SENTENZA N. 16
ANNO 1961
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 15 giugno 1960 recante:
"Provvidenze in favore delle città della Regione con popolazione superiore
a 150.000 abitanti", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per
la Regione siciliana, notificato il 23 giugno 1960, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 2 luglio 1960 ed iscritto al n. 13
del Registro ricorsi 1960.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 1 marzo 1961 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il
ricorrente, e gli avvocati Pietro Virga e Vincenzo Gueli, per il Presidente
della Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
1. - Nella seduta del 15 giugno 1960 l'Assemblea regionale
siciliana ha approvato la legge recante "Provvidenze in favore delle città
della Regione con Popolazione superiore a 150.000 abitanti". Questa legge,
che nelle more del giudizio é stata promulgata e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del 10 agosto 1960, n. 33, diventando la
legge regionale 4 agosto 1960, n. 30, integra la legge regionale 4 dicembre
1954, n. 43, che detta norme per favorire la esecuzione di opere relative alle
condutture nel sottosuolo delle città siciliane con popolazione superiore a
150.000 abitanti, autorizzando con l'art. 1 una spesa complessiva di 6
miliardi, ripartita variamente tra le città di Palermo, Messina e Catania e da
iscrivere nei bilanci di previsione della Regione per gli anni dal 1960-61 al
1965-66 col seguente criterio: mezzo miliardo nei primi due; un miliardo nei
due successivi, e un miliardo e mezzo negli ultimi due degli esercizi considerati.
L'ultimo comma di questo articolo autorizza l'Assessore regionale per il
bilancio ad anticipare, se occorra, le somme stanziate nei vari esercizi a
norma del D.L.P.R. 9 maggio 1950, n. 17, ratificato con legge 14 dicembre 1950,
n. 96, col quale é stata istituita nel bilancio regionale la categoria terza,
riguardante le entrate e le spese per partite di giro. In relazione con questo
articolo, l'art. 4 ha autorizzato l'Assessore del bilancio ad apportare con
decreto le eventuali variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della
legge.
L'art. 2, secondo comma, stabilisce, poi, che le determinazioni
che le Giunte comunali o l'Assessore del ramo competente di ciascun Comune
devono adottare per provvedere alla progettazione delle opere e all'appalto con
pubblica gara e alla gestione tecnica amministrativa dei lavori (art. 2, primo
comma) devono essere adottate "sentito il parere di una commissione con
poteri consultivi, composta da nove consiglieri comunali, eletta dal Consiglio
comunale con una votazione nella quale ogni consigliere abbia voto limitato a
sei nomi al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza".
2. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha
ritenuto costituzionalmente illegittime le norme contenute negli artt. 1, secondo
comma, 4 e 2, secondo comma, della legge e dell'illegittimità ha chiesto alla
Corte la dichiarazione con deduzioni depositate il 2 luglio 1960.
Sostiene, infatti, il Commissario dello Stato che
l'autorizzazione prevista dall'art. 1 concreta una manifesta violazione
dell'art. 81 della Costituzione; qui si tratterebbe non già di una partita di
giro, ma di una spesa effettiva che può essere fatta per intero e in un solo
esercizio, senza che ci sia la relativa copertura, dato che questa non può
essere costituita col rimedio, puramente contabile e figurativo,
dell'anticipazione a carico di esercizi futuri. L'illegittimità costituzionale
della norma contenuta nell'art. 4 sarebbe conseguenza necessaria
dell'illegittimità di questa contenuta nell'art. 1, ultimo comma.
Viceversa, l'illegittimità della norma dell'art. 2, secondo
comma, risulterebbe dalla violazione che essa commette del principio
dell'autonomia comunale sancito nell'art. 15 dello Statuto speciale per la
Regione siciliana, in quanto essa crea un organo atipico senza riscontro
nell'ordinamento degli enti locali della Regione siciliana e del quale sono
preventivamente determinati il numero dei membri, la composizione e le modalità
di elezione. Tutto ciò rappresenterebbe "una arbitraria ingerenza del
potere legislativo regionale nel libero apprezzamento delle Amministrazioni
comunali", le quali, se ritenessero necessaria e opportuna la creazione di
un apposito organo per l'esecuzione della legge impugnata, dovrebbero poterlo
fare "con autonoma determinazione, nel rispetto delle competenze dei vari
organi ed uffici comunali... già ben definite dalle disposizioni vigenti".
