SENTENZA N. 64
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
-
- Giuseppe TESAURO "
-
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi con ordinanze
del 19 ottobre 2006 dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano
Laziale, e del 14 dicembre 2006 dal Tribunale di Montepulciano nei procedimenti
penali a carico di G.S. e di R.M. ed altro iscritte ai nn.
339 e 486 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
19 e 26, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visti l’atto di costituzione di R.M. nonché gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 10 febbraio 2009 e nella camera di
consiglio dell’11 febbraio 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
uditi l’avvocato Renato Borzone per R.M. e l’avvocato dello Stato Maria Letizia
Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.1. – Con
ordinanza emessa il 14 dicembre 2006, nel corso di un processo penale nei
confronti di due persone imputate di reati di lesioni personali e di minaccia
commessi in danno reciproco, il Tribunale di Montepulciano in composizione
monocratica ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale:
a) dell’art.
6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che tra procedimenti di
competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice si
abbia connessione anche quando una persona è imputata di più reati commessi con
più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
b) dell’art. 7
del medesimo d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede che,
davanti al giudice di pace, si abbia connessione di procedimenti anche quando
una persona è imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso.
Il giudice a quo osserva come, in deroga alla disciplina generale dettata
dall’art. 12 del codice di procedura penale, le norme impugnate regolino in
senso fortemente limitativo la competenza per connessione: stabilendo, in
specie – quanto all’art. 6 del d.lgs. n. 274 del 2000 – che tra procedimenti di
competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice si
ha connessione solo se una persona è imputata di più reati commessi con una
sola azione od omissione (ossia unicamente nell’ipotesi di concorso formale); e
– quanto al successivo art. 7 – che davanti al giudice di pace si ha
connessione solo in caso di concorso formale di reati o quando il reato per cui
si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro.
Recependo l’eccezione formulata dal
difensore di uno degli imputati, il rimettente assume che dette disposizioni si
porrebbero in contrasto con plurimi precetti costituzionali, nella parte in cui
non prevedono – diversamente dall’art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.
– che la connessione operi anche quando una persona sia imputata di più reati
commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, vale a dire, nel caso di reato continuato.
Le norme denunciate violerebbero, in
specie, i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), giacché
la distinzione – pur esistente sul piano naturalistico – tra le fattispecie del
concorso formale di reati e della continuazione non giustificherebbe un loro
diverso trattamento sotto il profilo considerato, tenuto conto delle identiche
conseguenze giuridiche previste per entrambe dall’art. 81 del codice penale sul
piano sanzionatorio con il cosiddetto cumulo giuridico delle pene. Questa
unitarietà di effetti – implicante, secondo il rimettente, una uguale
disciplina quanto alla connessione dei procedimenti – risulterebbe confermata
dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26
luglio 1975, n.
La disparità di trattamento censurata
si risolverebbe, d’altronde, in un «danno sostanziale» per l’imputato, il
quale, nel caso in cui la continuazione includa anche reati di competenza del
giudice di pace, si troverebbe costretto ad affrontare plurimi processi di
fronte a giudici diversi, con conseguenti rischi di giudicati contrastanti e di
applicazione di pene più severe; mentre, ove la continuazione stessa attenga a
reati tutti di competenza del tribunale, o addirittura del tribunale e della
corte d’assise, egli avrebbe «diritto ad un unico giudizio».
Le norme impugnate violerebbero,
inoltre, l’art. 24 Cost., giacché la moltiplicazione dei processi implicherebbe
un «aggravio ingiustificato nell’esercizio del diritto di difesa», con
maggiorazione dei costi per colui che è costretto ad affrontare plurimi
giudizi; nonché l’art. 97 Cost., per l’«evidente sperpero delle già scarse
risorse collettive disponibili», in contrasto con il principio di buon
andamento della pubblica amministrazione.
Risulterebbe compromesso, da ultimo,
l’art. 111 Cost., in quanto lo svolgimento separato di procedimenti
suscettibili di trattazione unitaria non contribuirebbe alla realizzazione del
«giusto processo», secondo quanto stabilito da tale norma costituzionale.
