SENTENZA
N. 31
ANNO
1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI,
Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino
PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana
nella seduta del 3 aprile 1959, recante "Agevolazioni per l'ammasso
volontario di vini, mosti ed uve da mosto", promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato l'11 aprile 1959,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 18 aprile 1959 ed
iscritto al n. 9 del Registro ricorsi 1959.
Vista la costituzione
in giudizio del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza
pubblica del 26 aprile 1961 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
uditi il vice
avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il ricorrente, e gli avvocati
Leopoldo Piccardi e Giuseppe Guarino, per il Presidente della Regione
siciliana.
Ritenuto
in fatto
Con ricorso
notificato in data 11 aprile 1959 al Presidente della Regione siciliana e
depositato nella cancelleria di questa Corte il 18 aprile 1959, il Commissario
dello Stato presso la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata
dall'Assemblea regionale nella seduta del 3 aprile 1959, recante
"Agevolazioni per l'ammasso volontario di vini, mosti e uva da
mosto", comunicata il 6 aprile 1959 al Commissario dello Stato agli
effetti dell'art. 28 dello Statuto siciliano. Del deposito del ricorso nella
cancelleria é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
99 del 24 aprile 1959, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25
del 30 aprile 1959, dal Presidente della Corte costituzionale.
Nel ricorso si
osserva che il primo comma dell'art. 3 della legge impugnata autorizza, per
l'esercizio in corso (1958-59), la complessiva spesa di 275 milioni, e che nel
secondo comma, invece, si dispone che l'onere viene fronteggiato "mediante
iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
finanziario 1959-60". Secondo il ricorrente si avrebbe violazione
dell'art. 81 della Costituzione, anche per la mancanza di ogni precisazione del
capitolo sul quale dovrebbe far carico la spesa. Si conclude, quindi, perché
sia dichiarata la illegittimità costituzionale dell'intera legge.
Il Presidente della
Regione siciliana si costituiva in giudizio mediante deposito delle deduzioni
in cancelleria in data 8 maggio 1959, contestando in via pregiudiziale la
competenza della Corte costituzionale, perché il giudizio sui ricorsi proposti
dallo Stato contro le leggi siciliane deve ritenersi riservato alla competenza
esclusiva dell'Alta Corte per la Regione siciliana. Nel merito, la difesa della
Regione contesta gli argomenti addotti nel ricorso, osservando che l'art. 81 si
limita a stabilire che "ogni altra legge che importa nuove o maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte"; aggiunge che la legge
impugnata ottempera a tale adempimento, indicando che l'onere viene
fronteggiato mediante iscrizione nel bilancio della spesa della Regione
siciliana, rubrica "agricoltura", e che tale indicazione deve
ritenersi sufficiente, essendo preclusa ogni ulteriore indagine di merito, una
volta che non sì contesta l'esistenza della rubrica; in quanto, poi, agli
esercizi futuri, afferma che corrisponde alla prassi normale che la
specificazione dei capitoli sia operata dalla legge di approvazione del
bilancio. Conclude, pertanto, perché il ricorso sia dichiarato inammissibile e
irricevibile e subordinatamente respinto perché infondato.
In data 26 novembre
1959 la difesa dello Stato ha depositato una memoria, nella quale - dopo aver
affermato che il testo dell'art. 3 della legge impugnata subì notevoli
modificazioni nel corso dell'iter legislativo - si formulano diverse ipotesi
sul significato da attribuire alle sue disposizioni, per concludere che, quale
che sia la interpretazione accolta, esse sono sicuramente in contrasto con la
norma contenuta nell'art. 81 della Costituzione.
La difesa della
Regione ha depositato una memoria in data 13 aprile 1961, nella quale, dopo
avere riaffermato la tesi della incompetenza della Corte costituzionale,
aggiungendo che la propria costituzione nel presente giudizio non implica
acquiescenza alla tesi dell'assorbimento da parte della Corte costituzionale
della competenza dell'Alta Corte per la Sicilia, espone la seguente premessa di
fatto.
Essa afferma che la
legge 12 maggio 1959, n. 22, autorizzava complessivamente, per l'esercizio in
corso, una spesa di 275 milioni e stabiliva che ai predetti oneri si facesse
fronte mediante iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio
per l'esercizio finanziario 1959-60, rubrica "agricoltura". La legge
8 gennaio 1960, n. 4, che ha approvato il bilancio per l'esercizio 1959-60, ha
previsto lo stanziamento di queste somme con appositi capitoli nn. 640 e 641
della parte straordinaria; e questa legge non é stata impugnata.