3. - Resiste al ricorso la Regione siciliana, che si é
costituita in giudizio, depositando le sue deduzioni il 12 luglio 1960. La difesa
regionale, ricordato preliminarmente che il procedimento contabile della cui
legittimità costituzionale si discute, é stato stabilito da una legge regionale
4 dicembre 1950, n. 96, non impugnata davanti all'Alta Corte per la Regione
siciliana, ed é stata, anzi, da questa medesima Corte in più occasioni
considerato legittimo, afferma che l'asserito contrasto con l'art. 81 della
Costituzione non sussiste. Questo articolo, infatti, stabilisce che ogni legge
deliberativa di una nuova spesa indichi i relativi mezzi di copertura e afferma
il carattere formale della legge di bilancio escludendo che questa possa
introdurre nuove spese o nuove entrate non previste da una precedente legge
materiale. Un procedimento contabile come quello in esame, col quale si consente
il recupero di uno o più degli stanziamenti pluriennali, mediante trasferimento
da un esercizio successivo ad un esercizio precedente, per la sua stessa
natura, non urta nei precetti dell'art. 81, ora richiamato, e non può perciò
essere considerato illegittimo. Nel punto in cui, viceversa, un contrasto
potrebbe sorgere, la legge in esame é in perfetta aderenza al disposto
costituzionale, in quanto stabilisce una spesa e indica contemporaneamente
negli stanziamenti di bilancio la necessaria copertura.
Quanto alle commissioni consultive previste dall'art. 2 della
legge, la Regione sostiene che esse erano già esistenti per i tre Comuni
interessati "in virtù di interne norme regolamentari" e non si é
fatto se non estenderne la competenza, prevista per le deliberazioni del
Consiglio, anche alle determinazioni dell'Assessore e della Giunta; da codesta
estensione l'autonomia comunale non sarebbe scalfita, semmai ne risulterebbe
rafforzata, preordinandosi con essa una più ampia e intensa partecipazione del
Consiglio all'attività comunale in materia di lavori pubblici.
D'altra parte, poiché l'autonomia comunale sarebbe una
"direttiva che la legge costituzionale impone alla potestà legislativa
regionale in materia di enti locali", nulla vieterebbe alla Regione di
dettare anche norme speciali, sempre che si tenga nello spirito dell'autonomia
e sufficienti ragioni lo consiglino. E, nel caso, codeste ragioni sarebbero nel
fatto che si tratta di un'attività della Regione a carattere decentrato, di un
affidamento ai Comuni della esecuzione di opere pubbliche mediante il sistema
della "concessione".
4. - In una memoria depositata il 23 dicembre 1960 l'Avvocatura
dello Stato chiarisce, in primo luogo, due punti: che essa non intende
impugnare la costituzionalità del procedimento contabile della legge regionale
sopra ricordato, ma l'uso che se ne vuol fare per eludere il precetto dell'art.
81 della Costituzione; e che nemmeno in discussione é la regolarità
costituzionale della ripartizione in sei esercizi della spesa deliberata dalla
Regione con copertura nei rispettivi esercizi, ma "l'alternativa" -
scrive testualmente - "rimessa alla discrezione dell'Assessore del
bilancio di effettuare la spesa complessiva con entrate puramente e sicuramente
figurative e, quindi, in deroga inammissibile del predetto art. 81". In
secondo luogo, per quel che attiene al secondo comma dell'art. 2 della legge
impugnata, riafferma che il legislatore regionale non potrebbe né creare un
organo atipico qual é quello previsto dalla legge, sia pure con funzioni
consultive, né tanto meno imporre al Comune il modo col quale debbono venire
nominati i componenti del collegio e il modo col quale il collegio deve
funzionare. Né sarebbe sostenibile la tesi della difesa regionale che l'organo
consultivo sarebbe previsto come contropartita dell'affidamento fatto dalla
Regione ai Comuni dell'esecuzione delle opere pubbliche in questione, mediante
il sistema della concessione, perché gli stessi argomenti addotti dalla difesa
regionale starebbero in definitiva a dimostrare che qui non si tratta se non di
un rigido controllo imposto agli organi comunali e di una grave limitazione
apportata alle competenze degli uffici comunali: l'una e l'altra in contrasto
col principio costituzionale dell'autonomia degli enti locali.