A parere del giudice a quo, l’aggiunta del reato continuato
alle ipotesi di connessione tra reati di competenza del giudice di pace e reati
di competenza di altro giudice non troverebbe ostacolo nella circostanza che
per i primi il d.lgs. n. 274 del 2000 preveda pene di tipo diverso da quelle
contemplate nel codice penale. Da un lato, infatti, alla luce dell’attuale dato
normativo, l’«esclusione pratica» della continuazione tra le due categorie di
reati risulterebbe circoscritta alla fase della cognizione, potendo l’istituto
essere comunque applicato in sede esecutiva. Dall’altro lato, la giurisprudenza
sarebbe in grado di elaborare criteri di ragguaglio al fine di determinare la
pena applicabile ai «reati satellite» puniti con pene di specie o genere
diverso da quella del reato principale, come è già avvenuto per le ipotesi di
continuazione tra delitti e contravvenzioni o tra delitti puniti con sola pena
detentiva e delitti puniti con sola pena pecuniaria.
La questione risulterebbe altresì
rilevante nel processo a quo, giacché
il pubblico ministero ha tratto a giudizio davanti al rimettente due persone,
contestando ad una di esse due reati uniti dal vincolo della continuazione: il
primo (delitto di lesioni, con malattia di durata superiore ai venti giorni) di
competenza del tribunale; l’altro (delitto di minaccia semplice) di competenza
del giudice di pace. Situazione, questa, nella quale il giudice a quo si troverebbe costretto, alla
stregua della disciplina vigente, a dichiarare anche ex officio la propria incompetenza in ordine al secondo reato.
1.2. – Si è costituito nel giudizio
di costituzionalità M. R., imputato e persona offesa nel processo a quo, il quale ha svolto argomenti
adesivi alle prospettazioni del giudice rimettente,
chiedendo l’accoglimento delle questioni di costituzionalità sollevate.
Nell’udienza pubblica la parte
privata ha ricordato che la scelta normativa censurata, relativa al trattamento
differente, ai fini della connessione, tra procedimenti per reati in concorso
formale e procedimenti per reati in continuazione, è stata compiuta in sede di
elaborazione della legge delegata (e in attuazione della direttiva espressa
dall’art. 17, comma 1, lettera i),
della legge di delegazione 24 novembre 1999 n. 468), dopo che in un primo tempo
per entrambe le fattispecie era stata esclusa l’operatività della connessione,
così riconoscendo la necessità di un identico trattamento.
La stessa parte privata ha chiesto,
inoltre, che
Ad avviso della parte privata,
infatti, le disposizioni ora indicate – rilevanti in rapporto alla vicenda
oggetto del giudizio a quo –
sarebbero anch’esse idonee a provocare ingiustificate moltiplicazioni di
procedimenti, lesive dei parametri costituzionali evocati.
1.3. – È
intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.
In via
preliminare, la difesa erariale eccepisce l’inammissibilità, per difetto di
rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del d.lgs.
n. 274 del 2000, che regola le ipotesi di connessione dei procedimenti davanti
al giudice di pace. Tale disposizione non verrebbe invero in considerazione nel
giudizio a quo, in cui si discute
della connessione tra procedimenti di competenza di giudici diversi (tribunale
e giudice di pace).
Quanto, poi,
alla questione relativa all’art. 6 del d.lgs. n. 274 del 2000, l’Avvocatura
generale dello Stato osserva come la disciplina dettata dalla norma impugnata
rifletta la volontà del legislatore di attribuire al giudice di pace la
cognizione di una categoria di reati di minore rilevanza sociale, al fine di
decongestionare i carichi di lavoro dei giudici superiori. In tale prospettiva,
si è ritenuto di dare rilievo alla connessione, comportante la competenza del
giudice superiore, nella sola ipotesi del concorso formale, caratterizzata
dall’unicità dell’azione o dell’omissione, per l’impossibilità di demandare a
giudici diversi la cognizione del medesimo fatto riconducibile a plurimi
paradigmi punitivi. Per contro, nel caso del concorso materiale, in cui le
condotte e gli eventi criminosi restano distinti, pur in presenza del vincolo
della continuazione, si è preferito evitare che la competenza del giudice di
pace, stabilita per taluna delle fattispecie, possa venir meno in conseguenza
della connessione.
