SENTENZA
N. 36
ANNO
1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI,
Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco
Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino
PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale della legge approvata dall'Assemblea della Regione siciliana
nella seduta del 27 luglio 1960, concernente "integrazione alla legge
regionale 20 marzo 1959, n. 8", promosso con ricorso del Commissario dello
Stato per la Regione siciliana, notificato il 3 agosto 1960, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 10 agosto 1960 ed iscritto al n. 17
del Registro ricorsi 1960.
Vista la costituzione
in giudizio del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica
del 10 maggio 1961 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv.
Camillo Ausiello Orlando, per il Presidente della Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
Con legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 27 luglio 1960 si é
provveduto ad integrare la precedente legge della stessa Regione 20 marzo 1959,
n. 8, relativa alla concessione di mutui alle cooperative edilizie fra i
dipendenti dell'Amministrazione regionale. Tali erogazioni erano state previste
dal decreto legislativo del Presidente regionale 18 aprile 1951, n. 20 (poi
ratificato con legge 13 maggio 1953, n. 35), che, allo scopo di consentire il
conseguimento del predetto obiettivo, aveva costituito un apposito fondo ed
autorizzata la spesa relativa in 4 miliardi, da ripartire in sette esercizi dal
1950 al 1956. Successivamente altra legge del 2 aprile 1955, n. 24, ebbe a
stabilire che l'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui pel
raggiungimento di dette finalità fosse costituito in "fondo di
rotazione" e, pertanto, versato in apposito capitolo di entrata del titolo
secondo (entrata straordinaria), cat. seconda (movimento di capitali), per
essere iscritto in un corrispondente capitolo di spesa. Essendosi, poi,
accertata l'insufficienza di tale forma di finanziamento, si emanò la nuova
legge del 20 marzo 1959, n. 8, con la quale l'Assessore per il bilancio venne
autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito per la
concessione dei mutui in parola, e si addossò alla Regione l'onere per
interessi e spese accessorie (in misura non superiore al 5 per cento), cui si
sarebbe dovuto far fronte con la somma del menzionato fondo di rotazione. Le
previste convenzioni vennero di fatto stipulate con il Banco di Sicilia e la
Cassa di Risparmio ed approvate con decreti assessoriali del 5 e 6 maggio 1959
(pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 4 luglio 1959, n. 40),
ciascuna delle quali prevedeva erogazioni per l'ammontare massimo di un
miliardo e 800 milioni.
Con riferimento alle
statuizioni per ultimo menzionate, la citata legge del 27 luglio 1960 dispone
che il fondo di rotazione possa essere aumentato a decorrere dall'anno
finanziario 1960-1961, dell'ammontare annuo massimo di 200 milioni, e che la
maggiore somma venga stanziata annualmente, entro detto limite, in misura
proporzionale agli oneri derivanti dalle convenzioni in atto.
La legge stessa,
comunicata in data 29 luglio 1960 al Commissario dello Stato, é stata da
questi, a termini dell'art. 28 dello Statuto siciliano, impugnata innanzi a
questa Corte, con ricorso notificato il 3 agosto 1960, affinché ne fosse
dichiarata la illegittimità costituzionale, e ciò pel fatto che la medesima,
mentre non indica l'ammontare della spesa effettiva da sostenere nell'esercizio
in corso, non specifica il modo di provvedere alla copertura del maggiore onere
previsto, con conseguente violazione dell'art. 81 della Costituzione.
Procedutosi al
deposito del ricorso nella cancelleria della Corte il 10 agosto 1960 e datasi
notizia del medesimo nel n. 216 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 3
settembre 1960, e nel n. 38 del 2 settembre 1960 della Gazzetta Ufficiale
regionale, la Regione, in persona del suo Presidente, Benedetto Maiorana della
Nicchiara, si costituiva nel termine di legge, con atto di deduzioni depositato
il 20 agosto 1960, a mezzo del suo procuratore, avv. Camillo Ausiello Orlando.
