SENTENZA N. 9
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
delle legge approvata dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del
17 maggio 1960 recante: "Erezione a Comune autonomo della frazione
Scillato del Comune di Collesano", promosso con ricorso del Commissario
dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 24 maggio 1960, depositato
nella cancelleria della Corte costituzionale il 1 giugno 1960 ed iscritto al n.
10 del Registro ricorsi del 1960.
Vista la costituzione in giudizio del
Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio
1961 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
uditi il vice avvocato generale dello Stato
Cesare Arias, per il ricorrente, e l'avv. Vincenzo Gueli, per il Presidente
della Regione siciliana.
Ritenuto in
fatto
Con ricorso notificato al Presidente della
Regione il 24 maggio 1960 il Commissario dello Stato per la Regione siciliana
ha impugnato il testo legislativo contenente "norme per l'erezione a
Comune autonomo della frazione Scillato del Comune di Collesano",
approvato dall'Assemblea regionale il 17 maggio e comunicato al Commissario il
19 maggio.
Col ricorso viene denunciato innanzi tutto
l'art. 3 del provvedimento legislativo, per il fatto che stabilisce che
l'organico del personale del nuovo Comune dovrà essere fissato con decreto del
Presidente della Regione di concerto con l'Assessore all'amministrazione
civile: l'attribuzione della formazione dell'organico ad autorità estranea al
Comune lederebbe l'autonomia di questo e, quindi, violerebbe l'art. 15 St.
spec. Regione siciliana; del resto, la stessa legislazione regionale avrebbe
sempre inteso in senso lato l'autonomia comunale (come risulterebbe anche
dall'art. 31 L. reg. 18 marzo 1955, n. 17, e dall'art. 82 D. Lg. reg. 29
ottobre 1955, n. 6); e, d'altro canto, nessuna ragione di cogente necessità
concorrerebbe a giustificare la deroga - per giunta in una materia tra quelle
di più gelosa pertinenza dell'ente - ai normali poteri comunali.
Aggiunge il ricorso che il provvedimento
impugnato lederebbe anche l'autonomia finanziaria del nuovo Comune, dato che
"il nuovo ente non avrebbe l'autosufficienza finanziaria", la quale
sarebbe "conditio sine qua non dell'autonomia amministrativa":
infatti, dagli atti preordinati al provvedimento risulterebbe che il nuovo
Comune, per garantire il normale svolgimento dei servizi, dovrebbe far ricorso
a contributi regionali, all'applicazione di supercontribuzioni e all'assunzione
di un mutuo.
Osserva ancora, al riguardo, il Commissario
che il provvedimento impugnato, derogando per un caso singolo alla disciplina
organica instaurata per la generalità dei Comuni dal D.Lg. reg. 29 ottobre
1955, n. 6, incorrerebbe in violazione del principio per cui una legge
regionale non potrebbe "derogare con una norma di carattere speciale alla
disciplina organica generale". Non sarebbe stato osservato, infatti,
l'art. 7 del cit. D. Lg., il quale prescrive che i Comuni di nuova istituzione
dispongano di mezzi adeguati per provvedere ai pubblici servizi.
Il ricorso conclude chiedendo la
dichiarazione di illegittimità costituzionale del testo impugnato.
Resiste al ricorso la Regione, con
deduzioni depositate in data 11 giugno 1960.
Con riferimento all'attribuzione
all'Amministrazione regionale del potere di formazione dell'organico comunale,
essa osserva che nel caso di erezione in nuovo Comune di una frazione di un
preesistente e sopravvivente Comune, si ha una successione in parte qua - di
quello a questo, riflettente, tra l'altro, i rapporti col personale dipendente;
e l'attuazione di tale successione "richiede una serie di provvedimenti
compresi nella sfera delle attribuzioni istituzionali delle autorità
esecutive". Pertanto, il principio dell'autonomia, che riguarda i Comuni
già costituiti, non potrebbe considerarsi vulnerato pel fatto che il
provvedimento legislativo che regola il procedimento di costituzione di un
nuovo Comune affidi "all'autorità esecutiva competente" la
determinazione delle "prime norme organiche relative all'ordinamento
dell'ufficio comunale nel momento iniziale della vita del nuovo ente".
