SENTENZA N. 21
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI,
Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
ha deliberato in camera di
consiglio la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 2 del
D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 975; 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1940; 1
della legge 3 agosto 1949, n. 476; 3, comma primo, della legge 15 luglio 1950,
n. 505; 1, terzo comma, della legge 16 giugno 1951, n. 435; e 1, terzo comma,
della legge 11 luglio 1952, n. 765; promosso con ordinanza 18 aprile 1958
emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Mauro
Giuseppe e Alesi Giuseppe, iscritta al n. 35 del Registro ordinanze 1958 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 18 ottobre
1958.
Udita nella
camera di consiglio del 17 febbraio 1959 la relazione del Giudice Tomaso
Perassi.
Ritenuto
in fatto
Giuseppe
Alesi, proprietario di un fondo tenuto in affitto da Giuseppe Mauro, citò
quest'ultimo dinanzi al Tribunale di Palermo per ottenere la condanna al
pagamento del canone di locazione. Il Mauro eccepì in compensazione il suo
credito per i premi di coltivazione relativi alle annate precedenti (1946-52)
che l'Alesi non gli aveva corrisposto. Il Tribunale di Palermo, sezione
specializzata per l'adeguamento dei canoni agrari, con sentenza 12 luglio 1954,
accolse la domanda e respinse l'eccezione del convenuto, ritenendo applicabile
l'art. 5 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 54, secondo il quale non
spetta all'affittuario il premio di coltivazione quando il concedente possegga
(ipotesi che ricorreva nel caso in esame) un'estensione di terreno inferiore ai
dodici ettari.
A seguito di
ricorso del Mauro, la Corte di cassazione, con sentenza 15 ottobre 1955, cassò
la sentenza del Tribunale di Palermo, al quale rinviò la causa per nuovo esame,
affermando il principio di diritto che la legge regionale 14 luglio 1950, n.
54, doveva ritenersi incostituzionale e che andavano applicate invece le leggi
nazionali, le quali stabiliscono che il premio di coltivazione spetta
all'affittuario senza alcuna limitazione.
Ricomparse
le parti dinanzi al Tribunale, il Mauro chiese che la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 54, fosse
deferita alla Corte costituzionale, che frattanto era entrata in funzione. La
questione, però, era stata già rimessa alla Corte costituzionale con ordinanza
14 giugno 1956 della Corte di appello di Caltanisetta. Il Tribunale si limitò
quindi a sospendere il giudizio, in attesa della pronuncia della Corte
costituzionale.
La Corte
costituzionale, con sentenza n. 35 del
24 gennaio 1957, dichiarò non fondata la questione di legittimità del
suddetto art. 5 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 54.
Trovatosi di
fronte alle due pronunce, quella della Corte di cassazione (sentenza 15 ottobre
1955), che ha ritenuto incostituzionale la legge regionale e applicabili
quindi, al caso di specie, le leggi statali, e quella della Corte
costituzionale che ha ritenuto invece infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge regionale, concernente l'esclusione del
premio di coltivazione, il Tribunale di Palermo é stato dell'avviso che spetti
in definitiva alla stessa Corte costituzionale dichiarare, a complemento della
sua precedente pronuncia, che le leggi statali in materia di affitto di fondi
rustici non si applicano alla Regione siciliana.
Le
conclusioni dell'ordinanza, con cui il Tribunale di Palermo ha rimesso gli atti
alla Corte costituzionale, sono le seguenti: "Le considerazioni svolte
dimostrano la rilevanza, ai fini della decisione del presente processo, e la
non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle
seguenti leggi della Repubblica, nei riflessi della loro applicabilità
nell'ambito della Regione siciliana: art. 2 D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 975;
art. 3 legge 18 agosto 1948, n. 1940; art. 1 legge 3 agosto 1949, n. 476; art.
3, comma primo, legge 15 luglio 1950, n. 505; art. 1 comma terzo, legge 16
giugno 1951, n. 435; art. 1, comma terzo, legge 11 luglio 1952, n. 765".
Il Tribunale
di Palermo ha adottato questa soluzione, ritenendo che solo una pronuncia della
Corte costituzionale che, con la sua efficacia erga omnes, dichiari che le norme di leggi statali, indicate
nell'ordinanza, non sono applicabili nel territorio della Regione siciliana,
potrà esimerlo dall'osservanza del principio di diritto affermato nella
sentenza 15 ottobre 1955 della Corte di cassazione, al quale, altrimenti, come
giudice di rinvio, sarebbe tenuto ad attenersi.
L'ordinanza,
debitamente notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e
comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato, é stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 253 del 18 ottobre 1958.
Non
essendosi costituita nessuna delle parti, il Presidente, avvalendosi della
facoltà prevista dall'articolo 9, primo comma, delle Norme integrative, ha
sottoposto la causa all'esame della Corte in camera di consiglio nella seduta
del 17 febbraio 1959.
Considerato
in diritto
Con
l'ordinanza 18 aprile 1958 il Tribunale di Palermo, sezione specializzata per
l'adeguamento dei canoni agrari, ha, d'ufficio, proposto al giudizio della
Corte costituzionale la questione dell'applicabilità nell'ambito della Regione
siciliana di alcune norme di leggi dello Stato concernenti la riduzione del 30%
dei canoni di affitto di fondi rustici a titolo di premio di coltivazione al
produttore.