Tale scelta non
sarebbe irragionevole, giacché, per un verso, risulterebbe conforme al
principio del giudice naturale, stabilito dall’art. 25, primo comma, Cost.; e,
per altro verso, sarebbe frutto di valutazioni discrezionali del legislatore in
ordine alla distribuzione dei carichi giudiziari, ai fini di una più efficiente
amministrazione della giustizia.
Infondata
sarebbe, poi, la denuncia di violazione del principio di eguaglianza, essendo
del tutto diverse, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello
processuale, le due ipotesi del concorso formale e materiale, poste a confronto
dal giudice a quo. Né sussisterebbe alcuna
lesione dell’art. 24 Cost., poiché la pendenza di più processi per reati
diversi dinanzi a giudici distinti non limita in nessun modo il diritto di
difesa, che è egualmente garantito in entrambe le sedi. Analogamente, non
potrebbe ritenersi violato l’art. 97 Cost., giacché l’attribuzione di
determinati reati di minore gravità al giudice di pace è finalizzata proprio ad
accrescere la celerità e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia.
Quanto, infine,
alla censura di violazione dell’art. 111 Cost., la stessa sarebbe
inammissibile, risultando fondata su valutazioni soggettive del giudice a quo in ordine alla ragionevolezza
delle scelte operate dal legislatore in tema di competenza.
2.1. – Con
ordinanza emessa il 19 ottobre 2006, nell’ambito di un processo penale nei
confronti di persona imputata dei delitti di lesioni volontarie, minaccia,
danneggiamento e di altro reato, il Tribunale di Velletri, sezione distaccata
di Albano Laziale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma,
Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, del d.lgs.
n. 274 del 2000, nella parte in cui esclude che si abbia connessione tra
procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di
altro giudice quando una persona è imputata di più reati commessi con più
azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.
Il rimettente
osserva come la norma denunciata limiti la connessione tra procedimenti di
competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice al
solo caso del concorso formale di reati, negando, con ciò, rilievo all’ipotesi
del reato continuato. Di conseguenza, il giudice a quo dovrebbe dichiarare la propria incompetenza per materia in
ordine al contestato reato di «lesioni volontarie lievissime» – devoluto alla
cognizione del giudice di pace – dovendosi escludere che tale reato sia stato
commesso in concorso formale con alcuno degli altri reati ascritti
all’imputato.
Le implicazioni di tale declaratoria
di incompetenza risulterebbero, peraltro, irragionevoli, avuto riguardo
segnatamente all’ipotesi di consecutive sentenze di condanna, emesse dai due
diversi giudici competenti per i due processi. Tanto ove la sentenza di
condanna fosse emessa prima dal tribunale e poi dal giudice di pace, quanto nel
caso inverso, il giudice che si accingesse a pronunciare la seconda sentenza
non potrebbe ignorare che il reato, o i reati, oggetto della prima decisione
sono uniti dal vincolo della continuazione con quelli oggetto del proprio
giudizio, e non potrebbe dunque astenersi dal determinare la pena in conformità
della disciplina relativa. Ma al riguardo si dovrebbe considerare che il
giudice di pace non può infliggere le pene della reclusione o dell’arresto,
onde sarebbe «sommamente dubbio» che possa applicare un aumento della pena
inflitta dal tribunale: e lo stesso rilievo varrebbe, mutatis mutandis, nel caso in cui la sentenza
del tribunale intervenisse dopo quella del giudice onorario.
È ben vero che l’ostacolo sarebbe
superabile, essendo comunque possibile provvedere in sede di esecuzione ai
sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., ma ciò darebbe
luogo ad una «gratuita complicazione», con innegabile ritardo nella definizione
del processo.
Di qui la ritenuta non manifesta
infondatezza della questione, la quale sarebbe altresì rilevante, in quanto,
allo stato, il rimettente dovrebbe dichiararsi incompetente per materia in
ordine ad uno dei reati contestati, ancorché esso risulti evidentemente
commesso in esecuzione del medesimo criminoso sotteso agli altri reati (o,
quantomeno, a quelli di minaccia e danneggiamento).