Ciò premesso, la
difesa della Regione aggiunge che i fondi di cui a tali capitoli sono stati
integralmente erogati e che i capitoli stessi sono stati di conseguenza
eliminati dal bilancio successivo. E poiché la legge 12 maggio 1959, n. 22, ha
avuto esecuzione per intero ed ha esaurito i suoi effetti, sarebbe venuto a
cessare ogni interesse concreto e attuale del ricorrente ad ottenere la
eliminazione della legge impugnata. L'eventuale accertamento della
illegittimità costituzionale di questa legge non produrrebbe l'automatica
caducazione del bilancio e delle erogazioni, ma farebbe sorgere soltanto una
causa di invalidità successiva di questi atti, che di per sé non potrebbe
incidere né sulla loro esistenza, né sulla loro efficacia.
Sulla considerazione
del fatto che la legge é entrata in vigore il 30 maggio 1959, la difesa della
Regione sostiene che, secondo la volontà della legge, l'inciso "esercizio
in corso" significava in realtà quello 1959-60. Pertanto, la questione di
costituzionalità dovrebbe essere impostata nei seguenti termini: se una legge
possa autorizzare delle spese per il futuro, provvedendo alla copertura con la
semplice autorizzazione alla iscrizione delle somme nei corrispondenti bilanci
futuri. Senonché, sempre secondo la difesa della Regione, non sarebbe
necessario affrontare ai fini della causa un problema così complesso,
trattandosi di un caso di specie nel quale la Regione avrebbe utilizzato
l'unico espediente, tecnicamente corretto e costituzionalmente ineccepibile, a
sua disposizione.
Le stesse conclusioni
sono state ribadite all'udienza, nel corso della discussione orale.
Considerato
in diritto
1. - La difesa della
Regione ha ritenuto opportuno riproporre in questo giudizio la tesi della
incompetenza della Corte costituzionale rispetto a tutte le controversie già
demandate al giudizio dell'Alta Corte per la Regione siciliana, e l'ha svolta
ampiamente nella discussione orale, con l'aggiunta di nuovi profili, non tutti
rigorosamente giuridici. La difesa dello Stato ha replicato richiamando il
carattere temporaneo della competenza dell'Alta Corte e la necessità che
l'organo di giurisdizione costituzionale sia unico e identico per tutto lo
Stato e non venga ad essere neppure frazionato in più organi a struttura,
almeno parzialmente, diversa.
La Corte, che ha
risolto da tempo e ripetutamente la questione, non può non richiamare la
motivazione della sentenza
n. 38 del 27 febbraio 1957 e riaffermare che il principio della unicità
della giurisdizione costituzionale, coessenziale alla struttura dello Stato,
non tollera deroghe o attenuazioni di alcun genere.
2. - Anche la
eccezione di inammissibilità (o improcedibilità) del ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse, sollevata dalla difesa della Regione, non può ritenersi
fondata. Qualunque opinione si voglia accogliere in tema di interesse ad agire
rispetto ai giudizi di legittimità costituzionale proposti in via principale,
non é dubbio che nella specie sussiste l'interesse dello Stato ad ottenere
l'accertamento della legittimità della legge impugnata e che la tesi, secondo
la quale tale interesse sarebbe venuto meno proprio perché la Regione ha dato
applicazione alla stessa legge, che era stata denunciata come illegittima, non
può essere accolta.
La Corte ha avuto già
occasione di rilevare (sentenza n. 9 del
25 febbraio 1958, e precedenti ivi richiamati) che il termine di venti
giorni, di cui al primo comma dell'art. 29 dello Statuto della Regione
siciliana, ha carattere meramente ordinatorio e che, correlativamente, il
termine di trenta giorni, di cui al secondo comma dello stesso articolo, crea
non già un obbligo perentorio di promulgazione e pubblicazione immediata, ma
soltanto una facoltà della Regione di promulgare e pubblicare la legge anche in
pendenza del proposto giudizio di legittimità; ha soggiunto che mentre da un
lato l'esercizio di tale facoltà rientra nell'apprezzamento, e, quindi, nella
responsabilità degli organi della Regione, la successiva decisione della Corte,
che eventualmente dichiari la illegittimità costituzionale della legge, opera
giuridicamente nella pienezza dei suoi effetti, del tutto identici a quelli che
avrebbe, se la promulgazione e la pubblicazione non fossero avvenute.