L'articolo
35 dello Statuto della Regione siciliana, attribuiva all'Alta Corte per la
Sicilia la competenza di giudicare sull'efficacia delle leggi dello Stato entro
la Regione in riferimento allo Statuto, su impugnativa del Presidente regionale
e del Commissario dello Stato proposta nei termini stabiliti dagli articoli 28
e 30 dello stesso Statuto. In conformità ai criteri affermati da questa Corte
con la sentenza n. 38 del 1957, tale competenza dell'Alta Corte
per la Sicilia é da ritenersi assorbita nella competenza generale della Corte
costituzionale, che può esercitarla sia in via principale su ricorso del
Commissario dello Stato o del Presidente regionale, sia in via incidentale.
Le leggi
dello Stato, per le quali é stata posta, in relazione allo Statuto siciliano,
la questione costituzionale della loro applicabilità nell'ambito della Regione
siciliana, rientrano nella materia dell'agricoltura, rispetto alla quale,
secondo l'art. 14, lett. a, dello Statuto della Regione siciliana (D.L. 15
maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2)
la Regione, nell'ambito del suo territorio e nei limiti delle leggi
costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie ed
industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la
"legislazione esclusiva".
É un
principio univocamente affermato dalla giurisprudenza che le leggi dello Stato,
comprese quelle relative a materie per le quali la Regione ha legislazione
esclusiva, hanno efficacia di pieno diritto anche nel territorio della Sicilia
senza che occorra un atto di recezione da parte dell'organo legislativo della
Regione. Ma la c.d. esclusività di legislazione, attribuita dall'art. 14 dello
Statuto della Sicilia all'Assemblea regionale nelle materie in esso elencate,
fra le quali é compresa quella dell'agricoltura e delle foreste (lett. a),
sarebbe priva di valore giuridico se non si intendesse nel senso che le leggi
dello Stato concernenti una di dette materie non hanno efficacia nell'ambito
della Regione siciliana qualora su tale materia siano state emanate in Sicilia
norme legislative che, rispettando i limiti posti dallo Statuto anche alla
potestà di legislazione esclusiva attribuita alla Regione dall'art. 14 dello
Statuto speciale, abbiano regolato la materia in modo diverso dalle leggi dello
Stato. In quanto non eccedano tali limiti, le leggi regionali relative a
materie attribuite alla legislazione esclusiva della Regione siciliana,
assumono rispetto alle leggi dello Stato sulla stessa materia la posizione di
leggi speciali di fronte a quelle generali, e come tali prevalgono su queste
ultime per le parti in cui ne divergano.
In materia
di riduzione degli affitti dei fondi rustici a titolo di premio di coltivazione
al produttore, la Regione siciliana emanò la legge 14 luglio 1950, n. 54, la
quale, dopo aver disposto che i canoni di affitto relativi all'annata agraria
1949-50 sono ridotti del 30 % a favore degli affittuari conduttori diretti,
degli affittuari coltivatori diretti e delle cooperative, qualunque sia la
forma di conduzione o di cessione ai propri soci, ha stabilito nell'art. 5 che
"non si applicano le riduzioni stabilite nella presente legge allorquando
il concedente possegga, a qualsiasi titolo, complessivamente una estensione di
terra non superiore ai
L'esclusione
dal beneficio della riduzione del canone di affitto disposta dall'art. 5 della
legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 54, non é, invece, stabilita dalle
leggi dello Stato indicate nell'ordinanza del Tribunale di Palermo, secondo le
quali la riduzione del 30% del canone di affitto dei fondi rustici spetta
all'affittuario senza alcuna limitazione.
Con
ordinanza in data 14 giugno 1956 della Corte d'appello di Caltanisetta, era
stata proposta avanti la Corte costituzionale la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n.
54.
La Corte
costituzionale con sentenza 26 gennaio
1957, n. 35 dichiarò non fondata tale questione, avendo ritenuto che le
disposizioni particolari adottate dalla Regione siciliana siano intese ad
adeguare l'attuazione dei principi stessi posti a base della legislazione
statuale, perseguendo in tal modo proprio le finalità specifiche assegnate
all'Ente regione.
Sulla base
di detta pronuncia, con la quale la Corte costituzionale, dichiarando non
fondata la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
regionale siciliana 14 luglio 1950, n.
PER
QUESTI MOTIVI
visti gli
artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma primo,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
dichiara, in
riferimento all'art. 14, lett. a, e 25 dello Statuto della Regione siciliana,
l'inefficacia, nel territorio della Regione siciliana, delle norme contenute
negli artt. 2 del D.L.C.P.S. 18 agosto 1947, n. 975; 3 della legge 18 agosto
1948, n. 1940; 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476; 3, comma primo, della legge
15 luglio 1950, n. 505; 1, terzo comma, della legge 16 giugno 1951, n. 435; e
1, terzo comma, della legge 11 luglio 1952, n. 765, per le parti in cui
divergono dall'art. 5 della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 54.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 5 marzo 1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI
AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata
in cancelleria il 18 marzo 1959.