2.2. – È
intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata sulla base di argomenti
analoghi a quelli svolti in riferimento alla questione di costituzionalità del
medesimo art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, sollevata dal Tribunale
di Montepulciano.
Considerato in diritto
1. – Il
Tribunale di Montepulciano dubita della legittimità costituzionale degli artt.
6, comma 1, e 7 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevedono,
rispettivamente, che tra procedimenti di competenza del giudice di pace e
procedimenti di competenza di altro giudice, nonché tra procedimenti tutti di
competenza del giudice di pace si abbia connessione anche quando una persona è
imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso.
Ad avviso del
rimettente, le disposizioni denunciate violerebbero l’art. 3 della
Costituzione, determinando una ingiustificata disparità di trattamento fra la
fattispecie del concorso formale di reati – che ai sensi delle disposizioni
stesse dà luogo a connessione – e quella del reato continuato, quantunque
l’art. 81 del codice penale riconnetta ad entrambe identiche conseguenze sul
piano sanzionatorio.
L’art. 3 Cost.
risulterebbe compromesso anche sotto l’ulteriore profilo della irragionevole
sperequazione tra l’imputato di più reati uniti dal vincolo della
continuazione, taluno dei quali di competenza del giudice di pace, che si trova
costretto ad affrontare plurimi processi davanti a giudici diversi, col rischio
di giudicati contrastanti e di applicazione di pene più severe, e l’imputato di
più reati, pure unificati dal vincolo della continuazione, di competenza del
tribunale o del tribunale e della corte d’assise, il quale avrebbe invece
diritto, ai sensi dall’art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, ad un unico giudizio.
Le norme
impugnate violerebbero, altresì, l’art. 24 Cost., giacché la trattazione
separata e, quindi, la moltiplicazione dei processi per reati uniti dal vincolo
della continuazione determinerebbe un ingiustificato aggravio nell’esercizio
del diritto di difesa, con maggiorazione dei relativi costi; nonché l’art. 97
Cost., per lo sperpero di risorse collettive indotto dalla celebrazione di
plurimi giudizi, in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione.
Risulterebbe leso, infine, l’art. 111
Cost., in quanto lo svolgimento in via autonoma di procedimenti che pure
sarebbero suscettibili di trattazione unitaria non contribuirebbe alla
realizzazione del «giusto processo».
2. – L’art. 6, comma 1, del d.lgs. n.
274 del 2000 è sottoposto a scrutinio, nella parte in cui non annovera la
continuazione fra le ipotesi di connessione, anche dal Tribunale di Velletri,
sezione distaccata di Albano Laziale.
Ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata lederebbe
l’art. 3 Cost., in quanto lo svolgimento separato dei processi renderebbe
inutilmente più complessa, o addirittura impedirebbe l’applicazione in sede
cognitiva del regime della continuazione.
Verrebbe vulnerato, inoltre, l’art.
111, secondo comma, Cost., giacché la conseguente esigenza di far ricorso al
giudice dell’esecuzione al fine di ottenere l’applicazione della disciplina
recata per la continuazione dall’art. 81 cod. pen. si
risolverebbe in una «gratuita complicazione», produttiva di ritardo nella
definizione del processo.
3. – Le ordinanze di rimessione
sollevano questioni analoghe, attinenti, in parte, alla medesima norma, sicché
i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.
4. – La questione di costituzionalità
dell’art. 7 del d.lgs. n. 274 del 2000, sollevata dal solo Tribunale di
Montepulciano, è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.
L’indicata norma regola, infatti, la
connessione davanti al giudice di pace: ossia tra procedimenti tutti di
competenza, ratione materiae,
dello stesso (connessione cosiddetta omogenea). Nel giudizio a quo viene in rilievo, per contro,
unicamente la disciplina della connessione eterogenea, dettata dall’art. 6,
comma 1, del medesimo decreto legislativo: discutendosi, in specie, della
possibilità di ravvisare il rapporto connettivo tra un reato di competenza del
tribunale (lesioni volontarie con malattia di durata superiore a venti giorni)
e altro reato di competenza del giudice di pace (minaccia semplice), unito al
primo dal vincolo della continuazione.
5. – La questione di costituzionalità
dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, sollevata da entrambi i
giudici a quibus,
non è fondata.