3. - Nel merito, la
difesa della Regione ha sostenuto che l'inciso "esercizio in corso"
contenuto nel primo comma dell'art. 3 della legge impugnata deve essere
interpretato come riferito all'esercizio 1959-60, posto che la legge stessa non
avrebbe potuto trovare concreta attuazione prima del 30 giugno 1959. La Corte
non ritiene di poter accogliere una interpretazione correttiva del genere,
neppure se si trattasse, come fu detto all'udienza, di una svista del
legislatore.
Il disegno di legge
era stato presentato all'Assemblea dal Presidente della Regione in data 19
dicembre 1958, riveduto e presentato con la relazione dalla Commissione
legislativa il 18 marzo 1959, approvato dall'Assemblea il 3 aprile 1959,
rimanendo costantemente immutata la formula, che faceva riferimento
all'esercizio in corso. Del resto, anche al momento della promulgazione della legge
(12 maggio 1959) mancavano quasi due mesi all'inizio dell'esercizio 1959-60,
per designare il quale l'uso del termine "in corso" sarebbe stato
assolutamente improprio.
Il vero é, però, che
sussiste una patente violazione della norma contenuta nell'art. 81 della
Costituzione, comunque si interpreti quell'inciso, perché la legge non indica
in alcun modo con quali mezzi si sarebbe dovuto far fronte alle spese
occorrenti per applicare la legge.
É esatta
l'affermazione della difesa della Regione, che nella legge di bilancio 8
gennaio 1960, n. 4, furono indicate ai capitoli 640 e 641, rubrica
"agricoltura-interventi straordinari", le somme di lire 175 milioni
per "contributi ai produttori di uve da mosto che conferiscono l'uva o il
mosto all'ammasso volontario presso consorzi, cantine sociali e loro consorzi o
enopoli e cantine sociali gestite dall'Istituto regionale della vite e del
vino" (con richiamo all'art. 1 della legge regionale 12 maggio 1959, n.
22) e di lire 100 milioni quale "somma destinata per l'assunzione a carico
della Regione delle eventuali passività risultanti dal conto speciale previsto
dal primo comma dell'art. 11 della legge regionale 22 giugno 1957, n. 34"
(con richiamo all'art. 2 della legge suddetta, impugnata nel presente giudizio).
Senonché tali iscrizioni non solo non sarebbero mai sufficienti a sanare la
violazione della norma dell'art. 81 della Costituzione, ma - se é vero che in
base ad esse furono fatte anche le erogazioni, come ha affermato la difesa
della Regione - aggravano ancor più, di fatto, quella violazione.
La Corte
costituzionale ha avuto più volte occasione di precisare il significato delle
disposizioni dell'art. 81 della Costituzione. Ha così chiarito che in tale
articolo il quarto comma forma sistema con il terzo, e che mentre quest'ultimo
dispone che con la legge di approvazione del bilancio non sì possono stabilire
"nuovi tributi e nuove spese", e cioè non si possono aggiungere spese
e tributi a quelli contemplati dalla legislazione sostanziale preesistente, il
quarto comma dispone che ogni legge sostanziale che importi "nuove o
maggiori spese" deve indicare i mezzi per farvi fronte, e cioè che non
possono emanarsi disposizioni, che importino per l'erario oneri di più ampia
portata rispetto a quelli derivanti dalla legislazione preesistente, se non
venga provveduto con legge sostanziale anche alla indicazione dei mezzi
destinati alla copertura dei nuovi oneri (sent. n. 66 del 16
dicembre 1959).
Essa ha poi chiarito
che l'obbligo del legislatore regionale di indicare i mezzi di copertura di una
nuova o maggiore spesa non può ritenersi assolto mediante l'autorizzazione a
iscrizioni nel bilancio (sent. n. 16 del 23
marzo 1961). Tali iscrizioni non producono, e non possono produrre, alcun
effetto di per sé, ove non trovino corrispondenza in una legge sostanziale che
preveda la spesa, nonché i mezzi per farvi fronte.
Infine, non merita
accoglimento la tesi, secondo la quale la mancata impugnazione della legge del
bilancio da parte del Commissario dello Stato importerebbe sanatoria dei vizi
già denunciati da questo.
Se in un bilancio
sono stati inclusi alcuni capitoli senza la dovuta osservanza del disposto
dell'art. 81, non é necessario promuovere un'azione per impugnarli, né emettere
una dichiarazione di illegittimità di essi, proprio perché quella iscrizione,
di per sé, non determina alcuna modificazione dell'ordinamento giuridico.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni
pregiudiziali sollevate dalla difesa della Regione;
dichiara la
illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana il 3 aprile 1959, promulgata, in pendenza del ricorso in questa sede,
il 12 maggio 1959 (n. 22) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, n. 28, del 15 maggio 1959.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno
1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria il 9 giugno 1961