SENTENZA
N. 123
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto possa occorrere, dal
Commissario dello Stato presso la Regione siciliana, notificato il 7 febbraio
1957, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 15 febbraio
1957 ed iscritto al n. 8 del Registro ricorsi 1957, per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale del disegno di legge approvato dalla Assemblea
regionale siciliana il 31 gennaio 1957, recante agevolazioni per lo sviluppo
della piccola proprietà contadina.
Udita nell'udienza
pubblica del 12 giugno 1957 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La Greca per il Presidente del
Consiglio dei Ministri e per il Commissario dello Stato e l'Avv. Salvatore
Pugliatti per la Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
Con ricorso
notificato al Presidente della Giunta regionale siciliana il 7 febbraio 1957,
sottoscritto dall'Avvocato generale dello Stato, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri e "per quanto possa occorrere"
del Commissario dello Stato presso la Regione siciliana, é stato impugnato
davanti alla Corte costituzionale il disegno di legge approvato dall'Assemblea
regionale siciliana il 31 gennaio 1957, recante agevolazioni per lo sviluppo
della piccola proprietà contadina.
Per disposizione del
Presidente della Corte, del ricorso fu data notizia nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 23 febbraio 1957, n. 51, e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 27 febbraio 1957, n. 11.
Con il deposito del
ricorso e dei prescritti documenti illustrativi nella cancelleria della Corte,
il 15 febbraio 1957, si é costituita l'Avvocatura generale dello Stato, la
quale ha sostenuto l'illegittimità costituzionale del predetto disegno di
legge, ed in particolare degli artt. 9 e 10, deducendo che:
1) il disegno di
legge concerne fra l'altro la disciplina di rapporti di diritto privato, che
esula dalla competenza della Regione, i cui limiti, in materia, sono stati
anche indicati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 7 del
15 giugno 1956 e nn.
35 e 36 del 24
gennaio 1957;
2) in particolare
l'art. 9 stabilisce per la capitalizzazione dei canoni in natura, ai fini
dell'esercizio del diritto di affrancazione, il criterio di valutazione in base
al valore medio dei prodotti negli ultimi 21 anni, difformemente ed in
contrasto quindi con la legge dello Stato 1 luglio 1952, n. 701, la quale,
nell'art. 3, secondo comma, fissa la media dei valori dei prodotti, avendo
riguardo al decennio antecedente all'entrata in vigore della stessa legge;
3) l'art. 10, poi,
modifica la disciplina delle concessioni enfiteutiche per la formazione della
piccola proprietà contadina, prevista nell'art. 11 del decreto legislativo 24
febbraio 1948, n. 114;
4) con il disegno di
legge impugnato la Regione siciliana ha violato, quindi, il principio sancito
nell'art. 117 della Costituzione, secondo il quale l'attività legislativa delle
Regioni deve essere contenuta nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato, esclusa ogni possibilità di contrasto con l'interesse
nazionale;
5) detto disegno di
legge, infine, si propone di provvedere ad esigenze non proprie della Regione,
bensì di carattere generale, creando peraltro una situazione di sperequazione
rispetto al rimanente territorio nazionale.
La Regione,
costituitasi ritualmente in giudizio, depositando deduzioni, il 27 febbraio
1957, a mezzo del difensore avv. prof. Salvatore Pugliatti, ha riproposto, in
via preliminare, la eccezione di incompetenza di questa Corte a conoscere delle
impugnazioni proposte contro provvedimenti legislativi della Assemblea
siciliana, nei termini già svolti in altri giudizi.
Nel merito,
richiamandosi anch'essa ai principi fissati nelle sopraricordate sentenze, ha
sostenuto che l'interferenza della legislazione regionale in materia di diritto
privato, la quale non può essere esclusa in linea di principio, é giustificata
nella specie dalla finalità pubblica, cui é ispirato il progetto in
discussione, di promuovere lo sviluppo agricolo dell'Isola. Finalità che la
stessa legislazione statale ha inteso perseguire, secondo direttive e principi
fondamentali cui la Regione si é adeguata, non suscitando rispetto ad essi
alcun contrasto.
La Regione ha
contestato peraltro che tali principi possano comunque delimitare la propria
potestà normativa in materia di agricoltura, negando che nei suoi confronti sia
applicabile l'art. 117 della Costituzione, concernente gli ordinamenti
regionali di diritto comune e non quelli a statuto speciale. Ed ha sottolineato
infine che la disciplina dell'agricoltura é ad essa riservata in modo esclusivo
dall'art. 14, lett. a, dello Statuto, con i soli limiti delle leggi
costituzionali dello Stato, rispetto alle quali soltanto sarebbe stato quindi
possibile porre la questione della legittimità del disegno di legge approvato
dall'Assemblea regionale il 31 gennaio 1957.
La difesa della
Regione ha concluso pertanto, perché, in via pregiudiziale, sia dichiarata
inammissibile e, nel merito, sia rigettato il ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Commissario dello Stato.