5. - In una memoria depositata il 5 gennaio scorso la difesa
della Regione ripropone e illustra le sue tesi insistendo per il rigetto del
ricorso dello Stato. In particolare, quanto al primo motivo di ricorso si
osserva:
1) che il procedimento contabile di cui la Regione si avvale fu
riconosciuto perfettamente legittimo da una sentenza dell'Alta Corte per la
Sicilia del 21 dicembre 1954 - 6 maggio 1955;
2) la categoria III del bilancio regionale, pur essendo inserita
in un bilancio di competenza, costituirebbe una riserva di cassa; l'operazione
finanziaria che mediante essa si realizza e che consiste nell'iscrizione
all'entrata di stanziamenti disposti per più esercizi e all'uscita di spese che
saranno sostenute, invece, nell'esercizio considerato, non avrebbe attinenza
all'impiego della spesa, bensì al pagamento di essa e per tale sua natura
sfuggirebbe all'efficacia dell'art. 81 della Costituzione. Se mai, aggiunge la
difesa regionale, dovrebbe essere la Corte dei conti, in sede di riscontro della
regolarità dei singoli mandati, ad accertare l'esistenza della disponibilità di
cassa;
3) la possibilità di recupero da un esercizio all'altro di
stanziamenti pluriennali sarebbe ammessa in maniera analoga dalla legge statale
27 febbraio 1955, n. 64.
Quanto al secondo motivo del ricorso, ribadito che il parere di
una commissione consiliare sarebbe spiegato dal fatto che qui si tratterebbe
dell'attuazione di opere pubbliche mediante il sistema della concessione dalla
Regione ai Comuni, la difesa regionale nega che la istituzione di questa
commissione e il parere che obbligatoriamente essa deve dare, violi l'autonomia
comunale perché: 1) non si sottopongono gli atti del Comune a un controllo
esterno; 2) si tratta di semplici pareri non vincolanti; 3) la legge non ha
istituito alcun organo nuovo, dato che la commissione consiliare esisterebbe e
funzionerebbe in tutti e tre i grandi Comuni della Sicilia.
6. - Nell'udienza del 1 marzo 1961 le difese delle parti hanno
illustrato le tesi già proposte negli scritti difensivi e insistito nelle già
prese conclusioni.
Considerato in diritto
1. - La difesa del Commissario dello Stato ha riconosciuto che
non rientra nei limiti del presente giudizio la questione della legittimità
costituzionale della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 1 della legge
impugnata, la quale provvede alla copertura della prevista spesa complessiva di
sei miliardi, mediante l'iscrizione, secondo una certa ripartizione, nei
bilanci di previsione dei futuri esercizi finanziari regionali dal 1960-61 al
1965-66.
La Corte é chiamata, pertanto, a risolvere soltanto la questione
di costituzionalità della norma dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge, che
autorizza l'Assessore del bilancio ad "anticipare" gli stanziamenti la
cui iscrizione é prevista negli esercizi ora indicati, 1960-61 a 1965-66,
mediante iscrizione nella categoria III, lett. a (partite di giro vere e
proprie). Non é contestabile, e non é contestato dalla difesa regionale, che
tale iscrizione é rimessa dalla legge alla valutazione discrezionale
dell'Assessore per il bilancio, il quale perciò può effettuarla in parte o per
intero, in uno o in più di uno degli esercizi considerati.
La tesi del Commissario dello Stato che questa norma violi il
precetto costituzionale dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione é
fondata. L'obbligo del legislatore regionale di indicare i mezzi di copertura
di una nuova o maggiore spesa non può ritenersi assolto mediante
l'autorizzazione a iscrivere nel bilancio entrate che devono essere contemplate
negli stati di previsione relativi ad esercizi futuri e perciò, nel momento nel
quale l'iscrizione si verificherà, incerte ed eventuali, anzi affatto
inesistenti. Un procedimento di questo genere si risolve in una mera finzione contabile,
elusiva del rigoroso precetto costituzionale, e in virtù sua i bilanci di
previsione della Regione finiscono con l'apparire in rapporti reciproci di
credito e di debito, come é rivelato dalla terminologia adoperata nelle leggi
di bilancio che codesto procedimento hanno attuato: "anticipazione a
carico dell'esercizio in corso" e "recuperi nei confronti degli
esercizi futuri".
