Sentenza n. 66 del 1959
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SENTENZA N. 66

ANNO 1959

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

ha pronunciato la Seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 giugno 1958 avente per oggetto "istituzione del Corpo regionale delle miniere", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 28 giugno 1958, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 5 luglio 1958 ed iscritto al n. 16 del Registro ricorsi 1958.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 25 novembre 1959 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;

uditi il Sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini per il ricorrente e l'avv. Aldo Dedin per il Presidente della Regione siciliana.

 

Ritenuto in fatto

 

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato innanzi a questa Corte la legge deliberata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 giugno 1958 e comunicata al Commissario il 23 successivo, intitolata "istituzione del Corpo regionale delle miniere" Il ricorso é stato notificato al Presidente della Regione il 28 giugno e depositato nella cancelleria della Corte il 5 luglio 1958.

La legge impugnata istituisce alle dipendenze dell'Assessorato dell'industria e commercio il Corpo regionale delle miniere, al quale affida i Servizi minerario, geologico e geofisico, e articola il Corpo in un ispettorato tecnico, con sede nel capoluogo della Regione, e tre distretti minerari, da esso dipendenti. La legge comporta un certo onere patrimoniale: essa prevede infatti pei Corpo un personale composto di 79 unità (art. 6 e tabella A allegata) - mentre il preesistente distretto minerario di Caltanissetta aveva soltanto 29 unità -, ed estende al personale stesso (art. 12) le disposizioni sui limiti di età per l'assunzione, sullo Stato giuridico, sul trattamento economico e sull'ordinamento gerarchico contenute nelle leggi regionali 29 luglio 1950, n. 65, e 13 maggio 1953, n. 34 (e successive modifiche) e 7 maggio 1958, n. 14; prevede per tutto il personale una speciale indennità mineraria, nonché una maggiorazione del 50% della indennità di missione per i servizi che comportino sopralluoghi in sotterranei o in località che presentino particolare pericolosità; contempla per i funzionari tecnici (anche se appartenenti all'Amministrazione statale e comandati in Sicilia) una assicurazione sugli infortuni a completo carico della Regione (art. 13); dispone che i funzionari tecnici delle carriere direttive possano essere inviati a compiere corsi universitari annuali o biennali di perfezionamento teorico-pratico in Italia o all'Estero, nonché viaggi di istruzione della durata di uno o due mesi in Italia o all'Estero (art. 14) - disposizione, quest'ultima, valida anche per i tecnici delle carriere di concetto - statuendo che durante i corsi e i viaggi il personale ha diritto all'indennità di missione "nella misura prevista dalle particolari disposizioni vigenti" Sul presupposto degli oneri che la legge comporta per le finanze della Regione, il Commissario dello Stato ne denuncia l'illegittimità costituzionale in quanto essa non contiene alcuna indicazione dei mezzi di copertura degli oneri stessi.

Inoltre il Commissario formula "riserve nei confronti dell'art. 12 della legge, per la parte che richiama, statuendone la applicabilità, le disposizioni contenute nella legge reg. 7 maggio 1958, n. 14, relativamente ai limiti di età del personale da assumere, al trattamento economico ed all'ordinamento gerarchico"; e ciò perché nei confronti di quest'ultima legge pendeva, al momento della proposizione del ricorso contro la legge ora in esame, una impugnativa proposta in precedenza dallo stesso Commissario.

Al ricorso resiste la Regione siciliana, in persona del suo Presidente, che si é costituito innanzi a questa Corte, depositando il 17 luglio 1958 brevi deduzioni nelle quali, dopo aver considerato "infondate in fatto o in diritto" le affermazioni del Commissario circa la violazione della Costituzione per omessa copertura degli oneri finanziari, e "inconferenti" quelle relative alla "riserva della probabile invalidità delle disposizioni della legge 7 maggio 1958, n. 14" (allora sub judice), conclude Chiedendo "ritenersi infondato e respingersi e per quanto di ragione dichiararsi inammissibile il ricorso" Successivamente, la legge ora in esame é stata promulgata, diventando la legge regionale 29 luglio 1958, n. 21, ed é stata pubblicata lo stesso giorno sul n. 46 della Gazzetta Ufficiale della Regione.

