al territorio
regionale, le eccezionali esigenze di tutela della produzione agricola
diffusamente avvertite in molte altre parti del Paese per la serie di calamità
e avversità naturali succedutesi negli ultimi tempi con ripercussioni rovinose
per l'andamento di questo settore produttivo", tanto che "misure
analoghe" furono deliberate dal Parlamento con la legge 21 luglio 1960, n.
739, recante "provvidenze per le zone danneggiate da calamità
naturali", e facente capo - come si legge nella relazione governativa - a
"un giusto principio di solidarietà dell'intera collettività nazionale
verso le popolazioni agricole", nonché ad "evidenti fini di utilità
economica generale", contesta analiticamente la sussistenza dei denunciati
vizi di legittimità, osservando quanto segue:
a) non sussiste alcun
contrasto tra l'art. 5 e i principi della legislazione nazionale, poiché l'art.
11 della legge 21 luglio 1939, n. 589 (rectius della legge 21 luglio
1960, n. 739), la quale non é una norma di carattere generale e, comunque,
regola una situazione diversa "e in maniera più larga", consentendo
di accordare la sospensione delle imposte sui terreni e sul reddito agrario, nelle
zone colpite da eccezionali avversità delimitate dal Ministro delle finanze,
tale possibilità prevede "in pendenza delle verifiche", e cioè in
un'ipotesi non diversa da quella formulata dalla legge regionale, che prevede
la stessa possibilità "in corso di richiesta di variazione
catastale". D'altronde, l'art. 26 del decreto luogotenenziale 19 ottobre
1944, n. 348, in caso di riduzione del prodotto del fondo di almeno un terzo, a
causa della guerra, consentiva, "durante il corso delle pratiche di sgravio"
la possibilità - analoga a quella prevista dalla legge in esame - di sospendere
la riscossione in favore di ditte o partite individue;
b) l'art. 6 della
legge impugnata, nell'estendere il beneficio fiscale previsto dalla
legislazione statale a favore degli aumenti di reddito dei terreni bonificati,
agli aumenti di reddito derivanti dal ripristino di culture distrutte o
gravemente danneggiate da avversità atmosferiche e infestazioni parassitarie,
si inserisce evidentemente nello stesso tipo di esonero previsto dalla
legislazione statale, ed é giustificato da esigenze particolari del territorio
regionale, più duramente colpito di altre Regioni dalle calamità delle ultime
annate;
c) quanto alla
riduzione temporanea dei canoni di affitto prevista dall'art. 11, occorre
ricordare che la giurisprudenza di questa Corte é orientata nel senso che
circostanze ambientali, contingenti, particolari, legittimano la Regione a
siffatti provvedimenti, volti a "ricomporre il turbato equilibrio di
fattori essenziali all'ordine economico, equilibrio indispensabile alla tipica
economia agricola di una Regione meno favorita". Né é esatto che la legge
in esame non collega la provvidenza a particolari eventi eccezionali: anche se
di tale collegamento tace l'articolo, esso risulta dal titolo della legge;
"assoluta garanzia, poi, di retta applicazione della norma é l'intervento
degli ispettori agrari: essi dovranno determinare le zone, e, naturalmente,
elimineranno quei luoghi che siano stati esenti da eventi eccezionali". Né
può aver rilievo - ammesso che sia esatto - il fatto che calamità eccezionali
abbiano investito tutto il territorio nazionale: la Sicilia, terra meno
favorita, a parità di condizioni, ha certo risentito maggiormente delle
eccezionali calamità;
d) in ordine al fatto
che l'art. 18 non contiene la regolamentazione del piano di estinzione del
mutuo previsto, se la doglianza si riferisce alla "mancanza di un
documento contabile di riscontro delle annualità di ammortamento del mutuo con
le previsioni della spesa per l'esercizio 1960 - 61", la censura é