Essendo la formazione dell'organico, prevista dall'art. 3, intesa a costituire
"quel minimo di apparato organizzativo che é condizione preliminare
indispensabile all'esistenza in concreto dell'erigendo Comune ed alle prime
manifestazioni della sua vita", e non pregiudicando in alcun modo i futuri
poteri degli organi istituzionali ordinari del nuovo ente, una volta che siano
entrati in funzione, essa non rappresenterebbe se non un temporaneo e
necessario "mezzo allo scopo" dell'attuazione della successione tra i
due Comuni. Del resto, la necessità della formazione di un organico provvisorio
sarebbe postulato proprio dalla esigenza - espressa nell'art. 7 D. Lg. reg. 29
ottobre 1955, n. 6 - che il nuovo Comune disponga di "mezzi adeguati per
provvedere ai pubblici servizi", dato che tale norma richiede mezzi
adeguati proprio perché possano essere utilizzati per servizi adeguati. Col
disporre che contestualmente alla separazione patrimoniale abbia luogo anche la
formazione dell'organico del nuovo Comune, l'art. 3 del provvedimento impugnato
si é preoccupato proprio di soddisfare tale esigenza. Donde l'infondatezza
della censura.
Del pari sarebbe infondata la doglianza
relativa alla deroga rispetto all'art. 7 del D. Lg. reg. n. 6 del 1955, poiché l'autonomia
finanziaria ivi prevista é da ritenere rispettata, sempre che -
indipendentemente dalla loro fonte - siano previsti "mezzi adeguati"
ai compiti dell'ente, secondo una valutazione di merito sottratta al giudizio
di legittimità costituzionale.
La Regione conclude per il rigetto del
ricorso.
Le rispettive ragioni dello Stato e della
Regione sono state illustrate in due memorie, depositate l'una in data 18
gennaio 1961 e l'altra in data 19 gennaio 1961.
In replica alle deduzioni della Regione l'Avvocatura
dello Stato, in particolare, contesta che l'art. 3 del provvedimento impugnato
parli di un organico "provvisorio", e che i Comuni costituiti
mediante il distacco da un preesistente Comune godano - sia pure nella sola
fase iniziale della loro vita - di una autonomia limitata rispetto a quella
degli altri Comuni; e sottolinea che il contrasto con l'art. 7 del D. Lg. n. 6
del 1955, che regola in via generale l'ordinamento dei Comuni, consiste sopra
tutto nel fatto che nel provvedimento impugnato non sono in alcun modo indicati
i mezzi destinati a far fronte ai compiti istituzionali.
La difesa della Regione, a sua volta, oltre
a illustrare gli argomenti già esposti nelle deduzioni, osserva preliminarmente
che "sia il legislatore nazionale, che lo stesso legislatore regionale
esercitano largamente la loro potestà normativa emanando leggi generali, o
anche singolari, con disposizioni limitative dell'autonomia normativa degli
enti locali", e che ciò non contrasta con alcun precetto costituzionale, dato
che l'autonomia assicurata a tali enti dalle disposizioni costituzionali non
implica affatto una riserva ai regolamenti degli enti stessi di ogni normazione
avente per oggetto la loro organizzazione e l'esercizio di ogni loro funzione.
Con riferimento alla seconda censura, la difesa della Regione sottolinea che
sarebbe assurdo interpretare l'art. 7 del D. Lg. reg. n. 6 del 1955 nel senso
che esso esiga che i Comuni di nuova istituzione dispongano addirittura di
"autosufficienza in senso economico", vale a dire nel senso che
"debbano bastare ai bisogni dell'ente le sole risorse attingibili ai
propri elementi, territoriale e personale".