5.1. – Questa Corte ha già avuto modo
di affermare che la disciplina della competenza per connessione – e, in
particolare, l’identificazione dei casi e dei limiti in cui la connessione
stessa opera – appartiene, nell’ambito della ragionevolezza, alla
discrezionalità del legislatore, senza che possa ritenersi imposto, a pena di
illegittimità costituzionale, alcun criterio prefissato (sentenza n. 73 del
1980). Il principio fu enunciato nella vigenza del codice di procedura
penale anteriore, in cui la connessione non era disciplinata, come ora, quale
criterio autonomo attributivo di competenza e consentiva maggiori margini di
discrezionalità giudiziale. A maggior ragione
esso va riaffermato.
Come attestano le ampie oscillazioni
che caratterizzano l’evoluzione storica dell’istituto, la disciplina della competenza
per connessione è infatti espressiva del contemperamento di esigenze
contrapposte, suscettibili di valutazioni mutevoli nel tempo. Da un lato, essa
tende a favorire, creandone uno dei possibili presupposti, un simultaneus processus che
consenta – a fronte di imputazioni collegate da vincoli più o meno intensi – di
acquisire e valutare unitariamente le prove, di applicare pene proporzionate e
di prevenire giudicati contraddittori (sentenza n. 130 del
1963), o comunque, pur nel caso di processi separati, di far permanere la
competenza in capo allo stesso giudice. Dall’altro, occorre evitare che
l’accumulo delle regiudicande in un’unica sede si
ripercuota negativamente sull’efficacia e sulla durata dell’accertamento
processuale, ovvero comprometta interessi che l’ordinamento considera
preminenti (al riguardo, si vedano le sentenze n. 222 del
1983 e n.
139 del 1971), e segnatamente l’interesse a preservare la competenza del
giudice normalmente ritenuto più idoneo a risolvere determinate specie di
controversie (sentenza
n. 73 del 1980).
Nella specie, la scelta sensibilmente
limitativa delle ipotesi di connessione, operata dal legislatore con il d.lgs.
n. 274 del 2000, rinviene per l’appunto la propria ratio – come emerge anche dalla relazione
governativa al decreto – nell’intento di valorizzare le peculiarità della
giurisdizione penale del giudice di pace, la quale si connota – oltre che per
la presenza di un autonomo apparato sanzionatorio – anche e soprattutto per le
accentuate particolarità del rito, che, nei loro tratti di semplificazione e
snellezza, esaltano la funzione conciliativa del giudice onorario tramite
strumenti processuali volti a favorire la riparazione del danno e la
conciliazione tra autore e vittima del reato. E ciò, in correlazione alla
natura delle fattispecie criminose devolute alla cognizione di tale giudice, di
ridotta gravità ed espressive, per lo più, di conflitti a carattere
interpersonale.
In questa
prospettiva, si è ritenuta preminente l’esigenza di evitare il possibile
svuotamento delle funzioni del giudice di pace, che sarebbe potuto derivare
dall’attrazione delle competenze presso il giudice superiore per effetto della
connessione.
Nel dare
attuazione al criterio di delega legislativa enunciato all’art. 17, lettera i), della citata legge n. 468 del 1999,
il legislatore delegato – superando l’impostazione originaria dello schema
preliminare del decreto legislativo, che escludeva addirittura in radice
l’operatività della connessione eterogenea – ha in particolare valutato che
l’interesse a preservare la competenza del giudice non togato debba cedere, di
fronte al contrapposto interesse al simultaneus processus, unicamente nel caso di concorso formale di
reati. E ciò – come pure si legge nella relazione governativa – perché tale
ipotesi «è quella in cui, attesa l’unicità della condotta, è effettivamente più
elevato il rischio di giudicati contrastanti in caso di processi separati».
Al tempo stesso, peraltro, si è
stabilito – in deroga alla disciplina generale del codice di rito e proprio per
preservare le peculiarità del processo avanti al giudice di pace, in linea con
le indicazioni della ricordata direttiva della legge delega – che la
connessione eterogenea non opera (oltre che in rapporto ai procedimenti di competenza
di giudici speciali) qualora non sia comunque possibile la riunione dei
processi (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000): limitando, così, lo
spostamento di competenza ai soli casi in cui esso consenta effettivamente di
impedire la moltiplicazione dei giudizi e facendo salvo, in caso contrario, il
regime di separazione, al quale il legislatore accorda la preferenza.