infondata, perché il riscontro contabile esorbita dalle previsioni dell'ultimo
comma dell'art. 81 della Costituzione; se invece "diversamente dalla
prospettazione del ricorso" - é da intendere nel senso che manca l'indicazione
dei mezzi per far fronte alla nuova spesa per l'esercizio in corso, essa é
infondata, poiché gli oneri derivanti dalla legge, compresi quelli per
l'ammortamento del mutuo, sono stati calcolati negli artt. 14, 15, 16 e 17
della legge;
e) quanto alla
garanzia sussidiaria della Regione, prevista dall'art. 9, é da ricordare che
per "tradizione secolare" non si fa menzione nei bilanci delle
"pur innumeri e ingentissime garanzie, principali e sussidiarie, prestate
dallo Stato in tutte le situazioni di necessità o di opportunità riconosciute
dal legislatore": e, infatti, il precetto dell'ultimo comma dell'art. 81
della Costituzione, riguarda gli importi di nuove o maggiori "spese certe,
determinate o determinabili", e non "la evenienza di passività
ipotetiche od imponderabili";
f) le doglianze
relative alle agevolazioni creditizie previste dagli artt. 9 e 10, infine, sono
del tutto generiche, il che le rende inammissibili. Comunque, in ordine ad esse
la Regione si riserva di replicare nella discussione orale.
3. - L'Avvocatura
dello Stato ha depositato anch'essa una memoria il 27 aprile 1961, insistendo
per l'accoglimento del ricorso, e chiedendo la dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle norme contenute negli artt. 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18 della
legge impugnata.
A integrazione degli
argomenti enunciati nel ricorso, essa osserva quanto segue in riferimento agli
anzidetti articoli:
a) l'art. 5 non ha
alcun riscontro - nella legislazione nazionale. Nel T.U. del 1958 sulle imposte
dirette manca del tutto la facoltà di sospendere la riscossione del tributo
fondiario prima che sul piano tecnico sia accertato (cosa che - si sottolinea -
non é di competenza della Regione) se la domanda di diminuzione dell'estimo
catastale sia fondata. É vero che la recente legge speciale 21 luglio 1960, n.
739, prevede all'art. 11 una sospensione del genere; ma essa la subordina -
diversamente dalla legge regionale - alla perdita notevole o addirittura totale
del reddito;
b) anche l'art. 6 non
ha riscontro nella legislazione nazionale: é vero che l'art. 59 del citato T.U.
del 1958 prevede analoghe agevolazioni, ma lo fa limitatamente al ripristino di
piantagioni di viti e di agrumi (rispettivamente colpite dalla fillossera o da
marciume radicale e mal secco), e per periodi di tempo più brevi (variabili da
5 a 15 anni) e proporzionati alla durata con le singole piante e della loro
cultura - limiti che mancano, invece, tutti nella legge impugnata -, mentre
l'agevolazione ventennale prevista dalla legislazione statale per le migliorie
dipendenti dalla bonifica attiene a un campo e a ragioni del tutto diverse
rispetto alla materia della legge impugnata;
c) inficiato da
analogo vizio é l'art. 8, il quale estende ai casi di danni derivanti da
eccezionali infezioni parassitarie una agevolazione che la legislazione statale
prevede soltanto per eccezionali casi di calamità naturali;
d) sia l'art. 8, che
gli artt. 5 e 6, anche per il fatto che non prevedono limitazioni e cautele per
l'accertamento delle situazioni concrete, contrastano con l'art. 17 dello
Statuto regionale, poiché non rispondono ad alcuna particolare esigenza
dell'agricoltura in Sicilia, e, quindi, vengono a creare situazioni di
privilegio non giustificate da condizioni particolari e interessi propri della
Regione;
e) gli artt. 9 e 18,
in contrasto con l'art. 81 della Costituzione, non indicano i mezzi per far
fronte alle nuove spese, le quali, del resto, non sono determinate, e forse di
ammontare "ingentissimo". Quanto al mutuo previsto dall'art. 18, esso