L'affermazione della difesa regionale che qui non sorgerebbe
alcun contrasto con la norma dell'art. 81 della Costituzione perché la
categoria III del bilancio regionale costituisce una specie di riserva di
cassa, pur essendo iscritta in un bilancio di competenza, é affermazione tale
che é persino difficile dimostrarne l'infondatezza. Nessuna dimostrazione,
infatti, la difesa regionale ha tentato di dare non soltanto della
trasformazione di una categoria di spese in una "riserva di cassa"
ignota, del resto, al bilancio regionale, come a quello statale, ma anche della
trasformazione di voci che chiaramente attengono alla competenza, iscritte in
un bilancio di competenza, in voci attinenti alla "cassa".
Del resto, quest'affermazione della difesa regionale é
conseguenza dell'equivoco nel quale essa é incorsa, confondendo il modo
concreto col quale la Regione si propone di fare fronte alla spesa, mediante il
ricorso, cioè alle cosiddette giacenze, con la questione, che sola viene in
considerazione e tutt'affatto diversa, del legittimo modo di assicurare la
copertura di una spesa.
La Corte non deve rispondere al quesito che, specialmente nella
discussione orale, ha proposto la difesa regionale intorno all'utilizzazione
delle cosiddette giacenze, che sarebbero cospicue e cagionerebbero serie
preoccupazioni agli amministratori regionali. É ovvio che un problema siffatto,
originato, a quel che la Regione dice, dal divario di tempo che necessariamente
intercorre tra l'impegno della spesa e l'effettiva sua erogazione, non é un
problema di costituzionalità. Si può soltanto dire che codeste giacenze,
risultando, come pare, da somme destinate a spese impegnate e non
effettivamente erogate nel corso di un esercizio, dovrebbero avere la natura e
osservare il regolamento dettato per i "residui passivi". Con che,
per altro, é anche confermato come non possa essere considerato conforme alle
norme dell'art. 81 della Costituzione destinarle a copertura di nuove o
maggiori spese.
2. - Contro queste conclusioni non vale richiamarsi, come la
Regione si richiama, al decreto legislativo del Presidente della Regione
siciliana 9 maggio 1950, n. 17, ratificato con legge 14 dicembre 1950, n. 96.
Questo decreto non autorizza punto il procedimento di "anticipazione"
e "recupero" nei termini nei quali la Regione intende applicano, ma
si limita a istituire, nel titolo II della parte straordinaria del bilancio, la
categoria III, "entrate per partite di giro" e "spese per
partite di giro", rispettivamente nella previsione dell'entrata e della
spesa (art. 1), e a specificare che codesta cat. III comprende, insieme con
altre voci, questa contraddistinta con la lettera a: "le partite di giro
vere e proprie, cioè le entrate e le spese che nel bilancio hanno effetto
puramente figurativo, essendone la Regione ad un tempo creditrice e
debitrice" (art. 2).
Si sa che le partite di giro sorsero per l'iscrizione nei
bilanci di entrate o di spese previste per conto di terzi, e finirono, poi, col
rappresentare genericamente entrate e spese che si pareggiano puntualmente, e
nei confronti delle quali l'ente al quale il bilancio si riferisce, si pone
insieme come debitore e creditore; si sa anche che di regola non danno luogo a
un movimento materiale di fondi e si sa, infine, che riguardano in ogni caso la
competenza dell'esercizio nel quale figurano iscritte.
A questi concetti, del resto, si é ispirato il legislatore
regionale quando, come si é ricordato, ha definito come partite di giro le
entrate e le spese meramente figurative, rispetto alle quali la Regione compare
a un tempo creditrice e debitrice. Se così é, il richiamo della legge impugnata
al citato decreto del Presidente della Regione, é fatto a una norma che regola
una diversa ipotesi, che non autorizza, cioè, il sistema delle
"anticipazioni e recuperi", il quale comporta non già la previsione
di entrate e spese meramente figurative, ma quanto meno di spese effettive,
rispetto alle quali la Regione non é certo soltanto creditrice e debitrice di
se stessa.
Nemmeno pertinente é il richiamo alla legge 27 febbraio 1955, n.
64, una legge statale sulla cui legittimità costituzionale é stata manifestata
qualche perplessità -, la quale contempla e regola il caso opposto, che fu
definito dell'"ultrattività della copertura", cioè dell'utilizzo di
disponibilità di esercizi scaduti, destinate a finanziamenti di oneri derivanti
da provvedimenti di carattere particolare, intesi per tali i provvedimenti
legislativi non perfezionati nel corso dell'esercizio.