Soltanto l'Avvocatura
dello Stato ha depositato, il 29 maggio 1957, la memoria nella quale sono
ribadite le tesi enunciate nel ricorso.
Considerato
in diritto
Per respingere
l'eccezione preliminare dedotta dalla difesa della Regione siciliana circa
l'incompetenza della Corte costituzionale a conoscere delle impugnazioni per
illegittimità, proposte in via diretta, contro disegni di legge approvati
dall'Assemblea regionale, basta richiamare la sentenza di questa Corte
n. 38 del 27 febbraio 1957, nella quale detta eccezione é stata ritenuta
infondata per ragioni che devono essere ora confermate.
Nel merito si propone,
anche in questo giudizio, la questione fondamentale esaminata nella sentenza n. 109 in data
27 giugno 1957. In detta sentenza, alla quale occorre fare riferimento per
la decisione dell'attuale controversia, questa Corte ha fissato i limiti entro
i quali é ammissibile da parte della legislazione regionale, e in particolare
della Regione siciliana, una deroga alla legislazione statale in materia di
rapporti intersubiettivi regolati dal diritto privato.
Osserva la Corte che,
nel ricorso, l'impugnazione riguarda in particolare gli artt. 9 e 10 del
disegno di legge. Si deduce in sostanza, quanto all'art. 9, che questo é in
contrasto con l'art. 3, secondo comma, della legge statale 1 luglio 1952, n.
701, concernente l'affrancazione dei canoni enfiteutici da corrispondersi in
natura; e, in ordine all'art. 10, che, oltre a stabilire una trasformazione del
contratto enfiteutico in vendita, innova alla disciplina delle concessioni
enfiteutiche cui si riferisce l'art. 11 del decreto legislativo 24 febbraio
1948, n. 114.
Dispone l'art. 9,
nella prima parte del primo comma, che le garanzie e i benefici previsti
dall'art. 1 della legge regionale possono essere concessi, nelle enfiteusi
costituite anteriormente al 21 agosto 1923, a coltivatori diretti per
l'affrancazione di canoni enfiteutici di fondi di estensione non superiore a
sei ettari, nei quali l'enfiteuta eserciti in via esclusiva ed abituale
l'attività propria e della famiglia, quando ricorrano le altre condizioni
soggettive e oggettive previste dal decreto legge 24 febbraio 1948, n. 114; e
che risultino gravati di canoni in natura di ammontare superiore al 10%
dell'indennità di esproprio, calcolata a norma della legge regionale 27
dicembre 1950, n. 104. Aggiunge, nella seconda parte del detto primo comma, che
"il capitale di affrancazione del canone é determinato capitalizzando al
tasso dell'interesse legale la somma corrispondente al valore delle derrate,
oggetto della prestazione, calcolato in base alla media dei relativi prezzi
negli ultimi ventun anni prima della domanda di affrancazione".
Ora, prescindendo
dalle altre disposizioni del primo comma (concernenti le agevolazioni concesse
dalla legge regionale circa le quali non vi é contestazione), non é dubbio che
la disposizione relativa al periodo da tenere presente per la determinazione
del capitale di affrancazione é diversa dalla disciplina contenuta nella
legislazione statale. Questa infatti fissa costantemente in dieci anni il
periodo da considerare per valutare il capitale di affranco, quando il canone é
stabilito in derrate (art. 1564, primo comma, del Cod. civ. del 1865, art. 5
della legge 11 giugno 1925, n. 998, - per l'affrancazione dei canoni, censi ed
altre prestazioni perpetue, e art. 3 della legge 1 luglio 1952, n. 701). Ora
tale diversità, ad avviso della Corte, non può trovare giustificazione fra le
deroghe al principio affermato nella sentenza n. 109 in data 27 giugno 1957.
Difatti, per le enfiteusi costituite prima del 21 agosto 1923, con canoni
superiori al 10% dell'indennità di esproprio, la disposizione dell'art. 9,
modificando la base per la determinazione del capitale di affranco, viene ad
incidere notevolmente, e non soltanto in via temporanea, nei rapporti fra
concedente ed enfiteuta, in uno degli elementi, cui, nella struttura del rapporto,
il codice civile, per riflessi di interesse generale, attribuisce particolare
rilevanza, poiché lo disciplina con norma imperativa. Pertanto la disposizione
impugnata é in contrasto con i principi che questa Corte, come si é premesso,
ritiene debbano applicarsi per legittimare eccezionalmente l'attività
legislativa della Regione siciliana nella materia dei rapporti intersubiettivi.
Per quanto riguarda
poi l'art. 10 é da premettere che, nel primo comma, si stabilisce che, alle
enfiteusi costituite ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114,
nel caso in cui i canoni superino il 10% della indennità prevista dall'art. 42
della legge 27 dicembre 1950, n. 104, non si applicano le esenzioni dal computo
e dal conferimento previsti dalla predetta legge 27 dicembre 1950, n. 104,
nonché i benefici previsti dall'art. 11 del detto decreto 24 febbraio 1948, n.