non sopperisce, comunque, alla necessità di fronteggiare la spesa
nell'esercizio in corso;
f) l'art. 11, poi,
che prevede una riduzione del 40 per cento dei canoni di affitto, contrasta
palesemente coi principi affermati dalla giurisprudenza, secondo la quale, in
tanto é possibile alla legislazione regionale derogare alla disciplina comune
dei contratti agrari, in quanto si sia in presenza di due condizioni -
eccezionalità di situazioni locali (non bastando la temporaneità della legge)
ed esigenza di soddisfare interessi pubblici regionali -, e la legge si limiti
ad adattare la legislazione statale alle particolari situazioni locali. Al
riguardo si richiama la sentenza di questa Corte n. 7 del 1956, con la quale fu dichiarata illegittima una
legge della Regione sarda modificativa di disposizioni del Codice civile,
poiché introduceva una riduzione dei canoni di affitto agrari in misura
superiore a quella consentita alla discrezione del giudice civile. La legge
impugnata - a parte tutto il resto - consente una riduzione del canone senza
alcun collegamento con la diminuzione della produzione dei singoli fondi, e,
comunque, persino quando la diminuzione dipenda da cause imputabili al conduttore
.
4. - All'udienza di
trattazione del ricorso, i difensori dello Stato e della Regione hanno
illustrato le rispettive tesi.
Considerato
in diritto
Le disposizioni del
provvedimento legislativo denunciato, pur essendo animate dall'intento unitario
di favorire le aziende agricole colpite da avversità atmosferiche e
parassitarie, e in particolare da quelle dell'ultima annata, hanno oggetto
diverso e sono state impugnate per ragioni varie. Le doglianze contenute nel
ricorso verranno esaminate secondo l'ordine degli articoli cui si riferiscono.
1. - L'art. 5, che
consente all'Assessore regionale per le finanze di sospendere, fino alla
revisione catastale prevista dall'articolo 22 del decreto - legge 4 aprile
1939, n. 589, la riscossione dell'imposta sui terreni, per quelle ditte o
partite, per le quali sia in corso la procedura di revisione a seguito di
richiesta di variazione catastale in diminuzione in conseguenza della
perenzione totale o parziale dei fondi o della perdita totale o parziale della
loro potenza produttiva, a cagione di eventi naturali, fitopatologici od
entomologici, non appare in contrasto con precetti costituzionali, né coi
principi della legislazione statale.
La giurisprudenza di
questa Corte, formatasi in relazione all'art. 36 dello Statuto siciliano, ha
più volte ammesso che, per sovvenire a interessi locali degni di rilievo, la
Regione possa con cedere agevolazioni fiscali rispondenti a tipi previsti dalla
legislazione statale. Orbene, per la provvidenza in esame - che, date le ragioni
e le circostanze ispiratrici della legge, é da ritenere limitata ai soli casi
di eventi eccezionali, e non si estende all'ipotesi del naturale esaurimento
della potenza produttiva dei fondi - ricorrono entrambe tali condizioni. Da un
lato, infatti, essa appare mossa dall'intento di sovvenire alle condizioni di
particolare disagio in cui viene a trovarsi l'agricoltura siciliana -
notoriamente travagliata da un grave stato di crisi -, allorquando si
determinino eventi eccezionali, dai quali risultino colpiti i singoli fondi o
le loro piantagioni. Dall'altro, trova rispondenza in analoghe provvidenze
concesse dalla legislazione statale in occasione di eventi eccezionali: basterà
ricordare, in proposito, la sospensione della riscossione dei tributi fondiari
e agrari ammessa, in conseguenza di eventi calamitosi dovuti rispettivamente
alla guerra o a fatti naturali, dall'art. 26 del decreto legislativo
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e dall'art. 11 della legge 21 luglio
1960, n. 739.