Sostiene la difesa
della Regione che la legge impugnata non contiene alcuna disposizione in ordine
alle spese gravanti né sul bilancio in corso di esercizio né su quelli futuri,
ma si limita ad integrare la precedente legge n. 8 onde assicurare la copertura
che si rendesse necessaria dell'onere assunto dalla Regione, per effetto delle
due convenzioni già stipulate. La dedotta violazione dell'art. 81 deve,
pertanto, ritenersi infondata, dato che non viene effettuato alcuno
stanziamento, ma, invece, si rimanda la disposizione della spesa a futuri
provvedimenti legislativi, e ciò perché non si può, attualmente, procedere ad
alcuna determinazione del suo concreto ammontare, rendendosi questa possibile
solo quando si potrà conoscere l'entità dell'onere per ogni singolo esercizio,
in dipendenza dei mutui effettivamente concessi sulla base delle predette
convenzioni. Conclude chiedendo che il ricorso venga rigettato.
L'Avvocatura dello
Stato in data 19 aprile 1961 ha depositato una memoria a sostegno dei motivi
del ricorso prodotto dal Commissario del Governo. Con essa si contesta
l'esattezza delle deduzioni della difesa regionale, poiché la legge impugnata,
per il solo fatto di disporre l'erogazione delle somme necessarie a coprire il
carico finanziario assunto dalla Regione in conseguenza delle convenzioni già
operanti, dà vita ad una spesa certa, nuova e maggiore (anche se il suo preciso
ammontare non é determinabile a priori con assoluta esattezza pel fatto di
dipendere dalle modalità di erogazione dei mutui o dal corrispondente effettivo
onere degli interessi), e, di conseguenza, incorre in violazione dell'art. 81,
per l'omissione dell'adempimento dell'obbligo da questo sancito di indicare,
almeno per l'esercizio in corso, i mezzi necessari a far fronte alla spesa
stessa. Aggiunge l'Avvocatura che non assumono rilievo le modalità di pagamento
eventualmente pattuite con gli istituti mutuanti, poiché, anche ad ammettere
che sia consentito alla Regione di pagare le somme afferenti all'esercizio in
corso dopo la sua scadenza, non si eliminerebbe la denunciata violazione dell'art.
81, dovendosi, in regime di bilancio di competenza, farsi riferimento
all'esercizio pel quale la spesa é stata impegnata. Conclude chiedendo
l'annullamento della legge impugnata, o in via subordinata, che la Corte, ove
lo ritenga opportuno, disponga l'acquisizione agli atti della causa delle due
convenzioni indicate dalla difesa regionale, insieme con i decreti di
approvazione debitamente registrati.
Nella discussione
orale il difensore dello Stato ha ribadito le considerazioni svolte in memoria,
mentre quello della Regione, nell'insistere per la reiezione del ricorso, ha
messo in rilievo come finalità della legge impugnata non sia di fare assumere
impegni di spesa (poiché ciò era già avvenuto per opera della legge 20 marzo
1959, n. 8), bensì di fissare il limite massimo dell'onere assunto dalla
Regione, così da condizionare le autorizzazioni alla assegnazione dei mutui, di
competenza dell'Assessore.
Considerato
in diritto
Risulta dalla
esposizione del fatto che la legge regionale 20 marzo 1959, n. 8, nel
consentire la stipulazione di convenzioni con istituti di credito per
l'erogazione, da parte di questi, di mutui a favore di cooperative o di loro
soci, per la costruzione di stabili sociali e l'acquisto di appartamenti, e
nell'addossare alla Regione gli oneri relativi al pagamento degli interessi sui
mutui stessi, stabilì che ad essi si dovesse far fronte con il fondo di
rotazione che era stato costituito con la legge 2 aprile 1955, n. 24: fondo
alimentato con gli stanziamenti previsti da varie leggi (e, per ultimo, dalla
legge 13 maggio 1953, n. 35, art. 9) per la concessione di mutui per opera
della Regione, che avrebbero dovuto trovare la contropartita nei versamenti
delle quote di ammortamento da parte dei mutuatari (ciò che conduceva a fare iscrivere
le spese e le entrate relative nella categoria delle partite di giro). In
particolare l'art. 11 della stessa legge n. 8 autorizzava l'Assessore per il
bilancio ad introdurre le variazioni occorrenti solo allo scopo di
"adeguare la denominazione" del capitolo di fondo di rotazione alle
finalità perseguite.
Ma era chiaro che il
maggior onere assunto dalla Regione per effetto dell'entrata in vigore delle
citate convenzioni non avrebbe potuto trovare la necessaria copertura nei
versamenti effettuati dai mutuatari, per il ricupero delle quote di spesa
autorizzate a titolo di concessioni dei mutui, secondo, invece, si verificava
in virtù del congegno prima predisposto con il fondo di rotazione. Sicché la
legge impugnata ha in realtà avuto lo scopo, che risulta del resto anche dal
letterale tenore del suo art. 1, di consentire l'aumento di spesa conseguente
all'obbligo assunto di corrispondere agli istituti mutuanti gli interessi sulle
somme erogate alle cooperative edilizie o ai loro soci.