Inoltre il ricorso del Commissario dello Stato riflettente la legge reg. 7 maggio 1958, n. 14, é stato deciso con la sentenza di questa Corte 9 luglio 1959, n. 47, la quale ha dichiarato infondate le questioni cui si riferiscono le "riserve" formulate dal Commissario dello Stato nel ricorso ora in esame.

Con memoria depositata il 12 novembre 1959 la difesa della Regione, mentre richiama l'attenzione su quest'ultima circostanza, osserva, sul punto della pretesa violazione dell'art. 81 Cost., per omessa copertura degli oneri finanziari, che, successivamente all'entrata in vigore della legge impugnata col ricorso ora in esame, é stata deliberata e promulgata la legge reg. 8 ottobre 1959, n. 26 (pubbl. nel suppl. ord. della Gazzetta ufficiale della Regione n. 59 dello stesso giorno), contenente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario dal 1 luglio 1958 al 30 giugno 1959, e che tale legge di bilancio nei capitoli 343 - 366, nonché nei capitoli 357 bis e 368, prevederebbe tutte le spese occorrenti per far fronte agli oneri introdotti con la legge di cui é causa: donde l'insussistenza di violazione dell'art. 81 Costituzione. La difesa della Regione pertanto insiste nelle precedenti conclusioni.

Nella discussione orale il difensore dello Stato ha dato atto che le "riserve" enunciate nel ricorso relativamente all'art. 12 della legge impugnata sono superate dalla sentenza di questa Corte sopra ricordata; ma ha insistito per l'accoglimento dell'altro mezzo d'impugnativa. Il difensore della Regione ha ribadito il punto di vista espresso in precedenza.

 

Considerato in diritto

 

Le "riserve" formulate dal Commissario dello Stato nei confronti dell'art. 12 della legge impugnata - collegate alla pendenza, al momento della proposizione del presente ricorso, di un giudizio costituzionale nei confronti della legge reg. 7 maggio 1958, n. 14, cui il citato articolo fa richiamo -, a parte la questione della configurabilità di esse come rituale mezzo d'impugnativa, sono superate dal fatto che questa Corte, con la sentenza 9 luglio 1959, n. 47, ha dichiarato infondati i motivi d'impugnativa che investivano le disposizioni della legge 7 maggio 1958, n. 14, cui le "riserve " si riferiscono. Di ciò ha dato atto, nella discussione orale, lo stesso Avvocato dello Stato.

Di un solo motivo d'impugnativa occorre dunque giudicare: quello relativo alla mancanza di indicazione dei mezzi di copertura degli oneri finanziari, che con la legge impugnata la Regione si é assunti.

Come si é detto, la legge sull'istituzione del Corpo regionale delle miniere importa per la Regione notevoli oneri finanziari, dovuti all'aumento di cinquanta unità nella pianta organica del personale, a nuove indennità, assicurazioni, corsi di perfezionamento, viaggi d'istruzione in Italia e all'estero per il personale, oltre, naturalmente, al materiale occorrente per gli uffici. Ed é singolare che, nonostante la importanza della legge, non si sia provveduto a indicare i mezzi destinati a far fronte ai notevoli oneri che essa comporta.

In tal modo la Regione ha del tutto trascurato l'art. 81, ult. comma, della Costituzione, alla cui osservanza é tenuto - come questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare (sent. 25 febbraio 1958, n. 9; 14 luglio 1958, n. 54; 9 marzo 1959, n. 11; 30 aprile 1959, n. 30; 9 luglio 1959, n. 47) - non soltanto il legislatore statale, ma anche quello regionale.