5.2. –
Scendendo, sulla scorta di tali premesse, all’esame delle singole censure di
costituzionalità, si rivela insussistente, anzitutto, la lesione dell’art. 3
Cost., lamentata dal Tribunale di Montepulciano sotto il profilo della
ingiustificata disparità di trattamento tra il concorso formale di reati e la
continuazione.
L’identità
delle conseguenze giuridiche annesse alle due fattispecie, quanto al
trattamento sanzionatorio, dall’art. 81 cod. pen. non
esclude, infatti, che – come lo stesso giudice a quo riconosce – esse descrivano fenomeni differenziati sul piano
naturalistico. Nel caso della continuazione si è al cospetto di fatti di reato
distinti, benché esecutivi del medesimo disegno criminoso, i quali – al di là
delle connotazioni contingenti del caso concreto oggetto del giudizio a quo – possono essere realizzati anche
in ambiti spazio-temporali sensibilmente divaricati.
Il tertium comparationis
evocato dal rimettente è, perciò, eterogeneo: quel che giustifica, nella
prospettiva del legislatore, la fattispecie di connessione descritta dall’art.
6, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000 è proprio l’unicità della condotta sotto
il profilo naturalistico, tipica del concorso formale di reati, ben diversa
dalla unicità del disegno criminoso che connota la continuazione e lascia
integri oggettivamente e soggettivamente i singoli fatti. Sul piano della
disciplina penale sostanziale – secondo quanto di recente affermato dalle
sezioni unite della Corte di cassazione – definitivamente superata la
concezione dell’unitarietà del reato continuato, questo va considerato, in
linea di principio, come una pluralità di illeciti (Cassazione, sezioni unite,
27 novembre 2008, n. 3286).
Al riguardo,
non è del resto priva di significato la circostanza che anche l’art. 12, comma
1, lettera b), del codice di
procedura penale nella sua formula originaria – in una prospettiva di energico
contenimento delle ipotesi di connessione rispetto al regime del codice
previgente – la prevedesse solo nel caso del concorso formale di reati e non
anche in quello della continuazione: essendo il riferimento alla seconda
comparso, nel testo di tale articolo, solo a seguito delle modifiche operate
dal decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 (Coordinamento delle indagini nei
procedimenti per reati di criminalità organizzata), convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8.
5.3. – La
disposizione impugnata non può ritenersi lesiva dell’art. 3 Cost. neppure sotto
l’ulteriore profilo – oggetto di denuncia da parte dallo stesso Tribunale di
Montepulciano – della disparità di trattamento fra il soggetto che, imputato di
più reati in continuazione, di competenza in parte del giudice di pace e in
parte di altro giudice, sarebbe costretto ad affrontare processi separati
davanti a giudici diversi; e l’imputato di più reati, egualmente esecutivi del
medesimo disegno criminoso, ma di competenza del tribunale, o del tribunale e
della corte d’assise, cui sarebbe viceversa garantito – alla luce dell’attuale
testo dell’art. 12, comma 1, lettera b),
cod. proc. pen. – il «diritto ad un unico giudizio».
Innanzi tutto,
parlare, nel secondo caso, di «diritto ad un unico giudizio» è improprio. La
sussistenza di un’ipotesi di connessione non comporta automaticamente il simultaneus processus: la
riunione dei processi connessi, persino quando pendano nello stesso stato e
grado davanti al medesimo giudice, può essere disposta o meno in base ad una
valutazione discrezionale, che tiene conto del possibile pregiudizio che ne
potrebbe derivare alla sollecita definizione (art. 17 cod. proc. pen.). Peraltro, resta dirimente la considerazione che la
disparità di trattamento censurata non può ritenersi priva di giustificazione.