114. Si aggiunge, nel secondo comma, che le norme di cui al precedente comma
non si applicano nei casi in cui, entro sei mesi dalla pubblicazione della
legge, il concedente riduca il canone entro i limiti sopra specificati, ovvero
trasformi, d'accordo con l'enfiteuta, in vendita il contratto enfiteutico.
A riguardo é da tener
presente che il secondo comma dell'art. 1 della legge 1 febbraio 1956, n. 53
(contenente provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina),
dispone che, ferma restando la disciplina tributaria della legge 6 agosto 1954,
n. 604, le altre disposizioni a favore della piccola proprietà contadina di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e
integrazioni, esclusa la disposizione dell'art. 11 del decreto legislativo
stesso, sono prorogate al 30 giugno 1960 con le modificazioni e le integrazioni
della legge n. 53 del 1956. Ne deriva perciò che, fino alla data di entrata in
vigore di questa legge, alle enfiteusi costituite ai sensi e con le
agevolazioni prevedute dal decreto legislativo del 1948, n. 114, si applicano
anche i benefici di cui all'art. 11. Secondo il quale, nell'eventualità di
disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente ai privati, non
si terrà conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella
dei terreni che verranno venduti o ceduti in enfiteusi alle persone di cui
all'art. 1, nel termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso decreto.
Ora, nel primo comma dell'art. 10 della legge impugnata si sopprime il
beneficio di cui al predetto art. 11, quando il canone superi la misura
indicata, mentre nessuna distinzione é fatta al riguardo nel citato art. 11; e,
d'altra parte, nel secondo comma si pone il concedente nella situazione di
perdere il beneficio, qualora non riduca il canone nei limiti indicati nel
primo comma, o non trasformi l'enfiteusi in vendita.
Ad avviso della Corte
queste disposizioni della legge regionale superano i limiti entro i quali, in
base ai principi già da questa Corte affermati, é ammissibile un'attività
normativa da parte della Regione siciliana nelle materie regolate dal diritto
privato. Poiché, sopprimendo il beneficio di cui all'art. 11 del decreto del
1948, si toglie al concedente un beneficio concesso da una legge statale;
beneficio che inerisce alle enfiteusi fin dal momento della loro costituzione,
e, di riflesso, incide, in via permanente e non soltanto in via eccezionale e
temporanea, nel diritto di proprietà dello stesso concedente, in quanto lo
espone fra l'altro, a subire l'esproprio, in applicazione della riforma
agraria, o a subirlo eventualmente in misura maggiore. Ed é d'altra parte da aggiungere
che le disposizioni stesse sono pure in contrasto con un altro principio già
affermato da questa Corte nella sentenza n. 44 del 17 marzo 1957,
nel senso che é inibito alla Regione regolare retroattivamente con una sua
norma situazioni disciplinate da una legge statale.
Pertanto anche le
disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma dell'art. 10, in quanto
aboliscono il beneficio concesso dall'art. 11 del decreto legislativo 24
febbraio 1948, n. 114, non possono ritenersi legittime. Uguali rilievi sono
pure da fare in relazione al quarto comma dello stesso art. 10 che riguarda, in
modo particolare, le enfiteusi costituite tra il 27 dicembre 1950 e il 21 marzo
1951, disponendo che queste enfiteusi, "se adeguate dal concedente nei
limiti del primo comma" (cioè riduzione del canone in modo da non superare
il 10% della misura dell'indennità d'esproprio) o se trasformate in vendita,
pur non considerandosi valide ai fini del computo della proprietà soggetta a
conferimento e non godendo del beneficio di cui allo art. 11 del decreto
legislativo n. 114 del febbraio 1948, saranno computate nella parte ancora da
conferire, se comprese nel piano di conferimento. Anche questa parte
(prescindendo dalle disposizioni più particolarmente attinenti alla legge sulla
riforma agraria in Sicilia, che qui non viene in discussione), poiché si
mantengono fermi gli effetti della soppressione del beneficio concesso dalla
legge statale, é da ritenere illegittima, in base alle osservazioni fatte
riguardo ai primi due commi dell'art. 10.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione
pregiudiziale dedotta dalla difesa della Regione;
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge approvata dall'Assemblea
regionale nella seduta del 31 gennaio 1957, contenente "agevolazioni per
lo sviluppo della piccola proprietà contadina", in quanto dispone una
misura di determinazione del capitale di affrancazione per le enfiteusi ivi indicate
non conforme a quella adottata nell'ordinamento giuridico dello Stato, in
riferimento all'art. 14 dello Statuto per la Regione siciliana;
dichiara inoltre la
illegittimità costituzionale dell'art. 10 di detta legge, nei sensi e nei
limiti precisati nella motivazione, pure in riferimento all'art. 14 dello
Statuto per la Regione siciliana.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio
1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA
– Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria
il 8 luglio 1957.