Nemmeno, infine, vale il ricorso alla giurisprudenza dell'Alta
Corte per la Sicilia. É vero che ben tre sentenze di pari data di quella Corte
(21 dicembre 1954 - 6 maggio 1955) si sono occupate di questa medesima
questione di legittimità, ma sotto un profilo in parte diverso da quello dal
quale deve essere esaminata nel presente giudizio. L'Alta Corte, infatti, pur
non nascondendo le sue perplessità sulla perfetta regolarità contabile del procedimento
delle "anticipazioni e recuperi", ritenne che il problema posto da
una legge materiale che istituiva una nuova spesa e provvedeva col procedimento
in questione alla copertura, fosse da considerare superato dalla sopravvenuta
legge di bilancio che alla norma della legge sostanziale aveva dato esecuzione,
dato che, a suo avviso, le iscrizioni fatte nella cat. III del bilancio, delle
quali si parla, non erano in contrasto col precetto dell'art. 81, ultimo comma,
della Costituzione. Molte riserve si potrebbero fare di fronte all'affermazione
che si legge in quelle sentenze, della legittimità costituzionale della
iscrizione in bilancio di spese ed entrate previste da una legge regionale,
della quale sia contestata la costituzionalità, e di fronte all'altra connessa
affermazione della idoneità della sopravvenuta legge di bilancio a superare una
siffatta questione di legittimità, segnatamente quando si ricordi il principio
affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la previsione
in bilancio dei fondi destinati a una spesa contemplata da una legge
sostanziale non assolve, di per sé sola, al precetto dell'art. 81, ultimo
comma, della Costituzione (sent. n.
66 del 16 dicembre 1959).
Ma non occorre discuterne in questa sede, dove quel presupposto
della iscrizione nel bilancio di previsione della Regione (che nel caso avrebbe
dovuto essere quello dell'esercizio 1960-61, approvato con legge 3 gennaio
1961, n. 6) manca del tutto, e la Corte perciò non avrebbe potuto, anche al
lume di quella giurisprudenza, non esaminare e risolvere la questione.
3. - Il Commissario dello Stato ha chiesto anche la
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge che autorizza
l'Assessore regionale per il bilancio ad apportare con proprio decreto le
eventuali variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della legge, ma
l'Avvocatura dello Stato non vi ha insistito né nella memoria scritta, né nella
discussione orale.
In realtà la norma dell'art. 4 contiene una clausola di stile, e
si risolve in una generica ed ampia autorizzazione, che può valere anche per
altre previsioni della legge e non soltanto per quella che la Corte ritiene
costituzionalmente illegittima. Questa dichiarazione d'illegittimità
costituzionale rende inapplicabile, per questa parte, la norma dell'art. 4, ma
non importa che debba dichiararsene l'illegittimità.
4. - Fondata é anche la seconda questione. La Corte in due sue
decisioni (nn. 61 del
1958 e 9 del 1961) ha
già segnato i limiti che incontra la potestà legislativa regionale in materia
di enti locali (art. 14, lett. o, artt. 15 e 16 dello Statuto), ed ha affermato
che la Regione non può esercitare tale sua potestà se non in maniera organica e
uniforme: il che non esclude, in ipotesi, che essa possa dettare norme speciali
per situazioni speciali, ma a condizione, anche in questo caso, che siano
assunte a base della normativa, ipotesi generali ed astratte, non già, com'é
della norma in questione, casi singoli. Il fatto affermato, ma non dimostrato,
dalla difesa regionale, che commissioni del tipo e con funzioni analoghe o
identiche a quelle previste dall'art. 2, secondo comma, della legge sarebbero
già state istituite presso i tre Comuni indicati, non elimina il fatto che ora
queste commissioni vengano istituite ex novo, per un caso singolo e diverso, e
a un fine determinato, dalla legge regionale, in violazione dell'autonomia
degli enti locali, quale é riconosciuta e garantita dallo Statuto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) della norma contenuta nell'art. 1, ultimo comma, della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 15 giugno 1960, promulgata il 4
agosto 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
10 agosto 1960, n. 33, in riferimento alla norma dell'art. 81, ultimo comma,
della Costituzione;
b) della norma contenuta nell'art. 2, secondo comma, della
legge, in riferimento alla norma dell'art. 15 dello Statuto per la Regione
Siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1961.