Essa trova, infatti, la sua ratio – secondo quanto in precedenza rilevato – nelle
peculiarità della giurisdizione penale del giudice di pace, che il favor separationis
mira a preservare e che – per costante giurisprudenza di questa Corte – si
esprime in un modulo processuale improntato a finalità di snellezza,
semplificazione e rapidità, tali da renderlo non comparabile con il
procedimento davanti al tribunale e da giustificare, comunque, sensibili
deviazioni rispetto al modello ordinario (ex
plurimis, sentenze n. 426
e n. 298 del
2008; ordinanze
n. 28 del 2007, n. 415 e n. 85 del 2005).
5.4. – Un vulnus dell’art. 3 Cost. non discende
neppure dalla circostanza che l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000
possa rendere problematica o addirittura precludere l’applicazione
dell’istituto della continuazione in sede cognitiva.
Il diritto
dell’imputato di fruire del più favorevole trattamento previsto dall’art. 81
cod. pen. resta, infatti, salvaguardato dalla
possibilità di richiedere l’applicazione della disciplina della continuazione
al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., con conseguente assenza di ogni pregiudizio
sostanziale (sentenza
n. 52 del 1995, con riferimento alla fattispecie di esclusione della
connessione prevista dall’art. 14, comma 2, cod. proc. pen.).
Né si può definire detto intervento
in sede di esecuzione – come opina il Tribunale di Velletri – una complicazione
«gratuita», ossia priva di logica: trattandosi del naturale riflesso del favor separationis
che ispira la norma impugnata, ed in rapporto al quale valgono, dunque, le
medesime ragioni che sorreggono detto favor.
Del resto, su un piano generale e di equilibrio del sistema processuale a
tendenza accusatoria, si deve osservare, da un lato, che la continuazione ben
può essere riconosciuta nei congrui casi anche in sede di cognizione a
prescindere dalla riunione dei processi e, dall’altro, che proprio le
previsioni dell’art. 671 cod. proc. pen. rendono
palese e attuano l’intenzione del legislatore di agevolare senza pregiudizio
alcuno, specie per le garanzie difensive, processi separati, quando la riunione
potrebbe ritardarne la definizione; e ciò, in conformità con il precetto
costituzionale di assicurarne la ragionevole durata (art. 111, secondo comma,
Cost.).
5.5. – Va escluso, altresì, che –
contrariamente a quanto assume il Tribunale di Montepulciano – la norma
impugnata si ponga in contrasto con l’art. 24 Cost., avuto riguardo
all’«aggravio ingiustificato del diritto di difesa», con maggiorazione dei
relativi costi, che deriverebbe dalla celebrazione di processi separati per i
reati in continuazione.
Come questa
Corte ha più volte affermato, infatti, una compromissione costituzionalmente
rilevante del diritto di difesa è ravvisabile solo quando vengano imposti alla
parte oneri o adempimenti tali da renderne impossibile o estremamente difficile
l’esercizio, onde non basta, per dimostrare la compromissione stessa, allegare
mere difficoltà di fatto o generici incrementi delle spese difensive
conseguenti, in assunto, a determinate scelte legislative in tema di disciplina
degli istituti processuali (ordinanze n. 386
del 2004 e n.
193 del 2003).
Nella specie, il
diritto di difesa non appare compromesso, potendo l’imputato esplicarlo, con
pienezza di garanzie, in tutte le diverse sedi processuali nelle quali vengono
esaminati i reati esecutivi del medesimo disegno criminoso (in senso analogo,
con riferimento alla disciplina della connessione, si veda già la sentenza n. 198 del
1972).
5.6. – Quanto,
poi, alla lesione dell’art. 97 Cost., dedotta dal medesimo Tribunale, il
parametro evocato è inconferente.
Secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Corte, il principio di buon andamento dei
pubblici uffici è riferibile all’amministrazione della giustizia solo per
quanto attiene all’organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari,
ma non anche in rapporto all’attività giurisdizionale in senso stretto (ex plurimis, sentenze n. 272 del
2008 e n.
117 del 2007; ordinanze
n. 27 del 2007 e n. 455 del 2006;
e, con specifico riferimento alla disciplina della connessione nel processo
civile, ordinanza
n. 398 del 2000).
5.7. – La
censura relativa all’art. 111 Cost. formulata dal Tribunale di Montepulciano è
manifestamente inammissibile, in quanto sostanzialmente priva di motivazione.