Non può, quindi, ritenersi
esatta l'affermazione della difesa della Regione secondo cui la legge stessa,
lungi dal disporre una spesa effettiva, si limita a prevedere l'eventuale
ammontare delle somme erogabili in avvenire per opera di appositi futuri
provvedimenti, mirando al solo scopo di fissare il limite massimo dell'onere
annuale per interessi, e di circoscrivere in tal modo la discrezionalità
dell'Assessore nell'esercizio del compito a lui attribuito di autorizzare le
singole operazioni di mutuo. É vero, al contrario, che, una volta divenute
operative, dal luglio 1959, le convenzioni (che prevedevano la corresponsione,
da parte della Regione, posticipatamente, alla fine di ciascun anno di durata
del mutuo, degli interessi nella misura del 5 per cento, e per il primo anno in
misura corrispondente all'intera somma mutuata), già al luglio 1960, epoca
dell'entrata in vigore della legge in esame, era maturato il debito relativo ai
mutui consentiti in precedenza, ed in conseguenza era automaticamente sorto
l'obbligo a carico della Regione stessa di provvedere alla sua soddisfazione.
Ciò risulta del resto
comprovato dalla constatazione che il bilancio regionale per l'anno finanziario
1960-61, approvato con la legge 3 gennaio 1961, n. 6, comprende, nella
categoria delle spese effettive straordinarie, il capitolo 612, in cui é
stanziata la somma di lire 388.416.000, destinata, appunto, al pagamento degli
interessi sui mutui concessi in forza della legge regionale n. 8 del 1959, e
gravanti sull'esercizio in corso.
Ed é chiaro che tale
spesa (non più inserita fra quelle delle partite di giro, ed altresì distinta
da quella del fondo destinata alla concessione degli altri mutui corrisposti
direttamente dalla Regione, ai quali si riferisce il precedente capitolo 611)
trova la sua fonte immediata ed esclusiva nell'art. 1 della legge in esame.
Sicché, non avendo questa indicato i mezzi necessari per far fronte alla spesa
stessa, né avendo fatto rinvio per tale indicazione ad altra legge sostanziale,
non può non incorrere nella censura di violazione dell'art. 81, ultimo comma,
dato che (come ha costantemente ritenuto questa Corte, muovendo dal rilievo
della connessione rilevabile fra i due ultimi commi dell'articolo stesso) la
previsione in bilancio di fondi destinati ad una spesa, ove sia contemplata da
una legge meramente formale, com'é quella del bilancio, non assolve di per sé
sola all'obbligo costituzionale della indicazione della sua copertura.
Non potrebbe, poi,
dalla circostanza che la legge impugnata non contiene alcuna autorizzazione
all'Assessore ad apportare le variazioni di bilancio relative alla maggiore
spesa che si consentiva, desumersi una conferma dell'allegato carattere
meramente eventuale di quest'ultima, poiché, invece, essa, specie quando si
tenga presente l'avvenuta iscrizione in bilancio della spesa, appare piuttosto
indizio del proposito di deviare l'attenzione in ordine alla effettiva portata
della statuizione che quella maggior spesa consentiva.
Non potrebbe neppure
validamente opporsi, contro l'applicazione dell'art. 81, la considerazione del
carattere indeterminato dell'ammontare dell'onere, poiché, come si é detto, al
momento dell'approvazione del disegno di legge, esso era determinabile, e
d'altra parte per l'osservanza del precetto costituzionale non si rende necessaria
una assoluta e puntuale determinazione della spesa che si viene ad assumere.
La dichiarazione di
incostituzionalità della legge impugnata ha per conseguenza l'inefficacia degli
atti emessi sulla base della medesima, ed in particolare dell'iscrizione nel
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1960-61 della somma di lire
388.416.000 imputata al capitolo n. 612 della spesa effettiva straordinaria.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità
costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana in data
27 luglio 1960, concernente "Integrazione alla legge regionale 20 marzo
1959, n. 8", in riferimento all'ultimo comma dell'art. 81 della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno
1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria il 24 giugno 1961.