Considerato
in diritto
1. - Col secondo motivo del ricorso il
Commissario dello Stato denuncia che, in violazione della disciplina generale
inderogabile, dettata (in applicazione degli artt. 15 e 16 dello Statuto
speciale della Regione siciliana) dal D.Lg. reg. 29 ottobre 1955, n. 6, la
legge impugnata avrebbe eretto in Comune autonomo la frazione Scillato del
Comune di Collesano, nonostante che il nuovo Comune non disponga - come
prescrive l'art. 7, n. 3, del citato decreto - di "mezzi adeguati per
provvedere ai pubblici servizi". Se tale motivo fosse fondato, l'intera
legge impugnata dovrebbe esser dichiarata illegittima, mentre l'accoglimento
del primo motivo del ricorso può condurre, come si vedrà, soltanto a una
dichiarazione di illegittimità parziale. Pertanto, il secondo motivo va
esaminato per primo.
Ritiene al riguardo la Corte - ed ebbe già
ad affermano nella sentenza
n. 61 del 1958 - che
effettivamente la Regione siciliana come risulta dall'art. 16 del suo Statuto -
non può esercitare la propria potestà legislativa in materia di enti locali
(riconosciutale dagli artt. 14, lett. c, e 15 dello Statuto) se non in modo
organico e uniforme, onde non può discostarsi, in casi singoli, dalla
disciplina comune dettata in sede di regolamentazione generale della materia
(T.U. com. e prov. reg. 9 giugno 1954, n. 9, e D. Lg. reg. 29 ottobre 1955, n.
6); sicché ogni eventuale deroga, per un caso singolo, a tale disciplina comune
si risolve in illegittimità costituzionale. Per quanto riguarda, in
particolare, l'istituzione di nuovi Comuni, tale principio é del resto accolto
testualmente nell'art. 7 del D. Lg. 29 ottobre 1955, n. 6, il quale elenca
minutamente le condizioni che debbono concorrere perché possano essere adottati
i provvedimenti legislativi singolari a tal fine necessari, e con ciò stesso
esclude che questi ultimi possano derogare alla disciplina generale.
Di conseguenza ben può, nel giudizio di
legittimità costituzionale proposto nei confronti di una legge istitutiva di un
nuovo Comune, farsi luogo al riscontro circa la sussistenza in concreto delle
condizioni richieste dalle disposizioni generali della materia.
Quando però si tratti di una condizione -
come quella prevista dal n. 3 dell'art. 7 cit. ("che l'erigendo Comune
disponga di mezzi adeguati per provvedere ai pubblici servizi") - la
valutazione della cui sussistenza sia rimessa al prudente criterio del
legislatore, e in concreto risulti - come nella specie - che il legislatore
abbia effettivamente compiuto la necessaria valutazione, e non risulti che essa
sia stata compiuta in modo arbitrario (e anzi ciò non sia neppur denunciato,
limitandosi il ricorso a denunciare l'insussistenza in concreto di quella
condizione), é chiaro che l'impugnativa non può avere esito favorevole,
presupponendo il suo accoglimento una indagine circa il merito delle valutazioni
del legislatore, che é preclusa nel giudizio di legittimità costituzionale.
Pertanto, il secondo motivo del ricorso non
può essere accolto.
2. - Col primo motivo il Commissario dello
Stato impugna l'art. 3 della legge istitutiva del Comune di Scillato poiché
dispone che l'organico del personale del nuovo Comune dovrà essere stabilito
(unitamente alla separazione del suo patrimonio da quello del Comune di
Collesano, dal quale viene distaccato) con decreto del Presidente della
Regione.
Esattamente si osserva nel ricorso e nella
memoria dell'Avvocatura dello Stato che la formazione della pianta organica é,
in base alla disciplina generale della materia (risultante dall'art. 214, n. 1,
del cit. D.Lg. reg. n. 6 del 1955) - la quale, come si é detto, é inderogabile
per casi singoli (art. 16 St.) - manifestazione dell'autonomia comunale,
statutariamente garantita (art. 15 St.).