Nel
sintetizzare l’eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa, che
dichiara di far propria, il rimettente si limita, difatti, ad affermare apoditticamente che la moltiplicazione dei procedimenti
suscettibili di trattazione unitaria non contribuirebbe alla realizzazione dei
principi del «giusto processo»: ma non spiega affatto sotto quale specifico
profilo né per quale ragione.
È pacifico,
nella giurisprudenza costituzionale, che l’ordinanza di rimessione non possa essere
motivata tramite il mero riferimento per relationem ad atti di parte, dovendo il giudice a quo esporre compiutamente i motivi del
proprio convincimento circa l’incostituzionalità della norma denunciata (ex plurimis, ordinanze n. 423
e n. 125 del
2005). In questa prospettiva, deve altresì escludersi che l’originario
difetto di motivazione, in parte qua,
dell’ordinanza del Tribunale di Montepulciano possa essere sanato, a posteriori, dalle deduzioni svolte,
con riferimento al parametro costituzionale in discorso, dalla parte privata
costituita.
5.8. – Non
ravvisabile è, infine, la violazione del principio di ragionevole durata del
processo (art. 111, secondo comma, Cost.), denunciata dal Tribunale di Velletri
sul rilievo che l’esigenza di far ricorso al giudice dell’esecuzione, al fine
di ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione – quale
conseguenza dell’impossibilità di provvedervi in sede di cognizione, stante il
regime di separazione prefigurato dalla norma impugnata – procrastinerebbe la
definizione del processo.
È ben vero che l’opzione normativa
censurata incrementa la possibilità di innesto di un segmento procedimentale
successivo alla formazione dei giudicati sui reati in continuazione (quello
affidato, appunto, al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 671 cod. proc.
pen.). È altrettanto vero, tuttavia, che ciò consegue
ad una valutazione comparativa – di per sé, non irragionevole – compiuta dal
legislatore tra i costi, indotti dalla ampliata esigenza di far ricorso al
procedimento in sede esecutiva previsto dal citato art. 671 cod. proc. pen., e i benefici connessi alla esclusione del cumulo
delle imputazioni davanti al giudice professionale.
Da un lato, questa esclusione riduce
tendenzialmente i tempi di definizione del processo davanti a tale giudice,
deflazionando, altresì, in una prospettiva d’assieme, i carichi di lavoro dei
giudici togati. Dall’altro, per le imputazioni di competenza del giudice di
pace, è mantenuta la speciale procedura, improntata a marcata snellezza e
semplicità di forme, prefigurata dal d.lgs. n. 274 del 2000. Questa Corte ha
già rilevato (sentenza
n. 298 del 2008) che non è configurabile violazione del principio di
ragionevole durata del processo ove l’allungamento dei tempi processuali,
eventualmente indotto dalla norma sottoposta a scrutinio, sia compensato dal
risparmio di attività processuali su altri versanti.
6. – Quanto
precede non esclude, naturalmente, che la soluzione adottata dal legislatore
del d.lgs. n. 274 del 2000 e innescata dalla citata direttiva della legge
delega (peraltro, non evocata dalle ordinanze di rimessione), nel segno di una
riduzione delle ipotesi di connessione nel procedimento avanti il giudice di
pace e del favor separationis, possa presentare margini di
opinabilità, in quanto idonea a dar luogo in qualche caso a moltiplicazioni di
procedimenti presso giudici diversi tali, specie in rapporto a determinate
vicende, da apparire discutibili nella prospettiva di un eventuale diverso
equilibrio degli interessi in gioco.
Tuttavia, simili valutazioni – che i
rimettenti pongono, nella sostanza, alla base delle loro denunce – restano sul
piano delle critiche di politica criminale e giudiziaria, estranee all’area del
sindacato della Corte, senza poter debordare in autentici vizi di
costituzionalità.
per questi
motivi
riuniti i
giudizi,
1) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace,
a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di
Montepulciano, e in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale,
con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento all’art. 111 della
Costituzione, dal Tribunale di Montepulciano con l’ordinanza indicata in
epigrafe;
3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Montepulciano con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.
F.to:
Giuseppe
FRIGO, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 5 marzo 2009.