Pur non mancando di
osservare che le condizioni previste in queste ultime leggi statali (le quali,
tra l'altro, esigono, per la concessione della provvidenza, che la perenzione
del fondo o la perdita della potenzialità produttiva di esso si siano
verificate in misura notevole, fissata rispettivamente in un terzo e una metà)
non coincidono perfettamente con quelle presupposte dalla legge impugnata, la
Corte, tenendo anche presente che non si tratta di una esenzione o riduzione
d'imposta, ma semplicemente di una sospensione, ritiene che nel caso in esame
non si sia in presenza di una disposizione illegittima.
2. - Fondata é,
invece, la censura mossa nei confronti del l'art. 6, che estende ai casi di
ripristino di culture gravemente danneggiate o distrutte da particolari avversità
atmosferiche o da infestazioni parassitarie l'esenzione ventennale dall'imposta
fondiaria per gli aumenti di reddito, prevista dall'art. 86 del R.D. 13
febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale.
Quest'ultimo articolo
concede, infatti, il beneficio nei soli casi di trasformazione dei terreni
(bonifica), e non anche nei casi di migliorie riguardanti le culture. Esenzioni
fiscali temporanee dall'imposta fondiaria per nuove piantagioni sono previste,
invece, dall'art. 59 del T.U. approvato con D. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645,
sulle imposte dirette: ma, a differenza dell'agevolazione introdotta con la
legge impugnata, sono di durata varia, commisurata alla durata del ciclo vitale
e dell'arrivo a maturazione delle singole culture, e generalmente inferiore a
quella concessa con la legge impugnata. Per giunta il sesto comma dello stesso
art. 59 dispone che esse non spettano "quando le nuove piantagioni
costituiscono ordinarie reintegrazioni necessarie per mantenere le culture in
stato normale, eccezione fatta per quelle sostitutive delle piantagioni di vite
distrutte o danneggiate dalla fillossera e delle piantagioni di agrumi
distrutte o danneggiate dal marciume radicale o dal malsecco". E l'art. 61
del medesimo T.U., per il caso di "infortuni non contemplati nella
formazione delle tariffe d'estimo", non consente la possibilità dello
sgravio dell'imposta se non per l'anno in corso, e a condizione che vi sia
stata la perdita di almeno due terzi del prodotto ordinario del fondo.
L'agevolazione in
esame, lungi dall'essere in rispondenza con un tipo di agevolazione previsto
dalla legislazione statale, si pone, dunque, in evidente contrasto con questa.
Di conseguenza l'art. 6 é da dichiarare illegittimo.
3. - Pure illegittimo
é l'art. 9, il quale autorizza la Regione a prestare garanzia sussidiaria agli
istituti di credito per i prestiti agrari di esercizio da concedere ai
mezzadri, compartecipanti, assegnatari, affittuari, coltivatori diretti e loro
cooperative in base alla legge regionale 28 ottobre 1959, n. 28, e successive
aggiunte o modificazioni, nonché in base alle leggi nazionali che prevedono
ratizzazioni o facilitazioni per i prestiti agrari a favore di coltivatori
danneggiati.
Esattamente
rappresenta al riguardo il Commissario dello Stato che, comportando una
responsabilità patrimoniale della Regione, la legge avrebbe dovuto prevedere
una copertura finanziaria per la stessa. E chiaro che tale copertura non doveva
corrispondere all'importo dei crediti garantiti, essendo, invece, sufficiente
che fosse commisurata al rischio - da calcolare con metodi adeguati - assunto
dalla Regione a proprio carico. Ma é del pari evidente che, in mancanza di
qualsiasi indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte ai rischi assunti
con la garanzia prestata, l'articolo in esame non può non esser considerato in
contrasto con l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione (costante mente
ritenuto applicabile anche alle leggi regionali), e, quindi, va dichiarato
illegittimo.
L'accoglimento di
questo motivo d'impugnativa assorbe ogni altra doglianza del Commissario dello
Stato nei confronti dello stesso art. 9.