Né può trovare accoglimento la tesi della
Regione, secondo la quale l'organico stabilito dagli organi amministrativi
regionali, essendo destinato a costituire "quel minimo di apparato
organizzativo che é condizione preliminare indispensabile alla esistenza in
concreto dell'erigendo Comune e alle prime manifestazioni della sua vita",
e non pregiudicando in alcun modo i futuri poteri degli organi costituzionali
elettivi del nuovo ente una volta che essi siano entrati in funzione, non
rappresenterebbe se non un necessario e temporaneo "mezzo allo scopo"
dell'attuazione della successione tra i due Comuni, che é, appunto, funzione
istituzionale dell'Amministrazione regionale (art. 17 T.U. com. e prov. reg. 9
giugno 1954, n. 9). Non può dubitarsi, infatti, che fin dal momento della sua
costituzione, e già prima di avere un'amministrazione ordinaria, ciascun Comune
gode - ed ha diritto di godere - di tutta l'autonomia prevista dalle leggi
generali. Onde rappresenta indubbia lesione dell'autonomia, e precisamente di
quella manifestazione di essa che é contemplata dall'art. 214 n. 1, D. Lg. n.
6, citato, l'imposizione - sia pure a titolo provvisorio a un Comune - anche se
di nuova costituzione - di una pianta organica mediante provvedimento di
un'autorità amministrativa estranea.
L'unico potere di cui l'Amministrazione
regionale siciliana dispone, in caso di successione di Comuni, e, quindi, nel caso
di costituzione di un nuovo Comune mediante distacco di una frazione da un
Comune preesistente e sopravvivente, é quello di "sistemazione dei
rapporti fra gli enti interessati", cui ha riguardo l'art. 17 T.U. com. e
prov. reg. 9 giugno 1954, n. 9 (derivato dal Part. 17 T.U. com. e prov. statale
3 marzo 1934, n. 383), vale a dire il potere di ripartizione, tra gli enti
interessati, dei diritti, dei doveri e di ogni genere di situazioni giuridiche
già appartenenti all'ente della cui successione si tratti. Nell'esercizio di
tale potere distributivo - che ha carattere esecutivo e non innovativo, in
quanto deve necessariamente attenersi alle regole giuridiche vigenti in materia
di successione - l'Amministrazione regionale può anche far luogo alla ripartizione
del personale esistente nell'organico di quest'ultimo ente al momento
dell'apertura della successione; ma, in tal caso, il personale trasferito al
nuovo ente conserva il proprio stato giuridico ed economico, in quanto
sopravvive necessariamente, col trasferimento, la disciplina del rapporto
d'impiego, coi diritti e i doveri a questo inerenti, senza che l'autorità
regionale, chiamata a dare concreta attuazione al fenomeno successorio possa
innovare alcunché nella normazione e nelle situazioni preesistenti. Spetterà
poi all'ente successore, nella sua autonomia, ogni eventuale innovazione nella
disciplina della materia. Ed esso soltanto potrà, tra l'altro, innovare
nell'organico derivatogli dall'ente originario, ed eventualmente integrano o
formare un nuovo organico.
É evidente perciò che non può considerarsi
legittima la disposizione dell'art. 3 della legge impugnata, in base alla quale
é attribuita al Presidente della Regione la potestà di procedere con proprio
decreto (di concerto con l'Assessore dell'amministrazione civile) a
"stabilire l'organico del personale del nuovo Comune". Ma é del pari
evidente che si tratta di illegittimità la quale non si estende all'intera
legge.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art, 3 della legge approvata dall'Assemblea della Regione siciliana nella
seduta del 17 maggio 1960, recante: "Erezione a Comune autonomo della
frazione Scillato del Comune di Collesano", nella parte in cui dispone che
il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore all'amministrazione
civile, procederà con suo decreto "a stabilire l'organico del personale
del nuovo Comune".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 marzo 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1961.