Né il difetto della legge impugnata può considerarsi venuto meno - come assume la difesa della Regione - per virtù della sopraggiunta legge reg. 8 ottobre 1958, n. 26, che ha approvato gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1958-59, durante il quale la legge impugnata é stata promulgata ed é entrata in vigore. F vero che per ottemperare al precetto dell'art. 81, ult. comma, Cost., occorre che il legislatore abbia riguardo al tempo in cui la legge é destinata a operare. É altresì vero che la menzionata legge di approvazione del bilancio, nella parte relativa alla industria e al commercio, prevede lo stanziamento di somme destinate a coprire oneri derivanti esclusivamente dalla legge in esame (capitolo 357 bis, relativo all'indennità mineraria), e contiene vari capitoli (343 sgg., 357 sgg., 368) nei quali possono essere comprese altre spese derivanti dalla legge stessa (peraltro taluni degli oneri previsti dalla legge, e precisamente quelli relativi all'assicurazione dei funzionari tecnici, ai corsi di perfezionamento, ai viaggi d'istruzione, non trovano riscontro in alcun capitolo del bilancio). Ritiene però la Corte che la previsione in bilancio dei fondi destinati a una spesa contemplata da una legge sostanziale non assolve, di per sé sola, al precetto dell'art. 81, ult. comma, Costituzione.

Nell'art. 81 il quarto comma forma sistema con il terzo. Mentre quest'ultimo dispone che con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire "nuovi tributi e nuove spese", e cioè non si possono aggiungere spese e tributi a quelli contemplati dalla legislazione sostanziale preesistente, il quarto comma dispone che ogni legge Sostanziale che importi "nuove o maggiori spese" deve indicare i mezzi per farvi fronte, e cioè che non possono emanarsi disposizioni, che importino per lo erario oneri di più ampia portata rispetto a quelli derivanti dalla legislazione preesistente, se non venga introdotta nella legislazione anche l'indicazione dei mezzi destinati alla copertura dei nuovi oneri.

Il precetto dell'art. 81, ult. comma, non implica, é vero, la necessità di accompagnare l'introduzione dei nuovi oneri con quella di nuove entrate: non é escluso infatti che il legislatore preveda che ai nuovi oneri si faccia fronte con fondi già esistenti nelle casse dell'erario o comunque derivanti da entrate già previste dalla legislazione in vigore, eventualmente disponendo anche modificazioni alle destinazioni stabilite dalla legge del bilancio (si vedano, in tali sensi, le sentenze di questa Corte 30 aprile 1959, n. 30, e 9 luglio 1959, n. 47, già Citate). Occorre però che sia sempre la legge sostanziale - e cioè una legge destinata a integrare l'ordinamento giuridico - a indicare i mezzi per far fronte alla spesa, e non la legge del bilancio - alla quale l'art. 8l, terzo comma, Cost., non consente di apportare innovazioni all'ordinamento giuridico. La legge del bilancio deve istituzionalmente operare nell'ambito e in conformità dell'ordinamento costituito dalla legislazione sostanziale; e non può prevedere spese od entrate che non traggano titolo da una legge sostanziale (vedasi la sent. di questa Corte 9 marzo 1959, n. 7).

Ne deriva che, per definizione, una legge sostanziale introduttiva di nuove o maggiori spese non può trovare nelle previsioni del bilancio il titolo giuridico corrispettivo della spesa, e che l'esistenza in bilancio di uno o più capitoli relativi a una o più spese non può, di per Sé sola, significare che per quelle spese sia soddisfatta l'esigenza dell'indicazione della corrispondente copertura, voluta dall'art. 81, ult. comma, Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana avente per oggetto "istituzione del Corpo regionale delle miniere" - approvata dall'Assemblea regionale il 19 giugno 1958, promulgata, in pendenza del presente ricorso, il 29 luglio 1958 col n. 21, e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione del 29 luglio 1958, n. 46 - in riferimento all'art. 81 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1959.

Gaetano AZZARITI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI  - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1959.