4. - La Corte non
ritiene di doversi occupare direttamente delle censure a carico dell'art. 10,
in base al quale é concesso ai mezzadri, compartecipanti, affittuari,
assegnatari, proprietari coltivatori diretti e cooperative agricole un
ulteriore contributo dell'1,50 per cento nel pagamento degli interessi per le
operazioni di credito agrario previste dall'art. 9. L'art. 10 é travolto,
infatti, in via conseguenziale, dall'illegittimità dell'art. 18, di cui si dirà
appresso.
5. - Non ha
fondamento, invece, la censura a carico dell'art. 11, che prevede, per l'annata
agraria 1959 - 60, nelle zone in cui gli Ispettorati agrari abbiano accertato
una diminuzione media della produzione agricola superiore al 40 per cento, una
riduzione del 40 per cento, in favore degli affittuari conduttori diretti e
delle cooperative, dei canoni di affitto in natura o con riferimento al prezzo
dei prodotti, nonché di quelli relativi a contratti in danaro, prorogati o
ragguagliati al prezzo del grano.
Secondo il ricorso la
disposizione violerebbe il principio costituzionale che, di massima, esclude la
possibilità di incidenza della legislazione regionale nel campo dei rapporti
privati. Senonché questa Corte, pur non mancando di osservare che la competenza
normativa delle Regioni é destinata a esercitarsi essenzialmente nel campo del
diritto pubblico, ha avuto più volte occasione di riconoscere la possibilità
che essa si svolga - entro limiti circoscritti - anche in relazione a rapporti
di diritto privato (si possono ricordare al riguardo le sentenze n. 7 del 17 gennaio 1957; nn. 35 e 36 del 24 gennaio 1957; n. 109 del 27 giugno 1957; n. 123 del 4 luglio 1957; n. 6 del 24 gennaio 1958 e n. 21 del 5 marzo 1959). Possibilità alla quale é da attribuire
essenzialmente una funzione correttiva, destinata a operare in quei casi in cui
la disciplina comune dei rapporti privati, in presenza di circostanze
straordinarie e contingenti, sarebbe in grado di incidere sostanzialmente in
modo sfavorevole sui settori di interesse pubblico ai quali la Regione é
preposta.
Orbene, la
disposizione in esame si pone indubbiamente come uno strumento di carattere
straordinario, destinato a far fronte sullo sfondo di una situazione locale di
grave e permanente crisi dell'agricoltura, la quale sospinge buona parte dei
lavoratori della terra ad allontanarsene - a uno stato di disagio inasprito
dalle eccezionali avversità di un'annata particolarmente inclemente, ed é
ispirata, appunto, dall'intento di soccorrere, nell'interesse generale
dell'agricoltura (commesso in Sicilia alla Regione), i soggetti più indifesi
rispetto a tale stato di cose.
Né va trascurato che
l'importo della riduzione concessa (40 per cento) non é esorbitante rispetto
all'entità della diminuzione produttiva provocata dagli eventi calamitosi
dell'annata; anzi si adegua ad essa per difetto, poiché la riduzione dei canoni
ha il suo presupposto in una diminuzione della produzione superiore al 40 per
cento, da constatare mediante appropriate garanzie. Onde, il criterio adottato,
in base al quale é stata ammessa una riduzione superiore a quelle solitamente
fin qui concesse - le quali per lo più non hanno superato il 30 per cento (si
vedano le leggi regionali siciliane 9 settembre 1947, n. 9; 8 agosto 1949, n.
47; 14 luglio 1950, n. 54; 25 luglio 1952, n. 47) - non può certo esser
considerato arbitrario. Al riguardo é anzi il caso di ricordare che con la
recente legge 9 marzo 1961, n. 181, lo Stato ha concesso analoghe provvidenze,
accordando, nelle zone colpite dagli eventi naturali di carattere eccezionale
prodottisi nell'annata agraria 1959 - 60, una riduzione dei canoni di affitto
proporzionale all'entità dei danni verificatisi nelle singole zone.
É da ritenere,
pertanto, che la disposizione in esame non urti contro i principi
costituzionali ricevuti in materia.
6. - Resta, infine,
da esaminare la censura a carico dell'art. 18 della legge impugnata, che
autorizza l'Assessore regionale per il bilancio "a contrarre un prestito di
lire 1. 560 milioni, della durata di anni sei, e con la protrazione non
eccedente gli anni cinque, necessario per fronteggiare gli oneri derivanti
dalla presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso". Con
riferimento all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, il ricorso lamenta
che la disposizione impugnata "non contiene, come sarebbe necessario,
alcuna regolamentazione del piano di estinzione del mutuo da contrarre".
In effetti, l'art. 18
non specifica non solo in che modo si farà fronte agli oneri del mutuo, ma
neanche in che misura il mutuo dovrebbe incidere sui singoli esercizi
finanziari, né fissa al riguardo alcun criterio all'Assessore autorizzato a
contrarlo.
A prescindere dalle
riserve che é doveroso formulare per tutte le Regioni (le quali, a differenza
dallo Stato, sono enti a fini tassativamente determinati, e dispongono di una
potestà impositiva circoscritta e, quindi, di una finanza che incontra in tale
situazione una insuperabile barriera) in ordine ai limiti della possibilità di
far ricorso a sistemi di finanza straordinaria (v., ad es., espressamente,
l'art. 11 dello Statuto sardo e l'art. 66 dello Statuto del Trentino - Alto
Adige), la Corte ritiene che il difetto denunciato sia sufficiente a concretare
una violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione. Non può esser
dubbio, infatti, che il precetto costituzionale, in base al quale ogni legge,
che importi spese nuove o maggiori rispetto a quelle previste dalle leggi
sostanziali preesistenti (v. sent. n. 66 del 1959), "deve indicare i mezzi per farvi
fronte", esige, prima di ogni altra cosa, - e a prescindere da ogni altro
oggetto (del quale non é necessario qui occuparsi) -, che dalla nuova legge
risulti su quali esercizi finanziari debbano gravare le "nuove o maggiori
spese". Ciò perché é appunto ad essa che i compilatori della legge del
bilancio (cui l'art. 81, terzo comma, nega ogni possibilità di apportare
modifiche alle leggi sostanziali) dovranno far capo per trovare il titolo alle
necessarie iscrizioni negli stati di previsione delle spese e, a un tempo, il
limite al proprio potere politico.
7. - L'illegittimità
dell'art. 18, e cioè dell'autorizzazione a contrarre il mutuo occorrente per
far fronte alle ingenti spese previste dalla legge impugnata, importa, di
conseguenza, la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale anche di tutte
le disposizioni della legge stessa cui ineriscono oneri finanziari destinati a
esser fronteggiati dal mutuo, e precisamente degli artt. 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12,
13, nonché degli artt. 14 - 17 contenenti l'indicazione degli stanziamenti da
effettuare, in proposito, nei singoli capitoli del bilancio.
Per le ragioni
indicate nelle sentenze
n. 31 e n.
36 del corrente anno, la Corte ritiene, invece, superfluo dichiarare
l'illegittimità dei capitoli degli stati di previsione delle spese contenuti
nella legge regionale siciliana 3 gennaio 1961, n. 6, di approvazione del
bilancio 1960 - 61, destinati a dare attuazione agli anzidetti artt. 14 - 17.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 della legge recante "Provvidenze a favore delle aziende
agricole per la difesa ed il sostegno contro le avversità atmosferiche e
parassitarie", approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 luglio
1960, promulgata, nelle more del presente giudizio, il 29 settembre 1960, col
n. 42, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del
4 ottobre 1960;
dichiara non fondate
le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei riguardi degli artt. 5
e 11 della stessa legge.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno
1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria il 24 giugno 1961.